Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 14742 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 14742 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/03/2024
SENTENZA
suo ricorso proposto da
NOME, nata in Moldavia il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/12/2023 RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Bologna
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria redatta dal Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, che chiede l’inammissibilità o, comunque, il rigetto del ricorso; letta la memoria del difensore, AVV_NOTAIO del foro di Modena, che insi- ste per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Giudicando in sede di rinvio disposto da questa Corte, Sez. 4, con sentenza n. 22688 del 14 marzo 2023 – che, in accoglimento del ricorso proposto dall’interessata, aveva annullato l’ordinanza emessa in data 27 febbraio 2022 -, la Corte di appello di Bologna ha nuovamente rigettato l’istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell’interesse di NOME COGNOME, con riferimento alla detenzione da costei subita (dal 21 ottobre 2020 sino al 14 luglio 2021) in relazione alla procedura di estradizione per l’estero con riferimento al mandato di arresto emesso il 10 luglio 2019 dalla Corte Penale di Chisinau in Moldavia per i reati di sequestro di persona e furto, commessi, in concorso con altri soggetti suoi connazionali, in danno di un cittadino di nazionalità turca, che era stato prelevato dalla sua camera di albergo, condotto in un casolare e rapinato del portafoglio.
Per una migliore comprensione RAGIONE_SOCIALEa complessa vicenda, i fatti processuali possono essere così ricapitolati.
2.1. Giunta in data 2 dicembre 2020 la documentazione a sostegno RAGIONE_SOCIALEa domanda di estradizione, con sentenza del 30 marzo 2021 la Corte di Appello aveva dichiarato la sussistenza RAGIONE_SOCIALEe condizioni per l’accoglimento RAGIONE_SOCIALEa richiesta di estradizione avanzata dalla Repubblica RAGIONE_SOCIALEa Moldavia. La Corte di Cassazione, a seguito del ricorso presentato da COGNOME, aveva annullato con rinvio tale sentenza e la Corte di Appello, nel nuovo giudizio in data 14 luglio 2021, aveva rigettato la domanda di estradizione e aveva revocato la misura cautelare in atto.
2.2. Con ordinanza del 22 luglio 2022, la Corte RAGIONE_SOCIALEa riparazione aveva rigettato la domanda, ravvisando la condizione ostativa RAGIONE_SOCIALEa colpa grave nella condotta RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, consistita nell’avere avuto consapevolezza del rapimento RAGIONE_SOCIALEa persona offesa e nell’avere approfittato RAGIONE_SOCIALEa sua assenza per rubarne il computer dalla stanza d’albergo, da dove era stata prelevata dai sequestratori.
2.3. In accoglimento del ricorso proposto dall’interessata, questa Corte, all’esito di un’ampia e approfondita disamina RAGIONE_SOCIALEe ipotesi di detenzione patita a fini estradizionali, aveva annullato l’ordinanza di rigetto, evidenziando che, in relazione a tutte le ipotesi di ingiusta detenzione patita da soggetto estradando, la condotta integrante la condizione ostativa ex art. 314 cod. proc. pen. inerisce essenzialmente al presupposto del pericolo di fuga.
Al proposito, la Suprema Corte aveva enunciato il seguente principio: in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, ove la privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale sia stata sofferta nell’ambito di una procedura di estradizione passiva conclusasi con il rigetto RAGIONE_SOCIALEa richiesta, il comportamento ostativo doloso o gravemente colposo RAGIONE_SOCIALE‘estradando deve essere accertato, ai fini del riconoscimento del diritto,
con riferimento al solo pericolo di fuga tanto nel caso in cui la misura cautelare coercitiva sia stata applicata in via provvisoria ai sensi degli artt. 715 e 716 cod. proc. pen., quanto in quello in cui sia stata disposta, in prosecuzione del vincolo, dopo la richiesta di estradizione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 714 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 22688 del 14/03/2023, Rv. 284647).
2.4. Con l’ordinanza impugnata, la Corte territoriale ha nuovamente rigettato l’istanza, avendo ritenuto sussistente, nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa procedura estradizionale, il pericolo di fuga RAGIONE_SOCIALE‘interessa, integrante la condizione ostativa all’accoglimento dalla richiesta di riparazione per ingiusta detenzione.
Avverso l’indicata ordinanza, NOME COGNOME, a mezzo del difensore di fiducia nonché procuratore speciale, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, con cui eccepisce la violazione degli artt. 314 e 623 cod. proc. pen. e relativo vizio di motivazione.
Ad avviso RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, nel provvedimento gravato mancherebbe un accertamento ex post e in concreto in ordine alla sussistenza di un’eventuale condotta dolosa o gravemente colposa all’adozione e al mantenimento RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare rappresentato dal pericolo di fuga, e non già dalla mera apparenza del pericolo di fuga, accertamento richiesto nella sentenza di annullamento e che la Corte di merito avrebbe sostanzialmente obliterato.
