Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 1977 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 1977 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, con le quali si è chiesto il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
La Corte d’Appello di Bologna ha rigettato la richiesta di riparazione p ingiusta detenzione presentata nell’interesse di NOME in relazion alla custodia cautelare da costui subita siccome indagato, prima, e imputato dopo, dei delitti di rapina aggravata, furto, detenzione e porto di arma, dai era stato assolto dal Tribunale per insussistenza di quelli relativi alle armi non aver commesso la rapina in concorso e il furto aggravato.
contro
llato a bordo di una BMW, sulla quale erano stati trovati queg identificativi, pur essendo stata la Mercedes sdoganata a Bari il precedente 3 agosto 2019, dopo esser stata caricata su un autotreno albanese, con passaggio doganale in entrata a Durazzo il giorno successivo.
In sede di interrogatorio di garanzia, l’interessato aveva affermato di av avuto la disponibilità dell’auto dal 18 aprile 2019, dopo un suo dissequest (avendola in precedenza ceduta a tale COGNOME NOME che non aveva saldato l’intero prezzo); di avere constatato in quell’occasione la mancanza della carta d circolazione, avendo presentato quindi relativa denuncia; di avere poi ceduto l vettura al cugino del primo acquirente, rientrandone in possesso per breve tempo al fine di perfezionare il passaggio dell’assicurazione di quel mezzo su al veicolo che aveva acquistato; di avere restituito l’auto il 20 settembre 2 all’acquirente che gli aveva comunicato l’intenzione di inviarla in Alba avendogli restituito le targhe; che, però, l’acquirente non aveva vol formalizzare il passaggio di proprietà per non pagare le relative spese.
Il Tribunale del riesame aveva affermato che la circostanza che l’aut utilizzata per la rapina non fosse più nella disponibilità dell’indagato non era confermata da alcuna documentazione, restando provato che era stato il ricorrente a denunciare nel maggio 2019 lo smarrimento della carta di circolazione e nel settembre 2019 quello del tagliando assicurativo; e aqncora medesimo a radiare il veicolo dal PRA nel novembre di quell’anno e ad avere la disponibilità delle relative targhe il 14 settembre 2019.
Nel corso dell’istruttoria dibattimentale, poi, l’istante aveva dichiarato ch stato il COGNOME a chiedergli di non fare il passaggio di proprietà, mentre lu sarebbe occupato della rottamazione delle targhe trovate in suo possesso e apposte ad altro veicolo, comprato tra luglio e agosto 2019. Il Tribunale, giud della congizione, aveva raggiunto il verdetto assolutorio, ritenendo che elementi istruttori raccolti, pur certamente indizianti la colpevolezza dell’is non avevano i connotati della precisione e convergenza, siccome resistiti da elementi introdotti dalla difesa atti a configurare una ricostruzione alternat non meramente congetturale della vicenda.
Ciò anche con riferimento alle altre circostanze, tra le quali la Corte valorizzato la non raggiungibilità, proprio in concomitanza con la rapina, cellulare in uso al richiedente (dal medesimo giustificata con la necessità nascondere alla moglie una relazione extraconiugale), essendo emerso nell’istruttoria che ciò era avvenuto anche in ‘altre occasioni, laddove la vis dei filmati che ritraevano l’autovettura e due soggetti a bordo della ste avevano cosentito di escludere che l’istante fosse uno di costoro, no corrisponendo la sua corporatura a quella dei soggetti ritratti.
La Corte della riparazione ha ritenuto che gli elementi rimasti confermati n giudizio di merito consentissero di affermare che il ricorrente aveva conservato disponibilità del mezzo anche nel periodo nel quale ricadeva la commissione della rapina, senza che fosse stato chiarito il motivo per il quale egli era nel posse delle targhe del mezzo, sostituite proprio in occasione della rapina con quel trafugate ad altra Mercedes.
Inoltre, l’interessato aveva taciuto sui rapporti tra il primo e il s acquirente e non aveva spiegato la trafila seguita fino allo sdognamento dell’aut a Bari, avendo lui stesso provveduto alla cancellazione dal PRA.
