Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 5068 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 5068 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CETRARO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/06/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Esaminate le conclusioni della difesa di COGNOME NOME, in persona dell’AVV_NOTAIO il quale, nel formulare motivi aggiunti, ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di Appello di Catanzaro ha rigettato la richiesta di riparazione dell’ingiusta detenzione avanzata da COGNOME NOME in ragione della custodia da questi sofferta in relazione al reato di estorsione e di lesioni personali gravi pluriaggravate, anche dall’utilizzo del metodo mafioso, realizzate all’interno di esercizio aperto al pubblico in concorso con altri soggetti, tra cui COGNOME NOME, il quale era stato giudicato e condanNOME come autore materiale dei suddetti reati. La misura cautelare risulta essere stata eseguita, dapprima in carcere e successivamente agli arresti domiciliari dal 15 settembre 2022 al 13 arile 2023, per 210 giorni.
All’esito del giudizio penale il COGNOME era stato assolto, in quanto veniva esclusa la sua partecipazione alle condotte descritte in imputazione, sia perché la persona offesa COGNOME non era stato in grado di riconoscere in maniera precisa tutti i componenti del gruppo che lo aveva aggredito e percosso violentemente, sia in quanto non aveva attribuito al COGNOME alcun comportamento violento, poiché lo stesso, secondo la versione della persona offesa, quando era iniziata l’aggressione nei suoi confronti, era rimasto inattivo.
Nondimeno il giudice della riparazione, pur riconoscendo che il COGNOME non aveva in alcun modo contribuito al pestaggio del COGNOME, che svolgeva le mansioni di buttafuori all’interno del locale in cui si accedeva pagando un corrispettivo, riconosceva profili di colpa grave in capo all’istante nelle fasi immediatamente precedenti e coeve all’azione delittuosa, integrante ipotesi di connivenza passiva ostativa alla riparazione, valorizzando alcuni elementi circostanziali, quali l’avere sostanzialmente innescato l’azione delittuosa degli altri componenti del gruppo in quanto il COGNOME si era ad esso rivolto per ottenere il pagamento delle consumazioni e che un altro componente del gruppo, gli aveva intimato di non insistere e di non disturbare il compagno, in quanto era la loro presenza a consentire al locale di lavorare; inoltre, quando l’COGNOME aveva iniziato a minacciare il buttafuori, fino a ferirlo con un colpo di arma da fuoco, il COGNOME, che era partecipe del gruppo renitente al pagamento delle consumazioni, pur consapevole che la discussione stava degenerando, non aveva fatto alcunché per evitare il peggio.
2.1. In particolare, rilevava la Corte che, dopo la richiesta di pagamento, uno dei componenti del gruppo aveva minacciato il COGNOME intimandogli di chiedere le scuse al COGNOME per la richiesta, esplicitandogli che “lavori grazie a noi”, sotto intendendo che giammai si sarebbe dovuto permettere di richiedere alcun corrispettivo. Riteneva pertanto la Corte territoriale che il COGNOME, in ragione del rispetto che gli veniva riconosciuto dagli altri componenti del gruppo, aveva assunto una posizione di garanzia e che, nel progredire della discussione che sarebbe
sfociata nel pestaggio e nel ferimento del COGNOME, la sua inerzia era assimilabile ad acquiescenza, riconducibile a una ipotesi di connivenza colpevole in quanto era venuto meno a regole cautelari, dettate da ragioni di solidarietà e di protezione, che gli avrebbero imposto di intervenire in difesa della persona offesa.
Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione la difesa di COGNOME NOME, il quale ha articolato un motivo di ricorso con il quale ha dedotto violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione, in quanto la trama argomentativa risultava poggiata sulla valorizzazione del profilo cautelare e della ricorrenza degli indizi che avevano giustificato la misura, mentre in nessun modo era stato dato rilievo alla sentenza di assoluzione che pure aveva escluso qualsiasi profilo di rimprovero, anche in termini di colpa, in capo al COGNOME.
