Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 9508 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 9508 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ANDRIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/12/2024 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 19 dicembre 2024 la Corte di appello di Bari ha rigettato l’istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta da COGNOME NOME in relazione alla sofferta restrizione agli arresti domiciliari impostagli tra il 12 giugno 2020 e il 16 novembre 2020 in esecuzione di un provvedimento cautelare emesso dal G.I.P. del Tribunale di Bari nella ritenuta indiziaria integrazione del reato previsto dagli artt. 2 e 7 I. 2 ottobre 1967, n. 895.
Con successiva sentenza del Tribunale di Trani del 18 ottobre 2021 il COGNOME era stato assolto dall’imputazione ascrittagli, perché il fatto non sussiste.
1.1. Per la Corte di appello di Bari, quale giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, la sentenza assolutoria di merito, pur avendo escluso la ricorrenza RAGIONE_SOCIALE‘ipotesi criminosa ascritta all’istante, ha comunque accertato, in esito alle risultanze scaturite dalla svolta attività istruttoria, e in particolare da quanto emerso in due conversazioni intercettate, come il COGNOME avesse fatto riferimento, con termini di inequivoca valenza, al suo possesso di armi comuni da sparo, di cui poteva liberamente disporre.
A dire del giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, pertanto, il contenuto di tali conversazioni, unitamente alla comprovata frequentazione di personaggi connotati da un indubbio spessore criminale, sono da considerarsi elementi tali da avere un indubbio rilievo ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen., in quanto sinergici all’avvenuta applicazione del provvedimento restrittivo nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘istante, così ostando al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘invocato beneficio.
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME, a mezzo del suo difensore, deducendo cinque motivi di doglianza.
Con il primo ha lamentato mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione, ritenendo quest’ultima meramente apparente ed espressa per relationem rispetto al contenuto RAGIONE_SOCIALEa memoria redatta dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato, di cui avrebbe acriticamente recepito le relative valutazioni, senza esprimere alcuno specifico ragionamento autonomo.
Con la seconda censura il ricorrente ha eccepito mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione in ordine alla valutazione RAGIONE_SOCIALEe due conversazioni intercettate, riportate nell’ordinanza, considerato che la prima non
sarebbe stata neanche menzionata nella sentenza assolutoria emessa dal Tribunale di Trani, mentre la seconda non sarebbe stata ritenuta sufficiente dal giudice di merito a far ritenere comprovata la detenzione illegale di un’arma da parte del COGNOME, in quanto circostanza non chiaramente evincibile dal tenore letterale del dialogo captato.
Con la terza doglianza l’istante ha dedotto mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione, per essere stato fatto erroneo riferimento nell’ordinanza impugnata all’esistenza di due sentenze di condanna emesse nei suoi confronti, laddove, invece, sarebbe stato il destinatario solo di una decisione di piena assoluzione.
Con il quarto motivo il ricorrente ha eccepito violazione dei principi di valutazione ex ante RAGIONE_SOCIALEa condotta ai fini del riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo per ingiusta detenzione, in particolar modo lamentando che non sarebbe stata considerata, in maniera adeguata, la circostanza per cui, pur all’esito RAGIONE_SOCIALEe varie perquisizioni domiciliari e locali effettuate subito dopo l’avvenuto ascolto RAGIONE_SOCIALEe conversazioni captate, non vi sarebbe stato il rinvenimento di nessun’arma a lui riferibile.
Con l’ultima censura, infine, è stata dedotta violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen., nella parte in cui l’ordinanza impugnata ha ritenuto sussistente il dolo quale causa concorrente per l’ingiusta detenzione patita, al contempo lamentando mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione in ordine al principio di autonomia del giudizio di riparazione.
Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
L’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato, in rappresentanza del RAGIONE_SOCIALE, ha chiesto con memoria scritta che il ricorso venga dichiarato inammissibile, ovvero, in subordine, che lo stesso venga rigettato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il proposto ricorso non è fondato, per cui lo stesso deve essere rigettato.
Ed infatti, il rapporto tra il giudizio penale e quello per l’equa riparazione risulta connotato da totale autonomia e impegna piani di indagine diversi, che possono portare a conclusioni del tutto differenti (assoluzione nel processo, ma rigetto RAGIONE_SOCIALEa richiesta riparatoria) sulla base RAGIONE_SOCIALEo stesso materiale probatorio
acquisito agli atti, ma sottoposto a un vaglio caratterizzato dall’utilizzo di parametri di valutazione differenti.
In particolare, è consentita al giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione la nuova valutazione dei fatti, non nella loro valenza indiziaria o probante (smentita dall’assoluzione), ma in quanto idonei a determinare, in ragione di una macroscopica negligenza o imprudenza RAGIONE_SOCIALE‘imputato, l’adozione RAGIONE_SOCIALEa misura, traendo in inganno il giudice.
Le Sezioni Unite hanno affermato che il giudice deve fondare la deliberazione conclusiva su fatti concreti e precisi e non su mere supposizioni, esaminando la condotta tenuta dal richiedente sia prima che dopo la perdita RAGIONE_SOCIALEa libertà personale, indipendentemente dall’eventuale conoscenza che quest’ultimo abbia avuto RAGIONE_SOCIALE‘inizio RAGIONE_SOCIALE‘attività di indagine, al fine di stabilire, c valutazione ex ante, non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore RAGIONE_SOCIALE‘autorità procedente, la falsa apparenza RAGIONE_SOCIALEa sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto (Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, COGNOME, Rv. 222263- 01).
Nei procedimenti per la riparazione per ingiusta detenzione, cioè, la cognizione RAGIONE_SOCIALEa Corte di Cassazione deve intendersi limitata alla sola legittimità del provvedimento impugnato, anche sotto l’aspetto RAGIONE_SOCIALEa congruità e logicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione, non potendo mai investire il merito RAGIONE_SOCIALEa stessa, in ragione di quanto disposto dall’art. 646, comma 3, cod. proc. pen., da ritenersi applicabile in ragione del richiamo contenuto nel terzo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 315 cod. proc. pen. (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 542 del 21/04/1994, Bollato, Rv. 198097-01).
Orbene, applicando gli indicati principi al caso di specie, risulta palese come l’impugnata decisione risulti priva dei vizi dedotti da parte del ricorrente, avendo quest’ultimo prospettato solo una lettura alternativa dei fatti esaminati, senza confrontarsi in modo adeguato con le specifiche indicazioni ivi contenute.
La Corte territoriale, infatti, ha ritenuto la sussistenza di un comportamento ostativo al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘invocato beneficio sulla scorta RAGIONE_SOCIALEa ritenuta ricorrenza di elementi fattuali non esclusi dal giudice di merito nella sentenza assolutoria. La Corte di appello non si è limitata a configurare l’elemento soggettivo richiesto dall’art. 314 cod. proc. pen. in virtù di argomenti già in precedenza censurati, ma lo ha fatto con congruità espositiva e motivazione non manifestamente illogica, anche legandosi a quanto indicato nella pronuncia assolutoria, e quindi nel pieno rispetto dei parametri di legittimità al cui vaglio questa Suprema Corte è vincolata.
Il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, in particolare, ha adeguatamente desunto la ricorrenza RAGIONE_SOCIALEa colpa ostativa di rilievo ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen. dal
fatto che il COGNOME, in due conversazioni intercettate, avesse fatto riferimento, utilizzando termini non equivoci, al presunto possesso e alla piena disponibilità di armi comuni da sparo. Sotto altro profilo, poi, la Corte territoriale ha parimenti valorizzato, sempre ai fini RAGIONE_SOCIALE‘esclusione del beneficio invocato, la circostanza che l’istante, come pure comprovato dalle risultanze processuali acquisite, fosse solito frequentare personaggi aventi un indubbio spessore criminale.
Tutto ciò ha, conseguentemente, indotto la Corte territoriale a ritenere, con motivazione esente da vizio alcuno, che l’esponente avesse concorso a dare causa alla misura cautelare a suo carico, e al mantenimento RAGIONE_SOCIALEa stessa, determinando il mancato riconoscimento in suo favore RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo richiesto, in ossequio ai principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità e all’esito di una valutazione ex ante, effettuata tenendo conto degli elementi conosciuti dall’autorità giudiziaria al momento RAGIONE_SOCIALE‘adozione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare e sino al momento di cessazione RAGIONE_SOCIALEa stessa.
Rispetto all’indicata conclusione, pertanto, le contrarie doglianze eccepite da parte del ricorrente risultano meramente assertive e generiche, o al più invocanti una diversa lettura RAGIONE_SOCIALE‘acquisito compendio probatorio, e perciò ininfluenti rispetto all’effettuata configurazione di una condotta ostativa alla concessione RAGIONE_SOCIALE‘invocato beneficio, non ravvisandosi, nel caso di specie, la presenza di nessuna motivazione apparente o per relationem, nonché risultando del tutto ininfluenti sia l’erronea indicazione nell’ordinanza impugnata di due precedenti condanne emesse in danno del COGNOME che il mancato rinvenimento in suo possesso di armi comuni da sparo, all’esito RAGIONE_SOCIALE‘espletamento RAGIONE_SOCIALEe varie perquisizioni effettuate.
Ne consegue il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
Non si ritiene, infine, di dover procedere alla liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute dal RAGIONE_SOCIALE resistente, in quanto la memoria depositata si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi con i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che l’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un’attività diretta a contrastare la pretesa del ricorrente (sull’argomento, con riferimento alle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, cfr. Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886-01; Sez. U, n. 5466, del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716-01; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923-01; Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713-01).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali. Nulla per le spese al RAGIONE_SOCIALE resistente.
Così deciso in Roma il 18 dicembre 2025
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