Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 11402 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 11402 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: RAGIONE_SOCIALE nei confronti di:
NOME nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 16/05/2023 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di BARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG COGNOME
Il PG chiede che la Corte di Cassazione annulli senza rinvio l’ordinanza impugnata, rideterminando l’indennizzo in 2.358,20 euro.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza del 17 dicembre 2020 la Corte di appello di Bari ha rigetta l’istanza, depositata il 14 gennaio 2015, di riparazione per l’ingiusta detenzi carcere sofferta da NOME COGNOME dal 25 novembre 2011 al 7 agosto 2012, pe 256 giorni, ritenendo sussistente la colpa grave.
Nei confronti di NOME COGNOME fu eseguita, per i reati di rapina aggravat detenzione e porto illegittimo di arma da sparo, l’ordinanza di applicazione d misura cautelare RAGIONE_SOCIALEa custodia in carcere del 25 novembre 2011 del Giudice pe le indagini preliminari del Tribunale di Foggia.
Il Giudice RAGIONE_SOCIALE‘udienza preliminare del Tribunale di Foggia, con la sentenza d 7 agosto 2012 – divenuta irrevocabile il 19 gennaio 2013 – all’esito del giu abbreviato, ha assolto l’imputato per non aver commesso il fatto.
1.1. Con la sentenza n. 45947 del 10 novembre 2022 la Corte di cassazione, Sez. 4, accogliendo il ricorso proposto dal difensore di NOME COGNOME, ha annul con rinvio l’ordinanza RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Bari, ritenendo sussis «l’evidente carenza di motivazione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata» (pag. 3) sul sussistenza RAGIONE_SOCIALEa colpa grave. La Corte territoriale attribuì decisivo rilievo, RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALEa colpa grave di NOME COGNOME, ad una f «compromettente» pronunciata dall’imputato in un colloquio con la moglie, senza indicare il contenuto RAGIONE_SOCIALEa frase, le circostanze RAGIONE_SOCIALEa sua espressione, né il eziologico tra il pronunciamento RAGIONE_SOCIALEa frase e l’evento-detenzione subito NOME COGNOME.
1.2. Nel giudizio di rinvio, con l’ordinanza del 16 maggio 2023 (depositata 1 agosto 2023), la Corte di appello di Bari ha accolto l’istanza ex art. 314 cod. proc. pen. avanzata da NOME COGNOME, ritenendo che la condotta di quest’ult non fosse connotata da dolo o colpa grave, né causativa RAGIONE_SOCIALEo stato di detenzio
Secondo la Corte territoriale non ha avuto efficienza causale la fr «compromettente» pronunciata dall’allora imputato in epoca successiva ai fatt con cui NOME COGNOME ha affermato di dover «andare a fare un po’ di rapi (pag. 3).
La Corte territoriale ha liquidato l’indennizzo in C 60.369,92 e ha compensa le spese del procedimento, rilevando che «non essendovi stata nel caso di spec costituzione nel giudizio di rinvio da parte RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione controinteressa nulla deve disporsi in ordine alle spese del giudizio» (pag. 6).
Avverso l’ordinanza del 16 maggio 2023 ha proposto ricorso per cassazione il RAGIONE_SOCIALE, mediante l’Avvocatura distrettuale d Stato di Bari.
2.1. Con il primo motivo si deducono, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 606, comma 1, lett. cod. proc. pen., la mancata applicazione del principio del ne bis in idem e la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2909 cod. civ., perché non valutati i precedenti giudica cui sarebbe stato riconosciuto ad NOME COGNOME l’indennizzo ex art. 314 cod. proc. pen. per periodi temporali di detenzione in parte sovrapponibili a quello ogg RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata e RAGIONE_SOCIALE‘istanza depositata il 14 gennaio 2015.
2.1.1. NOME COGNOME, nel periodo dal 25 novembre 2011 al 7 agosto 2012 sarebbe stato detenuto in esecuzione di più ordinanze applicative RAGIONE_SOCIALEa mis custodiale: la prima sarebbe stata disposta dal Giudice per le indagini prelimi del Tribunale di Foggia il 25 novembre 2011, la seconda dal Giudice per le indagi preliminari del Tribunale di Melfi il 2 dicembre 2011 e la terza dal Giudice pe indagini preliminari del Tribunale di Trani il 19 marzo 2012.