Ad avviso RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, la valutazione del pericolo di fuga deve essere effettuata non già nella prospettiva tipica del Tribunale del riesame, ma in quella del giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, occorrendo perciò verificare se l’eventuale errore RAGIONE_SOCIALE‘Autorità giudiziaria in relazione a tale aspetto fosse ascrivibile anche al dolo o alla colpa grave RAGIONE_SOCIALEa richiedente. Nel caso di specie, secondo la prospettazione difensiva, tale pericolo era insussistente, posto che la donna era regolare sul territorio RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, dove aveva regolare domicilio, svolgeva attività lavorativa e non era in possesso di alcun passaporto, avendolo precedentemente smarrito: circostanze chiaramente indicative RAGIONE_SOCIALE‘assenza RAGIONE_SOCIALE‘attualità del pericolo di fuga, che non sarebbero state valutate dalla Corte di appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Come statuito dalla sentenza rescindente, la Corte di appello era chiamata a valutare la sussistenza, in concreto, di una condotta dolosa o gravemente
colposa RAGIONE_SOCIALEa richiedente incidente sul requisito di applicazione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare rappresentato dal pericolo di fuga.
Ritiene il Collegio che la Corte di appello, uniformandosi al principio di diritto dinanzi indicato, abbia assolto all’onere motivazionale richiesto, giustificando il diniego RAGIONE_SOCIALEa riparazione per ingiusta detenzione con un percorso argomentativo che, lungi dall’essere illogico o lacunoso, appare persuasivo e coerente.
Invero, il provvedimento impugnato ha dato debitamente conto di molteplici elementi da cui desumere una condotta dolosa o gravemente colposa RAGIONE_SOCIALE‘istante in relazione al pericolo di fuga, quali:
gli elementi desumibili dall’ordinanza di convalida RAGIONE_SOCIALE‘arresto del 23 ottobre 2020, confermata dalla Corte di cassazione con sentenza del 14 gennaio 2021, ove si evidenziava che la NOME era priva di passaporto e di fissa dimora in Italia, e, pur sottoposta a procedura di estradizione, si era allontanata per spostarsi prima in Belgio, poi in Italia, ordinanza confermata in sede di legittimità; in particolare, come pure rappresentato dalla Corte di merito, la Suprema Corte, con l’indicata sentenza aveva evidenziato che, in relazione al pericolo di fuga, “il provvedimento impugnato si presenta (…) compiutamente e ragionevolmente motivato, avendo la Corte di appello evidenziato, con indiscutibile pertinenza, come la ricorrente non solo sia fuggita dalla Moldavia, ma sia altresì andata in giro per mezza Europa (Francia, Belgio, e poi, come indica la sua stessa difesa, anche Austria e Germania) prima di giungere nel nostro Paese: dove – ad onta di quanto addotto in ricorso ella non risulta avere né una stabile ed adeguata dimora né un’occupazione lavorativa”.
gli elementi desumibili dall’ordinanza, emessa dalla Corte di appello di Bologna del 17 novembre 2020, di rigetto RAGIONE_SOCIALEa richiesta di revoca RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare, ove si ribadiva il concreto pericolo di fuga, sulla base non solo del fatto che la donna, oltre ad essersi volontariamente allontanata sia dal Paese di origine pur essendo a conoscenza del procedimento penale a suo carico, sia dalla Francia, ove era stato instaurato un analogo procedimento ai fini RAGIONE_SOCIALEa sua estradizione, in occasione RAGIONE_SOCIALEa presentazione RAGIONE_SOCIALEa denuncia di smarrimento del passaporto aveva falsamente dichiarato di essere nata in Romania, anziché in Moldavia, con ciò evitando di essere identificata quale destinataria RAGIONE_SOCIALEa procedura estradizionale a suo carico.
Su queste basi fattuali, la Corte di merito, certamente in maniera non manifestamente illogica, ha ritenuto che, proprio nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa procedura estradizionale, il pericolo di fuga è stato accertato non sulla base di mere congetture, ma su precisi comportamenti RAGIONE_SOCIALEa NOME, la quale, come detto, si è
volontariamente allontanata prima dalla Moldavia, poi dalla Francia, per spostarsi, infine, in Belgio e quindi in Italia, dove, peraltro, ha denunciato lo smarrimento del passaporto fornendo false indicazioni sullo RAGIONE_SOCIALE di nascita.
La coerenza logica RAGIONE_SOCIALEe ragioni sottese alla decisione non è quindi scalfita dalle censure mosse in ricorso, essendo il convincimento dei giudici RAGIONE_SOCIALEa riparazione espresso con esauriente e persuasiva motivazione, in modo tale da non poter costituire vizio che comporti controllo di legittimità la diversa prospettazione dei fatti RAGIONE_SOCIALEa ricorrente. Esula, infatti, dai poteri RAGIONE_SOCIALEa Corte legittimità quello di una rilettura degli elementi di fatto, posti a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione, la cui valutazione è riservata – in via esclusiva- al giudice del merito.
Per i motivi indicati, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna RAGIONE_SOCIALEa ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
P.Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuale ed alle spese sostenute per il grado di giudizio dal RAGIONE_SOCIALE, che liquida in euro 1.000, oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso il 27/03/2024.