Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 30036 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 30036 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 06/06/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME NOMECOGNOME nato a Sant’Egidio alla Vibrata il 07/08/1948 avverso l’Ordinanza del 13/03/2025 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 13 marzo 2025, la Corte d’appello di Roma, nel giudizio di rinvio scaturito dalla sentenza di annullamento della Corte di cassazione, Sez. 4, n. 2040 del 16/10/2024, dep. 2025, ha rigettato la domanda avanzata dell’interessato di riparazione per ingiusta detenzione, con riferimento ad un periodo complessivo di 492 giorni, a fronte dell’assoluzione dell’imputato dai reati di detenzione di armi, estorsione e rapina.
Nella sentenza rescindente si è osservato come nella prima ordinanza pronunciata dalla Corte territoriale mancasse ogni riferimento alla sussistenza, secondo un giudizio ex ante, della necessaria sinergia causale tra la condotta gravemente colposa e l’applicazione e il mantenimento della custodia cautelare.
Avverso l’ordinanza della Corte di appello, l’interessato ha presentato ricorso per cassazione, tramite il difensore, lamentando, con unico motivo di doglianza, il vizio della motivazione in relazione al supposto comportamento gravemente colposo ostativo alla riparazione per ingiusta detenzione.
Dopo aver richiamato la vicenda fattuale, il contenuto della sentenza discendente, nonché alcuni principi giurisprudenziali applicabili in generale alla materia, il ricorrente evidenzia che, secondo la Corte di cassazione, le sue dichiarazioni mendaci avrebbero potuto solo in astratto assumere il rilievo ai fini dell’accertamento della sussistenza della condizione ostativa alla riparazione. Si sottolinea che l’indagato aveva avuto un comportamento processuale corretto, rendendo ampie dichiarazioni in sede di interrogatorio di garanzia e giustificando i motivi della mancata pregressa conoscenza con la persona offesa, incontrata casualmente. Si sostiene che la persona offesa aveva chiesto la restituzione di una caparra già versata per un immobile di proprietà dell’interessato, mentre la trattativa per la locazione era stata svolta esclusivamente dalla figlia di questo; con la conseguenza che il suo comportamento non aveva avuto efficacia causale rispetto alla misura cautelare. Secondo la difesa deve essere svalutata, su un piano logico, la circostanza che l’interessato fosse all’epoca dei fatti sottoposto alla misura di · prevenzione della sorveglianza speciale. ·Si contesta altresì l’affermazione dell’ordinanza secondo cui la nuora dell’imputato, essendo detenuta per altro titolo, non avrebbe potuto chiedere la riparazione per ingiusta detenzione; si evidenzia che tale riparazione era stata invece richiesta e negata nel merito. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il Ministero dell’Economia delle Finanze, rappresentato e difeso dall’avvocatura generale dello Stato, ha depositato memoria, con la quale chiede il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso è infondato.
Le lacune e i vizi logici denunciati dalla difesa di parte ricorrente sono insussistenti, perché la motivazione del provvedimento impugnato risulta
pienamente sufficiente e logicamente coerente, oltre che corretta sul piano giuridico.
4.1. In punto di diritto, deve preliminarmente ricordarsi che – secondo l’orientamento di questa Corte – in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, il giudice di merito, per valutare se chi l’ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito una motivazione che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità. Al riguardo, il giudice deve fondare la sua deliberazione su fatti concreti e precisi, esaminando la condotta tenuta dal richiedente sia prima che dopo la perdita della libertà personale, al fine di stabilire, con valutazione ex ante e secondo un iter logico motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione. Condotte rilevanti in tal senso possono essere, invece, quelle di tipo extraprocessuale (grave leggerezza o trascuratezza tale da avere determinato l’adozione del provvedimento restrittivo) o di tipo processuale (falso alibi, autoincolpazione) che non siano state escluse dal giudice della cognizione (ex plutimis, Sez. 3, n. 28012 del 05/07/2022, Rv. 283411; Sez. 4, n. 4372 del 21/10/2014, dep. 29/01/2015, Rv. 263197; Sez. 4, n. 47756 del 16/10/2014, Rv. 261068; Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, Rv. 222263).
