Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 8402 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 8402 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a LOCRI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/09/2025 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 11.9.2025 1 la Corte di appello di Reggio Calabria, quale giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, ha respinto la domanda con la quale NOME COGNOME aveva chiesto la riparazione per la custodia cautelare subita dal 21 maggio 2012 al 13 agosto 2016 nell’ambito del proc. pen. n. 7144/2011 RGNR (c.d. “falsa politica”), in esecuzione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza emessa dal Gip del locale Tribunale in data 11 maggio 2012 per il reato di associazione di stampo mafioso aggravato di cui al capo A) ex art. 416 bis, 1, 2, 3, 4, 5 e 6 cod.pen., 3 e 4 I. n. 146 del 2006 per avere fatto parte di un’associazione di tipo mafioso denominata n’drangheta operante sul territorio RAGIONE_SOCIALEa provincia di Reggio Calabria, del territorio nazionale ed estero articolata in tre mandamenti e con organo di vertice denominato “Provincia” ed in particolare RAGIONE_SOCIALEa sua articolazione denominata RAGIONE_SOCIALE.
Quanto al merito, in data 16 marzo 2015 l’istante veniva condannato dal Tribunale di Locri alla pena di anni nove e mesi sei di reclusione, previa esclusione RAGIONE_SOCIALEe aggravanti contestate di cui all’art. 3 e 4 RAGIONE_SOCIALEa I. n. 146 del 2006 e di quella di cui al comma 6 RAGIONE_SOCIALE‘art. 416 bis cod.pen..
In data 6 aprile 2022 la Corte d’appello di Reggio Calabria assolveva COGNOME NOME con la formula perché il fatto non sussiste, sentenza divenuta irrevocabile in data 18 novembre 2022.
La Corte territoriale ha fondato il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘istanza ex art. 314 cod.proc.pen. ritenendo la sussistenza RAGIONE_SOCIALEa condotta ostativa concretata dalla sicura contiguità del COGNOME con gli ambienti criminali del territorio e dalle sue frequentazioni ambigue con mafiosi del calibro di COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Avverso la suddetta ordinanza, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso l’interessato, denunciando la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 606, comma 1, lett. b), e) cod.proc.pen. in relazione all’art. 314 cod.pen.y In particolare / deduce la motivazione inesistente o comunque apparente nonché contraddittoria ed illogica in punto di colpa grave e l’omessa motivazione con riguardo alle argomentazioni difensive proposte nel giudizio di riparazione.
Si censura l’ordinanza impugnata per avere rigettato l’istanza ‘sul presupposto che il COGNOME abbia concorso a determinare la propria custodia cautelare affidandosi alle conversazioni ambientali del 12.01.2010 tra COGNOME NOME, inteso “NOME“, e COGNOME NOME, inteso “NOME“, ed ha ignorato il dato, emerso dal giudizio di merito, che il COGNOME non era un soggetto di interesse operativo.
Si assume altresì che é apodittica l’affermazione secondo cui il COGNOME avrebbe gravitato nell’ambito di un contesto illecito, atteso che non é chiaro in
che modo lo abbia fatto, quando e da dove sarebbe stata desunta la prova. Peraltro il dato afferisce ad una conversazione del COGNOME, definito un “millantatore” dal Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Misure di Prevenzione.
L’errore di fondo in cui é incorso il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione consiste nell’aver ritenuto provato che il ricorrente fosse “uomo di fiducia o disponibile agli interessi RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE“, senza che tale circostanza fosse stata acclarata in nessuna fase processuale.
Ed inoltre non si può ritenere che il dato intercettivo possa aver fornito la prova RAGIONE_SOCIALEe asserite frequentazioni RAGIONE_SOCIALE‘istante, pur in presenza di elementi che sconfessano quando NOME dal COGNOME.
Pur avendo statuito il giudice del merito che “non é chiaro per quali ragioni” il COGNOME si fosse recato con NOME, il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione ha affermato che si trattava di “ragioni certamente illecite, rischiose e pericolose” non risultando neanche provato che il COGNOME frequentasse COGNOME NOME e COGNOME NOME né che lo steS . 0 conoscesse la fama criminale dei medesimi.
Quanto alle frequentazioni ambigue, dalla semplice lettura RAGIONE_SOCIALEa sentenza assolutoria, gli asseriti rapporti di frequentazione non risultano neanche esaminati.
Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, con requisitoria scritta, ha chiesto l’annullamento con rinvio RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata.
Si è costituito il RAGIONE_SOCIALE, concludendo per l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Va premesso che in tema di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice di merito, per stabilire se chi l’ha patita abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante e secondo un iter logico motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito, non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma ‘solo se sia stata il Presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore RAGIONE_SOCIALE‘autorità procedente, la falsa apparenza RAGIONE_SOCIALEa sua configurabilità come illecito penale (ex plurimis: Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, Rv. 222263 – 01; Sez. 4, n. 20963 del 14/03/2023; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, Rv. 268952 – 01).
La colpa grave di cui all’art. 314 cod. proc. pen., quale elemento negativo RAGIONE_SOCIALEa fattispecie integrante il diritto all’equa riparazione in oggetto, non necessita difatti di estrinsecarsi in condotte integranti, di per sé, reato, se tali, in forza
una valutazione ex ante, da causare o da concorrere a dare causa all’ordinanza cautelare (sul punto si vedano anche Sez. 4, n. 15500 del 22/03/2022, in motivazione; Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, Rv. 273996, in motivazione, oltre che i precedenti ivi richiamati, tra cui Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Rv. 259082-01)
Ai fini del procedimento ex art. 314 cod.proc.pen. occorre uno specifico raffronto tra la condotta del richiedente (da ricostruirsi anche in considerazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza assolutoria) e le ragioni sottese all’intervento RAGIONE_SOCIALE‘autorità e/o alla sua persistenza (Sez. 4, n. 20963/2023, in motivazione; Sez. 3, n. 36336 del 19/06/2019, Rv. 277662 – 01, nonché Sez. 4, n. 27965 del 07/06/2001, Rv. 219686 – 01), con motivazione che deve apprezzare la sussistenza di condotte che rivelino (dolo ovvero) eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazioni di leggi o regolamenti che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 20963/2023, in motivazione; Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, Rv. 276458 – 01, e anche, tra le altre, Sez. 4, n. 22642 del 21/03/2017, Rv. 270001 – 01).
Occorre quindi muovere non dagli elementi fondanti la misura cautelare bensì dall’accertamento RAGIONE_SOCIALEa condotta del richiedente, anche in ragione dei fatti ritenuti provati o non esclusi dal giudice penale, per poi valutarla ai fini del giudizio circa la condizione ostativa del dolo o RAGIONE_SOCIALEa colpa grave e del loro collegamento sinergico con l’intervento RAGIONE_SOCIALE‘autorità in relazione alle circostanze sottese all’ordinanza cautelare (si veda, in particolare, Sez. 4, n. 30820 del 13/06/2024, e la giurisprudenza di legittimità in essa richiamata, tra cui Sez. 4, n. 9910 del 16/01/2024).
Ebbene, nel caso che ci occupa, in applicazione di tali principi, l’ordinanza impugnata, con una trama motivatoria esente da aporie logiche, ha ravvisato un profilo di colpa grave in capo all’istante “per avere gravitato nell’ambito di un contesto illecito”, così da ingenerare la falsa apparenza RAGIONE_SOCIALEa sua partecipazione ad un’associazione di stampo n’dranghetistico.
A tal fine il dato di rilievo probatorio a tal fine valorizzato é costituito dal intercettazioni inter alios in cui viene menzionata la figura RAGIONE_SOCIALE‘odierno istante, captate presso la lavanderia “RAGIONE_SOCIALE” sita in RAGIONE_SOCIALE tra COGNOME NOME e COGNOME NOME, NOME “NOME NOME“, soggetti di indubbia caratura criminale. Pur non facendo riferimento ad alcun fatto specifico, COGNOME NOME NOME NOMENOMENOME, viene indicato come persona di fiducia, soggetto stimato da entrambi, e ciò a differenza degli altri componenti RAGIONE_SOCIALEa famiglia COGNOME, ed COGNOME ,Capace -dranteporre gli interessi RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE a quelli RAGIONE_SOCIALEa propria famiglia. Va altresì considerato che la valenza di tali intercettazioni non é stata smentita dal giudizio di merito, essendo stato invece accertato che il COGNOME si era
recato più volte con il cugino del NOME e su indicazione di quest’ultimo /mentre gli altri non avevano altrettanto coraggio /anche se non è stato chiarito per quali ragioni e per quali scopi.
Alla luce di tali elementi, valutati nell’ottica ex ante del giudice RAGIONE_SOCIALEa cautela ma previo confronto con gli esiti del giudizio di merito, il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione ha ricavato che il profilo di colpa grave ravvisabile in capo all’istante sia consistito “nell’aver gravitato nell’ambito di un contesto illecito al punto da generare l’evento detenzione”.
Ed invero, non può certamente sottacersi che in determinati contesti criminali ed in particolare nell’ambito di conversazioni, l’attestazione di fiducia mostrata da parte di due personaggi di indubbia caratura criminale nonché di stima per il coraggio dimostrato siano dotate di particolare valenza dimostrativa che va sicuramente a colorare in termini di illiceità, così come ritenuto dal giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, la natura RAGIONE_SOCIALEe questioni che gli stessi avevano in comune; parimenti tali accertati contatti sono anche indicativi RAGIONE_SOCIALEa frequentazione con gli ambienti criminali del territorio.
In conclusione il ricorso va rigettato. Segue la condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute dal RAGIONE_SOCIALE resistente. La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi con i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che l’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un’attività diretta a contrastare la pretesa del ricorrente (sull’argomento, con riferimento alle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, da ultimo, Sez. U, n. 877 del 14/07/2022 dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886; Sez. U., n. 5466, del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e Condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali. Nulla per le spese in favore del RAGIONE_SOCIALE resistente. Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2026 Il Consi GLYPH stensore GLYPH Il President
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