Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 43986 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 43986 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE
nel procedimento c/COGNOME NOME
avverso l’ordinanza del 15/12/2022 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 15 dicembre 2022 la Corte di appello di Napoli ha accolto l’istanza dì riparazione per ingiusta detenzione presentata da COGNOME NOMENOME liquidando in suo favore la somma di euro 150.000,00, in relazione alla custodia cautelare in carcere sofferta dal 12 febbraio al 24 dicembre 2008, in applicazione di una misura cautelare emessa da parte del G.I.P. del Tribunale di Napoli.
Condannato in primo grado per il delitto di concorso esterno in associazione per delinquere di stampo mafioso, il COGNOME è stato, poi, assolto per insussistenza del fatto dalla Corte di appello di Napoli, con sentenza del 7 marzo 2019, divenuta irrevocabile il 20 luglio 2019.
1,1. La Corte territoriale ha accolto la successiva domanda di riparazione per ingiusta detenzione nella ritenuta sussistenza di un’ipotesi di ingiustizia formale in ordine alla restrizione cautelare sofferta, di rilievo ex art. 314 cod proc. pen., nello specifico assumendo l’impossibilità di affermare che il COGNOME avesse dato o concorso a dare causa, per dolo o colpa grave, alla sua applicazione, agendo in modo tale da creare la fallace apparenza di condizioni nelle quali potesse o dovesse essere adottata una misura cautelare nei suoi confronti.
Per i giudici RAGIONE_SOCIALEa riparazione, in particolare, avverso l’istante sussisteva un quadro probatorio palesemente insufficiente, costituito dalle generiche chiamate in correità di due collaboratori di giustizia, inidonee a riscontrarsi reciprocamente e parzialmente smentite da altri elementi di giudizio acquisiti nel corso del dibattimento.
Avverso l’ordinanza del giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione ha proposto ricorso per cassazione il RAGIONE_SOCIALE, a mezzo RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura Distrettuale RAGIONE_SOCIALEo Stato di Napoli, deducendo due motivi di censura.
Con il primo è stata eccepita omessa considerazione da parte RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di elementi idonei ad integrare la colpa RAGIONE_SOCIALE‘istante ai fini RAGIONE_SOCIALEa esclusione del diritto all’indennizzo per ingiusta detenzione.
Lamenta, in particolare, il RAGIONE_SOCIALE ricorrente che il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione avrebbe illegittimamente riconosciuto all’istante il beneficio ex art. 314 cod. proc. pen. pur nella ricorrenza di una sua condotta ostativa, derivante dal fatto di avere avuto, quale appartenente alle Forze di Polizia, un’assidua
frequentazione con il pregiudicato COGNOME NOME, appartenente ad un clan mafioso, per come dichiarato agli inquirenti dal collaborante COGNOME NOME.
Tale aspetto sarebbe stato ritenuto dai giudici di merito al solo fine di escludere la responsabilità penale del COGNOME, ma non già per valutare, sotto un diverso aspetto, l’eventuale sussistenza di una condotta ostativa al riconoscimento del beneficio ex art. 314 cod. proc. pen.
La Corte di appello, cioè, non avrebbe vagliato adeguatamente, con giudizio autonomo, il comportamento tenuto dall’istante ai soli effetti RAGIONE_SOCIALEa riparazione, anche unicamente al fine di considerare la sussistenza di una colpa lieve, idonea a determinare una riduzione RAGIONE_SOCIALEa somma corrisposta al COGNOME.
Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine alle modalità di determinazione RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo.
I criteri seguiti dalla Corte di appello sarebbero stati, infatti, arbitrari immotivati, tali da condurre alla liquidazione di una somma avente un importo particolarmente eccessivo.
Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il difensore di COGNOME NOME ha depositato memoria scritta, con cui ha chiesto, con articolate argomentazioni, che il ricorso venga dichiarato inammissibile, ovvero che lo stesso venga rigettato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto dal RAGIONE_SOCIALE è fondato con riguardo alla prima doglianza, di natura assorbente, conseguentemente imponendo l’annullamento RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Napoli.
Risulta, in particolare, fondato quanto esposto dall’Avvocatura ricorrente in ordine alla mancata valutazione da parte RAGIONE_SOCIALEa Corte di merito del comportamento del soggetto richiedente agli autonomi fini del giudizio di riparazione.
