Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 1424 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 1424 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso i’ordinanza del 27/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del
ricorso;
letta la memoria difensiva dell’AVV_NOTAIO COGNOME f Deve.” COGNOME o’??’ COGNOME nella qualità di difensore di fiducia della ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE NOME, in relazione al periodo di sottoposizione della medesima alla misura cautelare degli arresti domiciliari applicatale dal 5 marzo 2012 al 30 aprile 2012 e dal 26 ottobre 2012 al 25 aprile 2013 per il reato di cui all’art. 640 cod. pen..
In relazione a tale vicenda, la COGNOME era assolta con sentenza del Tribunale di Torino, confermata con sentenza, divenuta irrevocabile, della Corte di appello di Torino.
Secondo la Corte territoriale, il comportamento della RAGIONE_SOCIALE che aveva dato causa alla restrizione cautelare era caratterizzato da colpa grave ed era perciò ostativo al riconoscimento dell’indennizzo.
La COGNOME, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la suindicata ordinanza, proponendo tre motivi di impugnazione.
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’art. 314 cod. proc. pen..
Si deduce che la Corte torinese non si è limitata ad escludere l’esistenza della presunta truffa relativa alla costruzione del porto di RAGIONE_SOCIALE, ma ha rilevato, altresì, gravissime lacune logiche ed errate interpretazioni dei rapporti giuridici intercorrenti tra le parti.
I fatti citati nell’ordinanza erano stati clamorosamente travolti dagli esiti dei gi dizi di cognizione. Fin dall’origine del procedimento la difesa aveva evidenziato la regolarità della procedura seguita poi confermata dalle sentenze assolutorie.
La convinzione della necessità di seguire una procedura di evidenza pubblica dipendeva dall’interpretazione giuridica dei contratti fornita univocamente dall’autorità giudiziaria, nonostante la stessa, già durante le indagini e prima degli arresti, avesse acquisito i pareri forniti da professionisti qualificati.
Gli equivoci di fondo nella comprensione dei negozi intercorsi potevano essere risolti in conseguenza dell’attenta interpretazione della volontà contrattuale delle parti, emergente dai verbali delle discussioni avvenute nel corso delle sedute del Consiglio Comunale o delle riunioni del Consiglio RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE. L’individuazione dei presunti fatti ostativi al riconoscimento del diritto all’ dennizzo si caratterizzava per errori metodologici, di inquadramento giuridico o di confusione degli istituti sottesi alla struttura societaria ed operativa relativa alla struzione del porto di RAGIONE_SOCIALE.
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Contrariamente all’assunto di cui all’ordinanza impugnata, la RAGIONE_SOCIALE aveva legittimamente scelto di conferire i lavori per la realizzazione del RAGIONE_SOCIALE Turistico alla RAGIONE_SOCIALE in assenza di evidenza pubblica. Le assoluzioni erano derivate da mere valutazioni giuridiche, non rilevando le condotte della RAGIONE_SOCIALE. Gli elementi di accusa erano insussistenti ab origine con quadro probatorio non mutato dalla fase delle indagini.
L’entrata della RAGIONE_SOCIALE nell’azionariato della RAGIONE_SOCIALE non poteva destare sospetti. Era impossibile qualificare quest’ultima come un organismo di diritto pubblico e formulare dubbi sull’assegnazione alla RAGIONE_SOCIALE dei lavori di realizzazione del RAGIONE_SOCIALE Turistico. Per tali ragioni i rapporti tra la RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE non dovevano essere regolati tramite un contratto di appalto di opera pubblica, da affidare in seguito ad una procedura competitiva.
Sulla base degli accordi intercorsi la RAGIONE_SOCIALE non versava somme di danaro per la realizzazione del porto turistico; l’RAGIONE_SOCIALE, quale corrispettivo per la realizzazione del porto, avrebbe conseguito il 70% dei diritti di sfrutta mento delle opere realizzate per i cinquanta anni successivi al loro completamento, a prescindere dai costi di costruzione.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’art. 314 cod. proc. pen..
Si osserva che nell’ordinanza impugnata chiaramente le condotte processuali o extraprocessuali della RAGIONE_SOCIALE qualificabili come gravemente colpose non sono state indicate.
Il comportamento della RAGIONE_SOCIALE non è stato rapportato a quello costituente la base della misura cautelare; la condotta costituisce una condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’equa riparazione solo qualora sussista un apprezzabile collegamento causale tra la condotta stessa e il provvedimento che ha dato luogo alla restrizione cautelare.
In particolare, l’accusa di essere una “testa di legno nell’ambito di un’operazione complessa” non aveva formato oggetto di contestazione del P.M. o del G.I.P..
