Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 600 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 600 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/10/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROVASENDA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 03/11/2020 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria difensiva RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura di Stato nell’interesse del RAGIONE_SOCIALE, che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria difensiva RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO, nella qualità di difensore di fiducia del ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, la Corte d’appello di Torino ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell’interesse di COGNOME NOME, in relazione al periodo di sottoposizione del medesimo alla custodia in carcere a lui applicata dal 5 marzo 2012 al 21 aprile 2012 per i reati di truffa aggravata e di falso ideologico in atto pubblico.
La misura cautelare era poi revocata dal G.I.P. per sopravvenuta assenza RAGIONE_SOCIALEe esigenze cautelari. L’appello del P.M. avverso l’ordinanza di scarcerazione era impugNOME ed accolto, con conseguente ulteriore sottoposizione alla custodia in carcere dal 26 ottobre 2012 al 21 dicembre 2012 e da tale data agli arresti domiciliari fino al 6 maggio 2013.
In relazione a tali addebiti il COGNOME era assolto con sentenza del Tribunale di Torino del 7 novembre 2014, confermata con sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Torino del 13 maggio 2017.
La Corte di merito, a fronte RAGIONE_SOCIALE‘istanza riparatoria, ha disatteso la richiesta, s rilievo che il comportamento del COGNOME COGNOME COGNOME dato causa alla restrizione cautelare era comunque caratterizzato da colpa grave ed era perciò ostativo al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo.
Il COGNOME, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la suindicata ordinanza, proponendo due motivi di impugnazione.
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’art. 314 cod. proc. pen..
Si deduce che la pronunzia assolutoria era stata emessa sulla base dei medesimi elementi documentali e di fatto, erroneamente valutati in sede cautelare.
Le difese del COGNOME e dei coimputati COGNOMEno approfondito in memorie illustrative il tema RAGIONE_SOCIALEa liceità RAGIONE_SOCIALE‘operazione imprenditoriale, ripercorrendo il complesso ite RAGIONE_SOCIALEa pratica e ponendo tale materiale a disposizione del G.I.P..
Si era sostenuto che, in forza RAGIONE_SOCIALEa promessa unilaterale del 28 giugno 2005, la RAGIONE_SOCIALE si era obbligata a realizzare la totalità RAGIONE_SOCIALEe opere a terra e a mare del costruendo porto turistico di RAGIONE_SOCIALE, prevedendo quale corrispettivo per la realizzazione RAGIONE_SOCIALEe opere il 70% dei diritti di concessione relativi alle opere stesse, pr visioni poi riportate nell’Accordo quadro stipulato dalla RAGIONE_SOCIALE e dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE il 7 ottobre 2005. Tale accordo era scisso, al momento RAGIONE_SOCIALEa sua attuazione, per motivi fiscali, in due contratti separati (uno di appalto, l’altro di trasferimento diritti di godimento. In detti contratti l’importo di euro 160 milioni di corrispettivo un lato l’acquisto dei diritti di godimento e dall’altro RAGIONE_SOCIALEa costruzione RAGIONE_SOCIALE‘opera) r
presentava un valore convenzionale rappresentativo dei costi da sostenere, successivamente incrementato, in seguito alla presentazione RAGIONE_SOCIALEa variante al progetto, ad euro 209 milioni, dovendosi valorizzare la permuta, sotto il profilo tributario, al valor “normale” ex art. 13, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972.
Si perveniva dunque in data 19 marzo 2010 agli Accordi modificativi, ma per il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE restava fermo il contenuto degli accordi iniziali che prevedevano il pagamento RAGIONE_SOCIALEe opere costruite da RAGIONE_SOCIALE col trasferimento del 70% dei diritti di concessione sue stesse, percentuale che restava immutata.
In conclusione, il corrispettivo indicato nei contratti doveva essere inteso solo come un valore convenzionale indicato a fini fiscali e di bilancio, che non rilevava ai fini del corrispettivo RAGIONE_SOCIALE‘appaltatore, corrispondente al 70% dei diritti di concession sulle opere.
