Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 39730 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 39730 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a LAMEZIA TERME il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 27 giugno 2022, la Corte d’appello di Catanzaro ha respinto la domanda, formulata da NOME COGNOMECOGNOME per la liquidazione dell’equa riparazione dovuta ad ingiusta sottoposizione alla misura caul:elare della custodia in carcere sofferta dal 24 febbraio 2017 al 25 maggio 2020.
La misura era stata disposta dal G.i.p. del Tribunale di Catanzaro con ordinanza del 15 febbraio 2017 per la ritenuta sussistenza di gravi indizi dei seguenti reati: art. 416 bis cod. pen. (capo 1); artt. 635, comma 2, 56, 629, comma 2, cod. pen. (capo 13); artt. 1, 2 e 4 legge 2 ottobre 1967 n. 895 (capo 14), COGNOME ultimi aggravati ai sensi dell’art. 7 legge 12 luglio 1991 n. 203.
Con sentenza del Tribunale di Lamezia Terme del 23 luglio 2019, COGNOME è stato ritenuto responsabile del reato associativo, ma è stato mandato assolto, «per non aver commesso il fatto», da tutti i restanti reati. Con sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 25 maggio 2020 (irrevocabile il 16 ottobre 2020), COGNOME è stato assolto anche dal reato associativo «perché il fatto non sussiste».
L’ordinanza impugnata ha ritenuto sussistente la colpa grave dell’interessato ai sensi dell’art. 314, comma 1, cod. proc. pen. rilevando che i giudici della cognizione «non solo hanno confermato la sussistenza del clan COGNOME di cui al capo 1) dell’imputazione, ma non hanno affatto smentito l’attendibilità delle fonti di prova dichiarative a carico del COGNOME, anzi, ne han confermato la piena credibilità e non hanno disconosciuto la valenza degli altri elementi richiamati nell’ordinanza cautelare, li hanno semplicemente ritenuti insufficienti a fondare un giudizio di responsabilità a carico dell’istante» (cos testualmente, pag. 5 della motivazione).
A sostegno di tali affermazioni l’ordinanza riferisce:
che durante le indagini, all’interno dell’autovettura in uso a NOME COGNOME, furono intercettate conversazioni nelle quali, parlando di un danneggiamento con finalità estorsive compiuto il 9 gennaio 2013 nei confronti di NOME COGNOME e consistito nel far esplodere un ordigno esplosivo, si sosteneva che quell’ordigno era stato consegnato a NOME COGNOME e NOME COGNOME;
che, in una successiva conversazione, COGNOME disse di avere, insieme a COGNOME, nascosto un ordigno in un bosco e di non averlo più ritrovato;
che in una delle conversazioni intercettate, COGNOME sostenne di aver saputo che COGNOME aveva ammesso di essere stato l’autore dell’attentato, conseguente al mancato pagamento di una somma che COGNOME aveva ricevuto in prestito anni prima dalla famiglia RAGIONE_SOCIALE, affiliata al clan RAGIONE_SOCIALE.
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La Corte territoriale osserva che il Tribunale di Lamezia Terme ha ritenuto tali conversazioni insufficienti ai fini dell’affermazione della responsabilità di NOME perché provenienti da terzi e non confermate dalle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia i quali, pur riferendo che NOME era stato coinvolto i «attività propedeutiche ad estorsioni», non avevano confermato un suo diretto coinvolgimento nelle condotte estorsive oggetto di imputazione.
Per quanto riguarda il reato associativo, l’ordinanza osserva che la Corte di appello di Catanzaro ha confermato il giudizio di complessiva attendibilità dei collaboratori NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME. Ha ritenuto, infatti, che COGNOME avesse un «rapporto fiduciario con alcuni intranei alla RAGIONE_SOCIALE, mutuato dal commercio di stupefacenti», ma che tale rapporto non avesse determinato una vera e propria affiliazione essendosi tradotto «nell’affidamento, in taluni casi, di singoli incarichi delittuosi e non altro» (pag. E, dell’ordinanza).
