Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 32992 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 32992 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOMECOGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Procuratore Generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di Appello di Roma, con ordinanza del 21/12/2023, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata dall’odierno ricorrente COGNOME NOMENOME sottopost agli arresti domiciliari (dalla data del 7/7/2020 al 26/8/2020) ed alla custodia cautel carcere (dal 27/8/2020 fino al 20/9/2020), in relazione al reato di usura; reato dal quale c era stato assolto dalla Corte di appello di Roma, con sentenza del 25/2/2022, irrevocabile 12/7/2022, con la formula “per non aver commesso il fatto”.
Il giudice della riparazione per la ingiusta detenzione, ha rilevato che, anche sulla ba quanto accertato nella sentenza assolutoria, era emerso il coinvolgimento oggettivo di quest nella vicenda usuraria in quanto, nell’interesse del proprio genitore, aveva ricevuto assegni d persona offesa COGNOME NOME, e aveva mantenuto con questo ulteriori contatti, facendosi elargir personalmente una somma di danaro pari ad euro 500,00 nel corso di una vacanza in Sardegna.
Il giudice di merito ha evidenziato, inoltre, che tale condotta si inseriva nell’ambit prestito usurario, giudizialmente accertato in via definitiva, elargito dal padre del ricor NOMENOME per il quale lo stesso genitore era stato condannato; ha riconosciuto la condizio ostativa della colpa grave, laddove il ricorrente si era reso intermediario del proprio genit illecite operazioni finanziarie, ricevendo assegni circolari emessi in suo favore, a t pagamenti di un credito che non gli competeva e di cui assumeva di non conoscere l’origine e la causa, senza sincerarsi dell’oggetto, delle cause e della natura del rapporto obbligato tenendo pertanto una condotta che forniva l’apparenza di concorso nell’illecita attivit congiunto.
Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, COGNOME NOME, deducendo violazione di legge e vizio motivazionale relazione all’accertamento della colpa grave ostativa alla riparazione.
3.1 In particolare denuncia come apparente l’ordito motivazionale che ha fondato il tit ostativo una condotta del tutto neutra del ricorrente, atteso che, dalla lettu provvedimento assolutorio, emergeva che la prima ricezione di danaro avvenuta nel novembre 2014 non sarebbe stata oggetto di contestazione nel giudizio penale e che per tale motivo predetto fatto non aveva avuto alcun accertamento istruttorio; quanto al secondo episodio consistito nella consegna di euro 500 da parte del signor COGNOME COGNOME NOME NOME, nel sentenza di assoluzione era stato accertato che la stessa era estranea alla vicenda usuraria.
Dunque, non sarebbe ravvisabile alcun atteggiamento colposo o negligente nel fatto di aver riscosso un credito di un prossimo congiunto.
Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scrittecon cui ha chiesto il rigetto del t ricorso.
v
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato.
1.1 Nel procedimento per la riparazione dell’ingiusta detenzione, il sindacato del giudice legittimità sull’ordinanza che definisce il procedimento per la riparazione dell’ingiusta dete è limitato alla correttezza del procedimento logico giuridico con cui il giudice è pervenu accertare o negare i presupposti per l’ottenimento del beneficio. Resta invece nelle esclus attribuzioni del giudice di merito, che è tenuto a motivare adeguatamente e logicamente il s convincimento, la valutazione sull’esistenza e la gravità della colpa o sull’esistenza del do da ultimo, Sezioni unite, 28 novembre 2013, n. 51779, Nicosia). L’art.314 comma I cod.proc.pen. prevede, al primo comma, che “chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fa non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è prev dalla legge come reato, ha diritto a un’equa riparazione per la custodia cautelare subita, qua non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave”.
In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, rappresenta causa impeditiva all’affermazione del diritto alla riparazione l’avere l’interessato dato causa, per dolo o per grave, all’instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ulti parte, cod. proc. pen.); l’assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere diritto all’equa riparazione, deve essere accertata d’ufficio dal giudice, indipendentemente d deduzione della parte (cfr. sul punto sez. 4, n. 34181 del 5.11.2002, Guadagno, rv. 226004).
In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema d presupposti per la riparazione dell’ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all’indennizzo, ai sen dell’art.314, primo comma, cod. proc. pen. – non solo la condotta volta alla realizzazione d evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con u prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutat giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell’ “id quod plerumque accidit”, secon le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarm sociale e di doveroso intervento dell’autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevol ritenuta in pericolo (Sez. Unite n. 43 del 13.12.1995 dep. il 9.2.1996, COGNOME ed NOME, rv. 203637).
Poiché inoltre, la nozione di colpa è data dall’art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostat riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto primo comma dell’art. 314 proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad NOME risultati, ponga in essere, per evi macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragion intervento dell’autorità giudiziaria che si sostanzi nell’adozione di un provvedimento restr della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (ez. 4, n. 43302 de 23.10.2008, COGNOME, rv. 242034).
1.2. La orte territoriale, con una motivazione resistente alle censure mosse in questa sed ha dato coerente e motivata giustificazione al proprio iter motivazionale in quanto ha ravvisato profili di colpa grave in un comportamento volontario del COGNOME NOME che si è posto com antecedente causale della detenzione, poi risultata ingiusta.
Il giudice della riparazione, con motivazione del tutto coerente sotto il profilo logico-giu ha stigmatizzato l’opacità e la avventatezza di una condotta, volontariamente realizzata d prossimo congiunto dell’usuraio, nell’ambito di una relazione effettivamente accertata com usuraria, avendo il COGNOME NOME oggettivamente svolto funzioni di intermediario tra usur ed usurato, attraverso la ricezione di un assegno di importo non irrisorio (euro 4000, novembre 2014), per di più versato sul proprio conto, senza sincerarsi delle ragioni del cred e del motivo per cui fosse destinato direttamente in suo favore.
A fronte di un comportamento talmente avventato, del tutto correttamente il giudice distrettuale ha ritenuto che NOME abbia dato causa, con colpa grave, alla prop carcerazione preventiva.
Invero nella specie la condotta del ricorrente è risultata del tutto contributiv realizzazione delle finalità usurarie del genitore ed il fatto di aver ricevuto sul proprio restituzione di una parte del prestito usurario, senza limitarsi perciò ad una ricezione occasion per ragioni di mera cortesia, finalizzata all’immediata riconsegna al padre, hanno – per co grave dello stesso COGNOME NOMENOME, indotto in errore l’autorità giudiziaria che ha dispos misura.
A tale proposito, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la condotta gravemen colposa per essere ostativa al riconoscimento dell’indennizzo deve essere potenzialmente idonea ad indurre in errore l’autorità giudiziaria con specifico riguardo al reato che ha fondato il cautelare o ad altro che sia ad esso materialmente o funzionalmente connesso (ez.4, n.2619 del 7/11/2018 COGNOME, Rv.276253; in termini conformi 26/09/2017 n.48311, COGNOME, Rv.271039).
Sotto questo profilo pertanto il percorso logico seguito dalla Corte territoriale si inseris tracciato della interpretazione già espressa dal giudice di legittimità quando ha affermato ch tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l’ha pa abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli element probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione “ex ante” – e secondo un iter motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se ta condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingener ancorché in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della su configurabilità come illecito penale (Cass. sez.4, 13.11.2013 n. 9212 Maltese; 22.9.2016, L Fornara, Rv.268952).
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M .
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 11 luglio 2024.