I giudici del merito non COGNOMEno neppure preso in esame le singole posizioni degli imputati e del COGNOME, avendo ricostruito i fatti come il logico sviluppo degli accord iniziali, senza che fosse necessario soffermarsi sulle condotte dei singoli.
Nella sentenza di primo grado si era smentito quanto contestato e, cioè, che il corrispettivo sarebbe stato prestabilito in euro 160 milioni, poi lievitato ad euro 209 milioni e permutato nel 70% dei diritto sull’opera aventi in realtà il valore (occult di oltre euro 338 milioni, e dunque che sia stato fraudolentemente ottenuto in modo vantaggioso dalla RAGIONE_SOCIALE.
Il corrispettivo che RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE avrebbe riconosciuto alla RAGIONE_SOCIALE era slegato dai valori RAGIONE_SOCIALE‘opera espressi ne PEF o nei contratti del 12 febbraio 2007 e successive modifiche de 30 aprile 2009 ed era insensibile agli esborsi sostenuti dalla costruttrice. La volontà negoziale di RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE si era formata de tutto a prescindere dalla valutazione dei costi effettivi da sostenere dalla RAGIONE_SOCIALE o dai valori RAGIONE_SOCIALE‘opera (comprendenti i costi) dichiarati nel PEF o nei contratti.
Gli acconti fatturati, da portarsi in compensazione, erano importi convenzionali a data fissa scollati dalla quantità RAGIONE_SOCIALE‘eseguito a fronte RAGIONE_SOCIALEa consegna finale RAGIONE_SOCIALE‘opera nel termine prestabilito. Secondo la sentenza assolutoria di primo grado il G.I.P. non si era accorto che l’eventuale raggiro RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE (che le sentenze di merito escludevano che fosse avvenuto) non avrebbe comunque avuto nessuna incidenza causale ai fini RAGIONE_SOCIALEa stipula degli atti e dei negozi progressivamente volti all’affi mento dei lavori ad RAGIONE_SOCIALE, in quanto il raggiro stesso sarebbe avvenuto in epoca temporalmente successiva agli atti giuridici che si assumevano dannosi, sia al conseguimento RAGIONE_SOCIALE‘ingiusto profitto che, semmai, sarebbe stato più ampiamente consentito proprio dal rilascio da parte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘assenso all’autorizzazione all’agibilità parziale del porto.
Nei confronti del COGNOME l’accusa, nei rapporti con la RAGIONE_SOCIALE, era addirittura formulata in modo anche contraddittorio. Egli, infatti, avrebbe indotto in errore la
RAGIONE_SOCIALE, producendo asseriti SAL nel vano tentativo di giustificare l’esorbitanza RAGIONE_SOCIALEa cifra rispetto a quanto indicato nei progetti. Quanto all’operato RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, il ricorrente COGNOME sottolineato come lo stesso fosse stato ripetutamente censurato dai Giudici di merito siccome frutto di un fraintendimento circa l’estensione dei compiti e dei poteri di intervento e di segnalazione che ad essa spettavano, in un contesto diverso da un appalto pubblico. Alla RAGIONE_SOCIALE, peraltro, non competeva un pregnante intervento di controllo sull’operato RAGIONE_SOCIALEa concessionaria, perlomeno fino al momento del collaudo definitivo in cui il costo effettivo RAGIONE_SOCIALEe opere sarebbe stato determiNOME in contraddittorio con la concessionaria stessa. In tale momento, la Concessionaria avrebbe dovuto presentare tutta la documentazione in suo possesso (art. 12 Regolamento Concessione demaniale marittima) che, per nessuna ragione doveva essere quella prevista dagli appalti pubblici.
