Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 39631 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 39631 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a WINTERHUR( SVIZZERA) il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/05/2024 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di CAGLIARI
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 8.5.2024 la Corte di appello di Cagliari, pronunciandosi in sede di giudizio di rinvio, a seguito RAGIONE_SOCIALEa sentenza di questa Corte di legittimit n. 40483 del 27.9.2023, ha rigettato la domanda ex art. 314 cod, proc.pen. avanzata da COGNOME NOME in relazione al periodo di sottoposizione alla misura RAGIONE_SOCIALEa custodia cautelare allo stesso applicata dall’1.2.2008 al 2 dicembre 2008 e nella forma degli arresti domiciliari fino al 12 gennaio 2009 / in forza di ordinanza del Gip del Tribunale di Cagliari in relazione ai reati di cui agli artt. 110 cod.pen 216 e 223 r.d. 16 marzo 1942 n. 267 e 7 I. n. 203 del 1991, procedimento poi conclusosi nel merito con decreto di archiviazione del 5 maggio 2016.
Allo stesso era contestato il concorso nei reati di bancarotta fraudolenta per distrazione in relazione al fallimento RAGIONE_SOCIALEe società di diritto svizzero RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE aggravati dalla finalità di agevolare l’attività di una RAGIONE_SOCIALE calabrese di stampo mafioso facente capo alla famiglia COGNOME.
Il procedimento veniva trasmesso dalla Procura RAGIONE_SOCIALEa Repubblica di Milano a quella di RAGIONE_SOCIALE la quale poi aveva chiesto ed ottenuto l’archiviazione motivata dalla mancata delibazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza straniera dichiarativa del fallimento RAGIONE_SOCIALEe società.
Avverso detta ordinanza, lo COGNOME, a mezzo di difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in urifftiótivo di
Con detto motivo deduce la violazione e/o l’erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod.proc.pen. in generale ed anche in rapporto con gli artt. 273 e 280 cod.proc.pen. i con riferimento all’art. 60611ett. b) ed e), cod.proc.pen.
Si assume che gli elementi che secondo la Corte territoriale integrano la colpa grave attengono ad affermazioni indinnostrate in quanto mai poste al vaglio del giudizio e non ritenute idonee dalla stessa Procura a sostenere l’accusa in giudizio.
Si rappresenta. in particolare / che l’utilizzo di denaro contante nelle transazioni in Svizzera può essere effettuato senza limitazioni e che la pretesa natura verticistica di controllo RAGIONE_SOCIALEa società é circostanza del tutto erronea atteso che lo RAGIONE_SOCIALE non aveva il ruolo di amministratore RAGIONE_SOCIALEe due società svizzere.
T
Quanto alle dichiarazioni rese da altri soggetti, le stesse non sono state verificate. Con riguardo alle distrazioni di denaro operate a danno RAGIONE_SOCIALEe società svizzere RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE non vi é prova che dette operazioni ordinate dallo RAGIONE_SOCIALE.
Quanto alla frequentazione con l’COGNOME, le affermazioni RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale sono generiche,atteso che non é tThiaríto se lo COGNOME fosse a conoscenza dei procedimenti penali cui l’COGNOME era assoggettato, considerato altresì che questi é stato assolto dalle relative imputazioni.
Il RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria difensiva con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso é fondato.
2. Si deve premettere che, per giurisprudenza consolidata, il giudizio per la riparazione RAGIONE_SOCIALE‘ingiusta detenzione è connotato da totale autonomia rispetto al giudizio penale, perché ha lo scopo di valutare se l’imputato, con una condotta gravemente negligente o imprudente, abbia colposamente indotto in inganno il giudice in relazione alla sussistenza dei presupposti per l’adozione di una misura cautelare. Ai fini RAGIONE_SOCIALEa sussistenza del diritto all’indennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un “errore giudiziario”, venendo in considerazione soltanto l’antinomia strutturale tra custodia e assoluzione< o quella funzionale tra durata RAGIONE_SOCIALEa custodia ed eventuale misura RAGIONE_SOCIALEa pena; con la conseguenza che, in tanto la privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale potrà considerarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base RAGIONE_SOCIALE'istituto. (così Sez. U., 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606).
La sentenza RAGIONE_SOCIALEe Sezioni unite n. 32383 del 27/05/2010, COGNOME, Rv. 247663 ha precisato che la valutazione in parola deve essere effettuata ex ante, quindi deve ricalcare quella eseguita al momento RAGIONE_SOCIALE'emissione del provvedimento restrittivo, ed è volta a verificare: da un lato, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice RAGIONE_SOCIALEa cautela potesse desumersi l'apparenza RAGIONE_SOCIALEa fondatezza RAGIONE_SOCIALEe accuse, pur successivamente smentita dall'esito del
giudizio; dall'altro, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente.
Muovendo da queste premesse, la sentenza in parola ha chiarito che una condotta, già ritenuta idonea a integrare il grave quadro indiziario, può essere considerata gravemente colposa l ai fini del diniego del diritto alla riparazione, quando l'assenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni di applicabilità RAGIONE_SOCIALEa misura venga accertata sulla base di elementi emersi in un momento successivo a quello RAGIONE_SOCIALEa sua adozione; ma quella stessa condotta non può essere considerata gravemente colposa ai fini del diniego del diritto alla riparazione ove si accerti che t condizioni difettavano ab origine e a tale accertamento il giudice RAGIONE_SOCIALEa cognizione pervenga «sulla base degli stessi precisi elementi» che erano a disposizione del giudice RAGIONE_SOCIALEa cautela «e in ragione esclusivamente di una loro diversa valutazione». In questi casi – sottolinea la sentenza – «la possibilità del dinieg del diritto alla riparazione per effetto RAGIONE_SOCIALEa condizione ostativa RAGIONE_SOCIALEa condott sinergica del soggetto rimane effettivamente preclusa in forza RAGIONE_SOCIALEo stesso meccanismo "causale" che governa l'operatività RAGIONE_SOCIALEa condizione in parola». La rilevanza RAGIONE_SOCIALEa condotta ostativa «si misura, infatti, non sulla influenzabilità del persona del singolo giudice, bensì sulla idoneità a indurre in errore la struttura giudiziaria preposta alla trattazione del caso, complessivamente e oggettivamente intesa» (pagg. 31 e 32 RAGIONE_SOCIALEa motivazione).
