Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 952 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 952 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PEDARA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, la Corte d’appello di Catania ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell’interesse di COGNOME NOME, in relazione al periodo di sottoposizione del medesimo alla misura cautelare degli arresti domiciliari a lui applicata dal 5 maggio 2016 al 27 novembre 2017 per i reati di cui agli artt. 110, 624, 625, nn. 2, 5 e 7, cod. pen. (furto di autocarro e della somma di danaro di euro trentamila – capi B e D).
Il COGNOME era condannato dal Tribunale di Catania in relazione a taluni dei predetti reati ed era poi assolto in appello anche dalle imputazioni residue.
La Corte di merito ha rilevato che il comportamento del COGNOME che aveva dato causa alla restrizione cautelare era comunque caratterizzato da colpa grave ed era perciò ostativo al riconoscimento dell’indennizzo.
Il COGNOME, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la suindicata ordinanza per violazione dell’art. 314 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.
Si deduce che la Corte territoriale ha ingiustamente stigmatizzato la scelta dell’imputato di avvalersi della facoltà di non rispondere, nonostante l’esercizio di tale facoltà non possa più incidere sul diritto alla riparazione, per effetto della modifica legislativa dell’art. 314 cod. proc. pen. introdotta dall’art. 4, comma 1, lett. b), d. 8 novembre 2021, n. 188 (vedi n. 8616 del 2022).
Si rileva altresì che dalla lettura della sentenza di assoluzione emergeva la mancanza di elementi idonei a collegare l’automezzo oggetto di furto ed il COGNOME e che i collegamenti con gli altri imputati non poteva legittimare l’applicazione di misura custodiale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Va premesso che, in tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, costituisce causa impeditiva all’affermazione del diritto alla riparazione l’avere l’interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all’instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l’assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all’equa riparazione, deve essere accertata d’ufficio dal Giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (Sez. 4, n. 34181 del 5/11/2002, Guadagno, Rv. 226004).
Le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell’ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa – e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’art. 314, comma 1, cod. proc. pen. – non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell’i quod plerumque accidit secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell’autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203637).
Poiché la nozione di colpa è data dall’art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto primo comma dell’art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell’autorità giudiziaria che si sostanzi nell’adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso.
In altra successiva condivisibile pronuncia è stato affermato che il diritto alla riparazione per l’ingiusta detenzione non spetta se l’interessato ha tenuto consapevolmente e volontariamente una condotta tale da creare una situazione di doveroso intervento dell’autorità giudiziaria o se ha tenuto una condotta che abbia posto in essere, per evidente negligenza, imprudenza o trascuratezza o inosservanza di leggi o regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell’autorità giudiziaria che si sostanzi nell’adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Maisano, Rv. 242034).
Ancora le Sezioni Unite hanno affermato che il Giudice, nell’accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell’incidenza causale del dolo o della colpa grave dell’interessato rispetto all’applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, COGNOME‘Ambrosio, Rv. 247664). In seguito, il Supremo Collegio ha ritenuto di dover precisare che in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell’indennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un “errore giudiziario”, venendo in considerazione soltanto l’antinomia “strutturale” tra custodia
e assoluzione, o quella “funzionale” tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi “ingiusta”, in quanto l’incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l’indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell’istituto (Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, COGNOME, Rv. 257606, fattispecie in cui è stata ritenuta colpevole la condotta di un soggetto che aveva reso dichiarazioni ambigue in sede di interrogatorio di garanzia, omettendo di fornire spiegazioni sul contenuto delle conversazioni telefoniche intrattenute con persone coinvolte in un traffico di sostanze stupefacenti, alle quali, con espressioni “travisanti”, aveva sollecitato in orario notturno la urgente consegna di beni).
Il giudice di merito, per verificare se chi l’ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito una motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, COGNOME, Rv. 222263). Si è, inoltre, precisato che il giudice della riparazione, per stabilire se chi l’ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, La Fornara, Rv. 268952).