Dalla lettura RAGIONE_SOCIALEa sentenza emergeva l’ulteriore errore giuridico in cui era incorso il G.I.P. e, cioè, che i sei documenti oggetto RAGIONE_SOCIALE‘imputazione intitolati S.A.L. dei lavo eseguiti, aldilà RAGIONE_SOCIALEa dizione letterale, non potevano riferirsi allo stato di esecuzio RAGIONE_SOCIALEe opere comunemente inteso, quanto piuttosto allo stato RAGIONE_SOCIALEe fatturazioni emesse in compensazione in concomitanza con la progressione RAGIONE_SOCIALE‘opera e non in proporzione alla quantità RAGIONE_SOCIALEa stessa in concreto realizzata. Per tale ragione la situazione rappresentata dai detti documenti era falsa, non rappresentando lo stato di esecuzione RAGIONE_SOCIALEe opere e non rappresentando gli importi dei singoli acconti e l’importo complessivo di euro 145.800.000 il costo RAGIONE_SOCIALEe stesse. I documenti in questione, nonostante l’intestazione erano inidonei ad ingannare chicchessia, tantomeno i membri RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE proprio in ragione del loro contenuto concreto e cioè il numero degli acconti ed i rispettivi importi, suddivisi, come contrattualmente previsto, in opere a terra, opere a mare e opere in economia nonché l’importo complessivo degli acconti. Il GRAGIONE_SOCIALE.P., inoltre, non COGNOME considerato la natura privatistica d rapporto contrattuale tra i RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, per cui i documenti ricognitivi provenienti da quest’ultima inerenti ai lavori eseguiti e alla relativa con bilizzazione non avrebbero potuto avere natura pubblicistica in sé. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Dagli atti di indagine e dalle intercettazioni emergeva che il COGNOME perseguiva quale unico obiettivo l’ultimazione RAGIONE_SOCIALE‘opera e non il personale profitto imprenditoriale.
Nel provvedimento impugNOME non è stato affrontato il profilo inerente alla sussistenza di un quid pluris che abbia modificato, in modo rilevante, il contesto fattuale e probatorio disponibile al momento RAGIONE_SOCIALE’emissione del provvedimento di coercizione personale, incidendo in senso favorevole all’imputato e determinando la pronuncia assolutoria.
2.2. Violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in COGNOME alla riconosciuta sussistenza RAGIONE_SOCIALEa colpa grave del COGNOME.
Si osserva che la condotta del COGNOME si inserisce in un quadro di riferimento costituito dalle scelte amministrative degli amministratori del Comune di RAGIONE_SOCIALE e dei successivi accordi contrattuali tra il RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, quali era totalmente estraneo.
Non poteva desumersi l’apparenza di un’operazione truffaldina costituita da condotte definite gravemente colpose, ma ascrivibili esclusivamente al comportamento di terzi, talune neppure imputate e tutte riferite a circostanze antecedenti al febbbraìo 2007 o comunque non riguardanti direttamente le sue competenze.
Il COGNOME non COGNOME avuto rapporti con l’RAGIONE_SOCIALE e non COGNOME mantenuto comportamenti scorretti nei confronti di tale organismo.
L’unica condotta ascrivibile al ricorrente riguardava la presentazione alla RAGIONE_SOCIALE ritenuti inattendibili. In realtà, l’assoluzione era st disposta per plurime ragioni già scrutinabili dal G.I.P. e nonostante l’assenza di significativi apporti testimoniali. Contrariamente a quanto asserito nel provvedimento impugNOME il COGNOME non COGNOME mantenuto una condotta ostruzionistica e in ogni caso non era dovuta a scelte attribuibili a lui.
2.3. Con memoria difensiva, il COGNOME sottolinea che la condotta colposa ascrittagli risaliva ad un’epoca in cui non rivestiva nessun ruolo nella RAGIONE_SOCIALE e costituiva la conseguenza di una decisione politico-amministrativa.
Egli non COGNOME avuto rapporti con l’autorità di vigilanza.
Con memoria difensiva, il RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, chiede il rigetto del ricorso.
Si rileva che l’istante COGNOME posto in essere condotte opache, costituenti il presupposto per intervento prima RAGIONE_SOCIALE‘autorità inquirente e poi RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudicante.
Doveva essere ritenuta ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 314, comma 1, cod. proc. pen., la condotta, pur tesa ad altri risultat che ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudizia ria che si sostanzi nell’adozione di un provvedimento restrittivo RAGIONE_SOCIALEa libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso.
La privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale, inoltre, può essere considerata “ingiusta”, in quanto l’incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l’indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la “ratio” solidari stica che è alla base RAGIONE_SOCIALE‘istituto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Va ricordato che, in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, il giudice, per valutare se chi l’ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelin eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito una motivazione che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità.
Al riguardo, il Giudice deve fondare la sua deliberazione su fatti concreti e precisi, esaminando la condotta tenuta dal richiedente sia prima che dopo la perdita RAGIONE_SOCIALEa libertà personale, al fine di stabilire, con valutazione ex ante e secondo un iter logico motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito non se tale condotta integri estremi di reato ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore RAGIONE_SOCIALE‘autorità procedente, la falsa apparenza RAGIONE_SOCIALEa sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di “causa ad effetto” (Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, COGNOME, dep. 15/10/2002, Rv. 222263).
Sul punto, si è rilevato che il giudizio per la riparazione RAGIONE_SOCIALE‘ingiusta detenzion è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi, che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base RAGIONE_SOCIALEo stesso materiale probatorio acquisito agli atti ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall’utilizzo di parametri di valutazione differenti (Sez. 4, Sentenza n. 39500 del 18/06/2013, dep. 24/09/2013, Trombetta, Rv. 256764).
Va altresì evidenziato che le Sezioni Unite RAGIONE_SOCIALEa Suprema Corte di Cassazione hanno chiarito, nell’esaminare funditus l’istituto RAGIONE_SOCIALEa riparazione per ingiusta detenzione, che risulta evidente l’avvicinamento fra le ipotesi di cui all’art. 314 cod. pro pen., commi 1 e 2, sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa possibile comune derivazione RAGIONE_SOCIALEa “ingiustizia” RAGIONE_SOCIALEa misura da elementi emersi successivamente al momento RAGIONE_SOCIALEa sua applicazione; che l’elemento RAGIONE_SOCIALEa accertata “ingiustizia” RAGIONE_SOCIALEa custodia patita, che caratterizza entrambe le ipotesi del diritto alla equa riparazione (diverse solo per le ragion che integrano l’ingiustizia stessa) ne disvela il comune fondamento e ne impone una comune disciplina quanto alle condizioni che ne legittimano il riconoscimento; e che tale ricostruzione, conforme alla logica del principio solidaristico, implica, l’oggetti inerenza al diritto in questione, in ogni sua estrinsecazione “del limite RAGIONE_SOCIALEa non in terferenza causale RAGIONE_SOCIALEa condotta del soggetto passivo RAGIONE_SOCIALEa custodia” (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, COGNOME, Rv. 247663). Le Sezioni Unite, nella sentenza
ora richiamata, hanno quindi evidenziato che risulta legittima una disciplina normativa che preveda l’esclusione dal beneficio in esame di chi, avendo contribuito con la sua condotta a causare la restrizione, non possa esserne considerato propriamente “vittima”.
Tanto premesso, occorre considerare che la giurisprudenza di legittimità risulta consolidata nel rilevare che condotte sinergicamente rilevanti, rispetto alla cautela sofferta, possono essere di tipo extraprocessuale (grave leggerezza o trascuratezza tale da avere determiNOME l’adozione del provvedimento restrittivo) o di tipo processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull’esistenza di un alibi) che non siano state escluse dal giudice RAGIONE_SOCIALEa cognizione.
A tal fine, nei reati contestati in concorso, va apprezzata la condotta che si sia sostanziata nella consapevolezza RAGIONE_SOCIALE‘attività criminale altrui e, nondimeno, nel porre in essere una attività che si presti sul piano logico ad essere contigua a quella criminale (Sez. 4, n. 4159 del 09/12/2008, dep. 2009, COGNOME, Rv. 242760).
2. Ciò posto sui principi operanti in materia, va evidenziato che il COGNOME era stato sottoposto a misura cautelare per una serie di illeciti commessi nella gestione RAGIONE_SOCIALE‘appalto per i lavori commissionati dalla società RAGIONE_SOCIALE (società a partecipazione pubblica RAGIONE_SOCIALEa quale l’indagato era amministratore) alla società RAGIONE_SOCIALE riconducibile al concorrente COGNOME NOME) appaltatrice e, a sua volta, socio privato RAGIONE_SOCIALEa società committente.
I reati contestati erano ricollegati alla realizzazione RAGIONE_SOCIALEe infrastrutture del por turistico di RAGIONE_SOCIALE, dietro corresponsione di importi esorbitanti rispetto al valo RAGIONE_SOCIALEe opere da eseguire; secondo l’impostazione accusatoria, le indagini COGNOMEno permesso di appurare che il corrispettivo stabilito (in accordo tra la parte pubblica e quella privata) in data 12 febbraio 2007 in euro 160.000.000 era successivamente lievitato ad euro 290.000.000, contestualmente permutato nel 70% dei diritti di concessione (attribuiti alla RAGIONE_SOCIALE dalla Concessione demaniale Marittima n. 5/2006 del 28 dicembre 2006) aventi, questi ultimi, in realtà il valore di euro 338.058.000 (tra l’altro corrispondente al 76% del valore) a favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, pur a fronte di costi di costruzione indicati nel più modesto importo di eu 77.475.000 (coincidente con quanto indicato nell’atto di concessione).
Ebbene, la valutazione espressa, nel caso di specie dalla Corte territoriale, in COGNOME alla sussistenza di profili di colpa grave emergenti dalle condotte poste in essere dal richiedente, si colloca nell’alveo RAGIONE_SOCIALE‘insegnamento ora richiamato.
Il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, nella pars construens RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata, ha osservato che sussistevano le condizioni ostative al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘equa riparazione, in quanto, alla luce dei dati fattuali RAGIONE_SOCIALEa vicenda processuale, era emersa incontestabilmente la figura, nella vicenda processuale in oggetto, del COGNOME, quale
soggetto che COGNOME posto in essere un’articolata condotta connotata da estremi di colpa grave, in quanto egli, con più azioni dimostrative di una sua gestione improntata all’inosservanza di regole nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa propria funzione, COGNOME certamente orientato l’autorità giudiziaria verso la sussistenza RAGIONE_SOCIALEe ipotesi delittuose che g erano state contestate.
Nell’ordinanza impugnata si è dato adeguatamente conto che tale variegato comportamento, ritenuto illegittimo da più organi giurisdizionali e dallo stesso Giudice RAGIONE_SOCIALEa sentenza assolutoria ed esercitato attraverso una pluralità e molteplicità di att o conversazioni comprovanti un ruolo direttivo nell’adozione di condotte quantomeno non corrette, COGNOME esercitato una funzione sinergica nell’adozione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare.