Sotto altro profilo, ha contestato la conclusione del giudice della cognizione ordine all’elemento rappresentato dall’utilizzo dei guanti da parte del guidato in occasione della rapina: il giudice dell’assoluzione, infatti, aveva riten circostanza incoerente con l’uso di un mezzo proprio, quello della riparazion osservando in chiave critica che, al momento dell’arresto, sarebbe stato arduo accertare la presenza o meno di impronte digitali, fermo restando che l’uso dei guanti poteva essere dettato anche dall’intento di sviare le indagini.
Inoltre, la Corte della riparazione ha valorizzato la circostanza che l’impu aveva acquistato un’altra autovettura due giorni dopo la rapina, come dimostrato documentalmente, denunciando lo smarrimento del tagliando assicurativo della Mercedes nel settembre 2019 e conservando le relative targhe nel bagagliaio della BMW nuova acquistata il 6 agosto del 2019.
In conclusione, per il giudice della riparazione la sentenza assolutoria n aveva smentito l’esistenza storica di alcuni elementi, ma solo evidenziat l’impossibilità di apprezzarne la portata probatoria, stante il novum rappresentato dalle dichiarazioni di alcuni testimoni, tra i quali la madre dell’istante (che dichiarato di aver rinvenuto una foto del 2 agosto 2019 ritraente l’auto nuo acquistata dal figlio che le chiedeva se le piacesse quella vettura che, a distan di qualche giorno, proprio a ridosso della rapina, le aveva pure mostrato) e al testimone che aveva affermato che la corporatura del ricorrente non era compatibile con quella dei rapinatori da lui osservati.
A fronte di un quadro indiziario confuso, secondo i giudici della riparazion l’interessato aveva reso dichiarazioni incerte, generiche, avulse da contes spazio-temporali e non foriere di utili approfondimenti al fine di allontanare collegamento con l’auto utilizzata dai rapinatori, non avendo consentito rintracciare i presunti acquirenti, con i quali aveva stipulato una vendita dell senza formalità alcuna, vettura poi usata per commettere un crimine.
La difesa dell’istante ha proposto ricorso, formulando un motivo unico, co il quale ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione anche sotto form
di travisamento probatorio, rilevando che i giudici della riparazione avrebb ritenuto sussistenti condotte escluse da quello della cognizione, evidenziando una sequela di fatti eclusi nel giudizio di merito, senza neppure indicare quale stato, nella specie, il comportamento gravemente colposo dell’istante, a nul rilevando la genericità delle indicazioni da costui fornite che avrebbero dovu semmai esser verificate dall’organo inquirente, contestando altresì la valutazion degli elementi emersi nel corso dell’istruttoria che, tuttavia, la difesa rassegnato al Tribunale del riesame che li aveva ritenuti risibili.
Sotto altro profilo, poi, la difesa censura l’ordinanza per non avere i gi della riparazione precisato in cosa sarebbe consistita la colpa grave, essendos limitati al ricorso a formule di stile.
L’Avvocatura generale dello Stato, per il Ministero resistente, ha deposita memoria scritta, con la quale ha chiesto, in via pregiudiziale, la declarator inammissibilità del ricorso; i n subordine, il suo rigetto unitamente ad ogni richiesta di parte ricorrente, con ogni conseguente statuizione per ciò che concern spese, diritti ed onorari del giudiziodel ricorso.
Il Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso va rigettato per infondatezza dei motivi.
Al netto delle lunghe considerazioni svolte nell’ordinanza impugnata, soprattutt con riferimento al silenzio dei tabulati del telefono in uso al ricorrente in u temporale coincidente con quello nel quale si è collocata la rapina, va sin da subi messo in evidenza che, tra gli elementi valorizzati dalla Corte della riparazio certamente non è rimasto smentito in sede di giudizio di merito quello inerente al vicende riguardanti la cessione a terzi non meglio identificati della vettura utilizza la rapina. Ed è altrettanto incontestato che tale circostanza, la riconducibilità dell’auto al ricorrente, ha costituito l’elemento indiziario maggiormente pregnante sede di adozione della misura cautelare. Ed è rispetto a tale elemento che la Corte dell riparazione ha principalmente motivato la sua conclusione in ordine alla sussistenza d un contributo causale dell’istante nella configurazione di un ingannevole quadr indiziario, ostativo all’accoglimento della domanda di indennizzo, atteso che la condot del predetto si era tradotta in una grave imprudenza certamente foriera di un suo, pu apparente, coinvolgimento in quell’azione criminosa.
