Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 24406 Anno 2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 4 Num. 24406 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/06/2025
QUARTA SEZIONE PENALE
Composta da
COGNOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 656/2025
NOME COGNOME
CC – 20/06/2025
NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
– Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Crotone il DATA_NASCITA, nei confronti di: RAGIONE_SOCIALE avverso l’ordinanza del 24/06/2024 RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Catanzaro; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso per lÕinammissibilitˆ del ricorso; letta la memoria del RAGIONE_SOCIALE, che ha concluso per il
rigetto del ricorso, con il favore RAGIONE_SOCIALEe spese;
Con ordinanza del 24 giugno 2024 la Corte di appello di Catanzaro ha respinto la domanda formulata da NOME COGNOME per la riparazione dovuta ad ingiusta sottoposizione alla misura cautelare RAGIONE_SOCIALEa custodia in carcere dal 16 gennaio 2018 – data in cui veniva tratto in arresto – al 15 febbraio 2021 – data in cui veniva assolto dagli addebiti, per non aver commesso il fatto, con sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di assise di appello di Catanzaro (irrev. 3 febbraio 2022).
1.1. La misura cautelare fu disposta per la ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per i reati di cui agli artt. 575, 575, 416.1 cod. pen., e 61 n. 2, cod. pen., 2, 4, e 7 l. 2 ottobre 1967, n. 895, per aver preso parte allÕazione di fuoco conclusasi con lÕuccisione, con quattro colpi di pistola, di NOME COGNOME.
L’ordinanza impugnata ha ritenuto sussistente la colpa grave di cui all’art. 314, comma 1, cod. proc. pen., osservando che nel giudizio di cognizione, pur conclusosi con pronuncia assolutoria, non sono state escluse (o comunque ritenute non provate) le frasi con cui il ricorrente, nel corso di alcune conversazioni intercettate, sollecit˜ i suoi interlocutori a compiere azioni di inquinamento RAGIONE_SOCIALEe prove.
Avverso lÕordinanza propone ricorso per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.
2.1. Con un unico complesso motivo il ricorrente deduce violazione RAGIONE_SOCIALEa legge processuale e vizio RAGIONE_SOCIALEa motivazione, in quanto la Corte RAGIONE_SOCIALEa riparazione ha individuato la condotta ostativa nel compimento di un semplice gesto e non, invece, come avrebbe dovuto, in una condotta attiva cui riconoscere valenza sinergica rispetto allÕemissione del provvedimento cautelare.
Sottolinea inoltre che il contenuto RAGIONE_SOCIALEa conversazione valorizzata dai giudici RAGIONE_SOCIALEa riparazione deve in realtˆ ritenersi incerto, per come emerso nel corso del giudizio di appello, culminato nellÕesito liberatorio.
NŽ potrebbe individuarsi la condotta gravemente colposa in ci˜ che la Corte di appello definisce come il Ògravitare in ambienti criminaliÓ; circostanza, questa, RAGIONE_SOCIALEa cui relazione concausale con lÕintervento RAGIONE_SOCIALEÕautoritˆ giudiziaria nulla si dice.
Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate.
Il ricorso è inammissibile.
1.1. Essendo stata dedotta una ipotesi di c.d. ingiustizia sostanziale, è compito del giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione valutare se l’imputato, con una condotta gravemente negligente o imprudente, abbia tenuto una condotta dolosa o gravemente colposa, che abbia anche solo concorso ad indurre in inganno lÕautoritˆ giudiziaria in relazione alla sussistenza dei presupposti per l’adozione di una misura cautelare.
In tal modo la connotazione solidaristica RAGIONE_SOCIALE‘istituto viene quindi ad essere contemperata con il dovere di responsabilitˆ gravante su tutti i consociati (cfr., Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, COGNOME, in motivazione; Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, COGNOME, in motivazione; Sez. 4, n. 18446 del 06/05/2025, COGNOME, non mass.; Sez. 4, n. 6628 del 23/1/2009, COGNOME, non mass. sul punto).
1.2. Questa Corte, nella sua più autorevole composizione, ha più volte ribadito che il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione deve procedere ad una autonoma valutazione RAGIONE_SOCIALEe risultanze processuali rispetto al giudice penale.
Ci˜ in quanto è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore condizionante (anche nel concorso RAGIONE_SOCIALE‘altrui errore) alla produzione RAGIONE_SOCIALE‘evento “detenzione” (Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, COGNOME COGNOME, Rv. 222263 Ð 01; Sez. U, COGNOME, cit.).
La valutazione deve essere effettuata , e ricalca quella eseguita al momento RAGIONE_SOCIALE‘emissione del provvedimento restrittivo, ed è volta a verificare, seppur in presenza di un errore RAGIONE_SOCIALE‘autoritˆ procedente: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice RAGIONE_SOCIALEa cautela potesse desumersi l’apparenza RAGIONE_SOCIALEa fondatezza RAGIONE_SOCIALEe accuse, pur successivamente smentita dall’esito del giudizio; in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, COGNOME, Rv. 247663).
Inoltre, il giudizio per la riparazione RAGIONE_SOCIALE‘ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base RAGIONE_SOCIALEo stesso materiale probatorio.
L’autonomia tra i due giudizi riguarda la valutazione dei fatti, ma non l’accertamento degli stessi, irrevocabilmente compiuto nel giudizio di cognizione.
