Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 40480 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 40480 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/02/2023 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di LECCE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Lecce, con l’ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell’interesse di COGNOME NOME in relazione alla privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale subita dal 30/09/2011 al 9/03/2016 in quanto indagato del delitto di partecipazione ad associazione mafiosa (capo a) e del delitto di intestazione fittizia ex art. 12 quinquies d.l. 8 giugno 1992, n.306 aggravato dall’essere stato commesso avvalendosi del metodo mafioso o al fine di agevolare l’attività RAGIONE_SOCIALE‘associazione mafiosa di appartenenza (capo c).
NOME COGNOME propone ricorso censurando l’ordinanza, con unico articolato motivo, per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 606, comma 1 lett.b) ed e) in relazione agli artt. 314 e 315 cod. proc. pen. Secondo la difesa, l’ordinanza merita censura per aver ritenuto che la condotta del COGNOME integrasse comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità al clan COGNOME. Si sarebbe addebitato, inspiegabilmente e immotivatamente, al COGNOME di aver tenuto una condotta di vita tale da determinare una falsa apparenza RAGIONE_SOCIALEa sua configurabilità come illecito, sebbene la conoscenza del COGNOME COGNOME la famiglia COGNOME risalga agli anni ’70, quando si recava a Scanzano Jonico per trascorrere le vacanze estive nella terra di cui la famiglia era originaria. Il COGNOME ha sempr frequentato la famiglia COGNOME COGNOME non ne ha mai fatto segreto, pur non condividendo il loro modus vivendi. Secondo la difesa, le intercettazioni poste a base RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza di custodia cautelare genetica sono scarne e inutili e dimostrano in quanto tali la mancanza di contiguità del COGNOME al clan COGNOME. Si contesta il riferimento all’intercettazione ambientale fra terzi nel corso del quale NOME COGNOME lo considera «uomo suo» dicendo di averlo fatto camorrista, per contestarne il valore fondante il giudizio di colpa grave, così come si contesta il significato dato alle intercettazioni dalle quali sarebbe emerso che la gestione degli esercizi commerciali presenti all’interno RAGIONE_SOCIALEo stadio Iacovone di Taranto fosse affidata al COGNOME e non al reale intestatario, sebbene l’unica intercettazione che serve a dimostrare il coinvolgimento del COGNOME nella vicenda è quella in cui lo stesso afferma «i bar sono i miei allo stadiol venti anni, venti anni che ce li ho». Secondo la difesa tale conversazione non dimostra nulla in quanto, decontestualizzata dall’intero discorso, non è utile a raggiungere alcuna conclusione certa. I numerosi contatti intrattenuti da COGNOME con NOME e NOME COGNOME sembrano, piuttosto, dimostrare una sudditanza del COGNOME alla famiglia COGNOME, ai limiti con la figura di person offesa del reato di estorsione. Non si comprende, secondo la difesa, come si Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
possa ritenere gravemente imprudente e negligente una mera frequentazione scevra da cointeressenze nella commissione di reati, dimostrata dal fatto che nel medesimo processo gli altri coimputati, sebbene assolti dal reato di associazione mafiosa, siano stati condannati per plurime fattispecie di detenzione illegale di armi, oltre ad altri gravi reati.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Il RAGIONE_SOCIALE, con memoria tempestivamente depositata, ha concluso per l’inammissibilità e, in subordine, per il rigetto de ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato e tendente a ottenere una inammissibile rivalutazione dei fatti.
La Corte territoriale, dopo aver ripercorso gli argomenti espressi dal giudice RAGIONE_SOCIALEa cautela a proposito dei plurimi elementi sintomatici RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘associazione (pagg.4-5), ha richiamato le intercettazioni ambientali e telefoniche dalle quali tale giudice avesse desunto la gravità indiziaria circa l’inserimento di NOME COGNOME nel sodalizio mafioso facente capo ai NOME COGNOME.
2.1. Tali elementi fattuali, non smentiti nella sentenza assolutoria, sono stati valorizzati dal giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, che ha evidenziato che NOME COGNOME si riferisse a NOME COGNOME indicandolo come «uomo mio» e ha riportato testualmente una serie di intercettazioni idonee a dimostrare che gli esercizi commerciali per la somministrazione di bevande e prodotti alimentari ubicati all’interno RAGIONE_SOCIALEo stadio comunale Iacovone nel rione Salinella di Taranto, di fatto riferibili a NOME COGNOME, fossero materialmente gestiti proprio dal COGNOME, benché formalmente intestati a NOME COGNOME, titolare RAGIONE_SOCIALEa licenza commerciale e concessionario per la gestione dei chioschi.
2.2. A pag.5 RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza si indicano le prove RAGIONE_SOCIALEa materiale gestione dei chioschi da parte del COGNOME, nonché i numerosi contatti intrattenuti dal ricorrente con NOME e NOME COGNOME, nel corso dei quali si affrontavano questioni relative alla gestione dei chioschi e alla devoluzione a NOME COGNOME parte dei guadagni.
Affermando che la contiguità del COGNOME ai NOME COGNOME fosse dettata da un mero rapporto di amicizia, l’atto di impugnazione difetta di un adeguato confronto con l’ampia motivazione del provvedimento impugnato, indicativa di un corposo compendio investigativo, sulla quale si fonda il giudizio inerente alla sussistenza RAGIONE_SOCIALEa condotta ostativa al diritto alla riparazione (pagg.6-8); tal difetto di confronto determina l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALEe censure, che devono puntualmente individuare le ragioni del giudizio la cui legittimità viene contestata.
3.1. A ciò si aggiunga che la Corte territoriale ha dettagliatamente descritto, quale condotta ostativa, l’intensa frequentazione del COGNOME con NOME e NOME COGNOME, il primo condannato con sentenza irrevocabile per il delitto di associazione mafiosa in qualità di capo RAGIONE_SOCIALE‘omonimo clan e il secondo per omicidio e tentato omicidio; la gestione di fatto dei chioschi affidata a NOME COGNOME e NOME COGNOME; la devoluzione di una parte dei guadagni ai NOME COGNOME; l’intervento di questi ultimi nella soluzione di problematiche inerenti al gestione RAGIONE_SOCIALE‘attività d’impresa. Elementi di fatto non sconfessati nel giudizio d cognizione penale, nel quale l’esistenza RAGIONE_SOCIALE‘associazione mafiosa è stata esclusa perché si è ritenuto che le emergenze procedimentali non fossero idonee a dimostrare che l’associazione avesse in concreto conseguito nell’ambiente circostante una effettiva capacità di intimidazione; il reato di intestazione fitti è stato, per altro verso, escluso perché si è ritenuta non dimostrata la sussistenza RAGIONE_SOCIALEa finalità elusiva, posto che nè NOME COGNOME nè NOME COGNOME erano all’epoca sottoposti a misura di prevenzione.
3.2. COGNOME L’ordinanza COGNOME risulta, COGNOME dunque, COGNOME pienamente COGNOME rispettosa COGNOME di quell’orientamento interpretativo RAGIONE_SOCIALEa Corte di legittimità secondo il quale l frequentazione di soggetti coinvolti in attività illecite integra di per sé comportamento gravemente colposo idoneo a escludere la riparazione per ingiusta detenzione (Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Dieni, Rv. 26243601; Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, Calo’, Rv. 25861001; Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 25908201; Sez. 4, n. 51722 del 16/10/2013, COGNOME, Rv. 25787801); nella maggior parte dei casi, si trattava peraltro di detenzione cautelare disposta nei confronti di persone indagate quali partecipi di associazioni per delinquere, in un ambito investigativo in cui gli intrecci, gli interessi e le connivenze tra sodali assumono valor altamente indiziario proprio in rapporto ai tratti tipici del delitto associativo.
Dall’esame RAGIONE_SOCIALEe pronunce in cui il principio è stato affermato può, comunque, desumersi che la frequentazione di persone coinvolte in attività illecite sia condotta idonea a concretare il comportamento ostativo al diritto alla
riparazione, se e in quanto (secondo il tenore letterale RAGIONE_SOCIALE‘art.314 cod. proc. pen., a mente del quale rileva il comportamento che, per dolo o colpa grave, abbia dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare subita) sia da porre in relazione, quanto meno, di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 1921 del 20/12/2013, dep. 2014, Mannino, Rv. 25848601); al giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione spetta, dunque, il compito di rilevare il tipo e la qualità di det frequentazioni, con lo scopo di evidenziare l’incidenza del comportamento tenuto sulla determinazione RAGIONE_SOCIALEa detenzione (Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, COGNOME, Rv. 26039701; Sez. 4, n. 34656 del 03/06/2010, COGNOME, Rv, 24807401; Sez. 4, n. 8163 del 12/12/2001, COGNOME, Rv. 22098401). Una volta svolto tale compito, il provvedimento non può ritenersi viziato per non aver sposato una diversa valutazione RAGIONE_SOCIALEe risultanze investigative.
Alla declaratoria d’inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali; ed inoltre, alla luce RAGIONE_SOCIALEa sentenza 13 giugno 2000, n. 186, RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALEa causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in euro 3.000,00 in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe ammende.
Il Collegio ritiene, conformemente al dictum di Sez. U, n. 877 del 14/7/2022, dep. 2023, COGNOME, Rv, 283886 (vedasi in motivazione pagg. 22 e ss., con un principio affermato per la parte civile nel giudizio di legittimità, che, mutatis mutandis, trova applicazione anche in un caso come quello in esame; vedasi anche Sez. U, n. 34559 dei 26/6/2002, COGNOME, Rv. 222264) che, tenuto conto RAGIONE_SOCIALEa genericità RAGIONE_SOCIALEe argomentazioni svolte nella depositata memoria, priva del minimo riferimento specifico alla vicenda in esame, non debba conseguire anche la condanna alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese nei confronti del RAGIONE_SOCIALE.
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE. Nulla sulle spese al RAGIONE_SOCIALE resistente.
Così deciso il 27 settembre 2023
Il onsi. ‘ere estensore
COGNOME