Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 39185 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 39185 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a ROSSANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 26.2.2024 la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato la domanda ex art. 314 cod, proc.pen. avanzata da COGNOME NOME in relazione al periodo di sottoposizione alla misura egli arresti domiciliari allo stesso applicata dal 7.1.2025 al 2.4.2015 in forza di ordinanza del Gip del Tribunale di Castrovillari in data 7.1.2005 dopo la convalida dell’arresto in relazione al reato di furto in abitazione in concorso.
Successivamente in data 2.4.2015 il Gip del Tribunale di Castrovillari revocava la misura cautelare sostituendola con quella dell’obbligo di dimora nel Comune di Rossano.
Quanto al merito, in data 22.1.2020 il Tribunale di Castrovillari emetteva sentenza di assoluzione nei confronti del COGNOME per non aver commesso il fatto, sentenza divenuta definitiva il 9.7.2020.
Avverso detta ordinanza COGNOME NOME, a mezzo di difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi di ricorso con cui deduce ex art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen. l’inosservanza o l’erronea applicazione delle norme processuali in relazione all’art. 314 comma 1, cod.proc.pen. ed ex art. 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen. la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione agli atti e ai documenti allegati al ricorso.
Si assume che la Corte territoriale nel ritenere la sussistenza della colpa grave ostativa all’accoglimento dell’istanza é incorsa in un evidente travisamento dei fatti poiché non corrisponde al vero che il COGNOME si sia dato alla fuga alla vista dei Carabinieri, posto che non si trovava alla guida dell’autovettura al momento dell’intimazione dell’alt, come risulta dalla sentenza di assoluzione, così come restava al suo interno nel momento in cui il conducente arrestava la marcia dandosi a precipitosa fuga.
Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso é fondato.
Va premesso che l’art. 314 cod. pen., com’è noto, prevede al primo comma che “chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste,
per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un’equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave”.
In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, costituisce causa impeditiva all’affermazione del diritto alla riparazione l’avere l’interessato dat causa, per dolo o per colpa grave, all’instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l’assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all’equa riparazione, deve essere accertata d’ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr. sul punto questa Sez. 4, n. 34181 del 5/11/2002, Guadagno, Rv. 226004).
In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell’ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa – e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 314, primo comma, cod. proc. pen. – non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell’ “id quod plerumque accidit” secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell’autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. Unite n. 43 dei 13/12/1995 dep. Il 1996, COGNOME ed altri, Rv. 203637).
Poiché inoltre, la nozione di colpa è data dall’art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto primo comma dell’art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell’autorità giudiziaria che si sostanzi nell’adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso.
In altra successiva condivisibile pronuncia è stato affermato che il diritto alla riparazione per l’ingiusta detenzione non spetta se l’interessato ha tenuto consapevolmente e volontariamente una condotta tale da creare una situazione di doveroso intervento dell’autorità giudiziaria o se ha tenuto una condotta che abbia posto in essere, per evidente negligenza, imprudenza o trascuratezza o inosservanza di leggi o regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell’autorità giudiziaria che si
sostanzi nell’adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata di revoca di uno già emesso (Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Maisano, Rv. 242034).
Ciò premesso l’ordinanza impugnata ha fondato il diniego dell’istanza ex art. 314 cod.pen. su una serie di circostanze costituite dall’aver il COGNOME accompagnato con una vettura di sua proprietà COGNOME NOME, nipote della persona offesa, e COGNOME NOME presso l’abitazione di NOME dove veniva compiuto il furto.
Inoltre il COGNOME sulla via del ritorno, incrociando un posto di blocco, non si sarebbe fermato all’alt intimato dalle forze dell’ordine dandosi poi alla fuga.
Concludeva quindi che sulla base di tali elementi poteva ben ritenersi che il “COGNOME” avesse tenuto consapevolmente una condotta tale da creare una situazione di doveroso intervento dell’autorità giudiziaria.
Ebbene, a prescindere dalla circostanza che l’ordinanza menziona con un evidente errore materiale un soggetto diverso dal COGNOME, ovvero tale “COGNOME“, le circostanze riferite sono smentite dalla sentenza di assoluzione (allegata all’istanza introduttiva del giudizio ex art. 314 cod.proc.pen.) da cui si ricava che il COGNOME non era alla guida dell’autovettura (pur se la stessa era a lui riconducibile) e che pertanto non poteva decidere se fermarsi o meno all’alt intimato dalle forze dell’ordine.
In conclusione l’ordinanza va annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Catanzaro.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d’appello di Catanzaro.
Così deciso il 19.9.2024