Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 953 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 953 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CASSANO ALLO IONIO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/02/2022 della CORTE APPELLO di ANCONA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Ancona ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell’interesse di COGNOME NOME, in relazione al periodo di sottoposizione del medesimo alla misura cautelare degli arresti domiciliari a lui applicata dal 31 gennaio 2005 al 28 giugno 2005 per i reati di cui agli artt. 416 e 648 bis cod. pen. .
Quanto a tali addebiti, il Tribunale di Macerata assolveva il COGNOME dai reati previsti dall’art. 648 bis cod. pen. e dichiarava non luogo a procedere quanto al reato ex art. 416 cod. pen. per intervenuta prescrizione. Il COGNOME era poi assolto dalla Corte di appello di Ancona anche in ordine al reato associativo.
La vicenda criminosa in oggetto riguardava l’esistenza di un’articolata organizzazione che, tramite gli uffici della RAGIONE_SOCIALE di diverse Province, si occupava di omologare ed immatricolare veicoli di provenienza furtiva, motocicli costruiti artigianalmente ed autoveicoli non importabili in Italia, condotti al collaudo con una documentazione tecnica falsa.
Il COGNOME era assolto già in primo grado dal reato di riciclaggio, in quanto gli episodi criminosi ascrittigli non riguardavano veicoli di provenienza furtiva. Nel corso dell’interrogatorio di garanzia, il COGNOME dichiarava quanto segue: a) aveva intrattenuto un rapporto di stretta confidenza col Lanciano (uno dei principali artefici del sistema illecito); b) aveva immediatamente contattato il reparto di Polizia Stradale, non appena ricevuta notizia della perquisizione in corso presso l’abitazione e l’attività commerciale dell’amico; c) si era presentato nei medesimi luoghi durante lo svolgimento della perquisizione, qualificandosi e tentando di parlare col responsabile dell’operazione; d) aveva poi atteso il completamento delle operazioni unitamente al difensore del Lanciano e alla famiglia di quest’ultimo; e) aveva accettato di seguire, due mesi dopo tale fatto, il collaudo di un veicolo presso il Porto di Gioia Tauro, consegnando tutti i documenti al COGNOME (altro coimputato) e riportando il mezzo presso il negozio del Lanciano.
La Corte di merito ha disatteso la richiesta riparatoria sul rilievo che il comportamento del COGNOME che aveva dato causa alla restrizione cautelare era comunque caratterizzato da colpa grave ed era perciò ostativo al riconoscimento dell’indennizzo.
Il COGNOME, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la suindicata ordinanza per violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’art. 314 cod. proc. pen..
Si deduce che la pronunzia di assoluzione in primo grado dai reati di riciclaggio di veicoli era stata emessa in ragione della provenienza non furtiva dei veicoli, dato
di fatto rivelatosi del tutto insussistente nonché privo di legami inferenziali con l condotte del COGNOME.
Inoltre, era stato assolto in secondo grado dal reato di associazione a delinquere, ipotesi criminosa contestatagli per il presunto coinvolgimento nei due reati fine di riciclaggio.
Il ricorrente non aveva posto in essere comportamenti idonei ad indurre in errore il GRAGIONE_SOCIALE, apparendo chiaro che l’ordinanza fosse stata emessa sulla base di presupposti inesistenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Va premesso che, in tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, costituisce causa impeditiva all’affermazione del diritto alla riparazione l’avere l’interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all’instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l’assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all’equa riparazione, deve essere accertata d’ufficio dal Giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (Sez. 4, n. 34181 del 5/11/2002, Guadagno, Rv. 226004).
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell’ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa – e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 314, comma 1, cod. proc. pen. – non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell’ quod plerumque accidit secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell’autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203637)
Poiché la nozione di colpa è data dall’art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto primo comma dell’art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell’autorità giudiziaria che si sostanzi nell’adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso.
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Ancora le Sezioni Unite hanno affermato che il Giudice, nell’accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell’incidenza causale del dolo o della colpa grave dell’interessato rispetto all’applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, COGNOME‘Ambrosio, Rv. 247664). In seguito, il Supremo Collegio ha ritenuto di dover precisare che in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell’indennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un “errore giudiziario”, venendo in considerazione soltanto l’antinomia “strutturale” tra custodia e assoluzione, o quella “funzionale” tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi “ingiusta”, in quanto l’incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l’indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell’istituto (Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606, fattispecie in cui è stata ritenuta colpevole la condotta di un soggetto che aveva reso dichiarazioni ambigue in sede di interrogatorio di garanzia, omettendo di fornire spiegazioni sul contenuto delle conversazioni telefoniche intrattenute con persone coinvolte in un traffico di sostanze stupefacenti, alle quali, con espressioni “travisanti”, aveva sollecitato in orario notturno la urgente consegna di beni).
Il giudice di merito, per verificare se chi l’ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza d condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito una motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, COGNOME, Rv. 222263). Si è, inoltre, precisato che il giudice della riparazione, per stabilire se chi l’ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, La Fornara, Rv. 268952).
In definitiva, il giudizio per la riparazione dell’ingiusta detenzione è del tutto au tonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi, che possono portare a conclusioni del tutto differenti: ciò sia in considerazione del diverso oggetto di accertamento (nel giudizio penale la condotta di reato; nel giudizio di riparazione la condotta gravemente colposa o dolosa causalmente rilevante ai fini della misura cautelare) sia in considerazione delle diverse regole di giudizio (applicandosi solo in sede penale la regola dell’aldilà di ogni ragionevole dubbio ed una serie di limitazioni probatorie). Tuttavia, tale autonomia non consente al giudice della riparazione di ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati da giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest’ultimo ha valutato dimostrate (Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039). Come precisato da questa Corte (Sez. 4, n. 34438 del 02/07/2019, Messina, Rv. 276859), però, ai fini dell’accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, laddove le conclusioni nel processo penale siano state fondate sul criterio dell’aldilà di ogni ragionevole dubbio, il giudice può attribuire agli stessi fatti accertati nel giudizio cognizione una diversa valutazione probatoria, posto che il richiamato criterio caratterizza solo il giudizio di responsabilità penale.