Sotto diverso profilo, denuncia la illogicità e l’apparenza di una motivazione che aveva riconosciuto una ipotesi di connivenza passiva, che peraltro finiva per colpevolizzare la mera presenza dell’istante sui luoghi del fatto, pure in posizione defilata, anche in questo caso non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata che aveva minimizzato, se non escluso, la rilevanza partecipativa del COGNOME ai fatti e mettendo in dubbio la stessa appartenenza del ricorrente al gruppo di avventori che avevano partecipato al pestaggio.
La Procura Generale ha concluso per il rigetto del ricorso. La difesa del ricorrente ha depositato motivi aggiunti di replica insistendo nell’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Nel procedimento per la riparazione dell’ingiusta detenzione il sindacato del giudice di legittimità sull’ordinanza che definisce il procedimento è limitato alla correttezza del procedimento logico giuridico con cui il giudice è pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l’ottenimento del beneficio. Resta invece nelle esclusive attribuzioni del giudice di merito, che è tenuto a motivare adeguatamente e logicamente il suo convincimento, la valutazione sull’esistenza e la gravità della colpa o sull’esistenza del dolo (Sezioni unite, 28 novembre 2013, n. 51779, Nicosia).
L’art.314 comma I c.p.p. prevede al primo comma che “chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un’equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave”.
In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, rappresenta causa impeditiva all’affermazione del diritto alla riparazione l’avere l’interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all’instaurazione o al mantenimento della custodia
cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l’assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all’equa riparazione, deve essere accertata d’ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr. sul punto questa Sez. 4, n. 34181 del 5.11.2002, Guadagno, Rv. 226004).
La Corte territoriale ha ritenuto di individuare, sulla scorta di elementi asseritamente non smentiti nella sentenza assolutoria, un comportamento del ricorrente ostativo all’insorgenza del diritto azioNOME, ravvisandolo nel comportamento extraprocessuale dell’indagato, che era presente nel luogo ove ebbe luogo il pestaggio ed era stato individuato come un componente del gruppo di avventori che erano entrati senza pagare e che mostravano resistenza al pagamento delle consumazioni, per avere tollerato che alcuni componenti del gruppo eseguissero il feroce pestaggio del buttafuori e, in particolare che l’COGNOME, che aveva fatto riferimento al COGNOME come soggetto al quale bisognava portare rispetto, ferisse la persona offesa con un’arma da fuoco, mentre forte del suo ruolo, avrebbe dovuto intervenire per evitare atti di violenza, ovvero per dissuadere l’imputato COGNOME da condurre la sua azione fino alle estreme conseguenze.
Ciò premesso deve osservarsi come la Corte territoriale si sia del tutto conformata ai principi sopra menzionati, con una motivazione resistente alle censure mosse dal ricorrente, il quale concentra i profili di doglianza non tanto sul tema che formava oggetto della verifica giudiziale, all’interno del perimetro del giudizio riparatorio e cioè sulla ricorrenza di una condotta processuale od extra processuale del COGNOME, improntata a leggerezza e imprudenza, che avesse fornito una apparenza di complicità nella illecita attività dell’COGNOME, quanto, piuttosto, sulla, peraltro già acclarata, estraneità del ricorrente al fatto reato.
4.1 Invero il giudice distrettuale ha coerentemente provveduto a valutare, ai fini di accertare la ricorrenza della condizione impeditiva di cui all’art.314, comma 1 ultima parte cod. proc. pen., tutti gli aspetti della condotta serbata dal COGNOME, in coincidenza con i provvedimenti adottati nei suoi confronti in sede di indagine, considerando la portata gravemente indiziante delle dichiarazioni del COGNOME assunte in sede di indagini e dell’appartenenza del COGNOME al gruppo di clienti che aveva tenuto una condotta gravemente intimidatoria e violenta all’interno di locale aperto al pubblico, con modalità riconducibili al metodo mafioso, in quanto basata sulla forza intimidatrice del gruppo e sulla azione prevaricatrice dei suoi componenti.
