Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 42891 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 42891 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA in Francia
avverso l’ordinanza del 12/03/2024 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
letta la memoria RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura di Stato, che ha concluso affinché il ricorso sia respinto;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 12 marzo 2024 la Corte di appello di Roma ha respinto la domanda formulata da NOME COGNOME per la riparazione dovuta ad ingiusta sottoposizione alla misura RAGIONE_SOCIALEa custodia cautelare dal 20 gennaio 2017 – data in cui veniva tratto in arresto – al 7 agosto 2017 – data in cui veniva rimesso in libertà, per poi essere definitivamente assolto dall’addebito con sentenza emessa dalla Corte d’appello di Roma in data 15 febbraio 2023 (irrev. 1 giugno 2023).
La misura cautelare fu disposta per i reati di tentata truffa e rapina aggravata, poi riqualificati in un’unica condotta di truffa consumata.
1.1. L’ordinanza impugnata ha ritenuto sussistente la colpa grave di cui all’art. 314, comma 1, cod. proc. pen., osservando che il COGNOME fu tratto in arresto sulla scorta di un riconoscimento fotografico, confortato dal coinvolgimento in precedenti (ma analoghe) vicende illecite, dal rinvenimento presso di lui di denaro contraffatto, ed infine dalla iniziale latitanza.
Avverso l’ordinanza propone ricorso per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, lamentando ? in sintesi, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.
2.1. Con un unico motivo si deduce inosservanza ed erronea applicazione RAGIONE_SOCIALEa legge processuale penale (art. 314 cod. proc. pen.), e vizio RAGIONE_SOCIALEa motivazione.
I giudici RAGIONE_SOCIALEa riparazione sono incorsi in errore per aver utilizzato un registr valutativo del tutto inconferente rispetto al giudizio sulla riparazione.
Il provvedimento impugnato, infatti, non descrive alcuna condotta, dolosa o gravemente colposa, che “risulti dalla sentenza di assoluzione e non dall’ordinanza di custodia cautelare” (p. 2).
Tale non può essere la condotta tenuta al momento del fatto, in quanto il ricorrente si trovava in tutt’altro luogo, né quella tenuta in precedenti occasioni men che meno la somiglianza con l’effettivo autore del reato.
Il Sostituto Procuratore generale ha presentato requisitoria scritta ex art. 611 cod. proc. pen., nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
Il RAGIONE_SOCIALE, attraverso l’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato, ha depositato memoria difensiva, nella quale ha concluso affinché il ricorso sia respinto, con il favore RAGIONE_SOCIALEe spese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Allo scrutinio dei motivi è utile premette GLYPH une circostanze in fatto.
Il procedimento penale prendeva l’avvio dalla querela di NOME COGNOME (poi oggetto di integrazione), titolare di un’azienda di arredi scolastici, il qua sosteneva di essere entrato in trattativa con una ditta inglese per la fornitura di arredi per euro 80.000.
Vi fu un primo incontro in Roma / presso l’hotel RAGIONE_SOCIALE (avvenuto il 5 maggio 2016) { con tale NOME COGNOME.
Al successivo incontro, avvenuto il 15 maggio 2016, sempre in Roma ma presso l’hotel RAGIONE_SOCIALE, la persona offesa si recava con suo fratello (pure sentito dagli inquirenti), per discutere a sua volta con il fratello di NOME COGNOME presentatosi come NOME.
Come concordato, NOME COGNOME aveva portato con sé euro 80.000 in contanti, a fronte RAGIONE_SOCIALEa quale avrebbe dovuto ricevere l’equivalente in franchi svizzeri, per ragioni di convenienza fiscale.
Nel corso di questo secondo incontro, sempre secondo quanto riferito dalla persona offesa, alla consegna RAGIONE_SOCIALEe banconote in euro seguiva quella del controvalore in franchi, ma con banconote poi risultate false.
Le persone offese riconoscevano in sede di individuazione il COGNOME come colui il quale era presente al secondo incontro (tenendo una condotta minatoria e prelevando la valigetta con la cospicua somma di denaro), di cui avevano anche fornito una descrizione collimante con le foto segnaletiche in possesso RAGIONE_SOCIALEa polizia giudiziaria.
E’ bene anticipare che le dichiarazioni dei fratelli COGNOME sono state ritenute inattendibili.
Il coinvolgimento RAGIONE_SOCIALE‘odierno ricorrente nei fatti è stato però desunto anche da ulteriori elementi, poi ritenuti insufficienti a fondare un giudizio di responsabili oltre ogni ragionevole dubbio.
Più in particolare, il giorno 25 maggio 2016 veniva posta in essere una analoga condotta nei confronti di NOME COGNOME, il quale fu raggiunto presso l’hotel Palazzo Montemartini di Roma da un soggetto interessato ad un annuncio immobiliare, il quale gli propose la consegna di euro 100.000 in banconote di piccolo taglio, in cambio di banconote da euro 500 (il soggetto veniva descritto in termini corrispondenti a quello presente ai fatti consumati presso l’hotel RAGIONE_SOCIALE).
La polizia giudiziaria, appreso del ripetuto verificarsi di incontri di questo genere presso l’hotel Montemartini, effettuava un servizio di appostamento in data 27 maggio 2016, in esito al quale ebbe ad identificare nel COGNOME colui che aveva
lo
incontrato una coppia di italian che voleva vendere un immobile in Salerno, chiedendo loro una somma per la provvigione.
Infine, a carico del ricorrente risultava un fotosegnalamento RAGIONE_SOCIALE‘Il luglio 2014 per tentata truffa aggravata, avendo cercato di farsi consegnare da un imprenditore euro 220.000 in banconote di piccolo taglio, a fronte RAGIONE_SOCIALEa consegna di pari somma in banconote da euro 500, poi risultate false.
Emessa la misura cautelare, il COGNOME risultava latitante.
Successivamente, nel corso RAGIONE_SOCIALEa perquisizione compiuta al momento RAGIONE_SOCIALE‘arresto venivano rinvenute RAGIONE_SOCIALEe banconote di euro 500 poi risultate false.
Infine, durante l’interrogatorio di garanzia il COGNOME ammetteva di essersi recato all’incontro del 27 maggio 2016 presso l’hotel Montemartini, ed aggiungeva che le banconote false erano relative all’episodio del 2014.
Essendo stata dedotta una ipotesi di c.d. ingiustizia sostanziale, è compito del giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione valutare se l’imputato, con una condotta gravemente negligente o imprudente, abbia colposamente indotto in inganno l’autorità giudiziaria in relazione alla sussistenza dei presupposti per l’adozione di una misura cautelare.
In tal modo la connotazione solidaristica RAGIONE_SOCIALE‘istituto viene quindi ad essere contemperata in rapporto al dovere di responsabilità gravante su tutti i consociati.
3.1. Questa Corte, nella sua più autorevole composizione, ha più volte ribadito che il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione deve procedere ad una autonoma valutazione RAGIONE_SOCIALEe risultanze processuali rispetto al giudice penale.
Ciò in quanto è suo compito stabilire non se determinate condotte e costituiscano o meno reato, ma se queste si GLYPH poste come fattore condizionante (anche nel concorso RAGIONE_SOCIALE‘altrui errore) alla produzione RAGIONE_SOCIALE‘evento “detenzione” (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, COGNOME, Rv. 203638 – 01; conf., Sez. U, n. 34559 del 26/06/2 . 002, COGNOME, Rv. 222263 – 01).
La valutazione deve essere effettuata ex ante. e . e ricalca quella eseguita al momento RAGIONE_SOCIALE‘emissione del provvedimento restrittivo, ed è volta a verificare, seppur in presenza di un errore RAGIONE_SOCIALE‘autorità procedente: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice RAGIONE_SOCIALEa cautela potesse desumersi l’apparenza RAGIONE_SOCIALEa fondatezza RAGIONE_SOCIALEe accuse, pur successivamente smentita dall’esito del giudizio; in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, COGNOME, Rv. 247663).
Tali comportamenti possono essere, come detto, di tipo extra-processuale (ad es., grave leggerezza o macroscopica trascuratezza tali da aver dato causa
all’imputazione, violazione di legge o regolamenti) o processuale (ad es., autoincolpazione, silenzio consapevole sull’esistenza di un alibi).
Il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, quindi, non può ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice RAGIONE_SOCIALEa cognizione, ovvero non provate circostanze che quest’ultimo ha valutato dimostrate (Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, COGNOME, Rv. 274350; Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039; Sez. 3, n. 19998 del 20/04/2011, COGNOME, Rv. 250385 – 01).
