Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 7299 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 7299 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CHIARI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/07/2025 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di BRESCIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in -data 16 luglio 2025 la Corte d’appello di Brescia ha rigettato l’istanza ex art. 314 cod.proc.pen. proposta dal difensore nonché procuratore speciale di COGNOME in relazione al periodo di ingiusta detenzione dal medesimo patita in regime di custodia cautelare dal 2.11.2020 al 2.1.2021 e poi fino al 12 RAGIONE_SOCIALE 2022 in regime di arresti domiciliari, in esecuzione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Brescia in data 12.10.2020 in relazione ai reati di cui ai capi 33 (art. 648 bis cod.pen.), 36 (art. 648 bis cod.pen.) e 37 (art. 512 bis cod.pen.) RAGIONE_SOCIALEa contestazione.
Quanto al merito, il Tribunale di Brescia in data 31 maggio 2023 pronunciava sentenza di assoluzione del COGNOME dai reati a lui ascritti, sentenza divenuta irrevocabile in data 17 ottobre 2020.
Il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione ha fondato il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘istanza sul contenuto dei verbali di interrogatorio resi dal COGNOME e su una serie di elementi concretanti una “opaca gestione economica e finanziaria RAGIONE_SOCIALEe operazioni commerciali intraprese con il NOME NOME“, ritenendo quindi sussistente una condotta ostativa RAGIONE_SOCIALE‘interessato.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia e procuratore speciale, articolando un motivo di ricorso.
Con detto motivo deduce l’inosservanza e l’erronea applicazione RAGIONE_SOCIALEa legge penale, l’erronea qualificazione del fatto e degli elementi a fondamento RAGIONE_SOCIALEa domanda nonché la motivazione assente o apodittica.
Si assume che quattro siano gli elementi valorizzati dalla Corte d’appello a carico di COGNOME NOME ovvero: 1) l’accettazione RAGIONE_SOCIALEa intestazione fittizia RAGIONE_SOCIALEe quote di COGNOME NOME RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE a favore di COGNOME NOME; 2) la consapevolezza che il prezzo RAGIONE_SOCIALEe quote fosse versato da COGNOME NOME in contanti ed in nero; 3) la tolleranza che l’acquisto RAGIONE_SOCIALEa società fosse finanziato con denaro di provenienza incerta; 4) l’astratta riconducibilità del denaro utilizzato da COGNOME NOME per costituire la RAGIONE_SOCIALE ai reati di riciclaggio, autorici .claggio e di evasione fiscale contestati nell’ambito RAGIONE_SOCIALEe indagini, commettendo così plurimi errori di valutazione.
Sul primo punto si osserva che era ben evidente, già nel corso RAGIONE_SOCIALEe indagini preliminari, che il motivo RAGIONE_SOCIALE‘intestazione RAGIONE_SOCIALEa quota di COGNOME NOME a COGNOME NOME era di evitare di violare il patto di non concorrenza siglato con la cessionaria RAGIONE_SOCIALEa sua precedente attività, RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
In più in data 10.12.2015 COGNOME e COGNOME costituivano altre società senza alcuna intestazione fittizia.
Quanto al secondo punto, si rileva che il COGNOME nell’interrogatorio del 24.11.2020 ha reso una dichiarazione confessoria.
Quanto al terzo punto, il COGNOME nell’interrogatorio reso in data 24.11.2020 ha dichiarato di non aver mai sospettato RAGIONE_SOCIALEa provenienza del denaro dalla n’drina Barbaro-COGNOME .
Quanto al quarto punto, le condotte di riciclaggio e di evasione fiscale sarebbero state realizzate dopo la costituzione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE
Si evidenziano altresì altri elementi, non oggetto di imputazione, ma esaminati dal giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione quali la conoscenza di COGNOME, il coinvolgimento nella sala slot di Asti, la cessione RAGIONE_SOCIALEa società RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE di Milano che costituiscono richiami inconferenti.
Si contesta altresì la valutazione operata dalla Corte di merito circa la opaca gestione economica e finanziaria RAGIONE_SOCIALEe operazioni commerciali intraprese con COGNOME.
Si conclude quindi che il COGNOME non ha tenuto alcuna condotta colposa sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura cautelare.
Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha depositato requisitoria scritta nella quale ha concluso per l’annullamento con rinvio RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata.
Il RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità o rigettarsi il ricorso.
La difesa del ricorrente ha depositato memoria difensiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso é infondato.
Va ribadito che in tema di riparazione per ingiusta detenzione, come specificato da Sez. 4, n. 30826 del 13/06/2024, COGNOME, in termini ripresi di recente da Sez. 4, n. 19432 RAGIONE_SOCIALE’08/04/2025, COGNOME, il giudice di merito, per stabilire se chi l’ha patita abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante .e secondo un iter logico-motivazionale dei tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito, non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore RAGIONE_SOCIALE‘autorità procedente, la falsa apparenza RAGIONE_SOCIALEa sua configurabilità come illecito penale (ex plurimis: Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, COGNOME, Rv. 222263 – 01; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, La Fornara, Rv. 268952 – 01).
La colpa grave di cui all’art. 314 cod. proc. pen., quale elemento negativo RAGIONE_SOCIALEa fattispecie integrante il diritto all’equa riparazione in oggetto, non necessita difatti di estrinsecarsi in condotte integranti, di per sé, reato, se tali, in forza una valutazione ex ante, da causare o da concorrere a dare causa all’ordinanza cautelare (sul punto si vedano anche Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, B., Rv. 273996 – 01, in motivazione, oltre che i precedenti ivi richiamati, tra cui Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, COGNOME, dep. 2014, Rv. Rv. 259082 – 01).
La colpa che vale a escludere il diritto all’indennizzo è rappresentata dalla violazione di regole, da una condotta macroscopicamente negligente o imprudente dalla quale può insorgere, grazie all’efficienza sinergica con l’intervento RAGIONE_SOCIALE‘Autorità, una misura custodiale, laddove il giudizio sulla prevedibilità va formulato con criterio ex ante in relazione alla possibilità che la condotta possa dare luogo a un intervento coercitivo RAGIONE_SOCIALE‘Autorità.
Tuttavia, il concetto di colpa che assume rilievo quale condizione ostativa, si identifica nella condotta che, secondo il parametro RAGIONE_SOCIALE‘id quod plerumque accidit, può aver creato una situazione di prevedibile e doveroso intervento RAGIONE_SOCIALE‘Autorità, pur se tesa, in concreto, al perseguimento di altri risultati. Sicché, anche il giudizio sulla prevedibilità va formulato con criterio ex ante e in una dimensione oggettiva, quindi non come giudizio di prevedibilità del singolo soggetto agente ma come prevedibilità secondo il parametro RAGIONE_SOCIALEa comune esperienza, in relazione alla possibilità che la condotta possa dare luogo a un intervento coercitivo RAGIONE_SOCIALE‘Autorità. È sufficiente, pertanto, analizzare quanto compiuto dal richiedente sul piano materiale, traendo ciò origine dal fondamento solidaristico RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo, per cui la colpa grave costituisce il punto di equilibrio tra gli antagonisti interessi in campo.
2. Nel caso all’esame la Corte territoriale, in linea con i principi fin qui esposti e con motivazione logica e puntuale, ha ravvisato la sussistenza RAGIONE_SOCIALEa condizione ostativa di cui all’art. 314 cod.proc.pen., concretandola nell’ “opaca gestione economica e finanziaria intrapresa con il COGNOME“, nonché nel contenuto RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni rese dal COGNOME nei vari interrogatori dinnanzi al Pubblico RAGIONE_SOCIALE.
Gli elementi individuati dal giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione vanno valutati alla luce RAGIONE_SOCIALE‘ipotesi accusatoria secondo cui il COGNOME, quale presidente del consiglio di” amministrazione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, proprietaria RAGIONE_SOCIALEa sala slot VLT all’insegna RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE svolgendo il ruolo di prestanome del COGNOME, aveva accettato di intestarsi beni allo stesso riferibili e accreditamenti di ingenti somme di denaro non tracciabili quantomeno dubbia provenienza.
