Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 4845 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 4845 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 23/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Siderno il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 27/03/2025 RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Reggio Calabria. Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del P.G., in persona del AVV_NOTAIO Procuratore NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; letta la memoria del RAGIONE_SOCIALE che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso o, in subordine, il rigetto; letti i motivi nuovi nonché la memoria aggiuntiva ai motivi di ricorso e ai moti nuovi depositati dall’AVV_NOTAIO del foro di Locri, nell’interesse COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 27 marzo 2025 la Corte di appello di Reggio Calabria ha rigettato la richiesta di riparazione proposta ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. pen. nell’interesse di NOME COGNOME, ‘in relazione alla detenzione da quest patita nel procedimento penale in cui gli era stato contestato il reat associazione per delinquere di tipo mafioso e, in particolare, l’appartenenza a locale di Siderno, avendo eseguito le direttive di NOME COGNOME, cl. 56
detto “u NOME” con il quale intratteneva rapporti continui, fungendo da autis recapitando messaggi per suo conto, dando indicazioni di voto in occasione RAGIONE_SOCIALEe competizioni elettorali come stabilito dalla consorteria. Da detta imputazion confermata in via provvisoria dal Tribunale del riesame, COGNOME veniva definitivamente assolto dal Tribunale di Locri, in sede di rinvio, con la form per non aver commesso il fatto, ritenendo non provata, al di là di og ragionevole dubbio, la partecipazione volontaria e stabile del RAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE operante a Siderno avuto riguardo alla natura “episodica e occasionale, comunque svolta per ragioni di suo sostegno privato e non nell’interesse e per il rafforzamento del gruppo mafioso”.
Proposto appello dal Pubblico RAGIONE_SOCIALE, la Corte di appello di Reggio Calabria confermava la decisione assolutoria i assumendo non esservi prova «del fatto che egli abbia attivamente concorso alla gestione RAGIONE_SOCIALEe attività commercia fittiziamente intestate a terzi ma effettivamente riconducibili al COGNOME NOME, o più in generale di essersi adoperato per favorire la RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE nel suo complesso».
La Corte calabrese ha escluso il diritto all’indennizzo, ritenend sussistente un comportamento gravemente colposo del COGNOME che ha ravvisato nella contiguità RAGIONE_SOCIALE‘interessato con alcuni esponenti RAGIONE_SOCIALEa ‘ndrangheta e ciò ha fatto prendendo spunto dalla stessa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello Reggio Calabria che ha espresso il rapporto RAGIONE_SOCIALE‘istante in termini di “contigui in quanto ha ritenuto che l’istante «si sia mosso in modo ambiguo e inopportuno su un territorio intriso di ndrangheta sottovalutando il peso dei s rapporti con COGNOME NOME e la possibile incidenza negativa sulla sua vita ad opera RAGIONE_SOCIALE‘imbarazzante parentela con NOME COGNOME». Il tutto accertata, già in sede di merito, la consapevolezza in capo al ricorrente del r apicale svolto da COGNOME NOME NOME‘interno RAGIONE_SOCIALEa omonima RAGIONE_SOCIALEa.
E’ stato proposto ricorso nell’interesse del COGNOME f articolando un unico motivo con cui si deduce violazione di legge e vizio RAGIONE_SOCIALEa motivazione con riferimento alla valutazione RAGIONE_SOCIALEa sussistenza di un comportamento ostativo a riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo richiesto.
La difesa, passando in rassegna i fatti oggetto del procedimento penale, rileva che quelli che gli stessi giudici di merito hanno definito “limitatis incontri con NOME COGNOME, sono stati indicati dalla Corte RAGIONE_SOCIALEa riparazion come “frequentazione”. Già il Tribunale di Locri aveva rilevato, quanto all asserita qualifica di “autista” che si era trattato di nove occasioni in un a
cui il ricorrente aveva accompagnato NOME COGNOME e comunque prima che venisse attinto dalla misura di prevenzione.
Sotto altro profilo, relativamente alla vicenda di San Luca, il Pubblico RAGIONE_SOCIALE si era limitato a una congettura: NOME COGNOME si era rivolto a una donna di San Luca per cercare una persona alla quale portare una “imbasciata”. Assume il ricorrente che “COGNOME” di San Luca non ha nulla a che spartire con “COGNOME u NOME” essendo il primo un debitore di prodotti da forno di NOME COGNOME.
