Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 12715 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 12715 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE
C/0 COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 25/07/2024 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
letta la memoria RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, del foro di Frosinone, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 25 luglio 2024, la Corte di appello di Napoli ha accolto la domanda formulata da NOME COGNOME per la riparazione dovuta ad ingiusta sottoposizione alla misura RAGIONE_SOCIALEa custodia cautelare dal 4 marzo 2010 – data in cui veniva tratto in arresto – al 19 giugno 2013 – data in cui veniva rimesso in libertà, per poi essere assolto con sentenza del Tribunale di Nola del 15 maggio 2014, confermata dalla Corte partenopea in data 13 settembre 2016 (irrev. 8 novembre 2016).
La misura cautelare nei confronti del COGNOME fu disposta in quanto gravemente indiziato del concorso, unitamente a NOME COGNOME, nella estorsione consumata in danno RAGIONE_SOCIALE‘imprenditore NOME COGNOME.
1.1. Più in particolare, l’ordinanza impugnata ha escluso la colpa grave di cui all’art. 314, comma 1, cod. proc. pen., e quindi che la condotta tenuta potesse essere ritenuta ostativa al diritto alla riparazione: egli, infatti, in una sola occasione si era limitato ad accompagnare la persona offesa NOME COGNOME dall’autore RAGIONE_SOCIALE‘estorsione NOME COGNOME, per poi allontanarsi.
Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione il RAGIONE_SOCIALE, per il tramite RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, lamentando in sintesi, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.
2.1. Con un unico motivo deduce violazione RAGIONE_SOCIALEa legge penale e vizio RAGIONE_SOCIALEa motivazione, poiché manifestamente illogica (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen.).
I giudici RAGIONE_SOCIALEa riparazione sono incorsi in errore nel non ritenere gravemente colposa la condotta del ricorrente: è incontestato, infatti, che egli si GLYPH s , insieme M b i l dAT é alla vittima, dall’autore RAGIONE_SOCIALEa condotta estorsiva, NOME COGNOME, e che il suo 14 Q ( 1 7 F . íc interessamentoi~r dalla circostanza (nota allo COGNOME) che il ricorrente era il fratello di un esponente di vertice del sodalizio, NOME COGNOME, in quel frangente ristretto in carcere.
Il ricorrente critica l’ordinanza impugnata anche sotto un ulteriore, seppur subordiNOME, profilo: i giudici RAGIONE_SOCIALEa riparazione, infatti, non hanno in alcun modo valutato se quella condotta possa dirsi o meno contrassegnata da colpa lieve, e quindi incidere sulla determinazione RAGIONE_SOCIALEa somma dovuta a titolo di indennizzo.
Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Essendo stata dedotta una ipotesi di c.d. ingiustizia sostanziale, è compito del giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione valutare se il richiedente, con una condotta gravemente negligente o imprudente, abbia colposamente indotto in inganno l’autorità giudiziaria in relazione alla sussistenza dei presupposti per l’adozione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare.
In tal modo la connotazione solidaristica RAGIONE_SOCIALE‘istituto viene quindi ad essere contemperata in rapporto al dovere di responsabilità gravante su tutti i consociati.
2.1. Questa Corte, nella sua più autorevole composizione, ha più volte ribadito che il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione deve procedere ad una autonoma valutazione RAGIONE_SOCIALEe risultanze processuali rispetto al giudice penale.
Ciò in quanto è suo compito stabilire non se determinate condotte I, A4 t’ costituiscano o meno reato, ma se queste si GLYPH poste come fattore condizionante (anche nel concorso RAGIONE_SOCIALE‘altrui errore) alla produzione RAGIONE_SOCIALE‘evento “detenzione” (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, COGNOME, Rv. 203638 – 01; conf., Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, COGNOME, Rv. 222263 – 01).
La valutazione deve essere effettuata ex ante, e ricalca quella eseguita al momento RAGIONE_SOCIALE‘emissione del provvedimento restrittivo, ed è volta a verificare, seppur in presenza di un errore RAGIONE_SOCIALE‘autorità procedente: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice RAGIONE_SOCIALEa cautela potesse desumersi l’apparenza RAGIONE_SOCIALEa fondatezza RAGIONE_SOCIALEe accuse, pur successivamente smentita dall’esito del giudizio; in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, COGNOME, Rv. 247663).
Tali comportamenti possono essere, come detto, di tipo extra-processuale (ad es., grave leggerezza o macroscopica trascuratezza tali da aver dato causa all’imputazione, violazione di legge o regolamenti) o processuale (ad es., autoincolpazione, silenzio consapevole sull’esistenza di un alibi).
Il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, quindi, non può ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice RAGIONE_SOCIALEa cognizione, ovvero non provate circostanze che quest’ultimo ha valutato dimostrate (Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, COGNOME, Rv. 274350; Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039; Sez. 3, n. 19998 del 20/04/2011, COGNOME, Rv. 250385 – 01).
2.2. Nel caso in esame la Corte distrettuale ha ritenuto che la condotta del COGNOME non potesse assumere valenza ostativa alla riparazione “avendo egli sempre ribadito di essere estraneo ai fatti”, sottolineando inoltre che il ricorrente
accompagnò la vittima dall’estorsore in una sola occasione, salvo poi allontanarsi (p. 3 provvedimento impugNOME).
