Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 41400 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 41400 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 25.1.2024 la Corte di appello di Roma ha rigettato la domanda ex art. 314 cod, proc.pen. avanzata da COGNOME NOME in relazione alla privazione della libertà personale da lui subita in regime di custodia cautelare in carcere dal 4.6.2015 al 18.6.2015 ed in regime di arresti donniciliari dal 18.6.2015 al 12.2.2016 in esecuzione dell’ordinanza datata 29.5.2015 del Gip del Tribunale di Roma in relazione al reato di cui agli artt. 81 cpv cod.pen., 8 d.lgs. n. 74 del 2000, 7 L. n. 203 del 1991 ed in relazione al reato di cui all’art 81 comma 2 cod.pen. e 110 cod.pen., 12 quinquies I. n. 35 del 1992 e dell’art. 7 L. n. 203 del 1991.
In particolare allo stesso era stato contestato di avere, in concorso con altri, nella qualità di amministratore unico e di socio della RAGIONE_SOCIALE anche al fine di consentire alla 29 giugno Cooperative sociali l’evasione delle imposte dirette ed indirette, di aver emesso verso la RAGIONE_SOCIALE medesima n. 11 fatture relative ad operazioni inesistenti nel periodo compreso tra il 10.6.2013 ed il 25.10.2014 per un importo complessivo pari ad Euro 150.529,48, con l’aggravante di aver agito al fine di agevolare l’associazione di tipo mafioso facente capo a COGNOME NOME ed, in particolare, per consentire a questi di recuperare i proventi delle attività illecite investite nelle cooperative riconducibi al sodalizio (in Roma dal giugno 2013 al 2014) (capo 22 del primo decreto e 20 del secondo).
Inoltre allo stesso veniva contestato di avere, in concorso con COGNOME, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali, attribuito fittiziamente a soggetti di fiducia ed a cooperative a loro riconducibili titolarità delle quote e della carica RAGIONE_SOCIALE di amministratore unico della ‘RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE) per un valore complessivo di EURO 3.700,00; in tale contesto all’COGNOME sarebbe stata fittiziamente intestata una quota di capitale di Euro 100,00 dopo avergli attribuito il ruolo di amministratore unico, con l’aggravante di aver agito al fine di agevolare l’associazione di tipo mafioso facente capo a COGNOME (In Roma dal 6.6.2008 al 25.3.2013) (Capo 21 del secondo decreto).
Con sentenza in data 20.7.2017 il Tribunale di Roma dichiarava COGNOME NOME colpevole dei reati a lui ascritti al capo 20) (escluso il reato con riferimento al
fattura n. 184/13) e 21 e, ritenuta la continuazione, lo condannava alla pena di anni cinque di reclusione con pene accessorie.
In data 11.9.2018 la Corte d’appello di Roma rideterminava la pena in anni due e mesi uno di reclusione e revocava l’interdizione temporanea e l’interdizione legale.
Proposto ricorso per cassazione, la Suprema Corte con sentenza del 22.10.2019 annullava senza rinvio la sentenza impugnata quanto al capo 21) del secondo decreto perché il fatto non sussiste ed annullava con rinvio quanto ai capi 22) del primo decreto e 20) del secondo.
Con sentenza in data 9.3.2021, la Corte d’appello di Roma, in sede di giudizio di rinvio, assolveva l’COGNOME dal reato di cui ai predetti capi perché il fatto no sussiste.
A fondare il diniego del richiesto indennizzo la Corte territoriale riteneva una condotta gravemente colposa dell’COGNOME consistita nell’emissione, quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, di fatture relative ad operazioni inesistenti in favore delle RAGIONE_SOCIALE 29 giugno, ritenuta idonea ad indurre in errore l’autorità giudiziaria in ordine alle condotte delittuose a lui contestate.
Avverso l’ordinanza reiettiva dell’istanza ex art. 314 cod.proc.pen. COGNOME NOME, a mezzo di difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi di ricorso.
Con il primo deduce ai sensi dell’art. 606 comma 1, lett. b), cod.proc.pen., l’inosservanza o l’erronea applicazione degli artt. 314 e 315 cod.proc.pen. anche in relazione all’art. 5 CEDU.
Si assume che la Corte d’appello ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione interpretando erroneamente un principio espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione in virtù del quale la privazione della libertà personale potrà considerarsi ingiusta ove l’incolpato non vi abbia concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa.