La Corte RAGIONE_SOCIALEa riparazione, quale “giudice RAGIONE_SOCIALE‘intero processo”, avrebbe omesso di valutare passaggi fondamentali segnalati dai giudici di merito in cui ricorrente aveva manifestato aperta avversione al crimine, come risulta dall vicenda relativa a tale Briguglio indicata a pag. 2 RAGIONE_SOCIALEa ordinanza impugnat come pure il riferimento operato alla raccolta di voti nell’interesse di NOME NOME del travisamento del significato dei dialoghi intercettati. Ancora si ded il vizio di motivazione laddove a pag. 10 la Corte RAGIONE_SOCIALEa riparazione afferma, maniera contraddittoria, che i comportamenti tenuti, per quanto penalmente irrilevanti e in quanto tenuti per la .condizione di paura rispetto al soda risultano, comunque, contrari alle regole di diligenza RAGIONE_SOCIALE‘uomo medio.
Secondo la .difesa i .poi, la Corte RAGIONE_SOCIALEa riparazione ha omesso di considerare una serie di criticità che erano state evidenziate, contenute nelle relazion di polizia, tra cui la biografia del COGNOME.
AVV_NOTAIO ha depositato motivi nuovi e memoria con cui ribadisce le violazioni in cui è incorsa la Corte RAGIONE_SOCIALEa riparazione che, tra l’altro, non si s soffermata sulle “forzature RAGIONE_SOCIALEa Procura DDA che hanno falsato il percorso motivazionale pur marcatamente indicate in memoria”: così l’affermazione secondo cui NOME non lavorava e il sequestro RAGIONE_SOCIALEe somme ritenute di provenienza illecita, restituite con la sentenza . di primo grado essendo st accertata l’attività di panificatore del ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRMO
1. Il ricorso non merita accoglimento.
In linea generale, va ribadito che il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione pe ingiusta detenzione, per stabilire se chi l’ha patita vi abbia dato o ab concorso a farvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante – e secondo iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel
processo di merito – non se tale condotta integri gli estremi di reato, solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché i presenza di errore RAGIONE_SOCIALE‘autorità procedente, la falsa apparenza RAGIONE_SOCIALEa su configurabilità come illecito penale (cfr. sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013 dep. 2014, Rv. 259082, in cui si è ritenuto immune da censure il rigetto RAGIONE_SOCIALEa richiesta di. indennizzo fondato sulle frequentazioni ambigue consapevolmente intrattenute dall’istante con soggetti appartenenti alla famiglia mafiosa nella quale il giudice delta cautela lo aveva ritenut inserito, nonché Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, Rv. 276458 – 01).
Ne consegue che, in sede di verifica RAGIONE_SOCIALEa sussistenza di un comportamento ostativo all’insorgenza del diritto, azionato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen., non viene in rilievo la valutazione compendio probatorio ai fini RAGIONE_SOCIALEa responsabilità penale, ma solo la verific RAGIONE_SOCIALE‘esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare, pur nell’errore RAGIONE_SOCIALE‘autorità procedente, quel grave quadro indiziante un suo coinvolgimento negli illeciti oggetto d’indagine, ribadendosi – con ‘specifico riferimento alla rilevanza RAGIONE_SOCIALEe -frequentazioni cc.dr ambigue – che la condizione di connivenza e contiguità, pur penalmente insufficiente a fondàre un’affermazione ·di. responsabilità a titolo partecipazione associativa, costituisce effettivamente condotta valutabile ai diver.si fini che ci occupano (Sez. 4, n. 574 del .05/12/2024, dep. 2025, Rv. 287302 – 01; Sez. 4, n. 29550 del 05/06/2019, Rv. 277475 01; Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Rv. 274498 – 01).
Agli stessi fini, il giudice deve esaminare tutti gli elementi probato utilizzabili nella fase RAGIONE_SOCIALEe indagini, purchè la loro utilizzabilità no stata espressamente esclusa in dibattimento (cfr. sez. 4 n. 19180 del 18/02/2016, Rv. 266808) / e apprezzare, nell’autonomia di giudizio che gli è propria, la sussistenza o meno di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo, del convincimento conseguito, motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (cfr. sez. 4 n. 27458 d 05/02/2019, Rv. 276458).
