Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 324 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 324 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GIOIA TAURO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/06/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del PG, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
letta la memoria depositata dalla difesa del ricorrente, in replica alle conclusioni del Procuratore generale.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Reggio Calabria ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione formulata da NOME COGNOME per il periodo di sottoposizione alla custodia cautelare in carcere applicata dal 14/10/2014 sino al 08/10/2020, in riferimento a un capo di imputazione ipotizzante il reato previsto dall’art.416-bis, commi da primo a sesto, cod.pen.; in relazione al quale, dopo la sentenza di condanna emessa dal giudice di primo e la riforma intervenuta in appello in ordine al solo trattamento sanzionatorio, la Corte di Cassazione, con sentenza emessa il 07/10/2020, aveva annullato senza rinvio la pronuncia per non avere l’istante commesso il fatto.
La Corte territoriale, quale giudice adito ai sensi dell’art.315 cod.proc.pen., ha premesso che la misura era stata applicata in quanto l’istante era gravemente indiziato di essere appartenente alla RAGIONE_SOCIALE, avendo concretamente assunto, secondo l’ipotesi accusatoria, il compito di segnalare nel centro urbano la presenza di forze di polizia e di spostare le autovetture dei sodali per evitare l’installazione di microspie all’interno di esse.
La Corte ha quindi osservato che la domanda non poteva essere accolta, essendo ravvisabile una condotta gravemente colposa in capo alla parte ricorrente da porre in diretto rapporto causale con la detenzione sofferta.
In particolare, il giudice della riparazione ha osservato che gli elementi probatori posti a fondamento della misura cautelare erano rappresentati dall’episodio dell’occultamento dell’auto in uso a NOME COGNOME, altro soggetto indiziato di essere appartenente alla suddetta RAGIONE_SOCIALE; in particolare, l’attività di intercettazione aveva permesso di accertare che il ricorrente, su invito del suddetto COGNOME, si era preoccupato di prelevare il veicolo di questi, che temeva di essere intercettato, parcheggiandol4 in una zona prossima a quella di abitazione dello stesso ricorrente; la Corte ha altresì precisato che tale condotta non era stata in alcun modo smentita dalla pronuncia assolutoria della Corte di Cassazione, la quale aveva però ritenuto che la stessa fosse di carattere isolato e non sufficiente a fondare la prova della stabile partecipazione al RAGIONE_SOCIALE.
Il giudice della riparazione ha quindi ritenuto che tale condotta fosse sicuramente interpretabile come forma di contiguità del ricorrente all’associazione e tale da creare in capo al giudice procedente la falsa rappresentazione della commissione del reato associativo.
Ha altresì sottolineato che tale lettura doveva ritenersi corroborata anche dai contatti e dalle frequentazioni del ricorrente con altri coimputati tali da essere inquadrati nell’ambito delle frequentazioni ambigue idonee ad escludere il diritto all’indennizzo richiesto.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, tramite il proprio difensore, articolando due motivi di impugnazione.
Con il primo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. c) ed e) cod.proc.pen. – la violazione dell’art.314 cod.proc.pen. in relazion all’art.125 cod.proc.pen. e all’utili Cost., in riferimento alla valutazi del presupposto ostativo della colpa grave.
In ordine al profilo dell’interferenza causale tra l’episodio valorizzat dalla Corte territoriale e la detenzione subìta, ha dedotto che non sarebbe stato adeguatamente valorizzato il profilo dell’ambivalenza del relativo dato probatorio, atteso che il comportamento suddetto ben avrebbe potuto essere ritenuto come esclusivamente finalizzato a dare aiuto al soggetto proprietario dell’autovettura.
Ha altresì dedotto che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente valorizzato quanto riferito dall’imputato nei due interrogatori del 16/10/2014 e del 08/11/2014, il cui contenuto veniva riassunto in sede di esposizione del motivo e in cui il ricorrente aveva negato gli addebiti, riferendo di aver semplicemente chiesto in prestito la vettura al COGNOME.
Con il secondo motivo ha dedotto – ai sensi dell’art.606, comma 1, lett.c) ed e), cod.proc.pen. – la violazione dell’art.314 cod.proc.pen. in combinato con gli artt. 125 cod.proc.pen. e 111 Cost., in relazione alla valutazione de profilo delle frequentazioni ambigue.
Ha dedotto che il dato della frequentazione era del tutto sprovvisto dei necessari elementi di interferenza causale con la detenzione applicata, richiamando anche in questo caso quanto riferito dal ricorrente in sede di interrogatorio.
Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
La difesa del ricorrente ha fatto pervenire memoria in replica alle conclusioni del Procuratore generale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, ravvisandosi – in relazione ad entrambe i profil ivi articolati – le denunciate carenze motivazionali
Va quindi premesso che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, costituisce causa ostativa al riconoscimento dell’indennizzo la sussistenza di un comportamento – da parte dell’istante – che abbia concorso a darvi luogo con dolo o colpa grave.
In particolare, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’indennizzo, rappresentata dall’avere il richiedente dato causa all’ingius carcerazione, deve concretarsi in comportamenti, non esclusi dal giudice della cognizione, di tipo extra-processuale (grave leggerezza o macroscopica trascuratezza tali da aver dato causa all’imputazione) o processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull’esistenza di un alibi), in ordin alla cui attribuzione all’interessato e incidenza sulla determinazione dell detenzione il giudice è tenuto a motivare specificamente (Sez.3, 5/7/2022, n.28012, Lepri, Rv. 283411; Sez.4, 21/10/2014, n.4372/2015, COGNOME, Rv. 263197; Sez.4, 3/6/2010, n.34656, COGNOME, Rv. 248074).
Difatti il giudice di merito, per stabilire se chi ha patito la detenzione abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, valutazione ex ante e secondo un iter logico/motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto ch abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez.4, n.3359 del 22/09/2016, dep. 2017, La Fornara, Rv. 268952), con particolare riferimento alla commissione di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti (Sez.4, n.27548 del 05/02/2019, Hosni, Rv. 276458).
Deve altresì essere ricordato che, sulla base dell’arresto espresso da Sez.U, n.43 del 13/12/1995, dep. 1996, COGNOME, Rv. 203638, nel procedimento per la riparazione dell’ingiusta detenzione è necessario distinguere nettamente l’operazione logica propria del giudice del processo penale, volta all’accertamento della sussistenza di un reato e della su commissione da parte dell’imputato, da quella propria del giudice della riparazione il quale, pur dovendo operare, eventualmente, sullo stesso materiale, deve seguire un iter logico-motivazionale del tutto autonomo,
perché è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o L; GLYPH t! meno reato, ma se queste si yarep poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell’altrui errore) alla produzione dell’evento “detenzione”; ed in relazione a tale aspetto della decisione egli ha piena ed ampia libertà di esaminare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell’azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l’eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione; derivandone, in diretta conseguenza di tale principio, quello ulteriore in base al quale il giudice del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione può rivalutare fatti emersi nel processo penale, ivi accertati o non esclusi, ma ciò al solo fine di decidere sulla sussistenza del diritto alla riparazione (Sez.4, 14/12/2017, n.3895/2018, P., RV. 271739; Sez.4, 10/6/2010, n.27397, COGNOME, Rv. 247867); con il solo limite di non potere ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest’ultimo ha valutato dimostrate (Sez. 4, Sentenza n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039), imponendosi quindi un necessario confronto con le argomentazioni poste alla base della sentenza di proscioglimento.
In relazione ancora più specifica rispetto alla fattispecie concreta in esame deve rilevarsi come il giudice, nell’accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell’incidenza causale del dolo o della colpa grave dell’interessato rispetto all’applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico; il giudice di merito deve, in modo autonomo e in modo completo, apprezzare tutti gli elementi probatori a sua disposizione e rilevare, se la condotta tenuta dal richiedente abbia ingenerato o contribuito a ingenerare, nell’autorità procedente, la falsa apparenza della configurabilità della stessa come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto (Sez.U, n.32383 del 27/05/2010, COGNOME, Rv. 247664).
Tanto premesso e con specifico riferimento al primo motivo di impugnazione, la Corte territoriale ha valorizzato – quale elemento ostativo in quanto ritenuto gravemente colposo – il dato dell’episodio dell’occultamento di un’automobile in uso a NOME COGNOME, altro soggetto
ritenuto quale appartenente alla suddetta RAGIONE_SOCIALE mafiosa; specificamente evidenziando, sul punto, un passaggio di un’intercettazione ambientale in cui lo stesso COGNOME avrebbe impartito un ordine perentorio (“portati la macchina NOME“) nei confronti dell’COGNOME e rilevando come tale episodio non avesse trovato smentita neanche nella pronuncia assolutoria emessa da questa Corte.
La motivazione appare peraltro carente in ordine, sotto un primo ordine di profili, alla effettiva valenza sinergica di tale episodio rispetto alla detenzione applicata, apparendo omesso il necessario confronto con gli esiti della pronuncia assolutoria, proprio nel punto in cui la stessa aveva ritenuto la relativa condotta come del tutto isolata e non idonea a far ritenere sussistente la prova della stabile partecipazione al RAGIONE_SOCIALE.
Deve difatti osservarsi, in rapporto ai principi dettati dalle Sezioni Unite nella citata pronuncia COGNOME, che la motivazione non appare adeguatamente delineata nell’indicare le caratteristiche della condotta ostativa rispetto al riconoscimento dell’indennizzo, la quale – si ribadisce deve essere caratterizzata da macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari.
D’altra parte, in riferimento a quanto esposto nel primo motivo di ricorso, la motivazione dell’ordinanza impugnata appare altresì carente in ordine alla valutazione delle affermazioni rese dal ricorrente in sede di interrogatori svolti di fronte al giudice procedente.
A tale proposito va ricordato che, anche a seguito della modifica dell’art. 314 cod. proc. pen. ad opera dell’art. 4, comma 4, lett. b), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, il solo mendacio dell’indagato in sede di interrogatorio, ove causalmente rilevante rispetto alla determinazione cautelare, costituisce una condotta volontaria equivoca rilevante ai fini dell’accertamento del dolo o della colpa grave ostativi al riconoscimento del diritto alla riparazione, posto che la falsa prospettazione di situazioni, fatti o comportamenti non è condotta assimilabile al silenzio serbato nell’esercizio della facoltà difensiva prevista dall’art. 64, comma 3, lett. b), cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 24608 del 21/05/2024, F., Rv. 286587; Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, COGNOME, Rv. 28258101); mentre, di contro, non integra ipotesi di dichiarazione mendace o menzognera dell’indagato, ostativa al riconoscimento del beneficio perché sintomatica di colpa grave, la mera negazione, in sede di interrogatorio, della veridicità degli elementi di accusa o l’affermazione di estraneità agli addebiti, costituendo esse espressione del legittimo esercizio del diritto di difesa (Sez. 4, n. 6321 del 17/01/2024, F., Rv. 285806).
D’altra parte, questa Corte ha anche affermato il principio in base al quale è necessaria una adeguata valutazione della condotta endoprocedimentale tenuta dall’imputato, qualora lo stesso abbia offerto una spiegazione in ordine alle circostanze poste alla base della detenzione sofferta e alle conseguenti ragioni attinenti al mantenimento della custodia cautelare (Sez.4, n.21308 del 26/04/2022, Fascia, n.m.).
Nel caso di specie, a fronte delle specifiche affermazioni difensive rese dal ricorrente nei due interrogatori richiamati in sede di ricorso, tale valutazione è stata del tutto omessa, ravvisandosi quindi il vulnus motivazionale denunciato nel primo motivo di impugnazione.
Ulteriormente, appare sussistente anche l’omissione motivazionale denunciata nel secondo motivo di ricorso e attinente alla valorizzazione, compiuta dalla Corte territoriale, delle frequentazioni ambigue attribuite all’istante.
A tale proposito, in punto di presupposti ostativi al riconoscimento del diritto all’indennizzo previsto dall’art.314 cod.proc.pen., questa Corte ha più volte ribadito che la frequentazione ambigua di soggetti coinvolti in traffici illeciti si presta oggettivamente ad essere interpretata come indizio di complicità e può, dunque, integrare la colpa grave ostativa al diritto alla riparazione (Sez. 4, n. 850 del 28/09/2021, dep. 2022, Denaro Rv. 282565; Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro Rv. 274498; Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262436; Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258610; Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259082; Sez. 4, n. 51722 del 16/10/2013, COGNOME, Rv. 257878); nella maggior parte dei casi, si trattava di detenzione cautelare disposta nei confronti di persone indagate quali partecipi di associazioni per delinquere, in un ambito investigativo in cui gli intrecci, gli interessi e le connivenze tra sodali assumono valore altamente indiziario proprio in rapporto ai tratti tipici del delitto associativo.
Dall’esame delle pronunce in cui il principio è stato affermato deve peraltro anche trarsi il limite all’applicazione del medesimo principio; se, infatti, in linea astratta, la frequentazione di persone coinvolte in attività illecite è condotta idonea a concretare il comportamento ostativo al diritto alla riparazione, deve però anche chiarirsi che non tutte le frequentazioni sono tali da integrare la colpa ma solo quelle che (secondo il tenore letterale dell’art.314 cod. proc. pen., a mente del quale rileva il comportamento che, per dolo o colpa grave, abbia dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare subita) siano da porre in relazione, quanto meno, di concausalità
con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 1921 del 20/12/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 25848601); al giudice della riparazione spetta, dunque, il compito di rilevare il tipo e la qualità di dette frequentazioni, c lo scopo di evidenziare l’incidenza del comportamento tenuto sulla determinazione della detenzione (Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280547; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, COGNOME, Rv. 260397; Sez. 4, n. 34656 del 03/06/2010, COGNOME, Rv. 248074; Sez. 4, n. 8163 del 12/12/2001, Pavone, Rv. 2209840).
Va quindi rilevato che, nel caso di specie, la Corte territoriale si limitata a richiamare i “contatti e le frequentazioni del ricorrente con al coimputati appartenenti al RAGIONE_SOCIALE“, senza però in alcun modo approfondire entità e caratteri delle frequentazioni medesime e senza quindi chiarire la eventuale idoneità delle stesse a indurre nel giudic procedente la falsa apparenza in ordine all’appartenenza al RAGIONE_SOCIALE.
Le superiori considerazioni impongono l’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio che approfondisca il profilo della eventuale ricorrenza di un comportamento doloso o gravemente colposo del ricorrente, avente effetto sinergico rispetto all’evento detentivo.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Reggio Calabria.
Così deciso 1’11 dicembre 2025
Il Consigliere estensore
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