Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 51610 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 51610 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 06/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, nel senso del rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Palermo, quale giudice della riparazione ex art. 314 cod. proc. pen., ha rigettato l’istanza proposta nell’interesse di NOME COGNOME avente a oggetto il riconoscimento di un equo indennizzo per l’ingiusta detenzione patita (agli arresti domiciliari) in forza di ordinanza cautelare emessa con riferimento al delitto di associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio di vetture, in ordine al quale è stata assolta con sentenza irrevocabile per non aver commesso il fatto.
Avverso l’ordinanza, nell’interesse di NOME COGNOME, è stato proposto ricorso per cassazione fondato su un motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).
Si deducono violazioni di legge (gli artt. 314 e 315 cod. proc. pen.) e vizio congiunto di motivazione per aver la Corte territoriale ritenuto accertata la colpa grave ostativa all’equo indennizzo, peraltro in maniera illogica e contraddittoria, in ragione della condotta superficiale della richiedente, entrando, tuttavia, nel merito della vicenda mediante un secondo giudizio laddove, invece, il giudice penale avrebbe ritenuto l’imputata assolutamente estranea a qualsiasi consorteria e alla consumazione d0-qualsiasi reato-fine.
La Procura generale ha concluso per iscritto nei termini di cui in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice di merito, per stabilire se chi l’ha patita abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire con valutazione ex ante e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (ex plurimis: Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, COGNOME, Rv. 222263; Sez. 4, n. 20963 del 14/03/2023, Tare, in motivazione; Sez. 4, n. 21308, del 26/04/2022, Fascia, in motivazione; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, La Fornara, Rv. 268952). La colpa grave di cui all’art. 314 cod. proc. pen., quale elemento negativo della fattispecie integrante il diritto all’equa riparazione in oggetto non necessita difatti di estrinsecarsi in condotte integranti, di per sé, reato, se tali, i
forza di una valutazione ex ante, da causare o da concorrere a dare causa all’ordinanza cautelare (sul punto si vedano anche Sez. 4, n. 15500 del 22/03/2022, COGNOME, in motivazione; Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, B., Rv. 273996, in motivazione, oltre che i precedenti ivi richiamate, tra cui Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, COGNOME, dep. 2014, Rv. Rv. 259082-01).
2.1. Ai fini di cui innanzi, è necessario uno specifico raffronto tra la condotta del richiedente (da ricostruirsi in considerazione della sentenza assolutoria) e le ragioni sottese all’intervento dell’autorità e/o alla sua persistenza (Sez. 4, n. 20963/2023, Tare, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 36336 del 19/06/2019, COGNOME, Rv. 277662, nonché Sez. 4, n. 27965 del 07/06/2001, COGNOME, Rv. 219686), con motivazione che deve apprezzare la sussistenza di condotte che rivelino (dolo o) eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazioni di leggi o regolamenti che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 20963/2023, Tare, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, COGNOME, Rv. 276458, e anche, tra le altre, Sez. 4, n. 22642 del 21/03/2017, COGNOME, Rv. 270001).
Occorre quindi muovere non dagli elementi fondanti la misura cautelare bensì dall’accertamento della condotta del richiedente, anche in ragione dei fatti ritenuti provati o non esclusi dal giudice penale, per poi valutarla ai fini del giudizio circa la condizione ostativa del dolo o della colpa grave e del loro collegamento sinergico con l’intervento dell’autorità in relazione alle circostanze sottese all’ordinanza cautelare (ex plurimis: Sez. 4, 44572 del 21/10/2022, COGNOME, non massimata, nonché, tra le successive, Sez. 4, n. 20963/2023, Tare, cit., non massimata).
