Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 949 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 949 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/07/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, la Corte di appello di Caltanissetta ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell’interesse di COGNOME NOME, in relazione al periodo di sottoposizione del medesimo alla misura cautelare degli arresti domiciliari a lui applicata dal 5 maggio 2014 al 29 maggio 2014 per il reato di millantato credito aggravato (“il maresciallo dei Carabinieri NOME, col pretesto di dovere comprare i favori di un cancelliere o di un pubblico impiegato in servizio presso la Procura di Gela, ovvero di un pubblico ufficiale qualificato come ‘dottore’, onde tali impiegati e pubblici ufficiali violassero i propri doveri a benefi dell’imprenditore COGNOME NOME, induceva quest’ultimo a rifornire di gasolio le autovetture del carabiniere scelto COGNOME NOME, di volta in volta presentato allo COGNOME con le qualifiche indicate e come persona che, in cambio del rifornimento di gasolio, avrebbe potuto illecitamente favorirlo).
In ordine a tale addebito il COGNOME era sottoposto alla predetta misura custodiale con ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Caltanissetta, successivamente annullata con ordinanza del Tribunale del riesame del medesimo ufficio per ritenuta insussistenza delle esigenze cautelari. Con sentenza del 10 giugno 2020, divenuta irrevocabile, era assolto dal Tribunale di Gela.
Il Giudice della riparazione ha ritenuto che la condotta del COGNOME integrasse gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento dell’indennizzo.
COGNOME, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la suindicata ordinanza per violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’art. 314 cod. proc. pen..
Si deduce che la Corte territoriale, con motivazione palesemente irragionevole, ha ritenuto che il COGNOME avrebbe dovuto cogliere le anomalie nei rapporti tra il suo comandante NOME COGNOME e l’imprenditore COGNOME NOME, sebbene non avesse assistito alle conversazioni telefoniche intercorse tra i due.
La Corte nissena non ha valutato il dato – da essa stessa riconosciuto – della conclamata assenza di conoscenza dell’altrui condotta illecita. Non era emerso nessun comportamento idoneo a creare una situazione di falsa apparenza circa la configurabilità del reato, in quanto il COGNOME aveva negato immediatamente la responsabilità per l’addebito contestato, palesando un legittimo affidamento rispetto alle condotte del superiore e, a sua volta, il NOME aveva sin da subito scagionato il proprio sottoposto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
In linea generale, deve ricordarsi che, in sede di riparazione della ingiusta detenzione, non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell’esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare, pur nell’errore dell’autorità procedente, quel grave quadro indiziante un suo coinvolgimento negli illeciti oggetto d’indagine e ribadirsi, altresì, che la condizione di connivenza e contiguità, pur penalmente insufficiente a fondare un’affermazione di responsabilità a titolo di partecipazione associativa, costituisce condotta certamente valutabile ai diversi fini che ci occupano (Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 262436; Sez. 4, Ord. n. 45418 del 25/11/2010, COGNOME, Rv. 249237).
Il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, purché la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa in dibattimento (Sez. 4, n. 19180 del 18/02/2016, Buccini, Rv. 266808) e apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, Hosni, Rv. 276458), compresi scorretti comportamenti deontologici, quando questi, uniti ad altri elementi, configurino una situazione obiettiva idonea a evocare, secondo un canone di normalità, una fattispecie di reato. Infatti, la violazione di regole deontologiche, proprie di una professione, qualificano di colpa la condotta dell’agente, secondo la nozione estraibile dall’art. 43, comma primo, cod. pen., risolvendosi nella inosservanza di una data disciplina (Sez. 4, n. 26925 del 15/05/2019, COGNOME NOME, Rv. 276293; Sez. 4, n. 4242 del 20/12/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269034; Sez. 4, n. 52871 del 15/11/2016, COGNOME, Rv. 268685).
Nella fattispecie in esame, la Corte territoriale ha correttamente riconosciuto la grave colpa del COGNOME, il quale, in virtù della posizione di appartenente alle forze dell’ordine, avrebbe dovuto insospettirsi in occasione dei tre rifornimenti di gasolio effettuati a suo favore dall’imprenditore COGNOME NOME, grazie all’intercessione del suo superiore NOME COGNOME. In tali circostanze il COGNOME era sempre presente sul cii./ posto, sebbene non avesse potuto ascoltare i dialoghi tra i due predetti e avesse mantenuto un atteggiamento meramente passivo, rimanendo in disparte per non farsi vedere dallo COGNOME.
Al riguardo, la Corte di appello ha anche illustrato il contenuto delle conversazioni intercettate tra il NOME ed il COGNOME, riguardanti gli accordi in ordine a futuri rifo nimenti di carburante da effettuare in favore di vari soggetti, rappresentando la natura sospetta ed anomala del contegno del ricorrente, tale da poter concorrere a determinare il negativo apprezzamento in sede di applicazione della misura custodiale.
Il COGNOME non si confronta con tale articolato apparato argomentativo, limitandosi a reiterare che non era stata provata la sua conoscenza della condotta illecita altrui. Egli non contesta gli specifici elementi posti a sostegno dell’ordinanza impugnata e non fornisce neanche un’ipotetica spiegazione alternativa dei dialoghi captati.
Per le ragioni che precedono, il ricorso va rigettato.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.).
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 21 ottobre 2022.