Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 7239 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 7239 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il DATA_NASCITA
Nei confronti di:
RAGIONE_SOCIALE
avverso l’ordinanza del 22/10/2024 della Corte d’appello di Bari Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha rigettato l’istanza di riparazione avanzata ai sensi degli artt. 314 cod. proc. pen. da COGNOME NOME, ritenendo che questi abbia concorso a dare causa alla propria detenzione, dapprima in carcere e poi agli arresti domiciliari (dal 16 ottobre 2018 al 14
settembre 2020), disposta dal Gip presso il Tribunale di Bari in relazione al reato di detenzione di una pistola non meglio individuata, in concorso con tale COGNOME NOME, al quale era ascritto altresì di averla portata in luogo pubblico con relativo munizionamento, appartenente al COGNOME e materialmente occultata e custodita dal COGNOME, con l’aggravante dell’agevolazione mafiosa del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, per il quale era stato successivamente assolto con formula di merito.
Avverso l’ordinanza di rigetto ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME, a mezzo del difensore, lamentando la violazione dell’art. 314 cod. proc. pen., la mancanza e la illogicità e contraddittorietà della motivazione.
Ad avviso del ricorrente, la Corte distrettuale ha attribuito rilevanza a condotte escluse o ritenute non sufficientemente provate dal giudice della cognizione. Riferisce il ricorrente che l’ordinanza impugnata ha errato nel formulare il giudizio sulla sussistenza della condotta ostativa, dolosa o gravemente colposa, essendo lo stesso basato sul richiamo sostanzialmente integrale dell’ordinanza cautelare, senza tenere conto che la sentenza assolutoria aveva neutralizzato gli elementi indiziari richiamati.
Il ricorrente richiama, in particolare, la conversazione del 5 gennaio 2018, intercorsa tra COGNOME e COGNOME, addotta dal giudice della cautela a sostegno del fatto che il COGNOME aveva incontrato il COGNOME sotto la sua abitazione per consegnargli in custodia la pistola ricevuta da tale NOME in Cerignola. Tali contenuti erano stati richiamati solo dal giudice del riesame, ma erano stati superati dal giudice dell’assoluzione, che aveva ritenuto del tutto insufficiente il dato della breve sosta dell’auto del COGNOME sotto l’abitazione del COGNOME a provare la consegna della pistola, posto che prima lo stesso si era fermato presso tale Villarusso.
Il ricorrente svolge, in secondo luogo, analoga critica alla valutazione che il giudice della riparazione ha compiuto quanto al carattere asseritamente criptico della conversazione intercorsa con il COGNOME il 17 gennaio 2018, laddove i giudici dell’imputazione hanno escluso l’esistenza di un accordo telefonico tra i medesimi ed avente ad oggetto la pulizia dell’arma e la sua custodia, escludendo il carattere criptico di quelle conversazioni. Infatti, la conversazione poteva in effetti spiegarsi con l’intenzione del ricorrente di acquistare dal COGNOME una SMART incidentata per la propria figlia, una volta che il COGNOME l’avesse rimessa a nuovo e ripulita, essendo in possesso di una idropulitrice. Del resto, non vi erano state altre
conversazioni che avevano rilevato la natura illecita della collaborazione tra i due, relativa all’ import export di mozzarelle, già ritenuta vera dagli investigatori.
Il terzo rilievo attiene alla affermazione della Corte di appello secondo la quale la condotta gravemente colposa dell’istante sarebbe consistita anche nel non fornire alcuna spiegazione logica dei fatti o chiarimenti in ordine alla propria posizione, in sede di interrogatorio di garanzia, avendo il medesimo fornito le spiegazioni poi valorizzate dalla sentenza assolutoria solo nel corso dell’esame in sede di rito abbreviato. Osserva l’esponente che si tratta di una legittima strategia difensiva, di per sé certamente inidonea a costituire colpa grave. L’ordinanza impugnata sarebbe quindi manifestamente illogica e contraddittoria.
Il P .G. ha depositato memoria con la quale ha concluso per l’inammissibilità del ricorso, in relazione alla condotta colposa di aver consigliato al COGNOME di non parlare in macchina, con ciò inducendo in errore il giudice della cautela al momento di interpretare la conversazione criptica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va quindi rigettato.
Non coglie nel segno la denuncia di una errata applicazione dell’art. 314 cod. proc. pen., giacché l’ordinanza impugnata non ha errato nell’applicare la regola di giudizio finalizzata alla identificazione della condotta che può legittimamente essere assunta a base della valutazione in merito alla dolosità o colposità (grave o lieve) della stessa e della conseguente impostazione del giudizio di correlazione causale tra quella e l’instaurazione e il mantenimento della limitazione della libertà personale.
Nel ricercare la condotta che avrebbe fatto da (anche non esclusivo) presupposto dell’errore del giudice della cautela, la Corte di appello, seppur dedicandosi a una non necessaria riproduzione dei contenuti dettagliati dell’ordinanza cautelare (dalla pagina 5 alla pagina 8 dell’ordinanza impugnata), ha comunque individuato il comportamento dell’istante quale emergente dalla ricostruzione della vicenda validata dal giudizio assolutorio sui fatti accertati dal giudice della cognizione.
