Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 11040 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 11040 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME NOME a WELL IM SCHONBUCH (GERMANIA) il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/09/2025 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Catanzaro.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale; lette le conclusioni RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura di Stato per il RAGIONE_SOCIALE resistente
Sent. n. sez. 209/2026
CC – 19/02/2026
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza depositata in data 2/12/2025, la Corte d’appello di Catanzaro ha rigettato l’istanza di riparazione presentata da COGNOME NOME per la dedotta ingiusta detenzione sofferta agli arresti domiciliari nell’ambito di un procedimento nel quale era indagato per il reato di cui agli artt. 110, 628, comma 3, n. 1 e 61 n. 7 cod. pen.
Il procedimento a carico del ricorrente si concluse con pronuncia di assoluzione, per non avere commesso il fatto, divenuta irrevocabile in data 28/6/2024.
Il Giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, dopo avere ripercorso la vicenda processuale, ha rigettato la richiesta, in applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 314, comma 4, cod. proc. pen., osservando come il periodo di detenzione sofferto con riferimento al procedimento per il quale è stata promossa la richiesta di indennizzo, era stato computato ai fini RAGIONE_SOCIALEa determinazione RAGIONE_SOCIALEa pena da eseguirsi, avendo il richiedente riportato altra condanna definitiva alla pena RAGIONE_SOCIALEa reclusione di anni 5 e mesi 4, nell’ambito del procedimento penale n. 2579/2021 R.G.N.R., per come risultava dal NUMERO_DOCUMENTO esecuzione n. NUMERO_DOCUMENTO SIEP.
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione l’interessato, a mezzo del suo difensore, lamentando quanto segue.
Motivo unico: violazione degli articoli 314, 315 e 657 cod. proc. pen.; vizio di motivazione apparente ed illogica, avendo erroneamente la Corte di appello escluso il riconoscimento del danno per ingiusta detenzione in virtù RAGIONE_SOCIALEa richiesta di fungibilità avanzata dall’istante per il medesimo periodo. Autonomia degli istituti.
La difesa sostiene che vi sia piena autonomia tra l’istituto RAGIONE_SOCIALEa riparazione per ingiusta detenzione e quello RAGIONE_SOCIALEa fungibilità. Mentre la fungibilità è un meccanismo interno alla fase esecutiva, volto ad evitare duplicazioni punitive e a garantire la corretta imputazione del periodo di privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà, l’indennizzo per ingiusta detenzione integra un rimedio di natura riparatoria collocato nell’ambito RAGIONE_SOCIALEe garanzie convenzionali e costituzionali contro l’arbitraria compressione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale.
Dunque la fungibilità e l’equa riparazione perseguono obiettivi radicalmente diversi: la fungibilità elimina la duplicazione RAGIONE_SOCIALEa pena, ma non sana alcuna ingiustizia, né si propone di ristabilire l’equilibrio leso dal provvedimento che ha determiNOME la carcerazione, avendo, di fatto, un effetto neutro. L’aver
computato il periodo di detenzione ai fini RAGIONE_SOCIALEa fungibilità non giustifica il riget RAGIONE_SOCIALEa richiesta di riparazione per l’ingiusta detenzione patita dal ricorrente.
Il Procuratore Generale presso la é ‘ orte di tassazione, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Il RAGIONE_SOCIALE resistente, costituito a mezzo RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura di Stato, ha depositato una memoria difensiva, concludendo per il rigetto o l’inammissibilità del ricorso con vittoria di spese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, infondato, deve essere rigettato.
La Corte di merito ha fatto corretta applicazione del criterio stabilito dall’art. 314, comma 4, cod. proc. pen., a mente del quale:”Il diritto alla riparazione è escluso per quella parte RAGIONE_SOCIALEa custodia cautelare che sia computata ai fini RAGIONE_SOCIALEa determinazione RAGIONE_SOCIALEa misura di una pena ovvero per il periodo in cui le limitazioni conseguenti all’applicazione RAGIONE_SOCIALEa custodia siano state sofferte anche in forza di altro titolo”.
