Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 25933 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 25933 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MESSINA NOME nato a MESSINA il 15/05/1995
avverso l’ordinanza del 03/03/2022 della CORTE APPELLO di MESSINA
udita la relazione svolta dal Presidente NOME COGNOME lette/sentite le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
NOME NOME NOME a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza della Corte di Appello di Messina con cui era stata rigettata la sua istanza di riparazione per l’ingiusta detenzione subita in regim custodia cautelare domiciliare dal 20 novembre 2020 al 17 febbraio 2021 per i delitti d cui agli artt. 110 c.p. e 73 comma 4 DPR n. 309/1990, reati dai quali era stata assolt con sentenza del Tribunale di Messina in data 19 aprile 2021.
La Corte territoriale ha ravvisato la circostanza escludente del diritto alla riparazio cui all’art. 314, 1° comma, c.p.p., e cioè di avere concorso a dare causa all’emission del provvedimento restrittivo della libertà personale per colpa grave.
Il ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata per motivazione illogic e contraddittoria, “financo travisante i fatti”, censurando l’interpretazione dat giudice di merito che non aveva valutato le circostanze, emergenti dagli atti, ch deponevano per la sua estraneità ai fatti.
Si è costituito il Ministero resistendo alla domanda di cui ha chiesto il rigetto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Si osserva che la giurisprudenza di legittimità è costantemente orientata nel senso tracciato dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 34559 del 15.10.2002, secondo la quale “in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, il giudice di meri per valutare se chi l’ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colp grave, deve apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclat o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità”.
E’ quindi determinante stabilire se la Corte di merito abbia motivato in modo congruo e logico in ordine alla idoneità della condotta posta in essere dalla istante ad ingenera nel giudice che emise il provvedimento restrittivo della libertà personal convincimento di un probabile coinvolgimento dell’odierno ricorrente nell’episodi criminoso di cui è causa
Nella specie, non vi è dubbio che la Corte territoriale, con motivazione logica ed ampia ha spiegato che le condotte ascritte al, pur non costituendo illecito penale, sono sta
idonee a determinare l’applicazione della misura cautelare. In particolare, il giudi della riparazione ha valorizzato la circostanza che il Messina si era accompagnato,
quanto meno con estrema superficialità, allo COGNOME ed a NOME COGNOME nel trasporto di droga. Siffatta condotta senz’altro consentono di configurare la colpa grave, cos
come individuata dalle SS.UU..
7. Pertanto, correttamente il giudice di merito, senza effettuare alcuna illegitti rivalutazione della sentenza penale di assoluzione ( Sezioni unite 23.12.1995 n. 43), ma
rilevando solo la sussistenza di elementi che hanno dato causa all’emissione della misura cautelare, e configuranti la colpa grave a norma del primo comma dell’art. 314
c.p.p., ha escluso il diritto della istante alla riparazione, essendo indubbiamente circostanze succitate idonee a far ritenere – anche se limitatamente all’emissione di una
misura cautelare – il coinvolgimento di. nella fattispecie criminosa contestata.
8. Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna della ricorren al pagamento delle spese processuali.
La genericità della costituzione dell’Avvocatura dello Stato che non ha dato alcun contributo concreto alla decisione della controversia giustifica l’omissione di og condanna alle spese in favore del Ministero resistente.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla pe le spese in favore del Ministero resistente
Così deciso il 18 marzo 2025
IL PRESIDENTE NOME