Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 1421 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 1421 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/10/2022
SENTENZA
sui ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 24/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG PASQUALE SERRAO DCOGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso;
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RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe, la Corte d’appello di Milano ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell’interesse di COGNOME NOME, in relazione al periodo di sottoposizione del medesimo alla misura cautelare degli arresti domiciliari a lui applicata dall’8 ottobre 2016 al 20 dicembre 2016 per il reato di cui all’art. 416 cod. pen..
In relazione a tale addebito il COGNOME era assolto con sentenza divenuta irrevocabile.
Secondo la Corte di merito il comportamento del COGNOME che aveva dato causa alla restrizione cautelare era caratterizzato da colpa grave ed era perciò ostativo al riconoscimento dell’indennizzo.
Il COGNOME, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la suindicata ordinanza, proponendo sei motivi di impugnazione.
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 314 cod. proc. pen. e 416 cod. pen..
Si deduce che, contrariamente a quanto indicato nell’ordinanza impugnata, il comportamento del COGNOME era stato sempre conforme ai doveri ed alle prassi societarie.
Ciò trovava conferma nella sentenza della Corte di appello di Milano del 24 settembre 2018 (divenuta irrevocabile) di assoluzione per non aver commesso il fatto, laddove si evidenziava che il COGNOME aveva agito nell’interesse della RAGIONE_SOCIALE, aveva adempiuto alle mansioni e ai doveri spettantigli in virtù del ruolo ricoperto nell’esclusivo interesse della sua società ed aveva individuato ed indicato ai suoi superiori le potenziali società subappaltatrici che garantissero un’offerta economicamente vantaggiosa e sufficiente affidabilità.
Il riferimento contenuto nel provvedimento innpugnato ad illeciti disciplinari commessi dal COGNOME era erroneo, in quanto all’epoca dell’esecuzione dell’ordinanza custodiale non era stato ancora licenziato. Peraltro, il licenziamento era stato impugnato e la causa civile era poi definita in via conciliativa. Tali presunte condotte colpose non avevano rivestito rilevanza causale nell’emissione dell’ordinanza cautelare.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’art. 314 cod. proc. pen..
Si osserva che la Corte territoriale non ha tenuto conto del positivo comportamento del COGNOME successivamente all’emissione dell’ordinanza custodiale (ritorno immediato in Italia e costituzione spontanea per l’esecuzione della misura).
Il COGNOME aveva reso ampi chiarimenti in sede di interrogatorio di garanzia e, successivamente, nell’ambito del giudizio dinanzi al Tribunale del riesame.
2.3 Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all’art. 314 cod. proc. pen..
Si rileva che, all’epoca dell’intervento del COGNOME, l’associazione criminosa si era ormai sfaldata, per cui non era sostenibile che egli intendesse partecipare e contribuire alla vita dell’associazione per delinquere considerata nella sua originaria integrità, in quanto da una parte v’era la RAGIONE_SOCIALE, riconducibile ai coimputati COGNOME ed COGNOME e, dall’altra, la RAGIONE_SOCIALE (poi RAGIONE_SOCIALE), rappresentata dallo COGNOME e dall’COGNOME, presunti capi dell’associazione.
In caso di reale appartenenza all’associazione per delinquere, il COGNOME non avrebbe avuto interesse a favorire la RAGIONE_SOCIALE a discapito della RAGIONE_SOCIALE e, cioè, i pregiudizio dei capi del sodalizio. Nel corso dell’interrogatorio il COGNOME evidenziava di essere orientato a concedere l’appalto per il lavoro del lotto 2 alla RAGIONE_SOCIALE, in quanto li conosceva da anni, mentre non gradiva l’eventuale scelta dello COGNOME, che in passato aveva avuto problemi non meglio precisati con la RAGIONE_SOCIALE.
Appariva contraddittorio il dato secondo cui il COGNOME avrebbe partecipato ad un’associazione criminosa, favorendo tre partecipi a danno di due capi, perché tale ipotetica anomala preferenza ipotizzata nell’ordinanza impugnata induceva ad escludere l’assenza dell’elemento costitutivo dell’affectio socíetatis.