L’asserzione contenuta nell’ordinanza cautelare circa la natura fittizia dei subappalti è dipesa dall’interpretazione distorta della struttura contrattuale posta in esser tra le due società. La filiera dei subappalti non avrebbe potuto influire sulle obbligazioni facenti capo alla RAGIONE_SOCIALE
La mancata giustificazione della rilevante differenza tra il corrispettivo dedotto in favore della RAGIONE_SOCIALE e quello dedotto in favore della subappaltatrice RAGIONE_SOCIALE non integrava una condotta colposa. L’autorità giudiziaria prima l’aveva mai interrogata. dell’interrogatorio di garanzia non aveva mai chiesto chiarimenti alla predetta né
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Non emergeva nessuna truffa, neanche apparente: l’amministrazione comunale, infatti, conosceva le linee determinanti dell’operazione economica. Non sussisteva neanche il danno patrimoniale a carico della RAGIONE_SOCIALE o del suo socio RAGIONE_SOCIALE: esso è stato erroneamente configurato in conseguenza dell’equivoco sui termini dell’operazione. Non corrispondeva al vero che il corrispettivo di euro 160.000.000 stabilito nei contratti del 12 febbraio 2007 fosse poi lievitato ad euro 209.000.000 in forza di ulteriori contratti stipulati il 30 aprile 2009. L’attività as tamente truffaldina non poteva essersi verificata nel marzo 2010, periodo oggetto di contestazione da parte dell’accusa. In tale periodo, infatti, la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE aveva verificato l’agibilità delle opere ed approvato l’agibilii:à parziale. La RAGIONE_SOCIALE pretendeva di chiedere costantemente la contabilità relativa ai RAGIONE_SOCIALE, ma ciò era impossibile, perché non si versava in tema di lavoro pubblico. Nel successivo contenzioso amministrativo dinanzi al T.A.R. Liguria le tesi della RAGIONE_SOCIALE erano smentite per effetto della ricostruzione del rapporto negoziale privatistico.
Il dato dell’insussistenza di costi gonfiati e di ricavi occulti era riscontrabile ab initio dal dato documentale rappresentato dai contratti sottoscritti.
Peraltro, non v’era traccia nell’ordinanza custodiale di un nesso tra la condotta della RAGIONE_SOCIALE e la nomina di alcuni familiari di COGNOME NOME NOME nel C.d.A. della RAGIONE_SOCIALE, la cui presunta esistenza avrebbe determiNOME la decisione del G.I.P..
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 314 cod. proc. pen..
Si rileva che non era stato valutato il corretto comportamento della RAGIONE_SOCIALE che, dalla data della conoscenza della pendenza del procedimento penale aveva collaborato chiarendo la legittimità del suo operato.
2.4. Con memoria del 10 ottobre 2022, si osserva che il limite invalicabile che incontra il giudice dell’ingiusta detenzione consiste nel non poter ritenere accertati fatti smentiti (o non sufficientemente provati) dal giudice della cognizione.
Nell’ordinanza impugnata non è stata sviluppata nessuna argomentazione in punto di nesso di causa: non sono state, infatti, individuate le condotte ritenute macroscopicamente negligenti ed il relativo rapporto causale tra il comportamento tenuto dalla RAGIONE_SOCIALE e l’applicazione della misura cautelare. La Corte di appello si è limitata ad individuare delle condotte colpose in fatti che risultavano smentiti dalle sentenze di assoluzione e privi di riscontro nell’ordinanza cautelare. Nel corso dell’interrogatorio di garanzia, la COGNOME non avrebbe potuto prospettare una diversa e logica spiegazione alternativa, rispetto all’interpretazione accolta dalla Procura e condivisa dal G.I.P.. Si trattava di un interrogatorio disposto per rogatoria, nel corso de
quale la ricorrente non avrebbe certo potuto fare luce sull’ipotesi accusatoria (profondamente inficiata da equivoci di fondo, non determinati dalla ricorrente), scardinata solo a seguito dei due lunghi anni di istruttoria dibattimentale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Va ricordato che, in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, il giudice, per valutare se chi l’ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito una motivazione che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità.
Al riguardo, il Giudice deve fondare la sua deliberazione su fatti concreti e precisi, esaminando la condotta tenuta dal richiedente sia prima che dopo la perdita della libertà personale, al fine di stabilire, con valutazione ex ante e secondo un iter logico motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito non se tale condotta integri estremi di reato ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di “causa ad effetto” (Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, COGNOME, dep. 15/10/2002, Rv. 222263).
Sul punto, si è rilevato che il giudizio per la riparazione dell’ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi, che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall’utilizzo di parametri di valutazione differenti (Sez. 4, n. 39500 de 18/06/2013, Trombetta, Rv. 256764).