L’ordinanza impugnata ha in particolare analizzato le operazioni commerciali poste in essere dal COGNOME unitamente al COGNOME, il capitale investito nonché i soggetti con cui il COGNOME era venuto in contatto. Tali elementi venivano altresì
corroborati da quanto dichiarato dal COGNOME, in sede di interrogatorio, ove ammetteva di aver intrattenuto rapporti con il COGNOME fin dal 2010, rapporti che erano continuati persino dopo che questi aveva rivolto RAGIONE_SOCIALEe minacce nei confronti RAGIONE_SOCIALEa di lui moglie.
Il COGNOME, invero, aveva installato RAGIONE_SOCIALEe slot machine nel bar di cui il COGNOME era titolare, insieme a lui aveva acquistato la sala giochi RAGIONE_SOCIALE Gamig, dove peraltro le quote del COGNOME (pari al 60% del capitale per un valore di Euro 150.000,00) erano fittiziamente intestate a tale COGNOME NOME che mai vi aveva lavorato mentre il vero dominus era sempre il COGNOME.
Proprio la gestione di tali attività commerciali con il COGNOME, implicanti sempre l’esborso di rilevanti somme di denaro e con l’interposizione di prestanomi, erano, nel giudizio RAGIONE_SOCIALEa Corte di merito, indicativi di un’accettazione e di una tolleranza da parte del COGNOME del modus operandi del COGNOME, ovvero che le attività intraprese fossero finanziate con denaro di provenienza incerta (di cui il COGNOME neanche aveva chiesto l’origine, come dichiarato in sede di interrogatorio), entrando anzi in affari con il NOME in ulteriori attività quali un casinò a Chamonix Mont Blanc ed una sala slot nel Comune di Asti, anche questa volta con l’impiego di ingenti somme di denaro.
Il COGNOME era altresì coinvolto nella gestione del caffè “INDIRIZZO” di INDIRIZZO a Milano, occasione in cui aveva anche avallato le cambiali di tale COGNOME, venendo a sapere in quel frangente anche RAGIONE_SOCIALE‘esistenza di misure interdittive antimafia, dichiarando tuttavia di pensare che tale dizione si riferisse al fatto che il bar era frequentato da malavitosi.
L’ordinanza impugnata ha posto altresì in rilievo, a colorare ulteriormente il contesto in cui avvenivano tali operazioni commerciali ed a indicare che le cattive frequentazioni del NOME non erano sfuggite al COGNOME, la conoscenza di tale COGNOME NOME da cui riferiva di aver ricevuto un’impressione negativa (si era presentato al casello di Lainate accompagnato da due persone sconosciute, vestiva come uno straccione e parlava solo dialetto calabrese) ed a cui aveva rifiutato la richiesta di custodire materiale di sua proprietà nella cascina di Erbusco.
Ma ancora nella NOME COGNOME faceva le pulizie tale NOME COGNOME, moglie di NOME NOME, soggetto che gestiva il RAGIONE_SOCIALE Rovato, attività che poi era stata chiusa in quanto il NOME era stato arrestato per spaccio di droga.
Ad ulteriormente arricchire il quadro RAGIONE_SOCIALEe operazioni poste in essere con il COGNOME vi era poi la prassi, ampiamente condivisa dal COGNOME, come risulta dalle intercettazioni indicate, di recuperare dai vincitori le schedine vincenti pagando
loro in nero la vincita ed ottenendo lui direttamente la riscossione di quanto dovuto.
La Corte di merito ha quindi svolto un’accurata e puntuale disamina di elementi probatori che, pur non assurgendo ad integrare illeciti penali, sono stati idonei, valutati ex ante nell’ottica del giudice RAGIONE_SOCIALEa cautela e senza essere stati esclusi dal giudice RAGIONE_SOCIALEa cognizione, ad ingenerare nell’autorità giudiziaria procedente la rappresentazione RAGIONE_SOCIALEa configurabilità dei reati contestati così da esplicare efficacia sinergica nell’adozione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare applicata all’odierno istante.
In conclusione il ricorso va rigettato. Segue la condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute dal RAGIONE_SOCIALE resistente. La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi con i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che l’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un’attività diretta a contrastare la pretesa del ricorrente (sull’argomento, con riferimento alle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, da ultimo, Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886; Sez. U., n. 5466, del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716; Sez. .4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali. Nulla per le spese in favore del RAGIONE_SOCIALE resistente. Così deciso in Roma, 1’11 dicembre 2025 Il Consigli GLYPH tensore GLYPH Il Presidente