Alle pagine 10 e 11, il provvedimento impugnato ha indicato l’esistenza di comportamenti extraprocessuali e processuali, integranti la colpa grave,
consistente nella conversazione intercorsa tra COGNOME e COGNOME del 17 dicembre 2017, che aveva messo in evidenza la relazione tra i due che andava oltre la mera collaborazione la mera collaborazione avente ad oggetto l’attività commerciale dell’import export di mozzarelle. Infatti, COGNOME era stato messo a conoscenza dei timori di COGNOME di essere arrestato, connessi al fatto di essere costantemente monitorato attraverso telecamere installate in ogni dove e di sentirsi perciò una ‘bomba atomica’ della quale si aspettava la deflagrazione. Secondo l’ordinanza impugnata, il COGNOME era a conoscenza delle ragioni che stavano a base dei timori del COGNOME; infatti, lo stesso gli aveva rilevato che ogni giorno istruiva tale NOME COGNOME, affinché non raccontasse di aver saputo proprio dal COGNOME il fatto che lo stesso aveva svolto l’attività di staffetta nell’agguato del 9 agosto 2017 utilizzando una automobile Fiat Grande Punto, di proprietà del COGNOME. Del resto, COGNOME era consapevole, come si evinceva dai contenuti della conversazione del 12 dicembre 2017 che dimostrava il grado di elevata confidenza esistente con il NOME, nel corso della quale il primo canzonava il secondo dicendogli che avrebbe fatto installare una telecamera anche presso la scuola ove lavorava. Anche la sorpresa manifestata dal COGNOME nel constatare che il COGNOME parlasse in macchina, nonostante le pressanti attività di controllo, allorché il COGNOME si presentò il 17 dicembre 2018 ad un incontro a bordo della stessa Fiat Grande Punto. Si è trattato, secondo la Corte d’appello, di condotta consapevolmente sinergica rispetto ai propositi criminali del COGNOME.
Il provvedimento impugnato ha poi ravvisato una condotta ostativa anche nel comportamento processuale, caratterizzato dall’aver sottaciuto circostanze dirimenti o idonee a scalfire il quadro indiziario, posto che solo dinanzi al GUP erano stati resi i possibili chiarimenti (rapporto di import export per il commercio di mozzarelle e le trattative relative all’acquisto di una SMART). L’applicazione è corretta perché conforme all’insegnamento di legittimità secondo cui la frequentazione di soggetti dediti al reato in contesti temporali ed ambientali compatibili con la compartecipazione alla commissione del reato onera l’interessato di fornire con assoluta tempestività i chiarimenti discolpanti (Sez. 4, n. 21575 del 29/01/2014, Rv. 259213).
6. Si tratta di una condotta che non lede in alcun modo il diritto dell’indagato di tacere, ormai positivizzato, dal momento che il parametro per giudicare sul carattere colposo della condotta processuale in esame va ricondotto alla individuazione di condotta macroscopicamente negligente o imprudente, valevole a ingenerare l’intervento dell’autorità giudiziaria, alla stregua di un giudizio di prevedibilità “ex ante”, formulato avendo riguardo non già al singolo agente, bensì
al parametro della comune esperienza. Ritardare, dunque, la chiarificazione sul senso di proprie condotte oggettivamente ambigue e di portata indiziante, non può che connotarsi come condotta concausale nella determinazione dell’errore del giudice della cautela.
Il giudice della riparazione ha mostrato di svolgere una interpretazione corretta della giurisprudenza di questa Corte che, quando richiama il giudice della riparazione a valutare la condotta dell’istante ponendosi in una prospettiva ex ante (secondo un insegnamento che può farsi risalire almeno a Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, Rv. 222263), intende riferirsi alla necessità che detto giudice non faccia coincidere la propria valutazione con quella che ex post ha compiuto il giudice dell’assoluzione (pena l’automatica ricorrenza del diritto all’indennizzo), e non già ad una valutazione ex ante delle circostanze note al giudice della cautela al momento di adozione dell’ordinanza restrittiva.
Risulta, dunque, correttamente applicato l’insegnamento della giurisprudenza di legittimità, maturato in contesti applicativi relativi alle frequentazioni consapevoli con ambienti malavitosi, secondo il quale il giudice di merito, per stabilire se chi l’ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione “ex ante” – e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013 (dep. 2014) Rv. 259082; Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, Rv. 276458 – 01).
Alla luce di quanto sin qui rappresentato, è evidente l’infondatezza del secondo motivo, posto che la motivazione del provvedimento impugnato non soffre di alcuna illogicità o contraddizione, avendo adeguatamente dato conto delle circostanze alle quali è stato attribuito il rilievo ostativo richiesto dall’art. 314 cod.proc.pen.
Per quanto sin qui esposto il ricorso va rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 15/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente COGNOME
NOME COGNOME