Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 10844 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 3 Num. 10844 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Leonforte (En) il DATA_NASCITA;
avverso la ordinanza n. 17/2024 RID RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Caltanissetta del giugno 2025;
letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal AVV_NOTAIO COGNOME;
letta la requisitoria scritta del PM, in persona del AVV_NOTAIO COGNOME, il quale ha concluso ~ fil rigetto del ricorso;
letta, altresì, la memoria depositata in data 17 settembre 2025, nell’interess RAGIONE_SOCIALE, dalla Avvocatura RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 25786 del 9 maggio 2024 la Quarta Sezione RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione ha annullato la ordinanza, resa in data 9 febbraio 2024 dalla Corte di appello di Caltanissetta, con la quale era stata rigettata la istanza di riparazione per la ingiusta detenzione proposta da NOME COGNOME in relazione al periodo, intercorrente fra il 24 novembre 2018 ed il 2 dicembre 2021, nel corso del quale lo stesso è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari nell’ambito di un procedimento penale cui lo stesso era stato sottoposto, con l’accusa di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati in materia di sostanze stupefacenti ed in relazione ad un reato-fine di tale associazione.
Ha ricordato la Corte di cassazione che il COGNOME era stato sottoposto alla predetta misura cautelare a seguito di provvedimento emesso in data 22 maggio 2018, dal Tribunale di Caltanissetta, quale giudice del gravame cautelare, essendo stato attivato dal competente AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEa Repubblica, dopo che il Gip del ricordato Tribunale aveva respinto la richiesta a lui indirizzata dal citato AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEa Repubblica; ha aggiunto che il COGNOME, condannato dal Gup con sentenza del 8 gennaio 2020 in relazione a tutti i reati a lui contestati alla pena ritenuta di giustizia, si era visto ridurre la pena dalla Corte di appello di Caltanissetta, con sentenza del 9 dicembre 2020, essendo stati riqualificati in fatti, quanto al reato associativo ai sensi del comma 6 RAGIONE_SOCIALE‘art. 74 del dPR n. 309 del 1990 e, quanto al reato-fine ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 73, comma 5, del medesimo dPR; in data 24 novembre 2021, in accoglimento RAGIONE_SOCIALEa impugnazione presentata dal prevenuto, la Corte di cassazione annullava con rinvio la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di merito quanto al reato associativo; pertanto, il COGNOME, in data 2 dicembre 2021, era liberato; successivamente, in data 6 aprile 2022, la Corte di appello di Caltanissetta, giudicando in sede di rinvio, aveva assolto il COGNOME quanto al reato associativo ed aveva ritenuto il reato ex art. 73, comma 5, del dPR n. 309 del 1990 in continuazione con altro reato in materia di stupefacenti già in precedenza giudicato dal Gup del Tribunale di Enna con sentenza emessa in data 27 ottobre 2016, divenuta definitiva il successivo 16 gennaio 2018, determinando, pertanto, la pena per il reato sottoposto al suo esame, a titolo dì aumento di pena ex art. 81, cpv, cod. pen., in mesi 8 di reclusione ed € 1.000 di multa. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Avendo subito gli arresti domiciliari per un periodo pari ad anni 3 e giorni 8, mentre la condanna da lui subita era stata pari a mesi 8 di
reclusione, il COGNOME aveva articolato ricorso di fronte alla Corte di appello nissena per conseguire l’indennizzo per la ingiusta detenzione pari alla differenza fra quanto da lui patito mentre era ristretto agli arresti domiciliari e l’entità RAGIONE_SOCIALEa pena cui lo stesso era stato effettivamente condannato.
Con la ricordata ordinanza del 9 febbraio 2024 la Corte adita aveva rigettato la istanza presentata dal COGNOME il quale aveva, pertanto, impugnato la stessa di fronte alla Corte di cassazione; quest’ultima, con la sentenza n. 25786 del 2024 aveva annullato con rinvio la ordinanza di rigetto emessa dalla Corte di Caltanissetta, avendo osservato che, nella ipotesi in cui sebbene il soggetto sia stato condannato alla espiazione di una pena detentiva – l’entità di questa sia inferiore alla durata RAGIONE_SOCIALEa custodia cautelare concretamente subita dall’individuo, questi può conseguire un indennizzo per la ingiustificata durata RAGIONE_SOCIALEa privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale, dovendo nell’occasione essere esaminata la sussistenza del dolo o RAGIONE_SOCIALEa colpa grave RAGIONE_SOCIALE‘istante non tanto con riferimento alla genesi RAGIONE_SOCIALEa privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà quanto alla eventuale loro incidenza sulla indebita protrazione di quella.
Nel caso di specie la Corte di cassazione ha osservato che la Corte nissena, che ha ritenuto sussistere fattori ostativi al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo, non ha chiarito quali fossero tali fattori, cioè non ha illustrato i comportamenti, dolosi o gravemente colposi del COGNOME che avevano comportato il protrarsi RAGIONE_SOCIALEa sua detenzione domiciliare; in particolare la Corte di cassazione ha segnalato come non potessi ritenersi sufficiente il mero richiamo ad una serie di intercettazioni operate, non essendone stato precisato il contenuto.
Ha, pertanto, come detto, annullato con rinvio la ordinanza di rigetto emessa dalla Corte di Caltanissetta in data 9 febbraio 2024.