Va altresì evidenziato che le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno chiarito, nell’esaminare funditus l’istituto della riparazione per ingiusta detenzione, che risulta evidente l’avvicinamento fra le ipotesi di cui all’art. 314, commi 1 2, cod. proc. pen., sotto il profilo della possibile comune derivazione della “ingiustizia” della misura da elementi emersi successivamente al momento della sua applicazione; che l’elemento della accertata “ingiustizia” della custodia patita, che caratterizza entrambe le ipotesi del diritto alla equa riparazione (diverse solo per le ragioni che integrano l’ingiustizia stessa) ne disvela il comune fondamento e ne impone una comune disciplina quanto alle condizioni che ne legittimano il riconoscimento; e che tale
ricostruzione, conforme alla logica del principio solidaristico, implica, l’oggettiva in renza al diritto in questione, in ogni sua estrinsecazione “del limite della non interfe renza causale della condotta del soggetto passivo della custodia” (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, COGNOME, Rv. 247663). Le Sezioni Unite, nella sentenza ora richiamata, hanno quindi evidenziato che risulta legittima una disciplina normativa che preveda l’esclusione dal beneficio in esame di chi, avendo contribuito con la sua condotta a causare la restrizione, non possa esserne considerato propriamente “vittima”.
Tanto premesso, occorre considerare che la giurisprudenza di legittimità risulta consolidata nel rilevare che condotte sinergicamente rilevanti, rispetto alla cautela sofferta, possono essere di tipo extraprocessuale (grave leggerezza o trascuratezza tale da avere determiNOME l’adozione del provvedimento restrittivo) o di tipo processuale (es. autoincolpazione), che non siano state escluse dal giudice della cognizione.
A tal fine, nei reati contestati in concorso, va apprezzata la condotta che si sia sostanziata nella consapevolezza dell’attività criminale altrui e, nondimeno, nel porre in essere una attività che si presti sul piano logico ad essere contigua a quella criminale (Sez. 4, n. 4159 del 09/12/2008, dep. 2009, COGNOME, Rv. 242760).
Ciò posto sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di appello ha evidenziato i seguenti elementi di sospetto:
L’assegnazione della concessione marittima demaniale in favore della RAGIONE_SOCIALE in assenza di una procedura ad evidenza pubblica.
L’ingresso della RAGIONE_SOCIALE nella compagine azionaria della medesima RAGIONE_SOCIALE senza nessuna procedura di gara e previa rinuncia del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE all’esercizio del diritto di prelazione.
Il mancato espletamento di una gara aperta alla partecipazione del maggior numero di imprese possibile per la realizzazione dei lavori del porto turistico della città di RAGIONE_SOCIALE.
La presentazione alla RAGIONE_SOCIALE di SRAGIONE_SOCIALE e di fatture del tutto inattendibili e la successiva correlata mancata produzione dei verbali della predetta RAGIONE_SOCIALE dinanzi al T.A.R. investito dall’impugnativa del provvedimento di decadenza dalla concessione già rilasciata in favore della RAGIONE_SOCIALE
La constatazione che i costi originariamente stimati per la somma di euro 77.000 a carico della RAGIONE_SOCIALE (la quale appaltava a terzi la totalità delle opere) erano di gran lunga inferiori al corrispettivo di euro 160.000 alla medesima poi riconosciuto dalla RAGIONE_SOCIALE
La qualità di membri del consiglio di amministrazione della RAGIONE_SOCIALE (partecipata al 33% dal RAGIONE_SOCIALE) rivestita da alcuni esponenti della famiglia COGNOME, la quale, di fatto, controllava la RAGIONE_SOCIALE.
G) La concreta inoperatività della RAGIONE_SOCIALE, la quale (priva di per sonale dipendente e con un capitale di soli euro 10.000) risultava avere la propria sede legale in Roma presso il medesimo indirizzo della RAGIONE_SOCIALE, senza che i dipendenti di quest’ultima conoscessero una simile circostanza.
H) La rilevante differenza tra il corrispettivo dedotto in favore della RAGIONE_SOCIALE (pari ad euro 160.000 poi lievitati fino ad euro 209.000) e quello dedotto in favore della subappaltatrice RAGIONE_SOCIALE (euro 110.000 poi elevato ad euro 160.000) per la realizzazione della totalità delle opere (poi subappaltate “a cascata”).
Sulla base di tali elementi la Corte territoriale, con motivazione lineare e coerente, ha riconosciuto la sussistenza di un contegno gravemente colposo della RAGIONE_SOCIALE, evidenziando quanto segue:
La RAGIONE_SOCIALE aveva assunto le vesti di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE allo scopo esclusivo di subentrare a COGNOME NOME (il quale sarebbe così entrato a far parte del consiglio di amministrazione della RAGIONE_SOCIALE), senza essere dotata delle necessarie competenze tecniche e giuridiche e di autonomia decisionale, procedendo alla sottoscrizione dei contratti relativi all’esecuzione delle opere secondo le indicazioni fornitele dallo stesso COGNOME o dall’ufficio legale in terno, così senz’altro ingenerando l’inevitabile apparenza di operare come una sorta di “testa di legno” nell’ambito di un’operazione complessiva che, nonostante la successiva ravvisata insussistenza dell’ipotizzata truffa, rilevava aspetti che – nella sede e nella logica cautelare – avevano indotto l’autorità giudiziaria a ravvisare profili ano mali e penalmente rilevanti.