Ciò posto, osserva il Collegio che la colpa che vale ad escludere l’indennizzo è rappresentata dalla violazione di regole, da una condotta macroscopicamente negligente o imprudente dalla quale può insorgere, grazie all’efficienza sinergica di un errore RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria, una misura restrittiva RAGIONE_SOCIALEa libertà personale.
Tuttavia, e diversamente da quanto ritenuto nel provvedimento impugNOME, il concetto di colpa che assume rilievo quale condizione ostativa, secondo il costante insegnamento di questa Corte, non si identifica con la “colpa penale”, venendo in rilievo la sola componente oggettiva RAGIONE_SOCIALEa stessa, nel senso di condotta che, secondo il parametro RAGIONE_SOCIALE‘id quod plerumque accidit, possa aver creato una situazione di prevedibile e doveroso intervento RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria (Sez. 4, n. 44997 del 19/11/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 4, n. 41209 del 9/07/2024, Terlizzi, non mass.; Sez. 4, n. 37752 del 26/09/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 4, n. 28243 del 16/12/2021, dep. 2022, COGNOME, non mass.), pur se tesa, in concreto, al perseguimento di altri risultati.
Anche il giudizio sulla prevedibilità – mancato nell’ordinanza impugnata – va formulato con criterio ex ante, ed in una dimensione oggettiva, quindi non come giudizio di prevedibilità del singolo soggetto agente, ma come prevedibilità secondo il parametro RAGIONE_SOCIALEa comune esperienza, in relazione alla possibilità che la condotta possa dare luogo ad un intervento coercitivo RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria.
È sufficiente, pertanto, analizzare quanto compiuto dal richiedente sul piano materiale, traendo ciò origine dal fondamento solidaristico RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo, per cui la colpa grave costituisce il punto di equilibrio tra gli antagonisti interessi in campo.
Si tratta di principi ai quali l’ordinanza impugnata, escludendo la condizione ostativa in ragione del contegno tenuto dal richiedente, non si è attenuta: non è certo l’aver ribadito di essere estraneo ai fatti (p. 3 ordinanza impugnata) il parametro che deve essere valutato per verificare se, secondo la comune esperienza, la sua condotta abbia potuto, o meno, dar luogo al prevedibile (seppur non voluto) intervento RAGIONE_SOCIALE‘autorità.
Il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, piuttosto, dovrà valutare tutte le circostanze del caso concreto )/ che caratterizzarono l’interessamento del richiedente: l’imprenditore NOME COGNOME, sottoposto ad estorsione, si rivolse a NOME COGNOME, che sapeva essere fratello RAGIONE_SOCIALE‘esponente apicale RAGIONE_SOCIALE‘omonimo sodalizio mafioso (al tempo detenuto), affinché potesse intercedere in suo favore.
Il COGNOME, quindi, accompagnò lo NOME al cospetto di NOME COGNOME (altro esponente RAGIONE_SOCIALE‘associazione), seppur in una sola occasione.
Tenendo conto di tali circostanze il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione dovrà verificare se, secondo il parametro RAGIONE_SOCIALE‘id quod plerumque accidit, una simile condotta possa
aver creato una situazione di prevedibile e doveroso intervento RAGIONE_SOCIALE‘autor giudiziaria, e quindi possa o meno assumere valenza ostativa, una volta valutatan anche la rilevanza causale rispetto al momento cautelare.
Questo perché il sindacato del giudice di legittimità sull’ordinanza c definisce il procedimento per la riparazione RAGIONE_SOCIALE‘ingiusta detenzione è limitato correttezza del procedimento logico-giuridico con cui il giudice è pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l’ottenimento del beneficio.
Resta invece nelle esclusive attribuzioni del giudice di merito, che è tenuto motivare adeguatamente e logicamente il suo convincimento, la valutazione sull’esistenza del dolo o sull’esistenza e la gravità RAGIONE_SOCIALEa colpa (Sez. U, 28 nove 2013, n. 51779, COGNOME), che ove ritenuta lieve dovrà essere valutata ai fini d “taxatio” sul “quantum debeatur” (così, in motivazione, Sez. 4, n. 34541 de 24/05/2016, COGNOME, Rv. 267506 – 01; conf., Sez. 4, n. 27529 del 20/5/2008, Okunnboro, Rv. 240889).
Valutazione che dovrà tener conto anche del consolidato insegnamento di questa Sezione secondo il quale la colpa grave ostativa al riconoscimento de diritto all’indennizzo, af v za v può essere costituita anche SII dalla condotta di chi, nei reati contestati in concorso, essendo consapevo RAGIONE_SOCIALE‘attività criminale altrui, abbia tenuto comportamenti idonei ad essere perce all’esterno come una sua contiguità (Sez. 4, n. 5354 del 19/12/2019,COGNOME, no mass.; Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262436; Sez. 4, n 1921 del 20/12/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258485; Sez. 4, n. 5628 del 13/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258425; Sez. 4, n. 45418 del 25/11/2010, COGNOME, Rv. 249237).
Segue l’annullamento del provvedimento impugNOME, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, che dovrà procedere a nuovo esame alla luce dei principi sopr enunciati.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Napoli.
Così deciso in Roma, 8 gennaio 2025
I on igliere estensore
Il Pr sidente