Con riferimento alla natura dei comportamento ostativo è stato ripetutamente affermato che lo stesso può essere integrato anche dalla condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, p consapevole RAGIONE_SOCIALE‘attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (cfr. sez. 4 n. 45418 del 25/11/2010, Rv 249237; n. 37528 del 24/06/2008, Rv. 241218) e abbia intrattenuto frequentazioni ambigue con soggetti gravati da specifici precedenti penali
o coinvolti in traffici illeciti, purchè il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione fornisca adeguata motivazione RAGIONE_SOCIALEa loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (sez. 4 n. 53361 del 21/11/2018, Rv. 274498.- 01; Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, Rv. 258610; Sez. 3, n. 39199 RAGIONE_SOCIALE’01/07/2014, Rv. 260397).
3. Nel caso di specie, la Corte RAGIONE_SOCIALEa riparazione, con motivazione non manifestamente illogica e congrua, ha ritenuto che il comportamento ‘tenuto dal COGNOME abbia dato causa alla indebita privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà e al mantenimento RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare. In particolare, il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione ha ritenuto insussistenti i presupposti per dare luogo alla riparazione sulla scorta del comportamento attiv.o tenuto da NOME COGNOME alla luce dei rapporti fiduciari intrattenuti con NOME COGNOME, capo RAGIONE_SOCIALE‘ominima RAGIONE_SOCIALEa, fungendo anche da suo autista, recapitando per suo conto messaggi, indicando a terzi i candidati da votare in occasione RAGIONE_SOCIALEe competizioni elettorali e svolgendo attività di ausilio nei confronti di NOME COGNOME, come emerso dall’attività di intercettazione. Condotte queste che, contrariamente a quanto assume il ricorrente, pur non essendo state ritenute idonee ‘a provare un contributo in favore RAGIONE_SOCIALEa consorteria criminale, non sono state escluse dal giudice RAGIONE_SOCIALEa cognizione.
La Corte RAGIONE_SOCIALEa riparazione in proposito ha riportato ‘un passaggio RAGIONE_SOCIALEa motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza assolutoria con cui è stata ritenuta non provata .«al di là di ogni ragionevole dubbio la partecipazione volo.ntaria.e stabile ….. alla RAGIONE_SOCIALEa di ndranghera operante in Siderno … l’attività ausiliatrice che egli ha svolto nei confronti di COGNOME NOME TARGA_VEICOLO. 56 – ancorché soggetto apicale RAGIONE_SOCIALEa consorteria in valutazione e di cui egli aveva piena consapevolezza – è apparsa episodica e occasionale e, comunque, svolta per ragioni di suo sostegno privato e non nell’interesse e per il rafforzamento del gruppo mafioso di sua appartenenza, in quanto quest’ultimo aspetto non è risultato in alcun modo provato».
Nel solco dei principi giurisprudenziali in subiecta materia e in seguito a un concreto confronto non solo can la fase cautelare ma anche con le sentenze assolutorie che non hanno affatto negato le frequentazioni con un soggetto che ricopriva un ruolo di vertice in seno a un sodalizio criminale di `ndrangheta, la Corte RAGIONE_SOCIALEa riparazione ha ritenuto la sussistenza RAGIONE_SOCIALEa condotta. ostativa al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo richiesto. In proposito la
Corte territoriale ha rilevato che la stessa Corte di merito ha qualificato condotta del ricorrente in termini di “contiguità”, ne ha descritto l’ag come “ambiguo e inopportuno” in un contesto territoriale “intriso di ndrangheta.”, . so
E’ stato ritenuto irrilevante che si sia pervenuti in sede di cognizion al giudizio di assoluzione sulla scorta RAGIONE_SOCIALEo stesso quadro indiziario esisten nella fase cautelare poiché si tratta di una possibilità fisiologica dato c giudizio cautelare, a differenza di quello penale, non si fonda sulla rego RAGIONE_SOCIALE‘al di là del ragionevole dubbio, esigendo solo la sussistenza dei gra indizi di colpevolezza.