In proposito si è correttamente evidenziato quanto segue:
l’imponente e ingiustificato trasferimento di risorse dalla città di RAGIONE_SOCIALE azio nista al 33% del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE alla società interamente privata RAGIONE_SOCIALE, rispetto al quale egli si sarebbe adoperato per impedire che la RAGIONE_SOCIALE di controllo e collaudo e l’RAGIONE_SOCIALE di vigilanza avessero a disposizione tutta la documentazione necessaria per espletare i loro compiti istituzionali;
le ambiguità in COGNOME alla qualificazione RAGIONE_SOCIALE‘opera come pubblica (vedi la lettera del 1° marzo 2010 indirizzata al Comune di RAGIONE_SOCIALE ed alla RAGIONE_SOCIALE in cui chiedeva l’applicazione RAGIONE_SOCIALEe tariffe riservate alle utenze del Comune di RAGIONE_SOCIALE) o privata (vedi la memoria depositata nel corso RAGIONE_SOCIALEe indagini preliminari);
la sua condotta certamente inadeguata riguardo ai RAGIONE_SOCIALE., che erano cruciali per verificare se il capitolato di appalto fosse stato rispettato, nonché la natura e l qualità dei materiali impiegati, considerato che, in prospettiva, i beni sarebbero stat acquisiti dal demanio RAGIONE_SOCIALEo Stato;
la mancata corresponsione degli stati di avanzamento lavori, pur richiesti sin dal 2008, giacché la contabilità di cantiere non era stata tenuta; con l’ulteriore grave conseguenza che erano ignoti l’eventuale conformità RAGIONE_SOCIALEe opere al progetto e il reale ammontare dei costi;
il COGNOME, messo alle strette, COGNOME trasmesso solo nel 2010 una documentazione totalmente inattendibile, che confondeva i costi con il valore RAGIONE_SOCIALEe opere, confusione RAGIONE_SOCIALEa quale il COGNOME, manager di lungo corso, non poteva non essere consapevole, contribuendo quindi a creare un humus compatibile con i reati successivamente ascrittigli.
Si è logicamente evidenziato che il comportamento posto in essere dal richiedente, sebbene non ritenuto idoneo a configurare un illecito penale, COGNOME integrato una situazione a lui ascrivibile, configurando un contesto di illegalità. In sostanza s è chiarito che la piattaforma probatoria oggettivamente riferibile al richiedente e do-
tata, all’epoca, di efficacia sinergica nell’adozione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare, COGNOME fondatamente ingenerato nell’autorità giudiziaria l’apparenza, poi rivelatasi erronea, RAGIONE_SOCIALEa responsabilità del COGNOME COGNOME COGNOME alle fattispecie criminose contestate.
L’ordinanza impugnata lumeggia adeguatamente la condotta posta in essere dal richiedente, rispetto al profilo RAGIONE_SOCIALEa rimproverabilità colposa, che è stato individuat nei comportamenti rivelatori di una serie di anomalie evidenziate dal compendio probatorio e appare del tutto coerente rispetto alle linee interpretative tracciate dall giurisprudenza di legittimità, in COGNOME alla valutazione dei fattori colposi ostativi riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, in riferimento all’ipotesi di cui all’art. 314, comma 1, cod. proc. pen..
Per escludere il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, è sufficiente che l’indagato abbia tenuto comportamenti qualificabili come dolosi o gravemente colposi, che abbiano esplicato efficacia sinergica nella instaurazione o nel mantenimento RAGIONE_SOCIALEa custodia cautelare, anche se tali comportamenti siano coincidenti con quelli esaminati in sede penale, atteso che, nell’ambito del procedimento di riparazione, essi vengono apprezzati ad effetti diversi.
Il convincimento dei giudici RAGIONE_SOCIALEa riparazione è stato espresso nel provvedimento impugNOME con esauriente e persuasiva motivazione, di talché non può costituire vizio che comporti controllo di legittimità la prospettazione che il ricorrente sostanzialmente propone di una diversa e, per i suoi interessi, più favorevole valutazione RAGIONE_SOCIALEe risultanze processuali. Esula, infatti, dai poteri RAGIONE_SOCIALEa Corte di legittimità quello di rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito.
Il COGNOME prospetta un’interpretazione alternativa RAGIONE_SOCIALEe vicende ricostruite dalla Corte territoriale, non confrontandosi con le argomentazioni ivi contenute e sostanzialmente reiterando le argomentazioni illustrate dal Tribunale nella pronunzia assolutoria. Inoltre, fa riferimento a testimonianze e a dati non allegati al ricorso in v lazione del principio di autosufficienza.
Per le ragioni che precedono, il ricorso va rigettato.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali nonché al rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese in favore del RAGIONE_SOCIALE resistente che vanno liquidate in euro mille.
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Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali, nonché alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute dal RAGIONE_SOCIALE resistente che liquida in complessivi euro mille.
Così deciso in Roma il 4 ottobre 2022
Il Consigliere estensore
Il Presidente