Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 951 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 951 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME NOME NOME NOTO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/03/2022 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIOCOGNOMEAVV_NOTAIO COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria difensiva del RAGIONE_SOCIALE, rapp. e dif dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
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RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Catania ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE, in relazione al periodo di sottoposizione del medesimo alla misura cautelare RAGIONE_SOCIALEa custodia in carcere a lui applicata dal 29 novembre 2012 al 16 giugno 2015 per i reati di cui agli art. 629, 624, 610 cod. pen. ed altro, aggravati ex art. I. n. 203 del 1991.
Con sentenza del Tribunale di Siracusa, l’RAGIONE_SOCIALE era condanNOME in relazione ai soli reati previsti dagli artt. 416 bis cod. pen. e 646 cod. pen. (esclusa l’aggravante ex art. 7 cit.); con sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Catania era assolto anche in ordine a tali imputazioni.
Il Giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione ha respinto la richiesta di indennizzo, avendo riscontrato la sussistenza di un’ipotesi di colpa grave ostativa posta in essere dal ricorrente.
RAGIONE_SOCIALE, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la suindicata ordinanza per vizio di motivazione in ordine all’art. 314 cod. proc. pen..
Si deduce che vari episodi citati nell’ordinanza impugnata non si erano effettivamente concretizzati; a) l’RAGIONE_SOCIALE non si era mai recato unitamente al pregiudicato COGNOME ad un incontro col COGNOME; b) COGNOME NOME, che aveva accompagNOME l’RAGIONE_SOCIALE ad un incontro col COGNOME era incensurato e non un RAGIONE_SOCIALE poi divenuto collaboratore di giustizia, per cui la Corte territoriale lo aveva evidentemente confuso con COGNOME NOME; c) i furti ed i danneggiamenti ai danni del COGNOME si erano verificati già in passato e, in particolare, per il danneggiamento alla sua auto l’RAGIONE_SOCIALE era stato assolto per non aver commesso il fatto e successivamente risarcito per l’ingiusta detenzione patita.
La condotta RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE era stata sempre lineare e la vendita del chiosco per la somma di euro trecentomila era stata concordata in assenza di qualsiasi timore del COGNOME.
Con memoria del 10.9.22, il RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, chiede il rigetto del ricorso.
t Si evidenzia che l’attività pregressa agli eventi delittuosi presentava caratteristiche di illegittimità penale quantomeno colposa. Essa, seppur risultata ex post priva di rilevanza penale, si appalesava negligente ed imprudente, concorrendo sinergicamente all’insorgenza di un fumus criminale e, pertanto, all’inizio e al mantenimento RAGIONE_SOCIALEa custodia cautelare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Va premesso che il sindacato del giudice di legittimità sull’ordinanza che definisce il procedimento per la riparazione RAGIONE_SOCIALE‘ingiusta detenzione è limitato alla correttezza del procedimento logico giuridico con cui il giudice è pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l’ottenimento del beneficio. Resta invece nelle esclusive attribuzioni del giudice di merito, che è tenuto a motivare adeguatamente e logicamente il suo convincimento, la valutazione sull’esistenza e la gravità RAGIONE_SOCIALEa colpa o sull’esistenza del dolo (Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606).
Poiché la nozione di colpa è data dall’art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 314, comma 1, cit., quell condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria che si sostanzi nell’adozione di un provvedi mento restrittivo RAGIONE_SOCIALEa libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, COGNOME, Rv. 242034).
E’ stato ancora affermato che, in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, la condotta gravemente colposa, per essere ostativa al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo, deve essere potenzialmente idonea ad indurre in errore l’autorità giudiziaria in ‘ordine alla sussistenza dei gravi indizi di reità con specifico riguardo al reato che h fondato il vincolo cautelare (Sez. 4, n. 33830 del 23/04/2015, Dentice, Rv. 264318) e che la frequentazione di soggetti dediti al reato in contesti temporali e ambientali compatibili con la compartecipazione alla commissione del reato onera l’interessato di fornire con assoluta tempestività i chiarimenti discolpanti (Sez. 4, n. 21575 del 29/01/2014, COGNOME, Rv. 259212 e 259213) e più in generale che tali frequentazioni malavitose, se poste in essere con la consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti, possono dare luogo ad un comportamento gravemente colposo idoneo ad escludere la stessa riparazione (Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, COGNOME, Rv. 260397; Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259081 e 259082).
Le frequentazioni ambigue – ossia quelle che si prestano oggettivamente ad essere interpretate come indizi di complicità – quando non sono giustificate da rapporti di parentela e sono poste in essere con la consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti, possono dare luogo ad un comportamento gravemente colposo idoneo ad escludere la riparazione stessa (Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, COGNOME, Rv. 260397; Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, Calò, Rv. 258610).
Va ricordato altresì il consolidato principio di questa Corte secondo cui, in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l’h patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazion ante – e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore RAGIONE_SOCIALE‘autorità procedente, la falsa apparenza RAGIONE_SOCIALEa sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, La Fornara, Rv. 268952).
Ciò posto, il giudice territoriale si è del tutto conformato a tali principi, con u motivazione resistente alle censure mosse dal ricorrente.
Coerentemente la Corte di appello, al fine di accertare la ricorrenza RAGIONE_SOCIALEa condizione impeditiva di cui all’art. 314, primo comma ultima parte, cod. proc. pen., ha valutato tutti gli aspetti RAGIONE_SOCIALEa condotta tenuta dall’RAGIONE_SOCIALE e ne ha considerato la portata gravemente indiziante, ma al contempo certamente imprudente.
Al riguardo, la Corte catanese ha premesso quanto segue:
A) In base all’impianto accusatorio, l’RAGIONE_SOCIALE, personaggio di spicco del clan RAGIONE_SOCIALE, in concorso coi propri familiari, aveva chiesto ripetutamente ed infine ottenuto – anche mediante minacce e danneggiamenti nei confronti di NOMECOGNOME NOME, il trasferimento RAGIONE_SOCIALEa proprietà del chiosco sito nella piazza RAGIONE_SOCIALEa cattedrale di RAGIONE_SOCIALE, all’epoca gestito dall’RAGIONE_SOCIALE.
B) Le iniziali accuse erano ridimensionate alla luce RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni del COGNOME, che riferiva di non aver percepito le parole RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE in termini di minaccia relativa alla vendita del chiosco, ma solo in relazione alla possibile fine RAGIONE_SOCIALEa loro amicizia.
In ordine al comportamento gravemente colposo RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, nell’ordinanza impugnata è stato descritto il contesto in cui si svolgeva la vicenda:
1) L’RAGIONE_SOCIALE, nel corso di una serrata trattativa riguardante la richiesta di vendita del chiosco ai propri figli, si era presentato in modo insolito per ben due volte in compagnia di altri pregiudicati locali, noti al COGNOME, e manifestava espressioni dal contenuto oggettivamente minaccioso, in un’epoca in cui quest’ultimo aveva subito danneggiamenti e furti da ignoti.
2) In una conversazione intercettata il 4 novembre 2010 riguardante la vendita del chiosco, dopo brevi considerazioni sui danneggiamenti subiti in quel periodo, i dialoganti riconosceva che, in ogni caso – cioè anche in caso di mancata conclusione RAGIONE_SOCIALE‘accordo – si sarebbe dovuto pagare a loro il pizzo;
Nella precedente conversazione captata il 27 ottobre 2010, la figlia chiedeva al padre se v’erano novità sul “fronte RAGIONE_SOCIALE“.
4) Il 4 febbraio 2011, il COGNOME denunciava le minacce (come da lui percepite in quel momento) profferite al suo indirizzo dall’RAGIONE_SOCIALE quella mattina, quando, do una breve discussione relativa all’aggiornamento Istat del canone, quest’ultimo compagnia del pregiudicato COGNOME COGNOME, dopo averlo invitato a parlare in d sparte, gli aveva detto: “Vuoi capire che mi devi vendere il chiosco – io tra qu periodo dovrò tornare in carcere e prima che finisca in carcere i miei figli deb avere una prospettiva certa di lavoro – non ci sono alternative devi vendermi il sco; me lo devi fare sapere subito non mi interessa perché fra noi due finisce ma
5) Il 3 dicembre 2010, come dichiarato dal COGNOME, l’RAGIONE_SOCIALE si era recato dall stesso per consegnargli il canone mensile del chiosco in totale silenzio, insolitam accompagNOME da tale NOME, anch’egli RAGIONE_SOCIALE poi divenuto collaboratore di giustizia, il quale aveva invitato il COGNOME a prendersi un caffè, offerta declin quest’ultimo.
La Corte catanese, pertanto, ha attribuito una valenza decisiva ai plurimi at giamenti intimidatori e alla circostanza che l’RAGIONE_SOCIALE, conosciuto in RAGIONE_SOCIALE per la caratura criminale, si era più volte fatto accompagnare da noti pregiudicati per valere le proprie pretese.
Il ricorrente non si confronta con tutti gli elementi riportati nell’ordinanza gnata indicativi RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALEa colpa grave, ma si limita ad evidenziare a presunti errori RAGIONE_SOCIALE‘organo giudicante, senza però né precisare la fonte dalla deriverebbero le inesatte valutazioni e senza documentare il proprio assunto m diante le opportune allegazioni, così violando il principio di autosufficienza.
3. Per le ragioni che precedono, il ricorso va rigettato.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento del spese processuali nonché al rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese in favore del RAGIONE_SOCIALE resiste che, tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa non eccessiva complessità del presente giudizio, vanno li date nell’importo di euro mille.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processu nonché alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute dal RAGIONE_SOCIALE resistente in questo giud di legittimità che liquida in euro 1.000,00 (mille).
Così deciso in Roma il 21 ottobre 2022.