4.2 Con argomentare del tutto corretto sotto il profilo logico giuridico il giudice della riparazione ha poi rappresentato che tali condotte extra processuali si prestavano, all’epoca dell’adozione della misura, ad essere interpretate quale concreto e consapevole contributo all’azione delittuosa, quantomeno sotto il profilo della connivenza passiva.
5. Invero, il comportamento ostativo può essere integrato anche dalla condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, pur consapevole dell’attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (cfr. sez. 4 n. 45418 del 25/11/2010, COGNOME, Rv. 249237; n. 7956 del 20/10/2020, COGNOME, Rv. 280547 – 01). La colpa grave, ostativa al riconoscimento dell’indennità, può pertanto ravvisarsi anche in relazione ad un atteggiamento di connivenza passiva quando, alternativamente, detto atteggiamento: 1) sia indice del venir meno di elementari doveri di solidarietà sociale per impedire il verificarsi di gravi danni alle persone o alle cose; 2) si concretizzi non già in un mero comportamento passivo dell’agente riguardo alla consumazione del reato ma nel tollerare che tale reato sia consumato, sempreché l’agente sia in grado di impedire la consumazione o la prosecuzione dell’attività criminosa in ragione della sua posizione di garanzia; 3) risulti aver oggettivamente rafforzato la volontà criminosa dell’agente, benché il connivente non intendesse perseguire tale effetto e vi sia la prova positiva che egli fosse a conoscenza dell’attività criminosa dell’agente (cfr. Sez. 4 n. 15745 del 19/02/2015, COGNOME, Rv. 263139; n. 4113 del 13/01/2021, COGNOME, Rv. 280391 – 01)
5.1. Tanto premesso, deve rilevarsi che il percorso argomentativo seguito dal giudice della riparazione risulta coerente con la giurisprudenza sopra evidenziata atteso che, alla stregua della valutazione prognostica affidata al giudice della riparazione, stante l’appartenenza del COGNOME al gruppo che ebbe a eseguire il pestaggio la sua condotta omissiva ha fornito agli investigatori l’apparenza della sua compartecipazione all’azione criminosa, quantomeno mediante il profilo del rafforzamento dell’elemento soggettivo del reo, che sapeva di potere contare sulla forza intimidatrice del gruppo, pronto ad assecondarlo.
Invero, nel giudizio riparatorio, una volta escluso il dolo da partecipazione al delitto, la colpa viene nella specie in rilievo come emblematico esempio di inosservanza alle regole basilari di solidarietà sociale e dell’obbligo di attivarsi per prevenire, ovvero interrompere, azioni delittuose allorquando l’indagato rivesta una autonoma posizione di garanzia. Nella specie il COGNOME era stato il destinatario delle legittime richieste di pagamento delle consumazioni da parte della persona offesa e, da quanto risulta dalla ordinanza impugnata, egli era il soggetto che riscuoteva la considerazione e il rispetto degli altri avventori poichè l’COGNOME, aveva espressamente richiesto al COGNOME di scusarsi con il COGNOME per il solo fatto di avere indirizzato a questi la richiesta di pagamento, minacciandolo con l’inciso “siamo noi che ti facciamo lavorare”, in tal modo riconoscendo al ricorrente, e a tutto il gruppo di avventori di cui il COGNOME faceva parte, un trattamento speciale e cioè la facoltà di non pagare, in ragione del credito da loro vantato nel locale.
5.2. Orbene, con ragionamento del tutto coerente e privo di illogicità evidente la Corte di appello ha ritenuto come la condotta del COGNOME abbia fornito agli investigatori l’apparenza della sua compartecipazione all’azione criminosa, quantomeno mediante il rafforzamento dell’elemento soggettivo del reo, che sapeva di potere contare su un gruppo di persone pronto ad assecondarlo e in particolare sul COGNOME che infatti, pur avendo l’autorità e la possibilità di intervenire per dissuadere l’COGNOME dalla condotta delittuosa, si era volontariamente defilato.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato e il ricorrente deve essere condanNOME al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 12 dicembre 2025
Il Consigliere estensore