2.4. Violazione dell’art. 2635 cod. civ..
Si deduce che il dato della conclusione di altro procedimento a carico del COGNOME per difetto di querela era erroneo, perché in realtà era stato definito con sentenza di non luogo a procedere del Tribunale di Bergamo dell’il. novembre 2020. In ogni caso, il suindicato epilogo non poteva consentire di avvalorare l’attribuzione all’imputato dei fatti contestati. Nella sentenza appena citata il reato era stato ritenuto improcedibile per mancanza di querela da parte della società datrice di lavoro dell’imputato – a riprova della non ravvisabilità di condotte del ricorrente penalmente o disciplinarmente rilevanti – ed era stata esclusa la sussistenza dell’evento della distorsione della concorrenza nell’acquisizione di beni o di servizi.
In relazione all’assegnazione dei subappalti, infatti, il COGNOME non aveva un potere decisionale, bensì solo di proposta dei potenziali subappaltatori. D’altronde, i fatti oggetto sentenza di non luogo a procedere sono inidonei a fondar -e il giudizio di gravità indiziaria e l’applicazione di una misura cautelare in difetto di una condizione di procedibilità fa sorgere il diritto alla riparazione.
2.5. Vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della colpa grave.
Si osserva che, contrariamente a quanto affermato nell’ordinanza impugnata, nella sentenza di assoluzione non si era mai affermato che la comunicazione di precise indicazioni sul prezzo massimo potenzialmente accettabile (affinché l’offerta fosse considerata economicamente più vantaggiosa) integrasse una prassi aziendale della datrice di lavoro del RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorrente aveva sempre agito nell’esclusivo interesse della RAGIONE_SOCIALE, nell’ottica di un risparmio di costi per esigenze di budget aziendale, al fine di ottenere l’offerta più vantaggiosa, per cui invitava il COGNOME ad abbassare i prezzi, in modo da attestarsi in una fascia intermedia. Il COGNOME, scegliendo tra le imprese della vendor list di RAGIONE_SOCIALE, aveva individuato ed indicato ai superiori le potenziali società subappaltatrici, che avrebbero garantito un’offerta economicamente vantaggiosa e sufficiente affidabilità, ma in ogni caso la decisione finale spettava alla Direzione Generale e all’Ufficio Acquisti di tale società (vedi sentenza di assoluzione). La preferenza per la RAGIONE_SOCIALE era stata determinata esclusivamente da ragioni di tipo tecnico e dalla comprovata affidabilità di detta società.
2.6. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione ai criteri di quantifica zione dell’indennizzo.
Si rileva che l’ordinanza impugnata si è limitata ad escludere la sussistenza degli estremi per il riconoscimento di un equo indennizzo, in difetto di una puntuale motivazione in merito alla gravità delle condotte e nonostante la possibilità di graduare l’indennizzo.
Le condotte richiamate al punto 5 dell’ordinanza impugnata erano ritenute dalla medesima Corte di appello conformi alla prassi dell’impresa datrice di lavoro (la comunicazione dell’aggiudicazione provvisoria dell’appalto, la comunicazione delle offerte pervenute e il livello, nella graduatoria dei prezzi, fino al quale egli si sareb potuto spingere nell’affermare la maggiore vantaggiosità economica e l’intrattenimento di rapporti con management della RAGIONE_SOCIALE).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
In linea generale, deve ricordarsi che, in sede di riparazione della ingiusta detenzione, non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell’esistenza di un comportamento del ricorrente che abbia contribuito a configurare, pur nell’errore dell’autorità procedente, quel grave quadro indiziante un suo coinvolgimento negli illeciti oggetto d’indagine e ribadirsi, altresì, che la condizione di connivenza e contiguità, pur penalmente insufficiente a fondare un’affermazione di responsabilità a titolo di partecipazione associativa, costituisce condotta certamente valutabile ai diversi fini che ci occupano (Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262436; Sez. 4, Ord. n. 45418 del 25/11/2010, COGNOME, Rv. 249237). Tale condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’indennizzo può essere integrata anche da comportamenti quali le frequentazioni ambigue coi soggetti condannati nel medesimo procedimento, purché il giudice
della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità dei colle gamenti con tali persone, così da essere poste quanto meno in una relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 53351 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498).