In relazione a tali misure, l’istante avrebbe instaurato tre diversi giu riparazione, tutti conclusisi con il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo, liquidato sec lo specifico periodo temporale dedotto.
Oltre alla pronuncia oggetto del presente ricorso per cassazione, c l’ordinanza del 9 ottobre 2015, la Corte di appello di Potenza, in relazione misura cautelare del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Me avrebbe liquidato a NOME COGNOME C 58.646,00, a titolo di riparazione l’ingiusta detenzione subita in carcere dal 5 dicembre 2011 al 5 giugno 2011 e a arresti domiciliari da tale ultima data al 2 novembre 2012.
Con l’ordinanza del 22 marzo 2018, invece, la Corte di appello di Bari, c riferimento alla misura cautelare applicata dal Giudice per le indagini prelimi del Tribunale di Trani, avrebbe riconosciuto al ricorrente l’indennizzo 45.120,00 per l’ingiusta custodia in carcere subita dal 19 marzo 2012 al settembre 2012.
Sempre la Corte di appello di Bari, adita dall’Amministrazione in sede correzione RAGIONE_SOCIALE‘errore materiale, al fine di evitare indebite duplic RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo già liquidato dalla Corte di appello di Potenza per un peri temporale in parte sovrapponibile, avrebbe dichiarato il non luogo a procede sulla richiesta, indicando quale rimedio il ricorso per cassazione, non proponibile per lo spirare dei termini di impugnazione, e lo scorporo in sed esecuzione di quanto già liquidato da parte RAGIONE_SOCIALEa stessa Amministrazione.
Attenendosi a tale ultima indicazione, il RAGIONE_SOCIALE avrebbe corrisposto NOME COGNOME C 19.248,96, scomputando il periodo di parziale sovrapposizione.
2.1.2. Con l’ordinanza impugnata la Corte territoriale non avrebbe considerat i precedenti provvedimenti, passati in giudicato, in violazione del principio d ne bis in idem, tenuto conto RAGIONE_SOCIALE‘unicità dei periodi di detenzione subiti: l’un finestra temporale per la quale non sarebbe già stato liquidato l’indennizzo sar
quella intercorrente tra il 25 novembre 2011 e il 4 dicembre 2011, ossia un perio di soli 10 giorni, a fronte dei 256 considerati nell’ordinanza impugnata.
2.2. Con il secondo motivo si deducono, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 606, comma 1, l b) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 2033, 2043 e seguenti cod. civ., nonché l’errore RAGIONE_SOCIALEa motivazione che sarebbe stato determinato dal d RAGIONE_SOCIALE‘istante e l’ingiusta locupletazione RAGIONE_SOCIALEe somme da parte di NOME COGNOME
L’ordinanza sarebbe errata in quanto si fonderebbe su circostanze di fatto s rappresentate dalla parte, la quale avrebbe dolosamente taciuto di aver avanz tre diverse domande di riparazione per il medesimo periodo.
Ai fini RAGIONE_SOCIALEa liquidazione RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo, la Corte di appello sarebbe tenu verificare che, per il medesimo periodo dedotto con l’istanza, il richiedente no stato detenuto in esecuzione di altri titoli applicativi di misure cautelari.
Tale verifica dovrebbe essere eseguita senza che sia necessaria una specifi eccezione di parte: ciò anche in applicazione dei principi civilistici in ordi verifica RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei fatti costitutivi RAGIONE_SOCIALEa domanda.
Nel caso in esame, la Corte territoriale non avrebbe proceduto a tale verifi Non sarebbe necessario l’annullamento con rinvio RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata, ben potendo la Corte di cassazione procedere alla rideterminazione del quantum da liquidare al COGNOMECOGNOME
2.3. Infine, l’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato evidenzia che il dolo RAGIONE_SOCIALE‘istante avr determinato l’accoglimento ingiustificato RAGIONE_SOCIALEa domanda ex art. 314 cod. proc. pen., per un periodo temporale più esteso di quello riconoscibile, di tal che la di cassazione dovrebbe valutare il comportamento di NOME COGNOME anche ai fin RAGIONE_SOCIALEa regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite, da liquidarsi in favore del Mini ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato; i motivi, in quanto strettamente connessi, pos esaminarsi congiuntamente.
