Ingiusta detenzione e condotta dell’imputato: quando si perde il diritto al risarcimento?
Il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione rappresenta un pilastro di civiltà giuridica, volto a compensare chi ha subito una privazione della libertà personale rivelatasi poi infondata. Tuttavia, questo diritto non è assoluto. Una recente sentenza della Corte di Cassazione chiarisce che la condotta dell’indagato, se dolosa o gravemente colposa, può precludere l’accesso a tale risarcimento. Analizziamo il caso per comprendere meglio i confini di questo importante istituto.
I Fatti del Caso
Un uomo veniva sottoposto a custodia cautelare in carcere per 257 giorni con le accuse di rapina aggravata e lesioni aggravate. Il procedimento si concludeva con una sentenza di assoluzione per il reato di rapina “perché il fatto non sussiste” e con la trasmissione degli atti al pubblico ministero per valutare il diverso reato di rissa aggravata, emerso nel corso del dibattimento. A seguito dell’assoluzione, l’interessato presentava istanza per ottenere la riparazione per l’ingiusta detenzione subita. La Corte d’Appello, tuttavia, rigettava la richiesta, decisione contro cui l’uomo proponeva ricorso in Cassazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso infondato, confermando la decisione della Corte d’Appello. La richiesta di risarcimento è stata respinta perché, secondo i giudici, il comportamento tenuto dall’indagato ha contribuito in modo determinante a creare e mantenere i presupposti per la misura cautelare. Nonostante l’assoluzione finale, la sua condotta è stata ritenuta ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione.
Le Motivazioni: la condotta che esclude la riparazione per ingiusta detenzione
Il cuore della sentenza risiede nell’analisi della condotta dell’indagato, sia prima che durante il procedimento (la cosiddetta condotta endo-processuale). La Corte ha sottolineato che, per escludere il diritto alla riparazione, non è necessario che il comportamento dell’interessato integri un reato. È sufficiente che tale condotta sia dolosa o caratterizzata da colpa grave e abbia avuto l’effetto di indurre in errore l’autorità giudiziaria.
Nel caso specifico, l’indagato non si era limitato a esercitare il suo diritto al silenzio. Al contrario, durante l’interrogatorio di convalida, aveva fornito una ricostruzione dei fatti descritta dai giudici come “confusa, illogica, piena di contraddizioni e sovrapposizione di episodi”. Questa versione, inoltre, era stata palesemente smentita dai filmati delle telecamere di sicurezza, che mostravano la sua partecipazione attiva a una colluttazione.
La Cassazione ha chiarito che tenere una “condotta non silente ma mendace” integra quella colpa grave che preclude il risarcimento. L’indagato, con le sue dichiarazioni false e fuorvianti, ha dato colposamente adito al sospetto del suo coinvolgimento nei gravi reati contestati, contribuendo così alla decisione di applicare e mantenere la custodia cautelare. Il suo comportamento non è stato quindi neutro, ma ha attivamente inquinato il quadro probatorio a disposizione degli inquirenti.
Le Conclusioni
Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale in materia di ingiusta detenzione: il diritto alla riparazione è subordinato a una condotta processualmente corretta da parte dell’indagato. Chi, con dolo o colpa grave, fornisce versioni dei fatti false o contraddittorie che inducono in errore il giudice, non può poi pretendere un risarcimento per una detenzione che egli stesso ha contribuito a causare. La sentenza distingue nettamente tra il legittimo esercizio del diritto di difesa, che include la facoltà di non rispondere, e un comportamento attivamente ingannevole, che fa venir meno i presupposti per la tutela riparatoria.
Avere una condotta mendace durante l’interrogatorio può far perdere il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione?
Sì. Secondo la Corte di Cassazione, fornire dichiarazioni false, confuse e contraddittorie (condotta mendace) durante il procedimento costituisce un comportamento gravemente colposo che può escludere il diritto al risarcimento, in quanto induce in errore l’autorità giudiziaria.
Il diritto a non rispondere (restare in silenzio) è equiparabile a rilasciare dichiarazioni false ai fini della riparazione per ingiusta detenzione?
No. La sentenza distingue chiaramente tra una condotta silente, che è un diritto dell’indagato, e una condotta mendace. È quest’ultima, ossia il fornire attivamente informazioni false, che può precludere il diritto alla riparazione, non il semplice avvalersi della facoltà di non rispondere.
Per negare la riparazione per ingiusta detenzione, la condotta dell’indagato deve costituire un reato?
No, non è necessario. La Corte ha specificato che per escludere il diritto alla riparazione sono rilevanti anche comportamenti che, pur non costituendo reato, siano dolosi o gravemente colposi e abbiano indotto in errore l’autorità giudiziaria sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 3008 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 3008 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/09/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto
RITENUTO IN FATTO
- La Corte di appello di Firenze, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato l’istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell’interesse di NOME in relazione a un procedimento nel quale è stato sottoposto a custodia cautelare in carcere per 257 giorni essendo indagato per i delitti di rapina aggravata in concorso e lesioni aggravate. Tale procedimento si è concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione «perché il fatto non sussiste» del Tribunale di Firenze in relazione al reato di rapina aggravata e con trasmissione degli atti al pubblico ministero ai sensi dell’art.