2.2. La condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’indennizzo, rappresentata dall’avere il richiedente dato causa o concorso a dare causa all’ingiusta detenzione, può essere integrata da condotte, dolose o gravemente colpose, tanto extraprocedimentali quanto tenute nel corso del procedimento, comprese le dichiarazioni dallo stesso richiedente rese (con particolare riferimento alla possibile rilevanza delle dichiarazioni rese dall’indagato/imputato si vedano, ex plurimis, Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, COGNOME, Rv. 257601, nonché, in fattispecie successive alla modifica dell’art. 314, comma 1, cod. pen., Sez. 4, n. 30056 del 30/06/2022, in motivazione, e Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, COGNOME, Rv. 282581). Tra le condotte di cui innanzi si annoverano anche le «frequentazioni ambigue» con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti, necessitando sempre un’adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità a essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei collegamenti con tali persone, così da essere
poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 20963/2023, Tare, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, COGNOME, Rv. 260397; si vedano altresì, ex plurimis, circa la possibile rilevanza delle «frequentazioni ambigue» con soggetti condannati nel medesimo procedimento, Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, COGNOME, Rv. 274498, nonché in merito alle frequentazioni con condannati in diverso procedimento, Sez. 4, n. 850 del 20/09/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282565, oltre che Sez. 4, n. 29550, 05/06/2019, COGNOME, Rv. 277475, per la quale rilevano le dette frequentazioni con soggetti condannati nello stesso procedimento anche nel caso in cui intervengano con persone legate da rapporto di parentela, purché siano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti e non siano assolutamente necessitate). È altresì suscettibile di integrare gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento dell’equa riparazione, la condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, consapevole dell’attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (ex plurimis, tra le più recenti: Sez. 4, n. 20963/2023, Tare, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, Abruzzese, Rv. 280547).
Orbene, differentemente da quanto prospettato dal ricorrente, l’ordinanza impugnata, con motivazione in linea con i principi di cui innanzi / oltre coerente e non manifestamente illogica, con la quale il ricorrente non si confronta, ha ritenuto su~te nella specie la condotta della richiedente ostativa all’equa riparazione, in quanto gravemente colposa e in sinergia con l’intervento dell’autorità e con il suo mantenimento, all’esito di apprezzamenti di fatto insindacabili in questa sede i in quanto esenti da vizi motivazionali (per l’inammissibilità del motivo di ricorso che non coglie la ratio decidendi del provvedimento impugnato, venendo così meno, in radice, l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso, ex plurímis: Sez. 4, n. 2644 del 16/12/2022, dep. 2023, COGNOME, in motivazione; Sez. 4, n. 49411 del 26/10/2022, COGNOME, in motivazione; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584).
3.1. Il giudice della riparazione ha argomentato dalla condotta extraprocedimentale della richiedente ricostruita dalla sentenza assolutoria. Trattasi di elementi emergenti anche da una intercettazione di conversazione dalla stessa intrattenuta, confermati, quanto alla condotta gravemente colposa, dalle sue dichiarazioni, e valutdalla sentenza penale che l’ha assolta rilevando «tutt’al più una connivenza non punibile». In particolare la colpa grave è stata ravvisata nell’aver consentito, in qualità di titolare dell’attività commerciale, l co-gestione (di fatto) da parte del proprio figlio dell’attività di rivendita di au
invece utilizzata dal congiunto per la realizzazione, promiscua, di attività lecita e di attività rientrante negli scopi associativi illeciti, nella consapevolezza, dal stessa richiedente esplicitata, dell’essersi talvolta limitata alla mera sottoscrizione di documenti sottopostile dal figlio, nonostante avesse immaginato la gestione «poco pulita». Una volta appresa la verità, in particolare a seguito di un intervento della polizia giudiziaria relativo a una vettura presente nei locali dell’esercizio commerciale, la richiedente non era stata altresì in grado di reagire, recuperando la piena gestione dell’esercizio commerciale, nonostante i rimproveri a lei rivolti dalle altre figlie.
3.3. Manifestamente infondato è altresì il profilo di doglianza deducente l’errore nel quale sarebbe incorsa la Corte territoriale nell’aver accertato la sussistenza della condotta ostativa sinergica rispetto all’intervento dell’autorità in forza digli elementi emergenti dalla sentenza assolutoria, pur avendo il giudice penale ritenuto di assolvere l’imputata per non aver commesso il fatto.
La ricorrente pone a base dell’articolata censura un’inversione logicogiuridica dei termini del corretto ragionamento che sottende la decisione in merito alla sussistenza del diritto all’equo indennizzo per ingiusta detenzione,
In tema di riparazione per ingiusta detenzione, difatti, come chiarito nell’esposizione delle premesse giuridiche (nel precedente paragrafo 2.1.), occorre proprio muovere dall’accertamento della condotta del richiedente anche in ragione dei fatti ritenuti provati o non esclusi dal giudice penale, per poi valutarla ai diversi fini del giudizio circa la condizione ostativa del dolo o dell colpa grave e del loro collegamento sinergico con l’intervento dell’autorità in relazione alle circostanze sottese all’ordinanza cautelare (ex plurimis: Sez. 4, n. 44572 del 2022, COGNOME, cit., non massimata, nonché, tra le successive, Sez. 4, n. 20963/2023, Tare, cit., non massimata).
In conclusione, all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 7 novembre 2023