L'autonomia tra il giudizio penale e il successivo giudizio per la riparazione RAGIONE_SOCIALE'ingiusta detenzione è stata più volte sottolineata dalla giurisprudenza di legittimità e non solo dalle sentenze RAGIONE_SOCIALEe Sezioni Unite sopra richiamate. Si è affermato in proposito: – che «il giudizio per la riparazione RAGIONE_SOCIALE'ingiust detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base RAGIONE_SOCIALEo stesso materiale probatorio acquisito agli atti, m sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione differenti» (Sez. 4, n. 39500 del 18/06/2013, Trombetta, Rv. 256764);
– che «in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine stabilire, con valutazione "ex ante" – e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore RAGIONE_SOCIALE'autorità procedente, la falsa
apparenza RAGIONE_SOCIALEa sua configurabilità come illecito penale» (Sez. 4, Sentenza n. 3359 del 22/09/2016, dep.2017, La Fornara' Rv. 268952);
– che «nel giudizio avente ad oggetto la riparazione per ingiusta detenzione, ai fini RAGIONE_SOCIALE'accertamento RAGIONE_SOCIALEa condizione ostativa del dolo o RAGIONE_SOCIALEa colpa grave, può darsi rilievo agli stessi fatti accertati nel giudizio penale di cognizione, e rileva che quest'ultimo si sia definito con l'assoluzione RAGIONE_SOCIALE'imputato sulla base degli stessi elementi posti a fondamento del provvedimento applicativo RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare, trattandosi di un'evenienza fisiologicamente correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito valendo soltanto in quest'ultima il criterio RAGIONE_SOCIALE'aldilà di ogni ragionevole dubbio (Sez. 4, n. 2145 del 13/01/2021, COGNOME, Rv. 280246; nello stesso senso, Sez. 4, n. 34438 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 276859).
Si è tuttavia ribadito anche – e l'affermazione è coerente con i principi sopra enunciati – che nell'escludere il diritto alla riparazione per la ritenuta sussisten di un comportamento doloso o gravemente colposo che abbia "dato causa" (o concorso a dar causa) alla privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale, il giudice RAGIONE_SOCIALEa · riparazione deve attenersi a dati di fatto «accertati o non negati» nel giudizio di merito (Sez. U n. 43 del 13/12/1995 – dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636). Si è sottolineato in proposito che l'autonomia tra i due giudizi non implica che il dolo o la colpa grave possano essere desunti da condotte che la sentenza di assoluzione abbia ritenuto non sussistenti o non sufficientemente provate (Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, COGNOME, Rv. 274350; Sez. 4, n. 21598 del 15/4/2014, COGNOME, non mass.; Sez. 4, n. 1573 del 18/12/1993, dep. 1994, COGNOME, Rv. 198491).
Ciò premesso, l'ordinanza impugnata non mostra di fare corretta applicazione ,/ ' principi fin qui elencati.
Ed invero il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione ha fondato il diniego RAGIONE_SOCIALE'istanza ex art. 31 cod.pen. sulla sussistenza di una condotta ostativa i cui elementi vengono esplicitamente desunti dalla sola ordinanza custodiale, ed in particolare la circostanza che l'istante / in quanto socio occulto ed amministratore di fatto RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE (come affermato dal coindagato NOME COGNOME / in occasione RAGIONE_SOCIALE'interrogatorio reso il 28.9.2005 e 1 come affermato da altro coindagato COGNOME NOME /NOMEnel corso di un'intercettazione ad un avvocato) t aveva già nel mese di luglio del 2001 organizzato in frode all'assicuratrice un falso furto di due milioni di franchi svizzeri dalla cassaforte RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE; che aveva concorso a costituire talune società in paradisi fiscali ove confluivano parte dei proventi RAGIONE_SOCIALEe fallite ed era stato monitorato durante alcuni viaggi in Calabria nel
corso dei quali aveva incontrato esponenti vicini ad associazioni di stampo mafioso quali COGNOME NOME, già sottoposto a processo per la sua partecipazione all'associazione per delinquere di stampo mafioso, denominata RAGIONE_SOCIALE. Ed inoltre ponendo in rilievo che le due società erano governate nella più totale confusione contabile e gestivano in forma disinvoltamente fiduciaria importanti flussi di denaro acquisiti direttamente o tramite interr~riisenza adeguate verifiche sulla loro provenienza.
Ebbene, tale valutazione/ reiterando sostanzialmente quella del giudice RAGIONE_SOCIALEa originaria cautela, non si confronta con le ragioni del provvedimento di archiviazione del quale non si menziona neanche la motivazioneiche viene quind desunta solo dalla lettura del ricorso, difettando quindi il vaglio del giudizio successivo anche in ordine alla riferibilità RAGIONE_SOCIALEa condotta ostativa al richiedente, o, ancora, alla circostanza che tali elementi posti a base del titolo custodiale non siano stati esclusi.
L'ordinanza impugnata va quindi annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Cagliari ? cui demandat A anche la regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio.
P.Q.M .
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte d'appello di Cagliari cui demanda altresì la regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità.
Così deciso il 2.10.2024