Secondo la Corte territoriale, tali comportamenti non sono stati esclusi nel giudizio di cognizione ed erano percepibili come indicativi della contiguità di NOME al sodalizio criminale. Sono idonei, quindi, ad integrare la colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto all’indennizzo.
Per mezzo del difensore munito di procura speciale, COGNOME ha proposto ricorso contro l’ordinanza di rigetto dell’istanza deducendo contraddittorietà o illogicità della motivazione.
La difesa osserva che la Corte territoriale ha irragionevolmente attribuito significato all’accertata esistenza della «RAGIONE_SOCIALE» che non è controversa, essendo invece controversa la partecipazione di COGNOME a quella associazione di tipo mafioso. Sottolinea a tal fine che COGNOME è stato assolto dal reato associativo perché, come i giudici di secondo grado hanno chiarito, non v’era prova certa che avesse avuto rapporti con i vertici della RAGIONE_SOCIALE o fosse da loro conosciuto.
La difesa sostiene che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sono state considerate insufficienti per affermare la partecipazione di NOME al reato associativo e pertanto, per questa parte, sono state valutate inattendibili. Ne desume che l’ordinanza impugnata sarebbe caduta in contraddizione quando ha sostenuto che i giudici della cognizione non hanno contestai:o l’attendibilità dei collaboratori. Sarebbe illogico, inoltre, aver valorizzato le dichiarazioni de collaboratori nella parte in cui attribuiscono a COGNOME la partecipazione ad attività di spaccio delle quali COGNOME non era imputato.
La difesa ricorda che la sentenza di primo grado ha escluso la partecipazione di COGNOME ad attività estorsive e, dunque, non ha ritenuto attendibili le dichiarazioni rese sul punto dai collaboratori di giustizia. Sostiene che l’ordinanza impugnata sarebbe illogica e contraddittoria nella parte in cui afferma che la
partecipazione di COGNOME ad attività di danneggiamento prodromiche ad estorsioni non sarebbe stata esclusa nel giudizio di cognizione e valuta attendibili le dichiarazioni rese sul punto dai collaboratori di giustizia.
Secondo il difensore, ciascun giudicante ha formulato un giudizio di parziale attendibilità dei collaboranti. Tale giudizio è limitato: per i giudici di primo grad all’attività associativa di COGNOME; per i giudici di appello al reato di spaccio (n contestato). L’attendibilità dei dichiaranti sarebbe stata dunque complessivamente esclusa: quanto alle condotte estorsive, dal Tribunale; quanto alla partecipazione all’associazione, dalla Corte di appello. Di conseguenza non si può sostenere, come ha fatto l’ordinanza impugnata, che il giudizio di cognizione abbia accertato (o non abbia smentito) che COGNOME tenne le condotte che i collaboratori di giustizia gli hanno attribuito.
Nei termini di legge il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Va premesso che, per giurisprudenza consolidata, il giudizio per la riparazione dell’ingiusta detenzione è connotato da totale autonomia rispetto al giudizio penale, perché ha lo scopo di valutare se l’imputato, con una condotta gravemente negligente o imprudente, abbia colposamente indotto in inganno il giudice in relazione alla sussistenza dei presupposti per l’adozione di una misura cautelare. Ai fini dell’esistenza del diritto all’indennizzo, peraltro, può anc prescindersi dalla sussistenza di un “errore giudiziario”, venendo in considerazione soltanto l’antinomia strutturale tra custodia e assoluzione, o quella funzionale tra durata della custodia ed eventuale misura della pena; con la c:onseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi “ingiusta”, in quanto l’incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l’indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell’istituto. (così Sez. U., n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606). Si tratta di una valutazione che va effettuata ex ante, ricalca quella eseguita al momento dell’emissione del provvedimento restrittivo, ed è volta a verificare: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l’apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall’esito del giudizio; in secondo luogo, se a questa
apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (cfr. Sez. U, n. 32383 del 27/0512010, COGNOME, Rv. 247663).
Nell’esaminare il provvedimento impucinato e i motivi di ricorso è opportuno ricordare che vi è totale autonomia tra il giudizio penale e il successivo giudizio per la riparazione dell’ingiusta detenzione.
Tale autonomia è stata più volte sottolineata dalla giurisprudenza di legittimità e non solo dalle sentenze delle Sezioni Unite sopra richiamate.
Si è affermato in proposito:
che «il giudizio per la riparazione dell’ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall’utilizzo di parametri di valutazione differenti» (Sez. 4, n. 3950 del 18/06/2013, Trombetta, Rv. 256764);
che «in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l’ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabili con valutazione “ex ante” – e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale» (Sez. 4, Sentenza n. 3359 del 22/09/2016, dep.2017, La Fornara, Rv. 268952);
che «nel giudizio avente ad oggetto la riparazione per ingiusta detenzione, ai fini dell’accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, può darsi rilievo agli stessi fatti accertati nel giudizio penale di cognizione, e non rile se quest’ultimo si sia definito con l’assoluzione dell’imputato sulla base degli stessi elementi posti a fondamento del provvedimento applicativo dela misura cautelare, trattandosi di un’evenienza fisiologicamente correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito, valendo soltanto in quest’ultima il criterio dell’aldilà di ogni ragionevole dubbio» (Sez. 4, n. 2145 de 13/01/2021, COGNOME, Rv. 280246; nello stesso senso, Sez. 4, n. 34438 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 276859).
L’affermazione secondo cui, nell’escludere il diritto alla riparazione per la ritenuta sussistenza di un comportamento doloso o gravemente colposo che abbia “dato causa” (o concorso a dar causa) alla privazione della libertà personale, il giudice della riparazione deve attenersi a dati di fatto «accertati o non negati» nel
giudizio di merito (Sez. U n. 43 del 13/12/1995 – dep. 1996, COGNOME, Rv. 203636) è coerente con COGNOME principi. L.’ autonomia tra i due giudizi, infatti, esclude che il dolo o la colpa grave possano essere desunti da condotte che la sentenza di assoluzione abbia ritenuto non sussistenti o non sufficientemente provate (Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, COGNOME, Rv. 274350; Sez. 4, n. 21598 del 15/4/2014, Teschio, non mass.; Sez. 4, n. 1573 del 18/12/1993, dep. 1994, COGNOME, Rv. 198491). Proprio perché i due giudizi sono autonomi, tuttavia, il giudice della riparazione deve valutare autonomamente le emergenze processuali e tale valutazione, che deve essere compiuta ex ante”, non può ignorare il quadro indiziario complessivamente emerso all’esito del giudizio, pur valutato inidoneo all’affermazione della penale responsabilità.
4. Nel caso oggetto del presente ricorso, la Corte territoriale ha negato il diritto all’indennizzo valorizzando comportamenti desumibili da fonti di prova il cui valore non è stato escluso dai giudici della cognizione. L’ordinanza impugnata ha valorizzato, in particolare: «la partecipazione ad attività di danneggiamento prodromiche ad estorsioni e ad attività illecite afferenti al traffi stupefacenti» e ha sottolineato che tali condotte, ascrivibili al ricorrente e «non smentite neppure dalla Corte di Appello», sono «connotate da dolo (ricevimento dell’ordigno e spaccio di stupefacenti) o, quanto meno, in alcuni casi da colpa grave» (testualmente pag. 6 della motivazione).
Così argomentando l’ordinanza impugnata ha trascurato che i giudici della cognizione sembrano aver escluso alcuni di COGNOME comportamenti (il ricevimento dell’ordigno e la partecipazione ad attività estorsive) mentre altre condotte (la partecipazione ad attività di spaccio) non erano oggetto del processo. Nondimeno l’ordinanza impugnata merita conferma. Come noto, infatti, quando il convincimento del giudice poggia su piu ragioni distinte, ciascuna delle quali idonea a giustificare la decisione adottata, i vizi logici o giuridici relativi ad alc di queste ragioni non inficiano la decisione poiché essa trova adeguato sostegno negli altri motivi non affetti da quei vizi (sull’argomento di recente: Sez. 5, n 37466 del 22/09/2021, COGNOME, Rv. 281877, ma l’indirizzo è risalente nel tempo e consolidato: Sez. 5, n. 2128 del 13/1/1978, COGNOME, Rv. 138077; Sez. 4, n. 216 del 02/05/1975, deo. 1976, COGNOME, Rv. 131797; Sez. 1, n. 604 del 02/05/1967, COGNOME, Rv. 105773).
5. L’ordinanza impugnata fa riferimento a molteplici comportamenti «accertati o non negati» nel giudizio di merito che potevano essere percepiti come indicativi di contiguità con persone dedite ad attività illecite.
Sottolinea infatti: che, come emerso dalle conversazioni intecettate nell’auto in uso a NOME COGNOME, COGNOME aveva rapporti con COGNOME COGNOME COGNOME era informato delle attività estorsive poste in essere dalla RAGIONE_SOCIALE e del traporto di ordigni finalizzati alla realizzazione di tali attività estorsive; che, secondo i giudici d cognizione, la conoscenza di COGNOME da parte dei fratelli COGNOME e di NOME COGNOME «è certa», ed è «altrettanto certa» l’esistenza di rapporti intercorsi con COGNOME finalizzati al compimento di attività illecite.
Secondo la Corte territoriale, i giudici di merito non hanno escluso l’esistenza di un «rapporto fiduciario» tra NOME e singoli esponenti della RAGIONE_SOCIALE, ma hanno ritenuto che il suo coinvolgimento nelle attività illecite compiute dagli associat fosse solo occasionale. Con queste argomentazioni il ricorso non si confronta. In particolare, non tiene conto di quanto emerge dalla sentenza di assoluzione pronunciata dalla Corte di appello (trascritta, per questa parte, a pag. 6 dell’ordinanza impugnata) secondo la quale la condotta partecipativa attribuita a COGNOME «appare trovare fondamento non in un vincolo associativo, ma in un rapporto fiduciario con alcuni intranei alla RAGIONE_SOCIALE, mutuato dal commercio di stupefacenti, che si è tradotto nell’affidamento, in taluni casi, di singoli incari delittuosi».
6. Che un tale comportamento possa integrare gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto all’equo indennizzo non è revocabile in dubbio alla luce del costante orientamento di questa Corte di legittimità secondo il quale le frequentazioni ambigue con coloro che fanno parte di una consorteria dedita a traffici illeciti, che siano idonee ad essere oggettivamente interpretate come complicità, sono segni certamente sufficienti a creare la falsa rappresentazione del reato posta a fondamento del provvedimento cautelare. Si tratta, invero, di condotte che, per la loro prossimità all’ambiente criminale, possono facilmente indurre l’apparenza della partecipazione al reato o dell’appartenenza ad una compagine associativa, e che, in quanto macroscopicamente imprudenti e causalmente connesse con la decisione adottata nei confronti dell’interessato, ben possono essere inquadrate nella colpa grave.
A ciò deve aggiungersi che la regola solidaristica sottesa al diritto all’equa riparazione, non può essere invocata in presenza di una condotta volta alla realizzazione di un evento voluto confliggente con una prescrizione di legge, ma neppure a fronte di una condotta consapevole che – valutata dal giudice della riparazione secondo le ordinarie regole di esperienza – sia tale da creare una situazione di allarme sociale che imponga l’intervento dell’autorità giudiziaria. Invero, il principio di autoresponsabilità, più volte richiamato dalla giurisprudenza di legittimità in questa materia, porta a ritenere gravemente colposo un
comportamento che, pur non integrando estsemi di reato, ponga in essere – per grave negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari – una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell’autorità giudiziaria che si sostanzi nell’adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (cfr. Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, COGNOME, Rv. 203637).
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Cosi deciso il 27 settembre 2023
, -Il Consig,Vere estensore
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