1.1. Secondo il costante orientamento RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza, il procediment di riparazione per ingiusta detenzione è ispirato ai principi del processo ci governato dal principio dispositivo (cfr. Sez. 4, n. 18828 del 28/03/2019, Di Z Rv. 276261-01); ne consegue che, in applicazione di quanto affermato da Sez. U civili, n. 11353 del 17/06/2004, Rv. 574225-01, la condizione per attivare il po d’ufficio è che la necessità di acquisire la prova officiosa debba evidenzia relazione alle c.d. «piste probatorie», ossia a quei temi comunque potenzialmen individuabili sulla base RAGIONE_SOCIALE‘oggetto RAGIONE_SOCIALEa domanda e di quanto devoluto a cognizione del giudizio.
Con riferimento ai poteri d’ufficio riconosciuti al giudice nell’ambito del ri lavoro, ad esempio, si è affermato che l’attivazione degli stessi non può mai es volta a superare gli effetti derivanti da una tardiva richiesta istruttoria de o a supplire ad una carenza probatoria totale, in funzione sostitutiva degli on parte, in quanto un contemperamento del principio dispositivo con le esigenze ricerca RAGIONE_SOCIALEa verità materiale – caratteristica riscontrabile anche nel procedi ex art. 314 cod. proc. pen., stante gli interessi pubblicistici coinvolti – c l’esercizio dei poteri ufficiosi allorquando le risultanze di causa offra significativi dati di indagine, al fine di superare lo stato di incertezza costitutivi dei diritti di cui si controverte; ne consegue che tale potere n tradursi in una pura e semplice rimessione in termini del convenuto tardivament costituito, in totale assenza di fatti quantomeno indiziari, che consenta giudicante un’attività di integrazione degli elementi delibatori già ritual acquisiti (cfr. Sez. L, n. 23605 del 27/10/2020, Rv. 659262-01).
1.2. Quanto al rilievo d’ufficio RAGIONE_SOCIALE‘eccezione di giudicato esterno è sottolineato che il principio RAGIONE_SOCIALEa rilevabilità in sede di legittimità del esterno, sempre che questo risulti dagli atti comunque prodotti nel giudizi merito, deve essere coordinato con l’onere di completezza e autosufficienza d ricorso, per cui la parte ricorrente che deduca il suddetto giudicato deve ind il momento e le circostanze processuali in cui i predetti atti siano stati p senza possibilità di depositare per la prima volta la sentenza in sede di legit atteso che tale facoltà è consentita solo in caso di giudicato successiv sentenza impugnata (Sez. 3 civile, n. 15846 del 06/06/2023, Rv. 667811-01; cf anche Sez. 2 civile, n. 1534 del 22/01/2018, Rv. 647079-01; tutte le pronun citate ribadiscono ìl principio di diritto già enunciato nella sentenza Sez. U ci 1416, del 27/01/2004, Rv. 569717-01).
1.3. I principi civilistici sopra richiamati sono stati applicati, in un caso a quello in esame, dalla giurisprudenza penale la quale ha, da ultimo, soste che, in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, ove l’indennizzo sia già riconosciuto rispetto al medesimo periodo o ad una frazione di esso, non pos essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità l’intervenuta forma del giudicato, nel caso in cui essa sia precedente alla pronunzia RAGIONE_SOCIALE‘ordi impugnata (Sez. 4, n. 48796 del 19/10/2023, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 285423-01).
Ciò è conforme al generale principio di diritto secondo cui, nel procediment di riparazione per l’ingiusta detenzione non possono essere prospettate pe prima volta dinanzi alla Corte di cassazione le ragioni ostative all’accoglim RAGIONE_SOCIALEa domanda, trovando applicazione i principi del processo civile sull’onere d prova (Sez. 4, n. 2422 del 13/12/2011, dep. 2012, RAGIONE_SOCIALE del
RAGIONE_SOCIALE, Rv. 251737-01, nella specie, l’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato non si era costi dinanzi alla Corte di appello che aveva accolto l’istanza di riparazione).
1.4. Nel caso in esame, il RAGIONE_SOCIALE ricorrente si è costituito nel giudi riparazione, depositando una memoria difensiva in data 24 febbraio 2016 – oss quantomeno dopo la formazione del giudicato esterno rappresentato dall’ordinanza RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Potenza del 9 ottobre 2015 – senza n eccepire in ordine alla sussistenza di tale giudicato.
A seguito RAGIONE_SOCIALE‘annullamento disposto dalla Corte di cassazione con la sentenz n. 45947 del 10 novembre 2022, l’Amministrazione non si è costituita nel giudiz di rinvio, come espressamente affermato – senza impugnazione sul punto – dall Corte territoriale con riguardo alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese di lite.
Da ultimo, con il ricorso l’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato non ha dato atto, né indic di aver offerto alla conoscenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello l’intervenuta formazione giudicati esterni, pacificamente precedenti all’ordinanza impugnata, né a elementi da cui la Corte territoriale avrebbe potuto desumere la sussistenza di titoli giudiziali attributivi RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo ex art. 314 cod. proc. pen. al ricorrente per periodi temporali in parte sovrapponibili a quello dagli stessi considerato
1.5. In definitiva, non solo il RAGIONE_SOCIALE ricorrente non ha mai ecce formalmente la sussistenza dei precedenti giudicati nelle fasi di merito, ma non neppure posto la Corte territoriale nelle condizioni di attivare i propri istruttori ex officio, fornendo dei principi di prova o, quantomeno, RAGIONE_SOCIALEe c.d. «piste probatorie».
Ne consegue che non vi è stata una violazione da parte RAGIONE_SOCIALEa Corte territori RAGIONE_SOCIALE‘art. 2909 cod. civ., non essendo stata la questione RAGIONE_SOCIALEa sussistenza o dei precedenti giudicati sottoposta alla sua attenzione, ma irritualmente ded ed eccepita soltanto nella presente sede di legittimità.
1.6. Non può soccorrere sul punto il richiamo al principio del ne bis in idem di cui all’art. 649 cod. proc. pen., in quanto la questione, attesa la natura del di riparazione per ingiusta detenzione, così come sopra tratteggiata correttamente inquadrata non già nella violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 649 cod. proc. p che attiene ai meccanismi del processo penale, bensì nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa proposizio RAGIONE_SOCIALEa eccezione di giudicato attinente, invece, alla tipologia di giudizio regola principio dispositivo, temperato dalla possibilità di esercizio dei poteri officio Sez. 4, n. 48796 del 2023 citata, al par. 8 del Considerato).
1.7. Da ultimo, non sussiste neppure la denunciata violazione degli artt. 20 2043 e seguenti, 2697 cod. civ.
1.7.1. Il vizio ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. pen. può dedursi soltanto in caso di inosservanza o erronea applicazione RAGIONE_SOCIALEa legge penale o di altre no giuridiche di cui si deve tener conto nell’applicazione RAGIONE_SOCIALEa legge penale.
L’art. 2033 cod. civ. non rientra in nessuna RAGIONE_SOCIALEe due ipotesi sopra citate trattandosi di legge penale, né dì norma giuridica RAGIONE_SOCIALEa quale la Corte di ap avrebbe dovuto altrimenti tener conto, rilevando tale disposizione a fronte di domanda di ripetizione RAGIONE_SOCIALE‘indebito, non proposta, né tantomeno proponibil nell’ambito del procedimento ex art. 315 cod. proc. pen.
1.7.2. Parimenti irrilevanti nel caso in esame sono le norme di cui agli 2043 e seguenti cod. civ.: esse non trovano applicazione nel giudizio di riparaz per l’ingiusta detenzione, neppure in via analogica, attesa la radicale diver di tale disciplina con quella RAGIONE_SOCIALEa responsabilità civile (cfr. sul punto Sez. 4, n. 2198 del 12/01/2022, Tringali, Rv. 282569-01).
1.7.3. Non sussiste la lamentata violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 cod. civ., in ra RAGIONE_SOCIALE‘errore logico su cui si fonda la proposizione del vizio da parte RAGIONE_SOCIALE‘Avvoc
Ai sensi del primo comma RAGIONE_SOCIALEa disposizione citata, í fatti costitutivi del d vantato devono essere provati dall’attore, mentre, ex art. 2697, comma 2, cod. civ., «Chi eccepisce l’inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il dir modificato o estinto deve provare i fatti su cui l’eccezione di fonda».
Nel giudizio ex art. 314 cod. proc. pen., i fatti costitutivi RAGIONE_SOCIALEa domanda c devono essere provati dall’istante sono la custodia cautelare subita e la succe assoluzione per gli stessi fatti in relazione ai quali è stata applicata l cautelare (cfr. Sez. 4, n. 18828 del 28/03/2019, COGNOME Zillo, Rv. 276261-01).
L’esistenza di un precedente giudicato, invece, attiene ad un fatto estinti modificativo RAGIONE_SOCIALEa domanda, non automaticamente individuabile nei temi di indagine e normalmente devoluto alla cognizione del giudice mediante eccezione (v. sul punto Sez. 4, n. 48796 del 2023 citata, al par. 5 del Considerat conseguenza, ferma la possibilità di esercizio dei poteri d’ufficio nei limit tratteggiati, l’onere quantomeno di allegazione RAGIONE_SOCIALE‘esistenza di un preced giudicato spetta in via generale al RAGIONE_SOCIALE convenuto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. comma 2, cod. civ.
1.8. Non può sostenersi che, ove l’istante non alleghi l’esistenza di un estintivo del diritto azionato, esso ponga in essere un comportamento dolos siffatta tesi sarebbe manifestamente contraria al diritto di difesa di cui al Cost., anche in ragione del fatto che il RAGIONE_SOCIALE litisconsorte necessario nel giudizio ex art. 314 cod. proc. pen. e, relativamente alla prova RAGIONE_SOCIALE‘esistenza di precedenti giudicati tra le parti, si trova in pos equidistanza rispetto all’istante.
In ogni caso, infatti, secondo la giurisprudenza civilistica applicabile a all’ipotesi in esame, il principio di vicinanza RAGIONE_SOCIALEa prova non deroga alla re cui all’art. 2697 c.c. (che impone all’attore di provare i fatti costitutivi de diritto e al convenuto la prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi de
vantato dalla controparte), ma opera allorquando le disposizioni attributive d situazioni attive non offrono indicazioni univoche per distinguere le suddette d categorie di fatti, fungendo da criterio ermeneutico alla cui stregua i primi v identificati in quelli più prossimi all’attore e dunque nella sua disponibilità, gli altri in quelli meno prossimi e quindi più facilmente suffragabili dal conven di modo che la vicinanza riguarda la possibilità di conoscere in via diret indiretta il fatto, e non già la possibilità concreta di acquisire la relativa pro 3 civile, n. 12910 del 22/04/2022, Rv. 664819-01).
1.9. Da ultimo, al fine di scongiurare un’indebita locupletazione RAGIONE_SOCIALE‘indenniz da parte del ricorrente, deve essere ribadito il principio di diritto affermato d U, n. 31416 del 10/07/2008, Cascio, Rv. 240113-01 – sia pure nella diversa ipotes di c.d. fungibilità RAGIONE_SOCIALEa pena ex artt. 314, comma 4, e 657 cod. proc. pen. secondo cui, ove la somma liquidata a titolo di riparazione sia stata già corrisp per periodi di custodia cautelare relativi ad altri fatti, per i quali il condanna già ottenuto il riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzi lo Stato avrà la facoltà di esercitare l’apposita azione, residuale e che non è e dalla sussistenza di una causa di acquisizione quale il provvedimento del giudi RAGIONE_SOCIALEa riparazione, prevista dall’«art. 2041 c.c. secondo le regole civilistich rilevando la mancata previsione di particolari modalità per l’evenienza in questi e costituendo la sopravvenuta insolvenza del convenuto un fattore patologico sempre ipotizzabile in relazione all’esito di ogni esperienza giudiziaria» (cfr. U, n. 31416 del 2008 citata, in motivazione).
Pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spe processuali.
Così deciso il 28/02/2024.