Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 24022 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 24022 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/05/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/12/2022 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di TORINO
udita la COGNOME svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Torino ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione formulata da NOME COGNOME COGNOME COGNOME alla sofferta custodia cautelare in carcere subita dal 15/6/2018 sino al 2/7/2018 e agli arresti domiciliari da tale ultima dat sino al 21/11/2018, data in cui la misura custodiale era stata sostituita c quella RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, in riferiment un capo di imputazione provvisorio ipotizzante il reato di sfruttamento RAGIONE_SOCIALEa prostituzione; imputazione in riferimento alla quale, all’esito del giudizio secondo grado, la stessa istante era stata assolta per insussistenza del fa con sentenza del 18/12/2019 dalla Corte d’assise di appello di Torino, divenuta irrevocabile.
La Corte d’appello, quale giudice adito ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.31 cod.proc.pen., ha osservato che la domanda RAGIONE_SOCIALEa ricorrente non poteva essere accolta, avendo la stessa contribuito con il proprio comportamento a indurre l’autorità giudiziaria a intervenire nei propri confronti.
Ha premesso che, sulla base di quanto esposto dai giudici del merito, la ricorrente era stata destinataria di alcune somme di denaro provenienti da prostitute e che la medesima le aveva fatte pervenire – in almeno quattro occasioni e mediante agenzie di money transfer al soggetto (NOME COGNOME) che gestiva il posto pubblico nel quale era stata esercitata la prostituzione; ha quindi rilevato che la condotta RAGIONE_SOCIALEa ricorrente doveva ritenersi connotata da colpa grave, dato che era assai facile ipotizzare che denaro non fosse dovuto per l’affitto di un’abitazione ma collegato all’esercizio RAGIONE_SOCIALEa prostituzione; anche considerando che mai, durante i numerosi contatti telefonici intercorsi con la COGNOME, la ricorrente aveva chiesto spiegazioni in ordine alle ragioni sottese al passaggio di denaro.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione, con il quale ha dedotto l’erronea applicazione RAGIONE_SOCIALEa legge penale processuale ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. i COGNOME all’art.314 cod.proc.pen. e la manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione nonché la contraddittorietà rispetto alla sentenza assolutoria di second grado, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen.; ha dedotto ch la Corte territoriale aveva qualificato come gravemente colposa la condotta consistente nella ricezione di plurime somme di denaro e che la stessa ricorrente avrebbe dovuto immaginare che le stesse non fossero dovute per
l’affitto di un’abitazione ma per l’utilizzo di un luogo ove esercitare prostituzione; ha dedotto, peraltro, che nella sentenza assolutoria di secondo grado si faceva riferimento alla convinzione, in capo all’imputata, che i sold ricevuti fossero effettivamente riferiti a canoni di locazione, ravvisando una conseguente contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEa motivazione RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale rispetto alla pronuncia di merito; ha evidenziato come la ricorrente avesse ricevuto il denaro da soli due soggetti e che il trasferimento RAGIONE_SOCIALEe somme era avvenuto mediante canali regolari e tracciabili.
Il Procuratore generale ha presentato requisitoria scritta nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
Il RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria scritta, nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere rigettato.
Va premesso che, in tema di riparazione per ingiusta detenzione, costituisce causa ostativa al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo la sussistenza di un comportamento – da parte RAGIONE_SOCIALE‘istante – che abbia concorso a darvi luogo con dolo o colpa grave.
In particolare, la condizione ostativa al riconoscimento del diritt all’indennizzo, rappresentata dall’avere il richiedente dato causa all’ingius carcerazione, deve concretarsi in comportamenti, non esclusi dal giudice RAGIONE_SOCIALEa cognizione, di tipo extra-processuale (grave leggerezza o macroscopica trascuratezza tali da aver dato causa all’imputazione) o processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull’esistenza di un alibi), in ordin alla cui attribuzione all’interessato e incidenza sulla determinazione RAGIONE_SOCIALE detenzione il giudice è tenuto a motivare specificamente (Sez.4, 3/6/2010, n.34656, COGNOME, RV. 248074; Sez.4, 21/10/2014, n.4372/2015, COGNOME, RV. 263197; Sez.3, 5/7/2022, n.28012, COGNOME, RV. 283411); in particolare, il giudice di merito, per stabilire se chi ha patito la detenzion abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, valutazione ex ante e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto c abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore RAGIONE_SOCIALE‘autorità procedente, la
falsa apparenza RAGIONE_SOCIALEa sua configurabilità come illecito penale (Sez.4 22/9/2016, n.3359/2017, La Fornara, RV. 268952), con particolare riferimento alla commissione di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti (Sez.4, 5/2/2019, n.27548, Hosni, RV. 276458).
Deve altresì essere ricordato che, sulla base RAGIONE_SOCIALE‘arresto espresso Sez.un., 13/12/1995, n.43/1996, COGNOME, RV. 203638, nel procedimento per la riparazione RAGIONE_SOCIALE‘ingiusta detenzione è necessario distingue nettamente l’operazione logica propria del giudice del processo penale, volta all’accertamento RAGIONE_SOCIALEa sussistenza di un reato e RAGIONE_SOCIALEa sua commissione da parte RAGIONE_SOCIALE‘imputato, da quella propria del giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione il qua pur dovendo operare, eventualmente, sullo stesso materiale, deve seguire un iter logico-motivazionale del tutto autonomo, perché è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore condizionante (anche nel concorso RAGIONE_SOCIALE‘altrui errore) alla produzione RAGIONE_SOCIALE‘evento “detenzione”; ed in relazion tale aspetto RAGIONE_SOCIALEa decisione egli ha piena ed ampia libertà di esaminare materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine controllare la ricorrenza o meno RAGIONE_SOCIALEe condizioni RAGIONE_SOCIALE‘azione (di natur civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l’eventua sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazio derivandone, in diretta conseguenza di tale principio, quello ulteriore in ba al quale il giudice del procedimento di riparazione per ingiusta detenzion può rivalutare fatti emersi nel processo penale, ivi accertati o non esclu ma ciò al solo fine di decidere sulla sussistenza del diritto alla riparaz (Sez.4, 10/6/2010, n.27397, COGNOME, RV. 247867; Sez.4, 14/12/2017, n.3895/2018, P., RV. NUMERO_DOCUMENTO). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ciò premesso, deve ritenersi che la Corte territoriale si complessivamente ben confrontata con i predetti principi.
Difatti, in sede di motivazione, il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione compiutamente dato atto RAGIONE_SOCIALEa circostanza in base alla quale la ricorrent aveva ricevuto somme di denaro da parte RAGIONE_SOCIALEa COGNOME, senza accertare preventivamente il titolo effettivo in base al quale le stesse erano s versate; rilevando altresì che nelle numerose conversazioni intercettate intercorse con la stessa COGNOME, l’odierna ricorrente aveva espresso più volte la preoccupazione in ordine a eventuali interventi da parte RAGIONE_SOCIALEe Forz RAGIONE_SOCIALE‘ordine, senza mai chiedere alcuna delucidazione in ordine alla causale i base a cui erano stati corrisposti gli importi suddetti.
Deve quindi ritenersi che, sulla base di motivazione immune dal denunciato vizio di illogicità, la Corte abbia desunto che il comportamento RAGIONE_SOCIALE‘odierna ricorrente si fosse posto in adeguato rapporto sinergico con l’emissione del titolo cautelare.
Va quindi condivisa la valutazione complessiva operata dalla Corte territoriale in punto di sussistenza di un profilo di colpa grave in capo all’odierna ricorrente – specificamente ascrivibile al proprio comportamento extraprocessuale – da considerare ostativo rispetto al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo.
Al rigetto del ricorso segue la condanna RAGIONE_SOCIALEa ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali; la ricorrente stessa va altresì condannata al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese di questo giudizio di legittimità nei confronti del RAGIONE_SOCIALE costituito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali nonché alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute dall’Amministrazione resistente in questo giudizio di legittimità, che liquida in euro mille.
Così deciso il 24 maggio 2023
Il Consigliere estensore
GLYPH
Il Presidente