3. Trattasi di ragionamento coerente con i principi formulati da questa Corte d legittimità con riferimento al vaglio della condizione negativa di cui all’art. 314, 1, cod. proc. pen. Ed invero, in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, il gi di merito, per valutare se chi l’ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con d o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che riv eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità. Nel far ciò, deve fondare la deliberazione conclus su fatti concreti e precisi e non su mere supposizioni, esaminando la condotta tenuta da richiedente sia prima, sia dopo la perdita della libertà personale, indipendentemen dall’eventuale conoscenza che quest’ultinno abbia avuto dell’inizio dell’attivit indagine, al fine di stabilire, con valutazione ex ante, non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che ha ingenerato, ancorché i presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabil come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto (Sez. U, n. 34559 del 26/6/2002, COGNOME COGNOME, Rv. 222263, i cui principi sono stati anche successivamente ripresi, tra altre, in sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 201 COGNOME, Rv. 259082; n. 22642 del 21/3/2017, COGNOME, Rv. 270001; n. 27458 del 5/2/2019, Hosni, Rv. 276458).
Ciò in quanto vi è completa autonomia tra il giudizio per la riparazio dell’ingiusta detenzione e quello di cognizione, essi impegnando piani d’indagine divers che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materia probatorio acquisito agli atti, senza che sia tuttavia consentito al giudice riparazione di ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudic cognizione ovvero non provate circostanze che quest’ultimo ha valutato dimostrate (sez. 4 n. 11150 del 19/12/2014, dep. 2015, Patanella, Rv. 262957; n. 12228 del 10/1/2017, Quaresima, Rv. 270039).
4. Nella specie, la Corte territoriale ha dato rilievo ad elementi certamente valutab in termini di comportamento ostativo, essendo essi rimasti accertati nel giudizio cognizione e ha ritenuto una condotta del ricorrente improntata a grave imprudenza o negligenza, consistita nell’avere egli ceduto il bene mobile registrato utilizzato p rapina a terzi senza le formalità previste dalla legge, formalii:à che rispondono prop all’esigenza di tracciabilità certa di detti beni, onde poterli ricondurre ai s titolare. Rispetto a tale circostanza, tuttavia, parte ricorrente ha omesso ogni confro limitandosi ad una critica più apparente che sostanziale, posto che tale elemento da solo è idoneo a sorreggere il ragionamento giustificativo dei giudici territo
consentendo di affermare l’irrilevanza di quei passaggi argomentativi con i quali i giu della riparazione hanno valorizzato elementi la cui portata dimostrativa era st sostanzialmente neutralizzata dal giudice della cognizione (come l’assenza di rilevamento dell’utenza telefonica dell’istante in un arco temporale coincidente c quello nel quale era stata consumata la rapina). L’intera ricostruzione dei complessi soprattutto, non chiari e indimostrati passaggi dell’autovettura, non smen dall’istruttoria dibattimentale, in uno con la disponibilità di essa da parte dell anche in periodi prossimi alla consumazione del reato, pur essendo stati considerat elementi inidonei ai fini della prova certa del suo coinvolgimento nell’azione crimin posta in essere da altri soggetti servendosi di quell’auto, rimandano tuttavia a comportamento dell’interessato improntato a grave negligenza e imprudenza, egli non essendosi preoccupato della effettiva destinazione del bene, pur rimanendo responsabile della sua circolazione proprio in virtù delle regole previste per il trasferimento beni, nella specie macroscopicamente disattese.
Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ma non anche quella alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente, no avendo la memoria depositata nel suo interesse, a causa della genericità, fornito alcu contributo alla dialettica processuale (sul punto, Sez. U, n. 34559 del 26/6/2002, COGNOME, cit., Rv. 222264 e, da ultimo, Sez. U, n. 877 del 14/7/2022, dep. 2023, COGNOME, in motivazione).
P.QM.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Nulla per le spese in favore del Ministero resistente.
Deciso il 9 gennaio 2024.
Il Consigliere estensore
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NOME COGNOME
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Il Presidente
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