Per tale ragione, la sussistenza del dolo o RAGIONE_SOCIALEa colpa grave ostativi al riconoscimento del diritto all’indennizzo non pu˜ essere desunta da condotte che la sentenza di assoluzione abbia ritenuto non sussistenti o non sufficientemente provate (cfr., Sez. U n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, COGNOME, in motivazione, secondo cui il giudice RAGIONE_SOCIALE‘equa riparazione, deve valutare se certi comportamenti Òaccertati o non negatiÓ, e pur sempre riferibili alla condotta cosciente e volontaria
del soggetto, possano avere svolto un ruolo almeno sinergico nel trarre in errore l’autoritˆ giudiziaria; Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, COGNOME, Rv. 274350 – 01; Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039 – 01; Sez. 4, n. 11150 del 19/12/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262957 Ð 01; Sez. 3, n. 19998 del 20/04/2011, COGNOME, Rv. 250385 Ð 01).
1.3. Nel caso in esame il ricorrente si duole del fatto che la Corte RAGIONE_SOCIALEa riparazione ha individuato la condotta ostativa in un mero comportamento, ovvero nellÕaver annuito ad alcune domande fatte dai suoi interlocutori, a proposito del travisamento di coloro i quali presero parte allÕazione di fuoco (pp. 1, 3, 4, 5 ricorso).
Questo dato, si osserva, è stato tratto dallÕanalisi di un dialogo intercettato il cui contenuto, per come affermato dai giudici di merito, deve ritenersi incerto, non essendo stato possibile riferirlo allÕomicidio del COGNOME o a quello del COGNOME.
Lamenta infine che i giudici RAGIONE_SOCIALEa riparazione non hanno spiegato perchŽ il preteso inserimento del ricorrente in non meglio precisati ambienti criminali (p. 8 ordinanza) abbia avuto rilevanza sinergica rispetto allÕemissione del provvedimento.
Osserva il Collegio che il ricorrente, in tal modo, omette di confrontarsi con la motivazione del provvedimento impugnato.
LÕordinanza, infatti, individua chiaramente la condotta colposa del COGNOME nel ripetuto invito a suoi interlocutori Ð nel mentre si trovavano in Questura convocati per rendere dichiarazioni sugli omicidi del COGNOME e del COGNOME ad attivarsi per inquinare le prove.
Più in particolare, gli investigatori, che ritenevano esistente un legame tra i due omicidi, rivolsero ai convocati RAGIONE_SOCIALEe domande proprio al fine di indurli, nellÕattesa in Questura, a commentare le azioni di fuoco.
In effetti, NOME COGNOME invit˜ NOME COGNOME a recarsi presso la sua abitazione per spostare una pistola dal suo nascondiglio (Òdigli a papˆ di cacciare la pistola, nel coso RAGIONE_SOCIALEÕacquaÓ), e per cancellare una serie di dati contenuti sul suo telefono, di cui forn’ anche il codice di blocco (Òcancella tutto su WhatsappÉ il codice 8803 per aprire lÕIphoneÓ).
Lo invit˜, inoltre, a recarsi da uno ÒzioÓ per renderlo edotto di precedenti dichiarazioni relative ad un litigio avvenuto proprio con il nucleo familiare del COGNOME (Òvai dallo zio e glielo diciÉ che NOME… aveva messo a verbale che noi avevamo litigato con i COGNOME).
Infine, discutendo del possibile rischio di essere arrestato e condannato, sottoline˜ che il mancato rinvenimento RAGIONE_SOCIALE‘arma avrebbe consentito loro di essere assolti (p. 8 ordinanza).
Secondo la Corte RAGIONE_SOCIALEa riparazione, anche a seguito RAGIONE_SOCIALEa rinnovazione disposta dalla Corte dÕassise di appello, pur essendo incerto il riferimento al travisamento dei killer (per la scarsa qualitˆ del segnale), non sono affatto state
escluse (o ritenute indimostrate) le ulteriori frasi chiaramente indicative di un tentativo di inquinamento probatorio.
Dal collegamento Ð che i giudici RAGIONE_SOCIALEa riparazione hanno sottolineato essere logico e cronologico (p. 8) – tra tale tentativo di inquinamento ed i fatti di sangue per i quali il COGNOME fu convocato dagli investigatori, è stato quindi tratto argomento, non specificamente censurato, per affermarne la valenza sinergica rispetto allÕemissione del provvedimento restrittivo.
1.4. Osserva il Collegio che la Corte di cassazione, nella sua più autorevole composizione, ha da tempo evidenziato che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altres’ quando difettino RAGIONE_SOCIALEa necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, le cui ragioni non possono essere ignorate da chi propone lÕimpugnazione.
Il motivo, quindi, è assistito dalla necessaria specificitˆ quando, contrariamente a quanto si rileva nel caso in esame, risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificitˆ, a carico RAGIONE_SOCIALE‘impugnante, è direttamente proporzionale alla specificitˆ con cui tali ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268823 – 01).
L’impugnazione deve, in altri termini, esplicarsi attraverso una critica specifica, mirata e necessariamente puntuale RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata, che nella specie, per quanto detto, è mancata.
Stante lÕinammissibilitˆ del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALEa causa di inammissibilitˆ (Corte cost., sent. n. 186 del 7 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali consegue quella al pagamento RAGIONE_SOCIALEa sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare in euro tremila.
2.1. Vanno inoltre liquidate le spese sostenute dal RAGIONE_SOCIALE resistente.
La memoria depositata, infatti, non si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione ma offre un contributo alla dialettica processuale (sul punto, Sez. 4, n. 1856 del 16/11/2023, COGNOME non mass; in argomento anche Sez. U, n. 34559 del 26/6/2002, COGNOME, Rv. 222264; in riferimento alla costituzione RAGIONE_SOCIALEa parte civile, ma con principi estensibili, Sez. U, n. 877 del 14/7/2022, dep. 2023, COGNOME, in motivazione).
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila alla Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende nonchŽ alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute dal RAGIONE_SOCIALE resistente, che liquida in complessivi euro 1.000,00.
Cos’ deciso in Roma, 20 giugno 2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME