Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 17707 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 17707 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MESORACA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG
Ritenuto in fatto
1.Con l’ordinanza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Catanzaro, su istanza present COGNOME NOME ai sensi degli artt. 314 e 315 c.p.p., rigettava la domanda di liquidaz titolo di ingiusta detenzione di una somma di 500.000,00 riguardante la revoca dell’affida in prova al servizio sociale disposto dal 19.10.2017 a seguito del cumulo di pene concorren parte della Procura della Repubblica di Crotone il 10.10.2017 ( per la pena residua di an mesi sette e giorni 16 di reclusione e 8.220,00 di multa), revoca che era stata dis 30.11.2017 dal Tribunale di sorveglianza di Catanzaro a seguito della iscrizione a suo cari procedimento di furto aggravato, da cui peraltro veniva assolto il 23.07.2018 dal Tribun Crotone per non aver commesso il fatto.
1.1.II Tribunale di sorveglianza di Catanzaro con ordinanza n.2018/1108 del 27.09.2 ripristinava il regime di affidamento in prova al servizio sociale. Lamentava l’istante che dal 10.11.2017 al 1.10.2018 aveva subito un’ingiusta detenzione a ca del reato per cui era stato assolto.
2.Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, il M articolando un unico motivo con il quale contesta il rigetto dell’istanza.
Deduce violazione di legge in quanto la Corte territoriale non ha verificato se nel caso con revoca dell’affidamento in prova era derivata da comportamento doloso o gravemente colpos posto in essere dal ricorrente ma ha rigettato l’istanza sul presupposto che la limitazio libertà personale non era conseguenza dell’esecuzione di una misura cautelare.
Considerato in diritto
1.II ricorso è infondato in quanto, come argomentato dalla Corte territoriale, il ricorren subito la detenzione carceraria sulla base di un titolo custodiale collegato al procedimento per furto aggravato da cui è stato assolto successivamente e il periodo di detenzione pa riferibile all’esecuzione di pene inflitte con altre sentenze definitive.
Il provvedimento impugnato è in linea con la normativa di settore e con la giurispru consolidata di questa Corte.
Anzitutto, l’art. 314, c.p.p., che sotto la rubrica “Presupposti e modalità della decisione – per quanto di interesse in questa sede – al comma 4, che “il diritto alla riparazione per quella parte della custodia cautelare che sia computata ai fini della determinazion misura di una pena ovvero per il periodo in cui le limitazioni consegùenti all’applicazi custodia siano state sofferte anche in forza di altro titolo”.
La norma richiama, all’evidenza, il disposto dell’art. 657 c.p.p. c:he, sotto la rubrica della custodia cautelare e delle pene espiate senza titolo”, stabilisce che “il pubblico min determinare la pena detentiva da eseguire, computa il periodo di custodia cautelare subita per lo stesso o per altro reato, anche se la custodia è ancora in corso”.
Secondo l’interpretazione offerta da questa Corte ( v. Sez.U. n. 31416 del 10 luglio 20 Cascio, rv.240113) la riparazione deve essere esclusa nelle ipotesi in cui le limitazio sofferte anche in forza di un altro titolo, come nel caso in cui la misura ille contemporanea all’esecuzione della pena o di una misura di sicurezza detentiva ovvero ad u misura cautelare custodiale.
E’ stato, altresì, rimarcato che in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, il fungibilità previsto dall’art. 657 c.p.p., improntato al favor libertatís, configura, in combinato disposto con il comma IV dell’art. 314 c.p.p., una “riparazione in forma specifica” per privazione della libertà personale, che prevale rispetto alla monetizzazione di cui al medesi 314, introducendo una forma di “compensazione” per il periodo di detenzione ingiustamen subito, secondo un meccanismo che è compatibile con l’art. 5 CEDU, il quale opera soltant caso di violazione delle prescrizioni da esso poste ai paragrafi 1, 2, 3 e 4, e che non può oggetto di disapplicazione per contrasto con l’art. 6 della Carta di Nizza, in as collegamento tra la materia in oggetto e il diritto dell’Unione Europea ( v., di recente, S 19 luglio 2014, COGNOME, rv. 260328).
Applicando i suesposti principi al caso in esame, il giudice della riparazione ha corret affermato che la detenzione carceraria è imputabile ai tempi di espiazione scontati ad altro in applicazione del principio di fungibilità, destinato a prevalere per il suo carattere natura, e che nel caso di specie nessun titolo di custodia cautelare è stato emesso per il furto aggravato.
Il Tribunale di sorveglianza ha revocato l’affidamento in prova sulla base della mera iscrizi COGNOME quale indagato per il reato di furto dal quale è stato assolto ma ha esercitato potere discrezionale non sindacabile in questa sede.
La Corte territoriale ha correttamente applicato nel caso di specie il principio già affe questa Corte di legittimità in tema di ingiusta detenzione in cui il diritto alla r configurabile anche ove l’ingiusta detenzione patita derivi da vicende successive alla cond connesse all’esecuzione della pena, purché sussista un errore dell’autorità procedente, e ricorra un comportamento doloso o gravemente colposo dell’interessato che sia stato concaus dell’errore ( cfr. Sez. 4, n. 25092 del 25/05/2021 Cc. (dep. 01/07/2021 ) Rv. NUMERO_DOCUMENTO;
nella fattispecie la Corte ha ritenuto infondato il ricorso avverso l’ordinanza di rigetto di riparazione, ritenendo non configurabile un errore dell’autorità procedente, in relaz detenzione sofferta in esecuzione della pena inflitta con una sentenza irrevocabile, per l era stato successivamente concesso il beneficio della sospensione condizionale della pe rilevando che l’errore dell’autorità procedente non può derivare dall’esercizio di u discrezionale, essendo configurabile soltanto nei casi di violazioni di legge)
Ciò posto, deve anche escludersi che, in sede di procedimento per la riparazione dell’in detenzione, possa farsi questione di diritti ulteriori rispetto a quello relativo alla ri data infatti continuità al principio in forza del quale, in tema di procedimento per la dell’ingiusta detenzione, il giudice può conoscere soltanto del diritto all’indennizzo e non quello ad ottenere un risarcimento del danno collegato alla restrizione della lib conseguente ad un fatto ingiusto (così Sez. 3, n. 43453 del 17/09/2014, COGNOME, Rv. 260329 nonché Sez. 6, n. 1755 del 09/05/1991, COGNOME, Rv. 190148-01). Invero, la fonte del dirit riparazione di cui agli artt. 314 e 315 cod. proc. pen. è individuata, dalla legge, nell detenzione”, come determinata a norma delle disposizioni processuali penali. La discipli questione, quindi, prefigura uno strumento indennitario da atto lecito e non risarcitorio, compensare le ricadute sfavorevoli procurate dalla ingiustificata privazione della indipendentemente dai presupposti richiesti per la configurabilità di un illecito conseguenza, sono estranee all’istituto in questione i profili concernenti la responsabilità atto illecito. E, del resto, il risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzio è oggetto di una distinta disciplina, posta dalla legge 13 aprile 1988, n. 117 e suc modificazioni, che prevede uno specifico procedimento e la giurisdizione del giudice civile. nel caso di allegazione di ingiusta detenzione cagionata da colpa o dolo di terzi, la giuris civile ritiene esperibile nei confronti di costoro l’ordinaria azione aquiliana di cui all’ civ. (così Sez. 3, n. 35834 del 03/11/2020 Cc. (dep. 15/12/2020) Rv. 280371 Sez. 6-3 civ., n. 19331 del 08/11/2012, Rv. 624182-01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processua
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 24.04.2024