3.2. Nel caso in esame la Corte distrettuale, attenendosi a tali principi, ha ritenuto che la condotta del COGNOME aveva contribuito ad ingenerare la rappresentazione di un agire illecito dal quale è scaturita, con rapporto di causaeffetto, la detenzione ingiustamente sofferta.
Il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione ha messo in evidenza una serie condotte precedenti e successive alla consumazione dei reati per i quali, in un momento successivo, fu tratto in arresto il COGNOME, e la detenzione di ben 340 banconote da euro 500,00 contraffatte.
Diversamente da quanto (immotivatamente) sostenuto in ricorso, la prova di tali accadimenti non è stata desunta dall’ordinanza di custodia cautelare, e comunque ha riguardato accadimenti la cui storicità non è stata esclusa dal giudice del merito (che si è limitato a dar conto RAGIONE_SOCIALE‘inattendibilità RAGIONE_SOCIALEe persone offese), essendo piuttosto fondata su altre fonti di prova (attività di polizia giudiziari sommarie informazioni), ed in parte confermata dallo stesso ricorrente.
Né può assumere rilievo alcuno, ai fini RAGIONE_SOCIALEa riparazione, la circostanza, addotta dal ricorrente (p. 2 ricorso), di essersi trovato altrove nel momento in cui furono consumate le condotte illecite.
Nel resto, il ricorso si risolve nella mera negazione RAGIONE_SOCIALEa condotta ostativa alla riparazione.
In considerazione di ciò, il ricorso risulta aspecifico, in quanto omette di confrontarsi con l’effettiva ratio decidendi RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata.
Per quest’ultimo aspetto giova ricordare che la Corte di cassazione, nella sua più autorevole composizione, da tempo ha evidenziato che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino RAGIONE_SOCIALEa necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, le cui ragioni non possono essere ignorate da chi propone l’impugnazione.
Il motivo, quindi, è assistito dalla necessaria specificità quando risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatt di diritto poste a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico RAGIONE_SOCIALE‘impugnante, è direttamente proporzionale alla
specificità con cui tali ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268823).
L’impugnazione deve, in altri termini, esplicarsi attraverso una critica specifica, mirata e necessariamente puntuale RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata e da essa deve trarre gli spazi argomentativi RAGIONE_SOCIALEa domanda di una decisione corretta in diritto ed in fatto.
Rileva inoltre il Collegio che il motivo è inammissibile anche nella parte in cui lamenta violazione di legge ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in relazione all’art. 314 cod. proc. pen. (p. 1 ricorso): la violazione di norme processuali, infatti, è deducibile solo se stabilite a pena di nullità, di inutilizzabi di inammissibilità o di decadenza.
3.3. Deve infine escludersi che la previsione RAGIONE_SOCIALE‘art. 314, comma 1, cod. proc. pen. – nella parte in cui, come visto, limita l’accesso all’equa riparazione sia in contrasto con l’art. 5 RAGIONE_SOCIALEa Convenzione europea dei diritti RAGIONE_SOCIALE‘uomo perché quest’ultima norma impone il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo soltanto per la detenzione preventiva formalmente illegittima (Sez. 4, n. 6903 del 02/02/2021, Nasone, Rv. 280929 – 01; conf., Sez. 4, n. 35689 del 09/07/2009, COGNOME, Rv. 245311 – 01).
Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALEa causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali consegue quella al pagamento RAGIONE_SOCIALEa sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare in euro tremila.
4.1. Il ricorrente deve altresì essere condannato alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute dal RAGIONE_SOCIALE resistente, che si liquidano in complessivi euro mille.
La memoria depositata, infatti, non si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione, ma si confronta con i motivi di ricorso, e quindi ffuricontributo alla dialettica processuale (su punto, Sez. 4, n. 1856 del 16/11/2023, COGNOME non mass; in argomento anche Sez. U, n. 34559 del 26/6/2002, COGNOME, Rv. 222264; in riferimento alla costituzione RAGIONE_SOCIALEa parte civile, ma con principi estensibili, Sez. U, n. 877 del 14/7/2022, dep. 2023, COGNOME, in motivazione).
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Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende nonché alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese di giudizio sostenute dal RAGIONE_SOCIALE resistente, che liquida in euro mille.
Così deciso in Roma, 15 ottobre 2024
Il Presidente/ l