521 cod. proc. pen. con riferimento alle contestate lesioni aggravate, avendo il tribunale ritenuto che fosse emerso un fatto diverso, ossia la rissa aggravata.
Avverso tale provvedimento NOME ricorre per cassazione censurando l’ordinanza, con unico, articolato motivo, in primo luogo perché l’istruttoria ha evidenziato la falsità delle dichiarazioni delle due presunte persone offese; sulla base di un filmato registrato da telecamere di sicurezza, è stato, infatti, appurato che le stesse hanno preso attivamente parte a una rissa tra peruviani e magrebini. La Corte territoriale non ha spiegato quali siano stati i comportamenti del ricorrente tali da incidere sull’adozione della misura cautelare, non essendo sufficiente il mero richiamo al compendio indiziario sul quale il giudice della cautela ha fondato l’applicazione della misura. In secondo luogo, la partecipazione del COGNOME all’aggressione deve essere ancora vagliata da un giudice di primo grado. Con riferimento alla condotta endoprocessuale, la difesa lamenta la violazione dell’art. 314 cod. proc. pen. per avere il giudice della riparazione attribuito rilievo alla scelta dell’imputato di difendersi tacendo. La Corte territoriale non ha spiegato in cosa consista la condotta menzognera dell’istante e in che modo eventuali dichiarazioni menzognere abbiano concorso al mantenimento della misura cautelare, attribuendo in maniera apodittica rilievo all’affermazione del COGNOME della sua innocenza e a una ricostruzione asseritamente confusa e illogica. Al contrario, NOME ha sovrapposto due episodi avvenuti nella stessa mattina, riferendo dell’unico episodio per il quale riteneva possibile l’arresto, ossia il furto di un telefono cellulare, realmente accaduto.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
La Corte territoriale, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, ha valorizzato il comportamento del COGNOME emergente dalla sentenza, in cui si dà atto di un’aggressione a cui hanno preso parte vari soggetti, tra i quali lo stesso richiedente; ha, inoltre, attribuito rilievo al fatto che in sede di convalida il COGNOME ha dichiarato di aver fatto uso sia di alcol che di cocaina, ammettendo esservi stata una colluttazione, pur attribuendo ad altri l’aggressione.
La ricostruzione dei fatti fornita al giudice della convalida, si legge nell’ordinanza, è stata confusa e illogica nonchè piena di contraddizioni e sovrapposizione di episodi, peraltro smentiti dai filmati acquisiti e visionati anche da personale di polizia giudiziaria
Anche per quanto riguarda la condotta endo-processuale il giudice della riparazione ha fatto riferimento a elementi istruttori non smentiti dalla sentenza assolutoria, specificamente attinenti alla partecipazione a una colluttazione emergente dalle videoriprese di telecamere di sicurezza; in merito a tali elementi istruttori è stata registrata la condotta mendace dell’indagato.
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Il ricorso risulta, sul punto, generico in quanto vi si sostiene che la responsabilità di NOME in relazione alla rissa deve essere ancora accertata a fronte di una precisa indicazione, desumibile dal provvedimento impugnato, circa un’aggressione alla quale il ricorrente ha preso parte. Con riguardo alla condotta endoprocessuale il ricorso è ugualmente generico, allegando un errore percettivo dell’indagato sulle ragioni dell’arresto e lamentando la valorizzazione del silenzio senza confrontarsi con il mendacio rilevato dal giudice della riparazione.
Non è, infatti, dirimente se il comportamento ritenuto ostativo all’accoglimento della domanda costituisca o meno condotta penalmente rilevante, posto che nel giudizio di riparazione assumono rilievo quei comportamenti dolosi o gravemente colposi che, pur non dando luogo a responsabilità penale, possono aver indotto in errore l’autorità giudiziaria in merito alla sussistenza di gravi indizi di reato al momento dell’applicazione della misura cautelare; inoltre, la colpa grave, ostativa alla riparazione della detenzione subita, non deve consistere necessariamente in una condotta che sia idonea a indurre in errore l’autorità giudiziaria in relazione al reato per il quale si è patita la detenzion sempre che la trasgressione sia stata giuridicamente idonea a sostenere una misura cautelare detentiva (Sez. 4, n. 48311 del 26/09/2017, COGNOME, Rv. 271039 – 01).
Il provvedimento, per tale profilo, risulta esente da vizi, avendo incentrato la motivazione sul fatto che il COGNOME abbia dato colposamente adito al sospetto del suo diretto coinvolgimento in una aggressione nel luogo e nel momento in cui vi si trovavano anche le persone che lo avevano denunciato e che in merito a tale circostanza abbia tenuto una condotta non silente ma mendace in sede di interrogatorio (Sez. 4, n. 24608 del 21/05/2024, F., Rv. 286587 – 01).
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Per tali ragioni il ricorso non può essere accolto. Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 11/12/2024