Il giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase dell indagini, purché la loro utilizzabilità non sia stata espressamente esclusa in dibattimento (Sez. 4, n. 19180 del 18/02/2016, Buccini, Rv. 266808) e apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, Hosni, Rv. 276458), compresi scorretti comportamenti deontologici, quando questi, uniti ad altri elementi, configurino una situazione obiettiva idonea a evocare, secondo un canone di normalità, una fattispecie di reato. Infatti, la violazione di regole deontologiche, proprie di una professione, qualificano di colpa la condotta dell’agente, secondo la nozione estraibile dall’art. 43 comma primo, cod. pen., risolvendosi nella inosservanza di una data disciplina (Sez. 4, n. 26925 del 15/05/2019, COGNOME NOME, Rv. 276293; Sez. 4, n. 4242 del 20/12/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269034; Sez. 4, n. 52871 del 15/11/2016, COGNOME, Rv. 268685).
2. Il primo motivo di ricorso è infondato.
La Corte di appello ha evidenziato molteplici profili idonei a configurare una colpa grave del COGNOME ostativa al riconoscimento del diritto all’indennità per ingiusta detenzione.
Come esposto al paragrafo precedente, ferma la verifica degli altri requisiti, il giudice di merito può valorizzare anche scorretti comportamenti cleontologici, quando questi, unitamente ad altri elementi, configurino una situazione obiettiva idonea a evocare, secondo un canone di normalità, una fattispecie di reato.
I comportamenti del COGNOME, valutati negativamente dal giudice della riparazione, collegati alla sua funzione di dipendente – ingegnere – direttore tecnico di impresa e di cantiere – della RAGIONE_SOCIALE, e posti in essere in vista dell’espletamento di gare appalto ed indicati nell’ordinanza impugnata, erano i seguenti: a) i colloqui telefonici col COGNOME, nel corso dei quali il COGNOME gli segnalava che la RAGIONE_SOCIALE aveva conseguito l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto, con l’effetto che il suo interlocutore aveva immediatamente colto l’opportunità di futuri subappalti d’interesse della sua società, informazione concretamente idonea ad offrire all’impresa controllata dal RAGIONE_SOCIALE il significativo vantaggio di sapere che a breve l’impresa datrice di lavoro del ricorrente,
ben disposta nei suoi confronti avrebbe probabilmente bandito una selezione per un’impresa subappaltatrice di lavori nei cantieri circostanti all’aeroporto di Malpensa; b) la comunicazione da parte del COGNOME al COGNOME e all’COGNOME – soci dell’RAGIONE_SOCIALE e partecipi dell’associazione a delinquere – delle offerte pervenute all’RAGIONE_SOCIALE da altre imprese concorrenti nonché dei prezzi da riportare nella propria offerta e del livello nella graduatoria dei prezzi, fino al quale egli si sarebbe potuto spingere nell’affermare la maggiore vantaggiosità economica di un’offerta, che pure non prevedeva il prezzo più basso; c) i rapporti intrattenuti col COGNOME, con l’RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE fino al momento dell’aggiudicazione dell’appalto, stante l’ammissione dello stesso COGNOME di preferire un’eventuale aggiudicazione dell’appalto in favore della società controllata dai tre predetti; d) il ricevimento di un orologio di congruo valore i donazione dai tre predetti; e) il contatto successivo all’aggiudicazione di una gara di subappalto col COGNOME, il quale gli aveva fatto conoscere una donna attiva in un locale d’intrattenimento notturno (donna con la quale il COGNOME comunque dichiarava di non aver mai avuto rapporti).
Sulla base di tali indicazioni, la Corte territoriale, con motivazione lineare e coerente, ha configurato gravi violazioni del COGNOME ai propri doveri di imparzialità e cor rettezza nelle relazioni coi fornitori e i prestatori di servizio di cui agli artt. 1 e codice etico aziendale, le quali creavano l’apparenza della sua appartenenza all’associazione criminosa composta da COGNOME, COGNOME ed COGNOME.
La circostanza enunciata dal ricorrente circa l’assenza di provvedimenti disciplinari all’epoca del fatto è irrilevante. Egli, peraltro, si confronta solo parzialmente co le suesposte argomentazioni e, in particolare, al dato secondo cui la comunicazione di un’offerta più bassa non costituiva oggetto di prassi aziendale. Né la difesa allega, ai fini dell’autosufficienza del ricorso, gli atti relativi al licenziamento del COGNOME, causa di lavoro conseguente e alla definizione di tale procedimento in via conciliativa.
