Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 13071 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 13071 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/03/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ARTENA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 12 maggio 2022, la Corte d’appello di Reggio Calabria ha rigettato la domanda formulata da NOME COGNOME per la liquidazione dell’equa riparazione dovuta ad ingiusta sottoposizione a misura cautelare privativa della libertà personale sofferta dal 6 novembre 2002 al 30 giugno 2003 (dal 6 novembre al 12 novembre 2002 custodia in carcere; dal 13 novembre 2002 al 30 giugno 2003 arresti domiciliari). La misura era stata disposta dal G.i.p, presso il Tribunale di Bari per la ritenuta sussistenza di gravi indizi del reato di cui all’art. 74 d.P.R ottobre 1990 n.309 e fu revocata dal G.i.p. presso il Tribunale di Catanzaro, cui gli atti erano stati trasmessi a seguito della dichiarazione di incompetenza per territorio del Tribunale di Bari da parte della Corte di cassazione.
Secondo l’ipotesi accusatoria, COGNOME avrebbe partecipato all’associazione promossa da NOME COGNOME col contributo di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME avendo stabilmente acquistato sostanze stupefacenti da NOME COGNOME che, a sua volta, si riforniva da COGNOME e COGNOME. COGNOME è stato assolto dal Tribunale di Locri con sentenza del 17 ottobre 2017 divenuta definitiva il 6 marzo 2018.
L’ordinanza impugnata riferisce che il compendio indiziario, costituito principalmente dagli esiti delle attività di intercettazione, non è stato valutat idoneo ad affermare la partecipazione di NOME COGNOME e NOME COGNOME alla associazione pur ritenuta esistente. L’ordinanza chiarisce che, secondo il Tribunale, il tenore delle conversazioni intercettate era ii«sintomatico di non chiari traffici» dimostrava un rapporto di debito credito tra COGNOME, NOME e i calabresi componenti della associazione, ma non consentiva di affermare con sicurezza quale fosse la causa dell’esposizione debitoria, tanto più che alcuni dialoghi intercorsi il 24 dicembre 1999 tra NOME, NOME, NOME e NOME riguardavano le problematiche relative all’incasso di un assegno e non è verosimile che un tal metodo di pagamento (poiché tracciabile) sia stato utilizzato per saldare debiti di natura illecita.
Tanto premesso, la Corte territoriale ha ritenuto sussistente la colpa grave dell’interessato ai sensi dell’art. 314, comma 1, cod. proc. pen. osservando:
che i giudici di cognizione hanno confermato l’esistenza di «traffici non chiari» tra COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME;
che sono documentati contatti tra COGNOME e soggetti riconosciuti appartenere ad un organismo criminale che trattava ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti;
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che il contenuto dei dialoghi intercettati non è sempre esplicito e, almeno in un caso, ha certamente ad oggetto sostanza stupefacente c:he COGNOME era uso trattare, atteso che invita il cliente a «prenderla da un’altra parte»;
che questo quadro fattuale era idoneo a creare l’apparenza dell’inserimento di COGNOME nel gruppo delinquenziale oggetto di indagine e tale comportamento, connotato da colpa grave, ha avuto efficacia causale nell’adozione della misura cautelare.
Per mezzo del proprio difensore, munito di procura speciale, COGNOME ha proposto ricorso contro l’ordinanza di rigetto lamentando erronea applicazione dell’art. 314 cod. proc. pen. e vizi di motivazione.
Col primo motivo, il ricorrente osserva che gli elementi sulla base dei quali la misura cautelare è stata applicata sono gli stessi valutati inidonei all’affermazione della penale responsabilità all’esito del giudizio. Rileva che, in sede cautelare, fu valorizzato il contenuto delle conversazioni e il linguaggio criptico ivi utilizza trascurando un dato oggettivo – l’uso di uno strumento di pagamento tracciabile quale è un assegno – «da solo capace di scardinare l’ipotesi investigativa ed evitare la misura cautelare». Sostiene che, poiché questo dato era evidente, il comportamento dell’imputato non può essere ritenuto causale rispetto alla adozione di una misura che era ab origine mancante del necessario presupposto di gravità indiziaria.
Col secondo motivo, il ricorrente sostiene che il giudic:e della riparazione avrebbe dovuto valutare la povertà del quadro indiziario, il fatto che la misura cautelare fu applicata tre anni dopo rispetto alle condotte, il fatto che l conversazioni nelle quali il ricorrente fu coinvolto si tennero in un arco temporale limitato (circa due mesi). Osserva che, alla luce di questi elementi, il comportamento di COGNOME, quand’anche colposo, non fu certo caratterizzato da colpa grave e si duole che l’ordinanza impugnata non abbia spiegato per quali ragioni ha escluso la colpa lieve che avrebbe determinato la liquidazione di un indennizzo, sia pure di importo minore.
Nei termini di legge il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. Con memoria depositata il 7 febbraio 2023 l’Avvocatura dello Stato ha concluso per l’inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Va premesso che, per giurisprudenza consolidata, il giudizio per la riparazione dell’ingiusta detenzione è connotato da totale autonomia rispetto al giudizio penale, perché ha lo scopo di valutare se l’imputato, con una condotta gravemente negligente o imprudente, abbia colposamente indotto in inganno il giudice in relazione alla sussistenza dei presupposti per l’adozione di una misura cautelare. Ai fini dell’esistenza del diritto all’indennizzo, peraltro, può anch prescindersi dalla sussistenza di un “errore giudiziario”, venendo in considerazione soltanto l’antinomia strutturale tra custodia e assoluzione, o quella funzionale tra durata della custodia ed eventuale misura della pena; con la c:onseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi “ingiusta”, in quanto l’incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l’indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell’istituto. (così Sez. U., n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606). Si tratta di una valutazione che va effettuata ex ante, ricalca quella eseguita al momento dell’emissione del provvedimento restrittivo, ed è volta a verificare: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l’apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall’esito del giudizio; in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocess.,uale e processuale tenuto dal ricorrente (cfr. Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, COGNOME, Rv. 247663).
Nell’esaminare il provvedimento impugnato e i motivi di ricorso è opportuno ricordare che vi è totale autonomia tra il giudizio penale e il successivo giudizio per la riparazione dell’ingiusta detenzione.
Tale autonomia è stata più volte sottolineata dalla giurisprudenza di legittimità e non solo dalle sentenze delle Sezioni Unite sopra richiamate.
Si è affermato in proposito:
che «il giudizio per la riparazione dell’ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall’utilizzo di parametri di valutazione differenti» (Sez. 4, n. 39500 del 18/06/2013, Trombetta, Rv. 256764);
che «in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l’ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine
di stabilire, con valutazione “ex ante” e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale» (Sez. 4, Sentenza n. 3359 del 22/09/2016, dep.2017, La Fornara, Rv. 2158952);
– che «nel giudizio avente ad oggetto la riparazione per ingiusta detenzione, ai fini dell’accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, può darsi rilievo agli stessi fatti accertati nel giudizio penale di cognizione, senza ch rilevi che quest’ultimo si sia definito con l’assoluzione dell’imputato sulla base degl stessi elementi posti a fondamento del provvedimento applicativo della misura cautelare, trattandosi di un’evenienza fisiologicamente correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito, valendo soltanto in quest’ultima il criterio dell’aldilà di ogni ragionevole dubbio» (Sez. 4 n. 2145 del 13/01/2021, COGNOME, Rv. 280246; nello stesso senso, Sez. 4, n. 34438 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 276859).
L’affermazione secondo cui, nell’escludere il diritto alla riparazione per la ritenuta sussistenza di un comportamento doloso o gravemente colposo che abbia “dato causa” (o concorso a dar causa) alla privazione della libertà personale, il giudice della riparazione deve attenersi a dati di fatto «accertati o non negati» nel giudizio di merito (Sez. U n. 43 del 13/12/1995 – dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636) è coerente con questi principi. L’ autonomia tra i due giudizi, infatti, esclude che il dolo o la colpa grave possano essere desunti da condotte che la sentenza di assoluzione abbia ritenuto non sussistenti o non sufficientemente provate (Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, COGNOME, Rv. 274350; Sez. 4, n. 21598 del 15/4/2014, Teschio, non mass.; Sez. 4, n. 1573 del 18/12/1993, dep. 1994, COGNOME, Rv. 198491).
Proprio perché i due giudizi sono autonomi, tuttavia, il giudice della riparazione deve valutare autonomamente le emergenze processuali e tale valutazione, che deve essere compiuta “ex ante”, non può ignorare il quadro indiziario complessivamente emerso all’esito del giudizio, pur valutato inidoneo all’affermazione della penale responsabilità.
4. La motivazione del provvedimento impugnato sviluppa, sotto il profilo logico, un ragionamento esaustivo e coerente con queste premesse, non contraddittorio e scevro dai vizi che gli vengono addebitati. La Corte territoriale ricorda, infatti, che COGNOME fu sottoposto alla misura cautelare perché le intercettazioni ambientali rendevano palesi i suoi rapporti con persone (NOME COGNOME e NOME COGNOME) riconosciute appartenere ad una associazione a
delinquere che commerciava stupefacenti e se li procurava avvalendosi di una organizzazione operante in Albania (pag. 3 e pag. 5 dell’ordinanza impugnata), Ricorda inoltre che, in una delle conversazioni intercettate, COGNOME rispose a un cliente, che gli chiedeva di acquistare stupefacente, di procurarselo altrove e ciò dimostra che egli era uso trattare tale sostanza. Sostiene che le conversazioni intercorse con i calabresi, non chiare quanto alla natura dei rapporti di debito credito, erano tali da indurre gli inquirenti a pensare a traffici di natura illecit
5. Nel ritenere che tali condotte, certamente causali rispetto all’applicazione della misura, siano caratterizzate da grave imprudenza e siano perciò ostative al riconoscimento del diritto all’indennizzo la Corte territoriale si è allineata a insegnamenti di questa Corte di legittimità sulla valutazione dell’ambiguità delle condotte emerse in fase di indagini preliminari quale fattore condizionante l’errore dell’autorità giudiziaria. In generale, infatti, le frequentazioni ambigue con coloro che fanno parte di una consorteria dedita a traffici illeciti, che siano idonee ad essere oggettivamente interpretate come complicità, sono segni certamente sufficienti a creare la falsa rappresentazione del reato posta a fondamento del provvedimento cautelare. Si tratta, invero, di condotte che, per la loro prossimità all’ambiente criminale, possono facilmente indurre l’apparenza della partecipazione al reato (nel caso di specie, al reato associativo) e dunque di condotte che, in quanto macroscopicamente imprudenti e causalmente connesse con la decisione adottata nei confronti dell’interessato, ben possono essere inquadrate nella colpa grave.
Le argomentazioni della Corte territoriale sul punto appaiono pienamente conformi al principio di autoresponsabilità, più volte richiamato in materia dalla giurisprudenza di legittimità, in ragione del quale la regola solidaristica sottesa a diritto all’equa riparazione, non può essere invocata in presenza di una condotta volta alla realizzazione di un evento voluto confliggente con una prescrizione di legge, ma neppure a fronte di una condotta consapevole che – valutata dal giudice della riparazione secondo le ordinarie regole di esperienza – sia tale da creare una situazione di allarme sociale che imponga l’intervento dell’autorità giudiziaria. È pertanto, in questo senso, gravemente colposo quel comportamento che, pur non integrando il reato, ponga in essere – per grave negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari – una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell’autorità giudiziaria che si sostanzi nell’adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (cfr. Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203637).
A ciò deve aggiungersi che, come ribadito in più occasioni dalla giurisprudenza di legittimità, costituisce colpa grave, idonea a impedire il riconoscimento dell’equo indennizzo, l’utilizzo, nel corso di conversazioni telefoniche, da parte dell’indagato di frasi “criptiche”, effettivamente destinate a occultare un’attività illecita, anc se diversa da quella oggetto dell’accusa e per la quale era stata disposta la custodia cautelare. Si è giunti a tali conclusioni, ad esempio, in un caso in cui l’interessato aveva documentato che le frasi in codice utilizzate in conversazioni telefoniche erano riferibili al commercio di monili e aveva giustificato l’utilizzo d linguaggio criptico con la natura fiscalmente irregolare della sua attività (Sez. 4, n. 48029 del 18/9/2009, COGNOME ed altri, Rv. 245794); ed anche in un caso in cui, dalle conversazioni intercettate, era emerso l’apparente coinvolgimento del ricorrente in una trattativa volta a fissare il prezzo di acquisto di sostanz stupefacente (Sez. 4, n. 3374 del 20/10/2016, Aga, Rv. 268954).
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dal Ministero resistente cui conseguirebbe la condanna del ricorrente alla rifusione delle stesse. La memoria depositata, infatti, si limita a riportare princip giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi con í motivi di ricorso sicché non può dirsi che l’Avvocatura dello Stato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un’attività diretta a contrastare la pretesa del ricorrente (sull’argomento, con riferimento alle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, cfr. Sez. U., n. 5466, 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 28:1713)
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla per le spese a favore del Ministero resistente.
Così deciso il 8 marzo 2022