Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 10298 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 10298 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 20/01/2026
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Melito di Porto Salvo il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza emessa il 12/06/2025 dalla Corte di Appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 21/11/2024, la Corte di Appello di Reggio Calabria accoglieva la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione formulata da COGNOME NOME, concernente il periodo di restrizione – inframurario e poi domiciliare – sofferto nell’ambito del procedimento a suo carico per il delitto di procurata inosservanza di pena, definito con sentenza assolutoria divenuta irrevocabile.
In accoglimento del ricorso proposto dal AVV_NOTAIO dello Stato, tale decisione veniva annullata con rinvio dalla Quarta Sezione di questa Suprema Corte, con sentenza n. 12727 del 04/03/2025.
In sede di rinvio, la Corte d’Appello ha rigettato la domanda di riparazione, procedendo ad una nuova valutazione della condotta del COGNOME, come disposto dalla sentenza rescindente; quest’ultima aveva infatti censurato il precedente provvedimento perché la valutazione, operata in quella sede, era stata analoga a quella già effettuata nel giudizio di merito, senza alcuna analisi circa l’eventuale sussistenza di profili di colpa ostativi all’accoglimento dell’istanza.
Avverso tale provvedimento, ricorre per cassazione il COGNOME, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Si censura l’ordinanza per la illegittima rivalutazione di una condotta già ritenuta incensurabile dal precedente provvedimento, sia dal punto di vista oggettivo che da quello soggettivo. Si lamenta inoltre il carattere apparente della motivazione, ritenuta non in linea con i consolidati principi in materia, tra cui il divieto di ritenere provati fatti che tali non erano stati considerati dal giudice della cognizione.
Con requisitoria ritualmente trasmessa, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, per la manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALE questioni prospettate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Le censure prospettate dalla difesa, avverso la motivazione adottata dal giudice di rinvio a sostegno del rigetto della domanda di riparazione, sono manifestamente infondate.
2.1. Del tutto inconsistente risulta, da un lato, il rilievo difensivo secondo cui il giudice di rinvio “in maniera del tutto illegittima ha ‘rivalutato’ una condotta che era stata già ritenuta, con adeguata ed esaustiva motivazione priva di vizi e scevra da ogni profilo di dolo o colpa grave del COGNOME – (cfr. pag. 2 del ricorso).
È agevole osservare, al riguardo, che era stata proprio quella valutazione ad esser stata censurata in sede rescindente, avendo la Quarta Sezione di questa Suprema Corte posto in evidenza che, nel provvedimento annullato, il Giudice della riparazione si era limitato a ripercorrere i passaggi argomentativi della sentenza che aveva assolto il COGNOME dal reato di procurata inosservanza di pena, facendo leva sulla spiegazione della condotta offerta dall’imputato nell’interrogatorio (un gesto di cortesia verso un conoscente) e sulla prospettata inconsapevolezza dell’ausilio fornito al latitante. Il COGNOME era stato infatti sottoposto a misura detentiva, nel processo definito con sentenza assolutoria, per essersi falsamente
assunto la paternità di un’infrazione al codice della strada che, in realtà, era stata commessa da COGNOME NOME, il quale stava facendo ritorno da Antibes dopo aver fatto visita al padre latitante).
In particolare, la Quarta Sezione aveva tra l’altro evidenziato (pag. 4) che “il giudice della riparazione avrebbe dovuto stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si siano poste come fattore condizionante (anche nel concorso dell’altrui errore) alla produzione dell’evento ‘detenzione’ (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, COGNOME, Rv. 203638 01; conf., Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, COGNOME, Rv. 222263 – 01). La valutazione richiesta deve essere effettuata ex ante, ricalca quella eseguita al momento dell’emissione del provvedimento restrittivo, ed è volta a verificare, seppur in presenza di un errore dell’autorità procedente: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l’apparenza della fondatezza RAGIONE_SOCIALE accuse, pur successivamente smentita dall’esito del giudizio; in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, COGNOME, Rv. 247663)”.
Con specifico riferimento al piano soggettivo della valutazione, la Quarta Sezione (pag. 5) aveva ulteriormente chiarito che i giudici della riparazione, anziché ancorarsi alla motivazione fondante l’esito assolutorio nel giudizio di merito, “avrebbero invece dovuto tener conto del fatto che la nozione di colpa è data dall’art. 43 cod. pen., e del consolidato principio di diritto secondo il quale deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del primo comma dell’art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell’autorità giudiziaria che si sostanzi nell’adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (Sez. 4, n. 1002 del 9/10/2024, dep. 2025, COGNOME, non mass.; Sez. 4, n. 46588 del 27/11/2024, COGNOME, non mass.; Sez. 4, n. 43302 del 23/1072008, Maisano, Rv. 242034 – 01)”.
È dunque evidente l’infondatezza della tesi difensiva, dal momento che la sentenza oggi impugnata – come meglio si vedrà nel paragrafo che segue – ha preso atto della erroneità dei parametri valutativi utilizzati nella precedente decisione annullata, facendo buon governo RAGIONE_SOCIALE indicazioni fornite dalla sentenza rescindente.
2.2. Altrettanto prive di consistenza appaiono poi le ulteriori doglianze, stando alle quali la motivazione del provvedimento impugnato sarebbe apparente, e
avrebbe comunque ritenuto provati fatti ritenuti insussistenti dal giudice della riparazione.
Invero, lungi dal risultare apparente, la sentenza impugnata ha per un verso ritenuto “gravemente colposa”, ai fini specifici che qui interessano, la condotta del COGNOME, il quale aveva dichiarato falsamente di essere stato alla guida di un veicolo in realtà condotto da COGNOME NOME (ovvero da un suo conoscente da lunga data, figlio del latitante COGNOME NOME), pur essendo a conoscenza dello stato di latitanza di quest’ultimo (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha richiamato il passaggio della sentenza di merito relativo appunto alla consapevolezza di tale stato in capo al COGNOME‘). A tale ultimo riguardo, va evidenziata l’inconsistenza dell’assunto difensivo secondo cui il giudice della riparazione avrebbe ritenuto provati fatti esclusi o comunque non provati nel giudizio di merito.
Per altro verso, con riferimento all’incidenza causale della condotta dell’odierno ricorrente sull’adozione della misura cautelare, la Corte d’Appello ha posto in evidenza che la falsa dichiarazione del COGNOME aveva determinato un prevedibile ed anzi doveroso intervento dell’autorità giudiziaria, ingenerando la convinzione, pur rivelatasi erronea all’esito del giudizio, che l’odierno ricorrente avesse aiutato il proprio conoscente “a non far emergere che questi aveva posto in essere un viaggio per sostenere la latitanza del padre” (cfr. pag. 3 seg.).
Appare superfluo sottolineare che le argomentazioni svolte nell’ordinanza impugnata, tutt’altro che apparenti, appaiono pienamente in linea con i principi affermati in sede rescindente in ordine agli aspetti e ai parametri da considerare in ordine alla sussistenza di condotte ostative al riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione.
Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso il 20 gennaio 2026
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