3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Va osservato che il comportamento antecedente all’emissione dell’ordinanza custodiale può assumere rilievo – anche in via esclusiva – ai fini dell’accertamento della sussistenza della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, come avvenuto nella fattispecie in esame alla luce dei molteplici comportamenti ambigui, sopra riportati, posti in essere dal COGNOME, ritenuti sinergici all’evento-detenzione.
Il corretto comportamento processuale successivo il COGNOME, consistente nel ritorno immediato in Italia, nella costituzione spontanea per l’esecuzione della misura e nei chiarimenti resi in sede di interrogatorio di garanzia e, successivamente, nell’ambito del giudizio dinanzi al Tribunale del riesame, appare irrilevante. Il ricor
rente, infatti, non riferiva circostanze, ignote agli inquirenti, utili ad attribuire verso significato agli elementi posti a fondamento del provvedimento cautelare (Sez. 4, n. 25252 del 20/05/2016, Min. Ec. Fin., Rv. 267393).
4. Il terzo motivo di ricorso è generico.
Emerge un difetto di autosufficienza del ricorso, non avendo la difesa chiarito documentalrnente le vicende relative alla presunta scelta di appoggiare alla RAGIONE_SOCIALE, riconducibile ai coimputati COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME COGNOME ed altra a danno del RAGIONE_SOCIALE (poi RAGIONE_SOCIALE), rappresentata dallo COGNOME e dall’COGNOME, presunti capi dell’associazione.
Al riguardo, infatti, non erano stati prodotte copie dei procedimenti penali scaturiti nei confronti dei predetti originari coimputati, al fine di poter valutare adeguat mente le ragioni del ricorrente.
5. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato.
La Corte milanese ha legittimamente valutato in senso negativo le condotte del COGNOME relative alla gara di subappalto poi affidato alla RAGIONE_SOCIALE controllata da COGNOME, capo dell’associazione a delinquere, eviclenziando tra l’altro che, in relazione al delitto previsto dall’art. 2635 cod. civ. erano scaturiti procedimenti penali sui qua non si era mai formato un giudicato, essendo stati definiti con sentenze irrevocabili di incompetenza per territorio e di non doversi procedere per mancanza di querela della persona offesa.
Non era preclusa, pertanto, la possibilità di valutare negativamente il comportamento del COGNOME emerso nell’ambito di tali vicende giudiziarie.
La giurisprudenza richiamata dalla difesa, secondo cui sussiste il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione anche nell’ipotesi di misura cautelare applicata in difetto di una condizione di procedibilità, la cui necessità sia stata accertata soltant all’esito del giudizio di merito in ragione di diversa qualificazione attribuita ai rispetto a quella ritenuta nel corso del procedimento cautelare (Sez. 4, n. 29340 del 22/05/2018, Gallace, Rv. 273089), non è pertinente alla presente fattispecie. Nel caso in esame, infatti, il procedimento che aveva dato adito all’istanza riparatoria era definito con sentenza di assoluzione, mentre le vicende in questione risoltesi separatamente riguardavano alcuni originari coimputati, per cui i relativi elementi fattual potevano essere legittimamente valutati indipendentemente dal tipo di esito processuale.
6. Il quinto motivo di ricorso è generico e comunque manifestamente infondato. La difesa sostanzialmente denuncia un travisamento di prova in modo irrituale e non adeguatamente documentato.
Il motivo di ricorso non è autosufficiente perché privo del riferimento agli elementi fattuali che si assumono travisati e difetta anche degli ulteriori requisiti pe denunciare ritualmente tale vizio.
Al riguardo, va ricordato che il ricorso per Cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova, non può limitarsi, pena l’inammissibilità, ad addurre l’esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, quando non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l’atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l’elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell’e lemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché della effettiva esistenza dell’atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l’att inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l’intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all’interno dell’impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F, Rv. 281085).
7. Il sesto motivo di ricorso risulta generico.
In ogni caso, le questioni ivi prospettate riguardano aspetti già trattati nei paragrafi precedenti.
Né rilevano le tematiche inerenti al quantum dell’indennizzo, non sussistendo i presupposti per riconoscerlo.
Per le ragioni che precedono, il ricorso va rigettato.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.).
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 21 ottobre 2022.