Ed infatti, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice di merito, per stabilire se chi l’ha patita abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine d stabilire, con valutazione ex ante e secondo un iter logico-motivazionale del
tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore RAGIONE_SOCIALE‘autorità procedente, la falsa apparenza RAGIONE_SOCIALEa sua configurabilità come illecito penale (così, ex plurimis: Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, La Fornara, Rv. 268952-01; Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082-01).
La colpa grave di rilievo ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen., quale elemento negativo RAGIONE_SOCIALEa fattispecie integrante il diritto all’equa riparazione, non necessita, quindi, di estrinsecarsi in condotte integranti, di per sé, reato, ove tal ultime, in forza di una valutazione ex ante, siano comunque tali da causare o da concorrere a dare causa all’ordinanza cautelare.
Orbene, il Collegio rileva come, nel caso di specie, non sia stata data corretta applicazione all’indicato principio, risultando carente la specificazione RAGIONE_SOCIALEe ragioni per le quali non è stata ravvisata la ricorrenza di una colpa grave, imputabile al COGNOME, ostativa alla concessione del beneficio riconosciutogli. E’ stato dato atto, infatti, unicamente RAGIONE_SOCIALEa sussistenza di un quadro probatorio insufficiente – costituito dalle chiamate in correità di due collaboratori di giustiz considerate «di contenuto generico, non reciprocamente riscontrantisi e in parte direttamente smentite dagli altri elementi di giudizio acquisiti al fascicolo del dibattimento» – tale, per il giudice di merito, da non poter comprovare la ricorrenza RAGIONE_SOCIALEa condotta delittuosa ascritta al COGNOME.
Il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, pur affermando di essere tenuto a valutare i fatti, per come accertati in sede di merito, al diverso fine di verificare l’eventual sussistenza di una condotta ostativa al riconoscimento del beneficio ex art. 314 cod. proc. pen., ha, tuttavia, omesso di effettuare tale specifico esame, limitandosi a richiamare le considerazioni espresse dal giudice di merito per addivenire al giudizio di assoluzione del prevenuto.
La Corte di appello, cioè, ha mancato di porsi nella corretta ottica del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione, che è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base RAGIONE_SOCIALEo stesso materiale probatorio acquisito agli atti ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall’utilizzo di parametri di valutazione differenti (Sez. 4, n. 39500 de 18/06/2013, Trombetta, Rv. 256764-01).
3.1. Nel caso in esame, in particolare, risulta viziato il ragionamento seguito dalla Corte territoriale per non avere in alcun modo valutato, in un’ottica riparatoria, il comportamento tenuto dall’istante alla luce del completo materiale probatorio in atti, costituente il quadro indiziario valutato dal giudice del
cautela con riferimento ai fatti storici accertati nella sentenza di assoluzione. I giudici RAGIONE_SOCIALEa riparazione, cioè, hanno omesso di considerare e di descrivere gli elementi riconducibili a comportamenti posti in essere dal COGNOME che avevano fondato l’applicazione nei suoi confronti RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli, che avrebbero dovuto essere considerati dal giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione al fine di valutare la eventuale configurabilità di una condotta ostativa per colpa grave o per colpa lieve, avente effetto sinergico rispetto alla misura cautelare subita, ben potendo tali comportamenti essere ipoteticamente percepiti come indicativi di grave imprudenza e contiguità rispetto a condotte illecite altrui, in quanto tali idonei ad escludere il diritto alla riparazione.
L’accoglimento, per i motivi indicati, RAGIONE_SOCIALE‘introduttiva censura rende, all’evidenza, superflua ogni considerazione in ordine al motivo dedotto con la seconda doglianza, da ritenersi in essa assorbito.
Ne consegue, pertanto, in accoglimento del ricorso proposto dal RAGIONE_SOCIALE a mezzo RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura Distrettuale RAGIONE_SOCIALEo Stato di Napoli, l’annullamento RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Napoli, cui viene demandata anche la regolamentazione tra le parti RAGIONE_SOCIALEe spese di lite relative a questo giudizio di legittimità.
P. Q. M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli cui demanda altresì la regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese tra le parti per questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 27 settembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente