Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 9184 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 9184 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/09/2023 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Procuratore generale che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria del RAGIONE_SOCIALE che ha insistito per il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese.
RILEVATO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Milano ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione formulata da NOME COGNOME in ordine alla sofferta custodia cautelare in carcere subita dal 10/5/2018 sino al 23/5/2020, in esecuzione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impositiva RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Brescia e rinnovata dal G.I.P. del Tribunale di Milano il 31 luglio 2019, per i reati ipotizzati di associazione a delinquere e concorso nel finanziamento di condotte con finalità di terrorismo previsti dagli artt. 416 comma 1,2,3, 81 comma 1 e 2, 110, 270-quinquies cod. pen. e in riferimento ai quali lo stesso ricorrente era stato assolto dalla Corte di Assise di Como, per insussistenza del fatto, con sentenza del 20/7/2022, divenuta irrevocabile.
La Corte d’appello, quale giudice adito ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 315 cod. proc. pen., ha osservato che la domanda del ricorrente non poteva essere accolta, avendo lo stesso contribuito con il proprio comportamento a indurre l’autorità giudiziaria ad intervenire nei propri confronti. In particolare, ha rilevato che la vicenda processuale relativa al ricorrente era stata determinata dall’analisi RAGIONE_SOCIALEa figura social RAGIONE_SOCIALE‘istante e dall’operazione svolta sotto copertura da un agente; tali attività avevano consentito di accertare la vicinanza RAGIONE_SOCIALE‘istante e dei suoi familiari ad ambienti terroristici o, comunque, combattenti contro il regime e lo stesso imputato aveva ammesso di aver combattuto per l’esercito libero siriano.
La sentenza di assoluzione aveva pure accertato come esistente un episodio in cui si intuiva la partecipazione RAGIONE_SOCIALE‘istante ad una operazione di finanziamento del gruppo di persone interessato all’indagine ( NOME), sulla base di telefonate intercettate sulla sua utenza. Nella prima telefonata l’imputato aveva chiesto all’interlocutore di mandargli 25 euro con urgenza, precisando che gli servivano per fare benzina ed andare a ritirare una NOME proveniente dal Quatar. Nel corso di altra telefonata, intercorsa con la moglie pure intercettata, emergeva che l’istante effettuò altra operazione di NOME per consegnare danaro in Libano per conto di NOME COGNOME, poi condannato dalla Corte di assise di Como per reato associativo.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, articolando due motivi di impugnazione:
-il primo motivo di impugnazione deduce la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 606 cod.proc.pen., comma 1, lett. e), per mancanza o manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione in relazione alla erronea ritenuta sussistenza RAGIONE_SOCIALEa colpa grav di cui all’art. 314 cod.proc.pen;
-il secondo motivo denuncia la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 606 cod.proc.pen., comma 1, lett. e), per manifesta illogicità o contradditorietà de motivazione che dà luogo ad una violazione di legge ex art. 125 cod.proc.pen.
I motivi sono stati illustrati congiuntamente. Nella sostanza il ricorre lamenta la violazione RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di adeguata motivazione del provvedimento di rigetto, posto a garanzia RAGIONE_SOCIALE‘istante sia dalla normativa nazionale (artt. 111 e artt. 125, comma 3, cod.proc.pen., 192, comma 2 lett. c) e c bis) cod.proc.pe che sovranazionale (art. 6 CEDU). Ricorda il ricorrente di essere stato assolto ZP c ‘ffé Sa-r –ebilàlla Corte di assise di Como con formula piena per la insussistenz del fatto rispetto ai due capi d’imputazione e di aver sofferto due anni di cust cautelare in carcere, sino alla scadenza naturale dei termini di fase.
A fronte di ciò, la Corte territoriale aveva motivato il diniego RAGIONE_SOCIALE‘indenn basandosi sulla affermata colpa grave che avrebbe caratterizzato comportamento del ricorrente, il quale avrebbe intrattenuto una sorta di vicinan ad ambienti terroristici (in particolare rispetto a NOME COGNOME), sia individualm che unitamente ai familiari. Nessuna specifica e concreta motivazione era stat però fornita sugli specifici atti dimostrativi RAGIONE_SOCIALEa vicinanza agli ambienti terror
Il Procuratore generale ha presentato requisitoria scritta nella qual concluso per il rigetto del ricorso.
Il RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria scritta, nell quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere rigettato.
Va premesso che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, costituisce causa ostativa al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo la sussistenza di comportamento – da parte RAGIONE_SOCIALE‘istante – che abbia concorso a darvi luogo con do o colpa grave.
In particolare, la condizione ostativa al riconoscimento del diri all’indennizzo, rappresentata dall’avere il richiedente dato causa all’in carcerazione, deve concretarsi in comportamenti, non esclusi dal giudice del cognizione, di tipo extra-processuale (grave leggerezza o macroscopica trascuratezza tali da aver dato causa all’imputazione) o processu
(autoincolpazione, silenzio consapevole sull’esistenza di un alibi), in ordine alla cui attribuzione all’interessato e incidenza sulla determinazione RAGIONE_SOCIALEa detenzione il giudice è tenuto a motivare specificamente (Sez. 4, 3/6/2010, n. 34656, COGNOME, RV. 248074; Sez. 4, 21/10/2014, n. 4372/2015, Garda De Medina, RV. 263197; Sez. 3, 5/7/2022, n. 28012, COGNOME, RV. 283411); in particolare, il giudice di merito, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante – e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore RAGIONE_SOCIALE‘autorità procedente, la falsa apparenza RAGIONE_SOCIALEa sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, 22/9/2016, n. 3359/2017, COGNOME, RV. 268952), con particolare riferimento alla commissione di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti (Sez. 4, 5/2/2019, n. 27548, Hosnì, RV. 276458).
Deve altresì essere ricordato che, sulla base RAGIONE_SOCIALE‘arresto espresso da Sez. un., 13/12/1995, n. 43/1996, COGNOME, RV. 203638, nel procedimento per la riparazione RAGIONE_SOCIALE‘ingiusta detenzione è necessario distinguere nettamente l’operazione logica propria del giudice del processo penale, volta all’accertamento RAGIONE_SOCIALEa sussistenza di un reato e RAGIONE_SOCIALEa sua commissione da parte RAGIONE_SOCIALE‘imputato, da quella propria del giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione il quale, pur dovendo operare, eventualmente, sullo stesso materiale, deve seguire un iter logico-motivazionale del tutto autonomo, perché è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore condizionante (anche nel concorso RAGIONE_SOCIALE‘altrui errore) alla produzione RAGIONE_SOCIALE‘evento “detenzione”; ed in relazione a tale aspetto RAGIONE_SOCIALEa decisione egli ha piena ed ampia libertà di esaminare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno RAGIONE_SOCIALEe condizioni RAGIONE_SOCIALE‘azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l’eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione; derivandone, in diretta conseguenza di tale principio, quello ulteriore in base al quale il giudice del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione può rivalutare fatti emersi nel processo penale, ivi accertati o non esclusi, ma ciò al solo fine di decidere sulla sussistenza del diritto alla riparazione (Sez.4, 10/6/2010, n. 27397, COGNOME, RV. 247867; Sez.4, 14/12/2017, n. 3895/2018, P., RV. 271739).
Ciò premesso, i motivi di ricorso, che in quanto entrambi attinenti ad L affermato vizio di motivazione vanno trattati congiuntamente, non t fondat4.
Deve infatti ritenersi che il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione si sia, anzi, correttamente confrontato con i già menzionati principi.
In particolare, la Corte ha operato un integrale riferimento al contenuto RAGIONE_SOCIALEa stessa sentenza assolutoria, nella quale, anche a non voler considerare gli altri elementi indicati dalla ordinanza impugnata, è stato dato atto che il ricorrente era stato intercettato nel corso di una conversazione telefonica in cui aveva fatto riferimento ad operazioni di NOME, cioè di finanziamento, realizzaté in favore di NOME COGNOME, persona imputata nello stesso processo innanzi alla Corte di Assise di Como, poi condannato.
Deve quindi ritenersi che, sulla base di motivazione del tutto congrua, la Corte abbia desunto che i comportamenti tenuti RAGIONE_SOCIALE‘odierno ricorrente indipendentemente dalla valutazione di merito in ordine alla non univocità dei medesimi al fine di ritenere concretizzato il reato contestato – si fossero posti in adeguato rapporto sinergico con l’emissione del titolo cautelare. (Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, Hosni, Rv. 276458).
Va quindi condivisa la valutazione complessiva operata dalla Corte territoriale in punto di sussistenza di un profilo di colpa grave in capo all’odierno ricorrente specificamente ascrivibile al proprio comportamento extraprocessuale – da considerare ostativo rispetto al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo.
Al rigetto del ricorso segue la condanna RAGIONE_SOCIALEa ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali; il ricorrente stesso va altresì condannata al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese di questo giudizio di legittimità nei confronti del RAGIONE_SOCIALE costituito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali nonché alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese di giudizio sostenute dal RAGIONE_SOCIALE resistente, che liquida in Euro mille.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2024.