Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 39146 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 39146 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/05/2024
SENTENZA
sul ricorso del RAGIONE_SOCIALE nel procedimento a carico di COGNOME NOME, nato a Varena il DATA_NASCITA,
avverso l’ordinanza in data 06/12/2023 RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Trento, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 6 dicembre 2023 la Corte di appello di Trento ha riconosciuto ad NOME COGNOME un indennizzo, a titolo di equa riparazione per l’ingiusta detenzione subita dal 15 aprile al 26 ottobre 2019, nella misura di euro 28.298,40.
Il RAGIONE_SOCIALE espone in fatto che NOME COGNOME era stato assolto con sentenza irrevocabile dai reati di falsa testimonianza, falso materiale in cambiale, falsa autenticazione di pubblico ufficiale e uso di valori di collo contraffatti; che nel primo giudizio di riparazione
gli era stata liquidata la somma di euro 30.586,47 e che la Sezione Quarta RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione aveva annullato l’ordinanza RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Trento perché non era stata valutata la condotta ostativa per colpa grave o colpa lieve avente effetto sinergico rispetto alla misura cautelare subka, ben potendo i suoi comportamenti del ricorrente essere percepiti, quanto meno, come indicativi di una grave imprudenza e contiguità alle condotte illecite altrui, e come tali idonei a escludere il diritto alla riparazione.
Lamenta in diritto la violazione di legge, di norme processuali e il vizio di motivazione per non aver valutato adeguatamente la colpa grave (primo motivo) e la colpa lieve ai fini RAGIONE_SOCIALEa riduzione RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo (secondo motivo).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato perché svolge considerazioni di carattere molto generale senza confrontarsi specificamente con la motivazione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata.
La Corte di appello di Trento ha affermato che la condotta del richiedente l’indennizzo, precedente e successiva all’adozione RAGIONE_SOCIALEa misura, era stata priva di colpa. Il processo penale a suo carico era sorto a causa RAGIONE_SOCIALEa produzione di alcuni documenti in un contenzioso civile, annoso e risalente, con la sorella, ritenuti apocrifi e oggetto di contraffazione. Eseguita la perquisizione domiciliare era stata trovata una macchina da scrivere e un pc nella cui memoria vi era la lettera a un teste contenente indicazioni sulla deposizione testimoniale.
Nel procedere alla valutazione del compendio indiziario, il GRAGIONE_SOCIALEp. aveva ritenuto che i documenti prodotti nella causa civile erano apocrifi come indicato dalla polizia giudiziaria e che l’indagato ne era stato l’autore anche perché utilizzatore. Sennonché, fin dal primo momento, l’indagato aveva dichiarato nell’interrogatorio di garanzia che la cambiale, uno dei documenti ritenuti contraffatti, era stata rilasciata dalla sorella su richiesta del padre a garanzia, dopo che aveva ricevuto in amministrazione i suoi soldi, e lui l’aveva trovata in un cassetto dopo la morte del padre; che la scrittura privata di donazione di somme in conto di anticipo di eredità era stata predisposta da un legale di Milano, indicato nominativamente, incaricato dal padre e da lui stesso quando erano insorte le questioni ereditarie con la sorella; che la lettera al testimone conteneva indicazioni corrette e non false; che non aveva scritto lui la lettera al testimone e che non aveva mai usato la macchina da scrivere del padre. In altri termini, si era immediatamente difeso, anche in sede penale, dalle accuse RAGIONE_SOCIALEa sorella con cui vi era un aspro contenzioso civile, offrendo elementi circostanziati e menzionando anche il legale di Milano già incaricato dal padre. Ma tali difese, integralmente recepite nella sentenza di assoluzione, non erano state approfondite con la dovuta
attenzione dagli inquirenti. Correttamente, quindi, la Corte territoriale ha escluso che i chiarimenti forniti fin dal primo momento fossero stati mendaci o artificiosi e che aveva serbato un contegno ambiguo o elusivo in cui potesse individuarsi una condotta gravemente colposa che avesse concorso alla cautela. Il richiedente l’indennizzo non aveva tenuto comportamenti dolosi o gravemente colposi, ma non era configurabile neanche la colpa lieve perché la revoca RAGIONE_SOCIALEa misura era stata dovuta al venire meno RAGIONE_SOCIALEe esigenze cautelari non ad un ripensamento del quadro indiziario mentre l’assoluzione era fondata sui seguenti decisivi elementi: la sottoscrizione del padre RAGIONE_SOCIALEa scrittura privata di donazione era autentica; la falsa autentica RAGIONE_SOCIALEa firma e la falsa marca da bollo non erano a lui imputabili; la sottoscrizione RAGIONE_SOCIALEa cambiale da parte RAGIONE_SOCIALEa sorella era autentica; il rinvenimento nel pc RAGIONE_SOCIALEa lettera al testimone era del tutto irrilevante.
La Corte di appello ha motivatamente escluso la colpa lieve, quindi, mancando comportamenti leggeri o imprudenti del COGNOME che, si ribadisce, ha fornito chiarimenti circostanziati e non inverosimili nonché ricchi di spunti di indagini per la ricerca di prove in suo favore.
Ritiene questo Collegio che, a differenza di quanto affermato dal RAGIONE_SOCIALE, l’ordinanza impugnata abbia risposto puntualmente alle sollecitazioni RAGIONE_SOCIALEa Sezione Quarta RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione perché ha esaminato i comportamenti del COGNOME e ha escluso che, nella fase RAGIONE_SOCIALEe indagini preliminari, potessero essere percepiti quanto meno come indicativi di grave imprudenza e contiguità a condotte illecite altrui, e come tali idonei a escludere il diritto alla riparazione. Il ricorso è pertanto rivalutativo, mentre la decisione è esaurientemente motivata.
Sulla base RAGIONE_SOCIALEe considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALEa causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE.
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE Così deciso, 1’8 maggio 2024