Con ordinanza del 10 giugno 2025 la Corte di rinvio nuovamente rigettava la richiesta di indennizzo del COGNOME, avendo ritenuto che la condotta del COGNOME, il quale aveva consapevolmente tenuto comportamenti, aventi rilevanza penale, tali da avere determinato l’intervento RAGIONE_SOCIALEa autorità giudiziaria.
Avverso detta ordinanza ha interposto nuovamente ricorso per cassazione, assistito dal proprio difensore fiduciario, il COGNOME, affidando le proprie censure a due motivi di impugnazione.
Il primo motivo di doglianza attiene al dichiarato vizio di motivazione che minerebbe il provvedimento impugnato; la Corte, infatti, avrebbe valorizzato esclusivamente fattori che erano stati efficienti ai fini RAGIONE_SOCIALEa attivazione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare emessa a carico del COGNOME ma non anche il relazione alla sua protrazione oltre al limite RAGIONE_SOCIALEa durata RAGIONE_SOCIALEa condanna che era stata inflitta a suo carico.
Il secondo motivo di impugnazione è relativo alla violazione di legge, per avere la Corte nissena ritenuto che l’avvenuta condanna subita dal COGNOME per un altro reato a lui ascritto sarebbe ostativa al riconoscimento in suo favore del diritto all’indennizzo per la ingiusta detenzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e, pertanto, lo stesso deve essere rigettato.
Deve, infatti, rilevarsi che, in sede di precedente annullamento con rinvio la Corte di cassazione aveva censurato la ordinanza con la quale era stata una prima volta rigettata la richiesta di indennizzo avanzata dal COGNOME poiché in tale occasione la Corte nissena aveva omesso di indicare quali fossero stati i comportamenti RAGIONE_SOCIALE‘odierno ricorrente che erano stati considerati ostativi all’accoglimento RAGIONE_SOCIALEa sua richiesta, non potendo considerarsi esaustivo il mero riferimento ad una serie di intercettazioni che erano state eseguite, senza che di esse non fosse adeguatamente illustrato il contenuto.
Con la nuova ordinanza, emessa in esito al giudizio di rinvio, la predetta Corte territoriale ha colmato la segnalata lacuna motivàzionale, riportando puntualmente gli elementi che non solo hanno giustificato la adozione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare a carico del COGNOME ma che ne hanno altresì determinato, dato l’articolato quadro indiziario su di lui gravante, riferito ad una ampia pluralità di condotte connesse al traffico di sostanze stupefacenti da lui poste in essere in concorso con altri, il protrarsi RAGIONE_SOCIALEa misura.
Esaminando congiuntamente i due motivi di impugnazione rileva il Collegio che, invero, non solo nella ordinanza ora censurata sono menzionate ben 5 conversazioni intercorse fra il COGNOME ed un concorrente nel reato, tale COGNOME, il cui contenuto appare altamente allarmante in ordine ad un pesante coinvolgimento del COGNOME nel traffico degli stupefacenti, peraltro confermato dal fatto che sono state documentate ulteriori 15 conversazioni fra soggetti che sollecitavano incontri con il COGNOME per potersi rifornire di sostanze
stupefacenti, ma è anche riportata il dato, non oggetto di contestazione da parte del ricorrente quanto alla sua materiare rispondenza al vero, di un avvenuto arresto del COGNOME in data 11 maggio 2016, quindi in epoca precedente rispetto alla adozione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare il relazione alla quale egli ora chiede l’indennizzo, per un’altra condotta di detenzione a fine di spaccio di sostanza stupefacente in relazione alla quale lo stesso è stato sottoposto ad altro giudizio, diverso rispetto a quello dal quale è scaturita la condanna alla pena di mesi 8 di reclusione in continuazione con altra precedente condanna, anch’esso conclusosi con l’affermazione RAGIONE_SOCIALEa sua penale responsabilità.
Si tratta, pertanto, di tutti elementi che, delineando la figura di un soggetto non occasionalmente coinvolto nel traffico illecito RAGIONE_SOCIALEe sostanze stupefacenti, non solo hanno giustificato, sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa sua legittima adozione l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare a suo carico (circostanza questa, peraltro, ora neppure in discussione) ma, dovendo attualmente esprimersi un giudizio “ora per allora”, che cioè tenga conto non dei dati emersi successivamente alla celebrazione dei vari gradi processuali a carico del COGNOME ma che (ove gli stessi non siano stati formalmente esclusi in esito al giudizio di merito) sia fondato sugli elementi dei quali i giudici RAGIONE_SOCIALEa cautela avevano la disponibilità al momento in cui gli stessi sono, di volta in volta intervenuti rigettando le istanze di revoca RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare in atto a carico del COGNOME, hanno anche legittimato, stante la evidenza dei comportamenti da quello posti in essere – dimostrativa quanto meno RAGIONE_SOCIALEa grave colposità RAGIONE_SOCIALEe sue spregiudicate condotte e del rischio che le stesse fossero reiterate – la sua protrazione.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato ed il ricorrente, visto l’art. 616 cod. proc. pen., va condannato al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali; stante la complessiva soccombenza RAGIONE_SOCIALEo stesso nel giudizio indennitario, a carico del COGNOME va altresì disposta la condanna alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese di rappresentanza e difesa nei confronti del resistente RAGIONE_SOCIALE, liquidate come da dispositivo.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
Condanna, altresì, il ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese in favore del RAGIONE_SOCIALE rappresentato dall’avvocatura RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, che liquida in € 1.500,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidenge