Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 42960 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 42960 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/03/2024 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di PALERMO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, che ha chiesto l’annullamento con rinvio RAGIONE_SOCIALE‘ordin impugnata con trasmissione degli atti alla Corte d’appello di Palermo;
letta la memoria depositata dal RAGIONE_SOCIALE, che concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Palermo ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione formulata da NOME COGNOME, in relazione all’applicazione RAGIONE_SOCIALEa misura RAGIONE_SOCIALEa custodia cautelare in carcere sofferta dal 30/04/2020 sino al 23/12/2020 e agli arresti domiciliari da tale data sino al 21/10/2022, in relazione a un capo di imputazione provvisorio ipotizzante i delitti di rapina pluriaggravata (in danno di NOME COGNOME) e di detenzione e porto di una pistola, commessi il 16/12/2019; dal quale era stato assolto per non aver commesso i fatti con sentenza emessa il 21/10/2022 dalla Corte d’appello di Palermo, in riforma RAGIONE_SOCIALEa condanna pronunciata dal Tribunale di Marsala, divenuta irrevocabile.
La Corte d’appello, quale giudice adito ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.315 cod.proc.pen., ha ritenuto che la domanda non potesse essere accolta attesa la sussistenza del presupposto ostativo rappresentato dal dolo o comunque dalla colpa grave del ricorrente.
In particolare, ha esposto come dagli atti emergesse che il provvedimento cautelare era stato fondato sugli accertati contatti telefonici (anche nei due giorni precedenti la rapina) tra il COGNOME e il coimputato NOME COGNOME – poi identificato come uno dei due autori RAGIONE_SOCIALEa condotta sulla base RAGIONE_SOCIALEe videoriprese – sull’utilizzo, poche ore prima RAGIONE_SOCIALEa rapina stessa, di un vettura in uso al COGNOME da parte RAGIONE_SOCIALEo COGNOME, nonché sul ritrovamento nell’abitazione del ricorrente di un casco da motociclista e di una tuta da ginnastica del tutto identici, per disegni e colori, a quelli utilizzati dal seco rapinatore.; tutti elementi che il giudice di appello aveva ritenuto peraltr non sufficienti a fondare un giudizio di colpevolezza.
La Corte ha quindi esposto che, anche sulla base di quanto argomentato nelle sentenze di merito, il COGNOME aveva detenuto presso la propria abitazione sita in INDIRIZZO un pantalone per tuta e un casco bianco identici a quelli utilizzati dai due rapinatori, poi trasportati presso l’abitaz RAGIONE_SOCIALEo stesso ricorrente sita in Mazara del Vallo, ove erano stati rinvenuti dagl inquirenti; la Corte ha quindi ritenuto che tale condotta si fosse posta i rapporto sinergico con l’adozione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare e che la stessa dovesse essere connotata come idonea a indurre in errore l’autorità procedente sulla sussistenza dei gravi indizi di reità.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, tramite il proprio difensore, articolando un unitario motivo di
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impugnazione, con il quale ha dedotto – ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen. – la mancanza, contraddittorietà e/o manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione in relazione all’art. 314 cod.proc.pen..
Ha dedotto che la argomentazioni illustrate dal giudice di merito e poste alla base RAGIONE_SOCIALEa pronuncia assolutoria avevano tratto spunto da quanto riferito dallo stesso COGNOME in sede dibattimentale in ordine alla effettiva provenienza del suddetto materiale, confortando il dato RAGIONE_SOCIALEa sua assenza di concorso nel reato; argomentando, altresì, come il materiale stesso non fosse stato in alcun modo occultato atteso che i capi – al momento RAGIONE_SOCIALEa perquisizione domiciliare – erano riposti ben in vista.
Ha quindi dedotto che le circostanze evidenziate dal giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione non erano idonee a concretizzare l’elemento ostativo RAGIONE_SOCIALEa colpa grave, non avendo il ricorrente posto in essere una condotta tale da costituire una prevedibile ragione di intervento da parte RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria sull base di una valutazione compiuta ex ante, pena una non ammissibile ricostruzione del predetto elemento ostativo in termini meramente oggettivi anziché soggettivi.
Il Procuratore generale ha presentato requisitoria scritta nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
Il RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Va premesso che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, costituisce causa ostativa al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo la sussistenza di un comportamento – da parte RAGIONE_SOCIALE‘istante – che abbia concorso a darvi luogo con dolo o colpa grave.
In particolare, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’indennizzo, rappresentata dall’avere il richiedente dato causa all’ingiust carcerazione, deve concretarsi in comportamenti, non esclusi dal giudice RAGIONE_SOCIALEa cognizione, di tipo extra-processuale (grave leggerezza o macroscopica trascuratezza tali da aver dato causa all’imputazione) o processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull’esistenza di un alibi), in ordine alla cui attribuzione all’interessato e incidenza sulla determinazione RAGIONE_SOCIALEa detenzione il giudice è tenuto a motivare specificamente (Sez.4, n.34656 del
3/6/2010, COGNOME, RV. 248074; Sez.4, n. 4372 del 21/10/2014, dep.2015, COGNOME De COGNOME, RV. 263197; Sez.3, n. 28012 del 5/7/2022, COGNOME, RV. 283411); in particolare, il giudice di merito, per stabilire se chi ha patito detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabili con valutazione ex ante e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto ch abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore RAGIONE_SOCIALE‘autorità procedente, la falsa apparenza RAGIONE_SOCIALEa sua configurabilità come illecito penale (Sez.4, n. 3359 del 22/9/2016, dep.2017, La Fornara, RV. 268952), con particolare riferimento alla commissione di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti (Sez.4, n.27548 del 5/02/2019, Hosni, RV. 276458).
Deve altresì essere ricordato che, sulla base RAGIONE_SOCIALE‘arresto espresso da Sez. U, n.43 del 13/12/1995, dep.1996, COGNOME, RV. 203638, nel procedimento per la riparazione RAGIONE_SOCIALE‘ingiusta detenzione è necessario distinguere nettamente l’operazione logica propria del giudice del processo penale, volta all’accertamento RAGIONE_SOCIALEa sussistenza di un reato e RAGIONE_SOCIALEa sua commissione da parte RAGIONE_SOCIALE‘imputato, da quella propria del giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione il quale, pur dovendo operare, eventualmente, sullo stesso materiale, deve seguire un iter logico-motivazionale del tutto autonomo, perché è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore condizionante (anche nel concorso RAGIONE_SOCIALE‘altrui errore) alla produzione RAGIONE_SOCIALE‘evento “detenzione”; ed in relazione a tale aspetto RAGIONE_SOCIALEa decisione egli ha piena ed ampia libertà d esaminare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno RAGIONE_SOCIALEe condizioni RAGIONE_SOCIALE‘azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l’eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione derivandone, in diretta conseguenza di tale principio, quello ulteriore in base al quale il giudice del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione può rivalutare fatti emersi nel processo penale, ivi accertati o non esclusi ma ciò al solo fine di decidere sulla sussistenza del diritto alla riparazio (Sez.4, n.27397 del 10/06/2010, COGNOME, RV. 247867; Sez.4, n.3895 del 14/12/2017, dep.2018, P., RV. 271739); con il solo limite di non potere ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice del cognizione ovvero non provate circostanze che quest’ultimo ha valutato
dimostrate (Sez. 4, Sentenza n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039).
In relazione ancora più specifica rispetto alla fattispecie concreta in esame deve rilevarsi come il giudice, nell’accertare la sussistenza o meno RAGIONE_SOCIALEa condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell’incidenza causale del dolo o RAGIONE_SOCIALEa colpa grave RAGIONE_SOCIALE‘interessato rispetto all’applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento RAGIONE_SOCIALEa legale conoscenza RAGIONE_SOCIALEa pendenza di un procedimento a suo carico; il giudice di merito deve, in modo autonomo e in modo completo, apprezzare tutti gli elementi probatori a sua disposizione e rilevare se la condotta tenuta dal richiedente abbia ingenerato o contribuito a ingenerare, nell’autorità procedente, la falsa apparenza RAGIONE_SOCIALEa configurabilità RAGIONE_SOCIALEa stessa come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto (Sez.Un., n.32383 del 27/5/2010, COGNOME, RV. 247664).
Dovendosi altresì ricordare – con principio utilmente richiamabile nel caso di specie – che il diritto all’indennizzo spetta a chi è stato prosciolto sentenza irrevocabile di assoluzione con una RAGIONE_SOCIALEe formule indicate nella prima parte RAGIONE_SOCIALE‘art.314 cod. proc. pen. e a tal riguardo non ha rilievo se tale formula il giudice penale sia pervenuto per la accertata prova positiva di non colpevolezza, ovvero per la insufficienza o contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEa prova (Sez. 4, n. 22924 del 30/03/2004, COGNOME, Rv. 228791).
Ciò premesso, deve ritenersi che l’ordinanza impugnata non si sia complessivamente ben raffrontata con i predetti principi – pure espressamente richiamati in sede di motivazione – finendo per incorrere nel denunciato vizio di carenza argomentativa.
Difatti, la Corte territoriale ha richiamato le circostanze di fatto gi accertate dai giudici di merito e specificamente rappresentate dall’accertato possesso, in capo al COGNOME, di un paio di pantaloni identici a quelli indossat dai rapinatori in occasione RAGIONE_SOCIALE‘evento ascritto (e solo ipoteticamente ricondotti dal giudice RAGIONE_SOCIALEa cognizione, nel secondo grado di giudizio, a un’eventuale condotta favoreggiatrice) e di un casco pure dalla foggia identica a quella utilizzata da uno dei rapinatori e ritenuto dalla Corte adit in sede di impugnazione come insufficiente da solo, attesa la !abilità degli ulteriori elementi indiziari, a giustificare un giudizio di colpevolezza.
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Peraltro, il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione si è limitato a richiamare i predett elementi – pure ritenuti dal giudice RAGIONE_SOCIALEa cognizione come di valenza indiziaria ma non sufficienti a fondare un giudizio di penale responsabilità nella loro mera consistenza oggettiva ma senza provvedere a calarli nel necessario esame RAGIONE_SOCIALEa loro riconducibilità a una condotta colposa in riferimento al necessario giudizio sinergico imposto dai principi sopra richiamati.
In altri termini, non sono state esplicitate le ragioni per cui la condott descritta può essere qualificata colposa e, più in particolare, gravemente colposa.
Dovendosi ribadire che compito del giudice adito ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 315 cod.proc.pen. non è quello di rivalutare gli elementi emersi nel corso del giudizio di cognizione ai fini di delineare la loro astratta idoneità a fondar un giudizio di penale responsabilità ma se la condotta tenuta da parte RAGIONE_SOCIALE‘istante sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore RAGIONE_SOCIALE‘autorità procedente, la falsa apparenza RAGIONE_SOCIALEa sua configurabilità come illecito penale
La motivazione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata appare quindi omissiva – e, pertanto, non in linea con la giurisprudenza di questa Corte prima riassunta – non avendo provveduto a coordinare i predetti elementi di fatto in ordine alla connotazione RAGIONE_SOCIALEa condotta del ricorrente come gravemente colposa.
Il provvedimento impugnato deve essere, pertanto, annullato con rinvio alla Corte d’Appello di Palermo, che – colmata la lacuna sopra evidenziata – dovrà, eventualmente, anche dare adeguatamente conto RAGIONE_SOCIALE‘incidenza causale RAGIONE_SOCIALEe condotte ritenute dolose ovvero gravemente colpose sull’applicazione e sul mantenimento del provvedimento restrittivo.
Al giudice del rinvio va altresì demandata la regolazione RAGIONE_SOCIALEe spese tra le parti di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Palermo cui demanda anche la regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese tra le parti per questo giudizio di legittimità.
Così deciso il 16 ottobre 2024
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