2) La COGNOME aveva mantenuto contestualmente la carica di Presidente della RAGIONE_SOCIALE e, in virtù di ciò, aveva concluso con sé stessa il contratto di subappalto intervenuto tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, in tal modo contribuendo a rafforzare le apparenze di un’insolita ed anomala operazione, percepita dall’autorità giudiziaria come articolata sulla base di una catena di subappalti fittizi
3) La COGNOME non sapeva giustificare la rilevante differenza tra il corrispettivo dedotto in favore della RAGIONE_SOCIALE e quello dedotto in favore della subappaltatrice RAGIONE_SOCIALE se non mediante il generico e non meglio precisato riferimento ad oneri finanziari, oneri di struttura, spese generali, ecc., del tutto inverosi mili alla luce della notevole discrasia tra i due corrispettivi sia alla luce dell’inoper vità di fatto della RAGIONE_SOCIALE (che appariva alla stregua di una “scatola vuota”).
Ricordando che nella presente sede non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell’esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare, pur nell’errore dell’autorità procedente, il grave quadro indiziante un suo coinvolgimento
negli illeciti oggetto d’indagine, il percorso argomentativo seguito nell’ordinanza impugnata va ritenuto lineare e coerente.
La COGNOME assumeva il rilevante ruolo di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, pur ammettendo di non possedere la competenza e le conoscenze necessarie, inserendosi in una complessa procedura concorrenziale, che sarebbe stata quantomeno opportuna, trattandosi di appalto concernente lavori di elevato importo, da esperire relativamente ad un bene demaniale. Il tutto avveniva in un contesto palesemente ambiguo, avendo la Corte torinese evidenziato la permanenza della carica di Presidente della RAGIONE_SOCIALE in capo alla COGNOME, che mediante più azioni dimostrative di una sua gestione improntata all’inosservanza di regole nell’ambito della propria funzione e ad una commistione di cariche unitamente al COGNOME RAGIONE_SOCIALE, aveva certamente orientato l’autorità giudiziaria verso la sussistenza delle ipotesi delittuose a lei contestate.
La natura privatistica e non pubblica del contratto non esonerava dall’osservanza di alcune regole contrattuali (vedi, in particolare, in relazione alle carenze documentale in ordine alla tipologia e alla contabilità dei lavori effettuati).
La COGNOME non si è specificamente confrontata con le suesposte argomentazioni, limitandosi principalmente a raffronti tra l’ordinanza custodiale e le sentenze di assoluzione. Ella, peraltro, forniva chiarimenti solo parziali sulla natura dell’opera zione in sede di interrogatorio, sottolineando che la complessità della vicenda non consentiva di svilupparli in detta sede (anche perché svoltosi mediante rogatoria). In realtà, avrebbe potuto fornire chiarimenti anche in epoca successiva e in forme diverse dalla sua esposizione orale della vicenda.
Ebbene, il giudice della riparazione, ponendosi nell’ottica degli elementi a disposizione dell’autorità giudiziaria al momento dell’adozione della misura cautelare, stabiliva che il comportamento ambiguo della RAGIONE_SOCIALE lasciava supporre che si stesse perpetrando una truffa ai danni dell’ente pubblico. Nell’ordinanza impugnata si è dato adeguatamente conto che tale variegato comportamento, esercitato attraverso una pluralità e molteplicità di atti comprovanti un ruolo significativo nell’adozione di con dotte quantomeno non corrette, aveva esercitato una funzione sinergica nell’adozione della misura cautelare.
A ciò va aggiunto che la difesa della COGNOME si basa su molteplici richiami a provvedimenti e ad atti processuali e non, documentazione non allegata al ricorso né debitamente richiamata, con conseguente violazione del principio di autosufficienza.
Pertanto, la Corte territoriale ha logicamente ritenuto il comportamento della RAGIONE_SOCIALE ostativo all’accoglimento della domanda proposta (soluzione peraltro conforme a quella assunta da questa Corte relativamente al ricorso avverso analoga ordinanza emessa nei confronti di altro originario coimputato con posizione similare; vedi Sez. 4, n. 34001 del 21/06/2022, COGNOME, non massimata).
Per le ragioni che precedono, il ricorso va rigettato.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento de spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.).
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processu
Così deciso in Roma il 21 ottobre 2022.