Occorre al riguardo precisare come, in tema di esecuzione, il criterio di fungibilità previsto dall’art. 657 cod. proc. pen. imponga al pubblico ministero di tener conto, a fini RAGIONE_SOCIALEo scomputo, di tutti i periodi di custodia cautelare in precedenza sofferti dal condanNOME, con conseguente esclusione RAGIONE_SOCIALE‘esistenza di una facoltà di scelta, da parte RAGIONE_SOCIALE‘interessato, tra il ristoro pecuniario e l scomputo dalla pena da espiare RAGIONE_SOCIALEa custodia cautelare ingiustamente sofferta. All’obbligo del P.M. corrisponde il dovere del giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione di verificare, anche d’ufficio, l’eventuale computo o computabilità ex art. 657 cod. proc. pen. del periodo di detenzione cautelare oggetto del procedimento attivato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen. [cfr. Sez. 4, n. 41307 del 02/10/2019, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 277357:”In tema di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione deve verificare, anche d’ufficio, l’eventuale computo o computabilità ex art. 657 cod. proc. pen. del periodo di detenzione cautelare, oggetto del procedimento attivato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen., nella determinazione di una pena definitiva che l’interessato deve scontare, posto che, ai fini RAGIONE_SOCIALEa determinazione RAGIONE_SOCIALEa pena da eseguire, vanno computati anche i periodi di custodia cautelare relativi ad altri fatti, per i quali il condanNOME abbia già ottenuto il riconoscimento del diritto alla riparazione. (In motivazione la Corte ha precisato che l’officiosità di tale verifica discende dalla necessità di evitare il proliferare di procedimenti ed il riconoscimento di un indennizzo non dovuto che costringerebbe lo Stato
all’esercizio di un’azione di accertamento negativo o di indebito arricchimento)”; Sez. 4, n. 50327 del 24/10/2018, D., Rv. 274051:”In tema di esecuzione, il criterio di fungibilità previsto dall’art. 657 cod. proc. pen. impone al pubblico ministero di tener conto, a fini di scomputo, di tutti i periodi di custodia cautelare in precedenza sofferti dal condanNOME (sempre che la misura sia stata subita successivamente alla commissione del reato per cui va determinata la pena da eseguire); ne consegue che deve escludersi l’esistenza di una facoltà di scelta, da parte RAGIONE_SOCIALE‘interessato, tra il ristoro pecuniario e lo scomputo dalla pena da espiare RAGIONE_SOCIALEa custodia cautelare ingiustamente sofferta”; Sez. 4, Sentenza n. 33671 del 14/06/2016, COGNOME, Rv. 267443:”In tema di ingiusta detenzione, mentre nella determinazione RAGIONE_SOCIALEa pena da eseguire occorre tener conto (a fini di scomputo) di tutti i periodi di custodia cautelare, relativi ad altri fatti precedenza sofferti dal condanNOME, compresi quelli per cui abbia già ottenuto il riconoscimento del diritto alla riparazione, si deve, per altro verso, escludere – in forza RAGIONE_SOCIALEa inderogabile applicazione del principio di fungibilità RAGIONE_SOCIALEa detenzione l’esistenza di una facoltà di scelta tra il ristoro pecuniario, di cui all’art. 314 c proc. pen., e lo scomputo dalla pena da espiare RAGIONE_SOCIALEa custodia cautelare ingiustamente sofferta”].
Il principio era già stato affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, che avevano chiarito come, ai fini RAGIONE_SOCIALEa determinazione RAGIONE_SOCIALEa pena da eseguire, debbano essere necessariamente computati anche i periodi di custodia cautelare relativi ad altri fatti, per i quali il condanNOME abbia già ottenuto il riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione (e, a fortiori, quelli per i quali tale diritto sia ancora sub iudice), puntualizzando che debba escludersi l’esistenza di una facoltà di scelta, da parte RAGIONE_SOCIALE‘interessato, tra il ristoro pecuniario di cui all’art. 314 cod. proc. pen. e lo scomputo dalla pena da espiare RAGIONE_SOCIALEa custodia cautelare ingiustamente sofferta, fermo restando che, qualora la somma liquidata a titolo di riparazione sia stata già corrisposta, lo Stato può agire per il suo recupero, esperendo l’azione di ingiustificato arricchimento di cui all’art. 2041 cod. civ. [Sez. U, n. 31416 del 10/07/2008. PG in proc. Cascio, Rv. 240113, così massimata:”Ai fini RAGIONE_SOCIALEa determinazione RAGIONE_SOCIALEa pena da eseguire vanno computati anche i periodi di custodia cautelare relativi ad altri fatti, per i quali il condanNOME abbia già ottenuto il riconoscimento del diritto alla riparazione per ingiusta detenzione, stante la inderogabilità RAGIONE_SOCIALEa disciplina dettata dall’anzidetta disposizione normativa e dovendosi escludere l’esistenza di una facoltà di scelta, da parte RAGIONE_SOCIALE‘interessato (pur quando ne sussisterebbe la possibilità, attesa la già intervenuta esecutività RAGIONE_SOCIALEa sentenza di condanna all’atto RAGIONE_SOCIALEa richiesta di riparazione), tra il ristoro pecuniario di cui all’art cod. proc. pen. e lo scomputo dalla pena da espiare RAGIONE_SOCIALEa custodia cautelare
ingiustamente sofferta, fermo restando che, al fine di evitare che l’interessato consegua una indebita locupletazione, il giudice investito RAGIONE_SOCIALEa richiesta di riparazione può sospendere il relativo procedimento, ove gli risulti l’esistenza di una condanna non ancora definitiva a pena dalla quale possa essere scomputato il periodo di custodia cautelare cui la detta richiesta si riferisce, e che, ove somma liquidata a titolo di riparazione sia stata già corrisposta, lo Stato può agire per il suo recupero esperendo l’azione di ingiustificato arricchimento di cui all’art. 2041 cod. civ.”].
Venendo al caso che occupa, come correttamente osservato dal giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, risulta acclarato attraverso la consultazione RAGIONE_SOCIALEo stato di esecuzione, di cui danno conto i giudici di merito in modo puntuale, che RAGIONE_SOCIALE‘intero periodo cautelare sofferto da COGNOME nel procedimento in cui è stato assolto si sia tenuto conto nella determinazione RAGIONE_SOCIALEa pena da espiarsi, avendo il richiedente riportato altra condanna a pena definitiva per anni 5 e mesi 4 di reclusione.
Ciò posto, nel pronunciare il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘istanza di riparazione avanzata, la Corte territoriale, come detto in precedenza, si è attenuta al disposto del comma quarto RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen.
Lo scomputo del periodo di custodia cautelare indebitamente sofferta dalla pena complessiva da scontare a seguito di sentenza definitiva esclude la possibilità di ottenere il risarcimento per ingiusta detenzione, che, ove fosse corrisposto, integrerebbe un ingiustificato arricchimento, con diritto RAGIONE_SOCIALEo Stato di richiedere la sua restituzione.
I rilievi difensivi non si confrontano con le argomentazioni contenute nella ordinanza impugnata, rispettosa dei principi stabiliti in questa sede. Il ricorso avanza prospettazioni in contrasto con il chiaro tenore RAGIONE_SOCIALEa legge (art. 314, co. 4, cod. proc. pen.) e non conformi ai criteri ermeneutici stabiliti in sede di legittimità.
Anche la pretesa contrarietà ai principi del diritto convenzionale è stata solo genericamente evocata.
Deve pertanto rigettarsi il ricorso con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
Nulla per le spese al RAGIONE_SOCIALE resistente, rappresentato dall’Avvocatura di Stato: la memoria in atti non ha conferito alcun apprezzabile contributo alla decisione.
Deve, pertanto, trovare applicazione il condiviso principio di diritto, già enunciato dalle sentenze RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite con riguardo alle parti civili (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, COGNOME; Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, COGNOME), secondo cui, in riferimento a tutte le forme di giudizio camerale non partecipato, la liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese processuali riferibili alla fase di legittimit in favore RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato non è dovuta, laddove essa non abbia fornito alcun contributo, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso, ovvero il suo rigetto, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali. Nulla per le spese in favore del RAGIONE_SOCIALE resistente.
In Roma, così deciso il 19 febbraio 2026
Il Consigliere estensore