Sul punto questa Corte ha precisato che, nel giudizio avente ad oggetto l’istanza di riparazione, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘accertamento RAGIONE_SOCIALEa condizio ostativa del dolo o RAGIONE_SOCIALEa colpa grave, (Sez. 4, n. 2145 del 13/01/2021, Rv. 280246 – 01) possono valorizzarsi gli stessi fatti accertati nel giudiz penale di cognizione senza che rilevi che quest’ultimo sia stato definito co l’assoluzione RAGIONE_SOCIALE‘imputato sulla base degli stessi elementi posti fondamento del provvedimento applicativo RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare, trattandosi di una evenienza fisiologiamente correlata alle diverse regole d giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito, valen soltanto in quest’ultima il criterio RAGIONE_SOCIALE‘al di là di ogni ragionevole dubbio.
Nel caso in esame, ferma restando la ritenuta inidoneità del materiale probatorio a provare oltre ogni ragionevole dubbio x la vicinanza ad . NOME COGNOMECOGNOME la disponibilità, sia pure in nove occasioni in un anno, ad accompagnarlo in macchina (poco importa se prima o dopo l’emissione RAGIONE_SOCIALEa misura di prevenzione nei confronti del suddetto RAGIONE_SOCIALEa quale il ricorrente aveva piena contezza anche rispetto alle prescrizioni impartite) sono stat ritenuti comportamenti che denotano macroscopica negligenza in quanto espressione di frequentazioni ambigue e di evidente contiguità con ambienti di criminalità organizzata tali da contribuire,dal punto di vista caus all’adozione e al manteimento RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare.
Il provvedimento Impugnato appare motivato ed esaustivo, logico e privo di contraddizioni in conformità agli orientamenti RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza sopra richiamati / atteso che ha individuato con puntualità le condotte del ricorrente poste all’attenzione del giudice RAGIONE_SOCIALEa cautela e non escluse d giudici di merito, nonostante l’assoluzione.
Secondo il ragionamento esplicativo adottato, che il ricorrente abbia comunque svolto un’opera di intermediazione tra NOME COGNOME e
NOME NOME ricavarebbe dalla stessa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello laddove si legge che si era prestato «nel tenere rapporti con NOME NOME nel cercare di recuperare» il denaro che questi doveva ad NOME COGNOME. Analogamente è stato messo in evidenza quanto evidenziato dal Tribunale di Locri che a pag. 206 così argomenta k . -sal~ rrfettante . Dte “sapeva perfettamente che COGNOME NOME NOME il socio occulto di quell’agenzia di viaggi … era a conoscenza anche RAGIONE_SOCIALEa circostanza che u NOME era socio occulto di un’altra attività commerciale ovverossia di un tabacchino formalmente intestato a COGNOME NOME e ubicato anch’esso all’interno del complesso commerciale Le gru» circostanza che non risulta smentita dalla pronuncia del giudice di secondo grado.
Da ciò si è inferita la piena consapevolezza in capo all’istante RAGIONE_SOCIALEa natur .1 illecita degli interessi e degli ~di COGNOME NOME a cui prestava la sua disponibilità, condotta che, in uno alla elevata caratura criminale del suddetto ,è stata ritenuta sconveniente e ambigua nonché contraria ai doveri di ordinaria diligenza e a cui è stata, motivatamente, riconosciuta incidenza causale nella detenzione cautelare sofferta.
Rilevato, alla luce di quanto detto, che le doglianze difensive, che s risolvono nella diversa interpretazione degli elementi fattuali valutati dai giud RAGIONE_SOCIALEa riparazione, non paiono idonee ad incrinare la correttezza del ragionamento seguito ·dal giudice delta riparazione, il quale ha fatto buon governo dei principi sopra riassunti evidenziando come le condotte certamente L 4 , {.’2 2 imprudenti e ambigue ‘soAry state direttamente incidentioulla valutazione del giudice in sede di emissione del provvedimenti restrittivo, il ricorso deve esser rigettato. 4
Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese sostenu dal RAGIONE_SOCIALE resistente cui conseguirebbe la condanna del ricorrente all rifusione RAGIONE_SOCIALEe stesse. La memoria depositata, infatti, si limita a riportare pri giurisprudenziali in materia di riparazione per ‘ingiusta detenzione sen confrontarsi con i motivi di ricorso sicché non può dirsi che l’Avvocatura del Stato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un’att diretta a contrastare la pretesa del ricorrente (sull’argomento, con riferim alle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, cfr. S n. 5466, del 28/01/2004, COGNOME, Rv. 226716; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021,
A., Rv. 281923; Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713)
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processual Nulla sulle spese in favore del RAGIONE_SOCIALE resistente.
Deciso il 23 ottobre 2025