2. Vanno, poi, ricordati gli orientamenti consolidati della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la colpa grave ostativa al diritto all’indennizzo può essere altresì caratterizzata da una condotta extraprocessuale gravemente colposa quale la frequentazione ambigua con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti, purché il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione dell loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 850 del 28/09/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282565; Sez. 4, n. 29550 del 05/06/2019, COGNOME, Rv. 277475, secondo cui le frequentazioni ambigue con soggetti condannati nel medesimo procedimento possono integrare un comportamento gravemente colposo, ostativo al riconoscimento del diritto all’indennizzo ex art. 314 cod. proc. pen., anche nel caso in cui intervengano con persone legate da rapporto di parentela, purché siano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti e non siano assolutamente necessitate).
La colpa rilevante in senso ostativo può essere integrata da comportamenti extraprocessuali, quali, ad esempio: frequentazioni ambigue con soggetti condannati nell’ambito del medesimo procedimento (Sez. 4, n. 850 del 28/09/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282565; Sez. 4, n. 29550 del 05/06/2019, COGNOME, Rv. 277475) o con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti (Sez. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262436; Sez. 3, n. 39199 del
01/07/2014, COGNOME, Rv. 260397); ingiustificate frequentazioni che si prestino oggettivamente ad essere interpretate come indizi di complicità (Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258610; Sez. 3, n. 363 del 30/11/2007, dep. 2008, COGNOME, Rv, 238782); comportamenti deontologicamente scorretti (Sez. 4, n. 4242 del 20/12/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269034; Sez. 4, n. 52871 del 15/11/2016, COGNOME, Rv. 268685). L’unica condizione è che il giudice della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretati come indizi di colpevolezza, così da essere, quanto meno, in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 4242 del 20/12/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269034; Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262436; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, COGNOME, Rv. 260397; Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, COGNOME, Rv. 259082; Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258610; Sez. 4, n. 51722 del 16/10/2013, NOME, Rv. 257878; Sez. 3, n. 363 del 30/11/2007, dep. 2008, COGNOME, Rv, 238782).
Peraltro, per la valutazione della colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione per la custodia cautelare sofferta, il giudice di merito può valorizzare anche scorretti comportamenti deontologici, quando questi, uniti ad altri elementi, configurino una situazione obiettiva idonea ad evocare, secondo un canone di normalità, una fattispecie di reato (Sez. 4, n. 26925 del 15/05/2019, COGNOME, Rv. 276293; Sez. 4, n. 4242 del 20/12/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269034).
3. Nel caso di specie, il provvedimento impugnato, motivato in modo esaustivo, logico e privo di contraddizioni, è pienamente conforme agli orientamenti della giurisprudenza di legittimità menzionati, avendo individuato, con estrema puntualità, le condotte gravemente colpevoli del ricorrente, in quanto espressione di una consapevole contiguità, non giustificabile sotto nessun profilo, di carattere fortemente ambiguo, tali da contribuire, dal punto di vista causale, all’adozione ed al mantenimento della misura cautelare.
La Corte territoriale ha sottolineato, con motivazione lineare ed esauriente, che, pur costituendo un elemento neutro, il rapporto intrattenuto col Lanciano (pur non essendo chiaro come fosse nata tale relazione né i motivi della frequentazione da parte del COGNOME di un Club Harley Davidson sebbene non avesse mai guidato una moto), analoghe conclusioni non potevano trarsi relativamente all’improprio interessamento nei confronti dei colleghi in occasione della perquisizione svolta nell’abitazione, nel negozio e nell’officina del proprio amico, tale da costituire quantomeno un comportamento scorretto da un punto di vista deontologico e da destare in ogni caso ragionevoli dubbi di contiguità con le persone nei cui confronti erano svolte da tempo indagini. Inoltre, il Giudice della riparazione ha correttamente rilevato che non era
comprensibile la ragione della disponibilità a seguire il collaudo del veicolo suindicato e a consegnare la relativa documentazione ad un altro coimputato.
In sostanza, la sussistenza delle ambigue frequentazioni con soggetti coinvolti in affari illeciti avevano contribuito a causare l’erroneo convincimento del Giudice della riparazione della partecipazione ai reati de quo. La Corte territoriale ha correttamente evidenziato che il COGNOME, consapevolmente, si era posto in una situazione estremamente rischiosa, condividendo logiche delinquenziali foriere di possibili propalazioni accusatorie e corroborandone egli stesso il contenuto.
Il ricorrente essenzialmente non contesta i riferimenti a tali episodi di contiguità, bensì la connessione tra tali vicende ed i fatti di causa. Tale collegamento, tuttavia, risulta adeguatamente motivato, dovendosi rammentare (vedi il paragrafo precedente) che anche fattori extraprocessuali anteriori alle vicende criminose in oggetto e scorretti comportamenti deontologici possono costituire comportamenti rilevanti ai sensi dell’art. 314 cod. proc. pen..
Il ricorrente, inoltre, si confronta solo parzialmente con il contenuto puntuale del provvedimento impugnato e con la precisa individuazione da parte dell’organo giudicante di tutti i comportamenti, in virtù dei quali si è escluso l’indennizzo, né fornisce spiegazioni in ordine alle motivazioni delle proprie scelte che si prestavano ad interpretazioni ambigue.
Per le ragioni che precedono, il ricorso va rigettato.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.).
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 21 ottobre 2022.