In definitiva, il giudizio per la riparazione dell’ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi, che possono portare a conclusioni del tutto differenti: ciò sia in considerazione del diverso oggetto di accertamento (nel giudizio penale la condotta di reato; nel giudizio di riparazione la condotta gravemente colposa o dolosa causalmente rilevante ai fini della misura cautelare) sia in considerazione delle diverse regole di giudizio (applicandosi solo in sede penale la regola dell’aldilà di ogni ragionevole dubbio ed una serie di limitazioni probatorie). Tuttavia, tale autonomia non consente al giudice della riparazione di ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanze che quest’ultimo ha valutato dimostrate (Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039). Come precisato da questa Corte (Sez. 4, n. 34438 del 02/07/2019, Messina, Rv. 276859), però,
ai fini dell’accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, laddove le conclusioni nel processo penale siano state fondate sul criterio dell’aldilà di ogni ragionevole dubbio, il giudice può attribuire agli stessi fatti accertati nel giudizio d cognizione una diversa valutazione probatoria, posto che il richiamato criterio caratterizza solo il giudizio di responsabilità penale.
2. Nel caso di specie, il provvedimento impugnato, motivato in modo esaustivo, logico e privo di contraddizioni, è pienamente conforme agli orientamenti della giurisprudenza di legittimità menzionati, atteso che ha individuato, con estrema puntualità, quelle condotte del ricorrente, poste all’attenzione del giudice della cautela e confermate dai giudici di merito, nonostante l’assoluzione: condotte che risultano gravemente colpevoli, in quanto espressione di una consapevole contiguità, non giustificabile sotto nessun profilo, di carattere fortemente ambiguo, tali da contribuire, dal punto di vista causale, all’adozione ed al mantenimento della misura cautelare.
La Corte territoriale ha basato il giudizio di colpa grave a carico del COGNOME sui seguenti elementi: a) il contenuto di plurime conversazioni intercettate, denotanti il suo interesse ad impossessarsi di una ruspa (rectius escavatore) e di un camion, per farne conseguire la disponibilità ad altri soggetti; b) la sua partecipazione – evincibile dalla lettura dei colloqui captati – ad un più ampio disegno criminoso non limitato alla ricerca di un camion e di un escavatore nonché i suoi contatti con gli autori di una serie di furti realizzati col metodo della cd. “spaccata”, cioè mediante l’uso di “camion” e di “escavatori”, per distruggere la parete degli edifici da depredare; in particolare, dopo l’incontro con NOME COGNOME (soggetto a suo dire conosciuto in carcere e poi condannato per reati di cui agli artt. 416 bis, 416, 110, 624 e 625 cod. pen.), si poneva alla ricerca dei veicoli, il cui illecito utilizzo appariva essergli noto; d) la sce difensiva di avvalersi della facoltà di non rispondere in sede di interrogatorio di garanzia, per cui non forniva una spiegazione alternativa dei propri rapporti coi coimputati COGNOME e COGNOME.
In sostanza, la sussistenza delle ambigue frequentazioni e delle avventate cointeressenze con personaggi della malavita coinvolta nelle attività di furti aveva contribuito a causare l’erroneo convincimento del Giudice della riparazione della partecipazione ai reati de quo.
Al riguardo, la difesa del COGNOME non si è confrontata con l’ampio apparato argomentativo sul punto, limitandosi genericamente ad escludere che tali elementi consentissero l’applicazione di una misura custodiale.
Alla luce di quanto sin qui esposto, peraltro, a differenza di quanto sostenuto nel ricorso, deve escludersi che la colpa grave del COGNOME sia stata individuata dalla Corte territoriale esclusivamente nell’essersi avvalso della facoltà di non rispondere, condotta la quale – per effetto della modifica legislativa all’art. 314 cod. proc. pen.
introdotta con d. Igs. n. 188 del 2021 – non è più rilevante ai fini del riconoscimento del diritto alla riparazione.
I plurimi elementi sottolineati dal Giudice della riparazione e sopra riportati consentono di riconoscere la colpa grave a carico del ricorrente. Al riguardo, va richiamato il recente orientamento di questa Corte, secondo cui, in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, ove la richiesta di indennizzo sia stata rigettata dal giudice anche sulla base del silenzio dell’imputato, avvalsosi della facoltà di non rispondere, rientra nei compiti della Corte di cassazione effettuare la “prova di resistenza” volta a verificare se gli ulteriori elementi valutati a fondamento dei rigetto della richiesta siano sufficienti a sostenere la decisione impugnata (Sez. 4, n. 37200 del 14/06/2022, G., Rv. 283557; fattispecie relativa a ricorso presentato anteriormente alla modifica dell’art. 314 cod. proc. pen. ad oper dell’art. 4, comma 1, d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188).
Per le ragioni che precedono, il ricorso va rigettato.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.).
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 21 ottobre 2022.