Va inoltre ricordato che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, a seguito della modifica dell’art. 314, comma 1, cod. proc. pen. ad opera ell’art. 4, comma 1, lettera b), del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, il silenzio serbato dall’indagato in sede di interrogatorio, nell’esercizio della facoltà difensiva prevista dall’art. 64, comma 3, lettera b), cod. proc. pen., non costituendo ipotesi di colpa lieve, non osta al riconoscimento dell’indennizzo né assume rilevanza ai fini della sua determinazione (ex plurímis, Sez. 4, n. 48080 del 14/11/2023, Rv. 285425; Sez. 4, n. 8615 del 08/02/2022, Rv. 283017).
4.2. Nel caso in esame, va osservato che, nel pronunciare l’annullamento con rinvio della precedente ordinanza della Corte d’appello, la Corte di cassazione ha affermato che vi era una lacuna motivazionale quanto all’efficacia causale dei comportamenti dell’indagato rispetto alla misura cautelare.
Ebbene, l’ordinanza impugnata fa puntuale applicazione di tutti i principi sopra richiamati e – contrariamente a quanto affermato dal ricorrente – corregge
in maniera logicamente adeguata il vizio motivazionale rilevato dalla Corte di cassazione, giungendo a valutare il comportamento dell’interessato come gravemente colpevole, ai fini e per gli effetti dell’esclusione del diritto all riparazione. Rileva, infatti, che la colpa grave consiste nell’avere creato una convincente apparenza di colpevolezza a suo carico, con comportamenti non esclusi dalla sentenza assolutoria di merito.
In particolare, il ricorrente aveva richiesto un anticipo in contanti per la conclusione di una locazione che non avrebbe potuto mai essere stipulata, perché relativa agli immobili di cui aveva la disponibilità ma intestati a terzi soggetti, anomali sul piano catastale e privi dei requisiti di abitabilità. A ciò accompagna il decisivo, elemento rappresentato dal mendacio dell’interessato, dotato di chiara rilevanza causale e confermato dagli atti. In particolare (pagg. 9-10 dell’ordinanza incognita impugnata): 1) NOME era perfettamente a conoscenza dell’intera operazione materialmente realizzata dalla figlia e dalla nuora; 2) era a conoscenza del fatto che la persona offesa aveva pagato una caparra in contanti a seguito di un accordo verbale relativo ad una locazione, in reatà non fattibile; 3) l’inabitabilità del fabbricato e, dunque, la su indisponibilità per una locazione sono pacifiche; 4) vi era l’intenzione di non restituire il denaro, ma di sostituire l’immobile con un altro, simulando il fatto che l’alloggio fosse dato in cambio di un’esistente attività di lavoro. Quanto all’efficacia causale di tale mendacio, quale fattore di colpa grave, questa è ben spiegata alla luce della rilevantissima personalità criminale del soggetto, caratterizzato da spiccata pericolosità, a fronte della quale l’esigenza cautelare risulta immediatamente evidente nella sua sussistenza. In altri termini, la misura cautelare ha avuto applicazione ed è stata mantenuta in conseguenza sia dell’assoluto spregio dimostrato dal soggetto per la legalità in tutte le sue scelte di vita, sia del comportamento serbato nel corso delle indagini e in particolare dell’assoluta contraddittorietà delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio, che hanno evidenziato, contrariamente a quanto da lui affermato, la piena conoscenza della persona offesa e della dinamica dei fatti. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Non va pronunciata condanna del ricorrente alle spese sostenute dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, in mancanza di un effettivo apporto alla decisione da parte della memoria depositata, la quale si limita essenzialmente ad una ricapitolazione degli atti di causa e al richiamo di alcuni precedenti giurisprudenziali applicabili in generale in materia di riparazione per l’ingiusta detenzione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 06/06/2025