Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 41464 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 41464 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/04/2025 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
letta la memoria depositata dal RAGIONE_SOCIALE, che ha concluso per l’inammissibilità ovvero per il rigetto del ricorso;
letta la memoria depositata dalla difesa RAGIONE_SOCIALEa ricorrente.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Reggio Calabria ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione formulata da NOME COGNOME in relazione alla misura cautelare RAGIONE_SOCIALEa custodia in carcere applicata nei suoi confronti dal 10/10/2012 ) per complessivi giorni 183 di carcerazione preventiva e per giorni 771 di arresti domiciliari, in relazione a un capo di imputazione ipotizzante il reato di interposizione fittizia di cui alrart.12-quinques del d.l. 8 giugno 1992, n.306, aggravato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.7 RAGIONE_SOCIALEa I. n.203/1991; in relazione al quale, dopo lksentenz di condanna emesse dal Tribunale e dalla Corte di appello di Reggio Calabria, la Suprema Corte – con sentenza n.21624/2022 – aveva annullato tale ultima pronuncia senza rinvio / assolvendo l’imputata perché il fatto non costituisce reato.
La Corte d’appello, quale giudice adito ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.315 cod.proc.pen., ha osservato che la ricorrente aveva contribuito a dare corso alla propria carcerazione con colpa grave.
In punto di fatto, la Corte territoriale ha rilevato che la ricorrente era stata coinvolta in un’indagine attinente alle infiltrazioni RAGIONE_SOCIALEa ‘RAGIONE_SOCIALE nell’ambito di una società comunale a capitale misto pubblico/privato (la RAGIONE_SOCIALE) ,costituita per il servizio di raccolta dei rifiuti e ritenuta infiltrata dalla criminalità organizzata e, specificamente, dalla famiglia di NOME COGNOME, suocero RAGIONE_SOCIALE‘istante, a propria volta operante in sinergia con il funzionario comunale NOME COGNOME; ha quindi osservato che l’indagine aveva consentito di acclarare la fittizia intestazione ai congiunti del COGNOME di una serie di società, in realtà facenti persistentemente capo a quest’ultimo, tra cui figuravano la RAGIONE_SOCIALE, la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE; ha quindi riprodotto uno stralcio RAGIONE_SOCIALEa pronuncia RAGIONE_SOCIALEa Suprema Corte, dalla quale si rilevava che era stata ritenuta carente la prova del dolo specifico richiesto dalla disposizione incriminatrice, ritenendo invece che la costituzione dei diversi soggetti sociali sarebbe stata riconducibile alla finalità di eludere le pretese creditorie RAGIONE_SOCIALE‘Erario nei confronti dei soci originari RAGIONE_SOCIALEa società.
La Corte ha evidenziato che il quadro probatorio emergente dai giudizi di merito denotava il contesto criminale nell’ambito del quale si era inserita la condotta dei COGNOME, con specifico riferimento all’azione di infiltrazione RAGIONE_SOCIALEa citata società RAGIONE_SOCIALE; evidenziando come la COGNOME si fosse prestata all’intestazione fittizia di beni, sia pure commessa per fini di elusione degli obblighi fiscali t é rimanendo, di fatto, del tutto estranea rispetto alla gestione
aziendale; ha quindi ritenuto che tale contesto avesse creato l’apparenza RAGIONE_SOCIALEa sussistenza del reato associativo e, del pari, del dolo del reato di intestazione fittizia, evidenziando come la sentenza di assoluzione non avesse smentito il quadro fattuale concreto addebitato alla ricorrente.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, articolando due motivi di impugnazione.
Con il primo motivo ha dedotto – in relazione all’art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. – l’inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 273 e 314 cod.proc.pen. e il vizio di apparenza RAGIONE_SOCIALEa motivazione.
Ha dedotto che l’ordinanza impugnata non avrebbe adeguatamente chiarito quali RAGIONE_SOCIALEe supposte condotte tenute dall’istante configurassero elementi indizianti del reato contestato tanto da poter configurare l’elemento ostativo del dolo o RAGIONE_SOCIALEa colpa grave, attesa la valutazione compiuta nella sentenza di annullamento con rinvio in ordine alla carenza RAGIONE_SOCIALE‘elemento del dolo specifico proprio RAGIONE_SOCIALEa fattispecie di intestazione fittizia; esponendo, altresì, come la ricorrente avesse tenuto un atteggiamento pienamente collaborativo sin dall’inizio RAGIONE_SOCIALEe indagini in modo da porre l’organo decidente nelle condizioni di rilevare l’errore incorso nell’adozione del provvedimento cautelare.
Con il secondo motivo ha dedotto – in relazione all’art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. – l’inosservanza ed erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art.314 cod.proc.pen. in riferimento al vizio di motivazione apparente e illogica sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa ritenuta colpa grave.
Ha dedotto che la ricorrente aveva, sin dall’inizio del procedimento, contestato il fondamento RAGIONE_SOCIALEa tesi accusatoria mediante copiose produzioni difensive e nelle quali era stata anche evidenziata la totale inconsapevolezza in ordine al contesto ‘ndranghetistico in cui si muovevano i propri familiari; elementi che, unitamente a quelli posti alla base RAGIONE_SOCIALEa pronuncia di proscioglimento, erano tali da evidenziare l’assenza RAGIONE_SOCIALE‘elemento ostativo RAGIONE_SOCIALEa colpa grave; esponendo, altresì, che – per effetto RAGIONE_SOCIALEe considerazioni in punto di sussistenza di tale elemento – la Corte aveva illegittimamente omesso di pronunciarsi sulle allegazioni in tema di danno subìto dal nucleo familiare RAGIONE_SOCIALE‘istante sotto la specie del danno all’immagine e all’equilibrio psico-fisico di quest’ultima.
Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta, nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
Il RAGIONE_SOCIALE, tramite l’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato, ha depositato memoria nella quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità ovvero per il rigetto del ricorso.
La ricorrente ha depositato successiva memoria difensiva, nella quale ha insistito per l’accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. In via pregiudiziale, deve essere richiamato il principio – già enunciato da questa Corte – in base al quale nel procedimento di riparazione per l’ingiusta detenzione, che è una procedura attinentUèressi economici e pecuniari di natura civilistica inserita per ragioni di sedes materiae e di opportunità nel codice di procedura penale / il ricorso fissa gli elementi individuanti l’azione esperita, sicché non è consentito mutare la causa petendi né al richiedente, in assenza di consenso o di acquiescenza RAGIONE_SOCIALE‘altra parte, né al giudice, d’ufficio, senza che il controinteressato sia posto in grado di interloquire in merito, per cui, quando l’attore abbia posto a fondamento RAGIONE_SOCIALEa richiesta la fattispecie legale di cui al comma primo RAGIONE_SOCIALE‘art. 314 cod. proc. pen., il giudice non può accogliere la domanda sulla base di altra causa petendi, quale l’ipotesi di illegittima detenzione K di cui al comma secondo RAGIONE_SOCIALEa predetta disposizione di legge (Sez. 4, n. 21167 del 14/03/2023, Nicchiniello, Rv. 284689).
Nel caso di specie, parte ricorrente, in sede di originaria istanza e di impugnazione, ha fatto univoco riferimento alla dedotta ingiustizia “sostanziale” regolamentata dal comma primo RAGIONE_SOCIALE‘art.314 cod.proc.pen., ragione per la quale la fondatezza dei motivi di ricorso deve essere valutata in relazione a tale disposizione.
Ciò premesso/ deve osservarsi che, in punto di individuazione dei principi regolatori del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione, costituisce onere del giudice quello di valutare la sussistenza RAGIONE_SOCIALEa condotta ostativa rappresentata dal dolo o dalla colpa grave sulla base di una valutazione necessariamente compiuta ex ante sulla scorta dei comportamenti processuali ed extraprocessuali tenuti dal ricorrente e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo da quello del processo di merito, valutando tutti gli elementi probatori disponibili, atti a dimostrare che la condotta sia stata il presupposto che abbia ingenerato,
seppur in presenza di un errore RAGIONE_SOCIALE‘autorità procedente, la falsa apparenza RAGIONE_SOCIALEa sua configurabilità come illecito penale (ex multis, Sez. 4, n. 39726 del 27/09/2023, COGNOME Dio, Rv. 285069); conseguendo da tale presupposto che il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, una volta preso atto RAGIONE_SOCIALE‘assoluzione RAGIONE_SOCIALE‘imputato nonostante la sottoposizione a misura cautelare detentiva, non possa sottrarsi dall’onere del necessario raffronto con le argomentazioni poste alla base del giudizio di assoluzione, per poi e5trapolare gli eventuali elementi ostativi al perfezionamento del diritto all’indennizzo.
4. Va quindi osservato che, nell’apparato argomentativo RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata, si rinviene un’univoca valorizzazione – ai fini RAGIONE_SOCIALEa dedotta concretizzazione del presupposto ostativo RAGIONE_SOCIALEa colpa grave – RAGIONE_SOCIALEe frequentazioni intercorrenti tra la ricorrente ‘i membri del proprio nucleo familiare, a propria volta oggettivamente coinvolti in un contesto illecito determinato dall’appartenenza alla ‘RAGIONE_SOCIALE.
A tale proposito, in punto di presupposti ostativi al riconoscimento del diritto all’indennizzo previsto dall’art.314 cod.proc.pen., questa Corte ha più volte ribadito che la frequentazione ambigua di soggetti coinvolti in traffici illeciti si presta oggettivamente ad essere interpretata come indizio di complicità e può, dunque, integrare la colpa grave ostativa al diritto alla riparazione (Sez. 4, n. 850 del 28/09/2021, dep. 2022, Denaro Rv. 282565; Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro Rv. 274498; Sez. 4, n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262436; Sez. 4, n. 1235 del 26/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258610; Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259082; Sez. 4, n. 51722 del 16/10/2013, COGNOME, Rv. 257878); nella maggior parte dei casi, si trattava di detenzione cautelare disposta nei confronti di persone indagate quali partecipi di associazioni per delinquere, in un ambito investigativo in cui gli intrecci, gli interessi e le connivenze tra sodali assumono valore altamente indiziario proprio in rapporto ai tratti tipici del delitto associativo.
Dall’esame RAGIONE_SOCIALEe pronunce in cui il principio è stato affermato deve peraltro anche trarsi il limite all’applicazione del medesimo principio; se, infatti, in linea astratta, la frequentazione di persone coinvolte in attività illecite è condotta idonea a concretare il comportamento ostativo al diritto alla riparazione, deve però anche chiarirsi che non tutte le frequentazioni sono tali da integrare la colpa ma solo quelle che (secondo il tenore letterale RAGIONE_SOCIALE‘art.314 cod. proc. pen., a mente del quale rileva il comportamento che, per dolo o colpa grave, abbia dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare subita) siano da porre in relazione, quanto meno, di concausalità
con il provvedimento restrittivo adottato (Sez. 4, n. 1921 del 20/12/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 25848601); al giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione spetta, dunque, il compito di rilevare il tipo e la qualità di dette frequentazioni, con lo scopo di evidenziare l’incidenza del comportamento tenuto sulla determinazione RAGIONE_SOCIALEa detenzione (Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280547; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, COGNOME, Rv. 260397; Sez. 4, n. 34656 del 03/06/2010, COGNOME, Rv. 248074; Sez. 4, n. 8163 del 12/12/2001, Pavone, Rv. 2209840).
D’altra parte, la circostanza che le frequentazioni ambigue siano intercorse tra soggetti aventi tra loro rapporti di parentela, ove accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti, non esclude in alcun modo la connotazione gravemente colposa del comportamento, salvo che esso non sia assolutamente necessitato (Sez. 4, n. 29550 del 05/06/2019, COGNOME, Rv. 277475).
Nel caso di specie, va dunque rilevato che tale necessità non è stata neanche prospettata dalla ricorrente la quale, con deduzione di rango semplicemente oppositivo, ha unicamente dedotto di ignorare il contesto criminale nel cui ambito si muovevano i propri congiunti.
D’altro canto, la Corte territoriale non si è limitata a dare conto RAGIONE_SOCIALEe predette frequentazioni, ma ha – con motivazione non palesemente illogica – valutato un ulteriore e oggettivo elemento, rappresentato dalla piena disponibilità prestata dalla ricorrente all’intestazione fittizia di quote RAGIONE_SOCIALEe società citate; a seguito RAGIONE_SOCIALEa quale la stessa, come dedotto dal giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione con argomento non oggetto di censura, era peraltro rimasta del tutto estranea rispetto alla gestione aziendale.
Pertanto, con valutazione congrua, il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione ha evidenziato come la ricorrente abbia comunque posto in essere, anche sulla scorta di quanto argomentato nella sentenza di annullamento senza rinvio (rispetto alla quale, in relazione ai principi predetti, vi è quindi stato un pieno confronto) una condotta illecita, dal punto di vista civilistico e RAGIONE_SOCIALEa normativa tributaria.
Ne consegue che l’esame del contesto criminale nel cui ambito le condotte sono state poste in essere, unito ai connotati oggettivi RAGIONE_SOCIALEe medesime, sono stati ritenuti – con valutazione consequenziale e priva di connotati di illogicità – come idonei a creare l’apparenza RAGIONE_SOCIALEa sussistenza degli elementi costitutivi RAGIONE_SOCIALEa fattispecie contestata; derivandone che la condotta RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, sicuramente connotata quanto meno da colpa grave, si è posta in diretto rapporto sinergico con la detenzione subìta.
L’esame RAGIONE_SOCIALEe deduzioni spiegate nel secondo motivo di ricorso e attinenti alle ragioni di pregiudizio subhe dall’istante rimangono assorbite per effetto del rigetto del ricorso in punto di sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘an RAGIONE_SOCIALEa pretesa.
Al rigetto del ricorso segue la condanna RAGIONE_SOCIALEa ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
Nulla va liquidato a titolo di spese processuali in favore del RAGIONE_SOCIALE resistente, atteso il carattere del tutto tautologico RAGIONE_SOCIALEe deduzioni spiegate in sede di memoria difensiva.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali. Nulla per le spese in favore del RAGIONE_SOCIALE resistente.
Così deciso il 18 novembre 2025 Il Consigliere estensore
Il Presid . en0