Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 12724 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 12724 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CALAFIORE NOME
Data Udienza: 28/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CASTROVILLARI il DATA_NASCITA nei riguardi del RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro p.t. avverso l’ordinanza del 26/02/2024 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Catanzaro; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa Consigliera NOME COGNOME; letta la memoria depositata dalla Procura generale, in persona del Sostituto Proc. Gen. COGNOME NOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso; letta la memoria depositata dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato nell’interesse del RAGIONE_SOCIALE, con la quale si è insistito per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 9 giugno 2023, la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato l’istanza ex art. 314 cod. proc. pen. proposta da NOME COGNOME, in relazione all’ ingiusta sottoposizione agli arresti domiciliari dall’8 maggio 2015 al 2 ottobre 2015, in esecuzione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza datata 7 maggio 2015, emessa dal Gip del Tribunale di Castrovillari per il reato di cui all’art. 81 cod. pen. e all’ art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. Quanto al merito, con sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Catanzaro del 25 novembre 2019, divenuta irrevocabile il 13 giugno 2020, NOME COGNOME era stato assolto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 530, comma 2, cod.proc.pen., dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste. Il giudice RAGIONE_SOCIALE riparazione, dopo avere ripercorso la vicenda processuale RAGIONE_SOCIALE‘odierno istante e avere richiamato i principi informatori RAGIONE_SOCIALEa materia, ha rigettato la richiesta individuando, nei comportamenti serbati dal ricorrente una colpa grave ostativa al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo.
Avverso la predetta ordinanza, NOME COGNOME, a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, articolando, in modo contestuale, due motivi.
Lamenta, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 606 lett. b) , cod. proc. pen. l’erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 314, commi 1 e 2 cod. proc. pen. e, ai sensi RAGIONE_SOCIALEa lett. e) del medesimo articolo, la contraddittorietà RAGIONE_SOCIALEa motivazione desumibile dagli atti processuali e dal provvedimento impugnato. Si assume che la Corte di merito, nel ritenere la condotta ostativa, si è riportata a quanto affermato dal Gip in sede di applicazione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare, senza considerare le conclusioni cui sono pervenuti i giudici del merito. Inoltre sarebbe incorsa in errore nel fondare la decisione sui fugaci accessi RAGIONE_SOCIALE‘istante nell’abitazione oggetto di intercettazioni e captazioni, in quanto tale frequentazione non sarebbe stata assidua e, quindi, non avrebbe potuto essere considerata come sinergica rispetto alla scelta di adottare la misura cautelare.
Il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso é nel suo complesso infondato.
Va premesso che in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l’ha patita vi abbia dato causa o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione “ex ante” – e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se essa sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di un errore RAGIONE_SOCIALE‘autorità procedente, la falsa apparenza RAGIONE_SOCIALEa sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 25908201).
La valutazione del giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, pertanto, si svolge su un piano diverso ed autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale, ed in relazione a tale aspetto RAGIONE_SOCIALEa decisione, egli ha piena ed ampia libertà di considerare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno RAGIONE_SOCIALEe condizioni RAGIONE_SOCIALE‘azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l’eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, COGNOME ed altri). L’unico limite incidente su tale valutazione è rappresentato dall’accertamento effettuato dal giudice RAGIONE_SOCIALEa cognizione. Invero, per consolidato orientamento RAGIONE_SOCIALEa Corte di legittimità, il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione non può mai ritenere provati fatti che tali non siano stati considerati dal giudice RAGIONE_SOCIALEa cognizione ovvero non provate circostanze che quest’ultimo abbia valutato come dimostrate (così, Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Rv. 270039; conforme Sez. 4, n. 11150 del 19/12/2014, dep. 2015, Rv. 262957).
Fatte queste premesse, il primo profilo del motivo di ricorso è infondato. Invero, il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione nella interpretazione degli elementi a sua disposizione, si è attenuto ai principi dianzi esposti / esaminando il compendio istruttorio già vagliato dal giudice RAGIONE_SOCIALEa cautela e valutando altresì che gli elementi posti a base RAGIONE_SOCIALE‘emissione RAGIONE_SOCIALEa misura non fossero stati successivamente neutralizzati dalla sentenza assolutoria.
A fondare il rigetto del richiesto indennizzo, ad avviso RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello è stata la accertata sussistenza di una condotta ostativa fondata sugli esiti dei servizi di o.c.p., secondo i quali il COGNOME si era recato nel luogo di spaccio, l’abitazione occupata da NOME COGNOME, in diverse e numerose occasioni, anche accompagnando in quattro diverse circostanze soggetti terzi, attendendoli e poi riaccompagnandoli. Si richiamano le specifiche descrizioni contenute nei resoconti RAGIONE_SOCIALE‘attività di osservazione svolta tra il 17 giugno 2014 e il 10 luglio 2014 riportate nell’ordinanza cautelare, relativi agli episodi: del 17 giugno, in cui era rimasto nell’abitazione dalle 15,13 alle 15,28 insieme ai coimputati COGNOME e COGNOME; nonché a quello del 18 giugno 2014, in cui giunge insieme ad un giovane per poi uscire dopo 9 minuti da solo; del 20 giugno 2014, in cui rimase per soli 3 minuti, accompagnando una persona; del 23 giugno 2014, in cui accompagnò alla casa un soggetto/ aspettandolo fuori per 5 minuti; del 24 giugno 2014, in cui aveva accompagnato un giovane già notato il 18 giugno e con il quale si era poi allontanato; del 25 giugno 2014, in cui si era recato presso la casa unitamente ad un ragazzo; del 26 giugno 2014, in cui, dopo una prima visita, era tornato alla casa alle ore 15,35 per uscire alle 15,41; del 27 giugno in cui si era recato presso l’abitazione solo per pochi minuti. 4«
L’ordinanza ha precisato che tali elementi, pur accertati, erano stati ritenuti insufficienti dalla sentenza assolutoria a fondare la responsabilità GLYPH penale, ma disvelavano pienamente la condotta gravemente colposa RAGIONE_SOCIALE‘istante e la loro idoneità a ingenerare nell’autorità giudiziaria una apparenza di colpevolezza. Il COGNOME si era infatti recato nell’immobile in cui avveniva lo spaccio, accompagnandovi terze persone, per cui si era in presenza di condotte che potevano configurare una ipotesi di reato riconducibile alla fattispecie oggetto di contestazione, con valutazione ex ante.
Così argomentando, l’ordinanza de qua si pone nel solco dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui le “frequentazioni ambigue” con soggetti condannati nel medesimo o in diverso procedimento sono ostative al risarcimento, quale comportamento gravemente colposo del richiedente ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen., a condizione che emerga, quanto meno, una concausalità rispetto all’adozione, nei suoi confronti, del provvedimento applicativo RAGIONE_SOCIALEa custodia cautelare. (Sez. 4, n. 850 del 28/09/2021 Cc. Dep. 2022, Rv. 282565). Del pari costituisce colpa grave, idonea a impedire il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘equo indennizzo, l’utilizzo, nel corso di conversazioni telefoniche, da parte
RAGIONE_SOCIALE‘indagato di frasi in “codice”, effettivamente destinate a occultare un’attività illecita, anche se diversa da quella oggetto RAGIONE_SOCIALE‘accusa e per la quale fu disposta la custodia cautelare (Sez. 4, n. 3374 del 20/10/2016 dep.2017, Rv. 268954).
Gli elementi riportati, posti a base del titolo cautelare ed aventi efficacia sinergica nell’adozione RAGIONE_SOCIALEa misura, non sono stati neutralizzati dalla sentenza assolutoria di merito che ha valutato il compendio probatorio, limitandosi a ritenere solo che dette risultanze non fossero da sole idonee a fondare una sentenza di condanna.
In conclusione il ricorso va rigettato. Segue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali nonché alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute dal RAGIONE_SOCIALE resistente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali nonché alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese di giudizio sostenute dal RAGIONE_SOCIALE resistente che liquida in euro mille.
Così deciso, il 28 febbraio 2025.