Si sostiene che l’ordinanza impugnata non individua quale sia in concreto la condotta integrante la colpa grave in capo all’COGNOME sostenendo che lo stesso fosse soggetto necessariamente non estraneo all’istruttoria ed ai relativi provvedimenti senza valutare l’idoneità della condotta a trarre in inganno l’autorità giudiziaria.
La Corte territoriale ha, invero, concentrato l’attenzione solo su alcuni passaggi di conversazioni intercettate tra terzi nel corso del procedimento penale in cui l’COGNOME era imputato ove lo stesso non era neppure interlocutore.
Inoltre la Corte avrebbe dovuto valutare anche la condotta del richiedente al momento dell’esecuzione della misura cautelare e successivamente in corso di giudizio.
Si rappresenta che l’COGNOME in più occasioni ha tenuto una condotta volta a chiarire la propria posizione ed a rappresentare alle autorità ogni elemento suscettibile di dimostrare la propria innocenza.
Peraltro si osserva che l’art. 5 § 5 Cedu il quale prevede il “right to compensation” ogni volta che esista una detenzione illegale prescinde addirittura dal comportamento tenuto dall’istante.
Con il secondo motivo deduce ai sensi dell’art. 606 lett. e) cod.proc.pen. la mancanza , contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.
Si assume in primo luogo che i rilievi proposti nella domanda ex art. 314 cod.proc.pen. in ordine alla condotta tenuta dal ricorrente non sono stati minimamente considerati dalla Corte, sebbene compiutamente allegati alla domanda non essendovi alcun passaggio motivazionale sul punto.
Difatti l’COGNOME fin dall’udienza di convalida del fermo aveva dato spiegazioni circa la propria condotta; inoltre in corso di giudizio aveva reso dichiarazioni spontanee all’udienza del 6.2.2017 non essendo pertanto ravvisabile alcun concorso doloso o colposo tale da configurare la condotta ostativa.
Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso, i cui motivi vanno scrutinati congiuntamente in quanto afferenti alla medesima questione, è infondato.
Si deve premettere che, per giurisprudenza consolidata, il giudizio per la riparazione dell’ingiusta detenzione è connotato da totale autonomia rispetto al giudizio penale, perché ha lo scopo di valutare se l’imputato, con una condotta gravemente negligente o imprudente, abbia colposamente indotto in inganno il giudice in relazione alla sussistenza dei presupposti per l’adozione di una misura cautelare. Ai fini della sussistenza del diritto all’indennizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un “errore giudiziario”, venendo in considerazione soltanto l’antinomia strutturale tra custodia e assoluzione, o quella funzionale tra durata della custodia ed eventuale misura della pena; con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi “ingiusta”, in quanto l’incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l’indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell’istituto (così Sez. U., n 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606).
La sentenza delle Sezioni unite n. 32383 del 27/05/2010, COGNOME, Rv. 247663 ha precisato che la valutazione in parola deve essere effettuata ex ante, quindi deve ricalcare quella eseguita al momento dell’emissione del provvedimento restrittivo, ed è volta a verificare: da un lato, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l’apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall’esito del giudizio; dall’altro, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente.
Muovendo da queste premesse, la sentenza in parola ha chiarito che una condotta, già ritenuta idonea a integrare il grave quadro indiziario, può essere considerata gravemente colposa ai fini del diniego del diritto alla riparazione, quando l’assenza delle condizioni di applicabilità della misura venga accertata sulla base di elementi emersi in un momento successivo a quello della sua adozione; ma quella stessa condotta non può essere considerata gravemente colposa ai fini del diniego del diritto alla riparazione ove si accerti che ta condizioni difettavano ab origine e a tale accertamento il giudice della cognizione pervenga «sulla base degli stessi precisi elementi» che erano a disposizione del giudice della cautela «e in ragione esclusivamente di una loro diversa valutazione». In questi casi – sottolinea la sentenza – «la possibilità del diniego del diritto alla riparazione per effetto della condizione ostativa della condotta sinergica del soggetto rimane effettivamente preclusa in forza dello stesso meccanismo “causale” che governa l’operatività della condizione in parola». La rilevanza della condotta ostativa «si misura, infatti, non sulla influenzabilità della persona del singolo giudice, bensì sulla idoneità a indurre in errore la struttura giudiziaria preposta alla trattazione del caso, complessivamente e oggettivamente intesa» (pagg. 31 e 32 della motivazione). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
L’autonomia tra il giudizio penale e il successivo giudizio per la riparazione dell’ingiusta detenzione è stata più volte sottolineata dalla giurisprudenza di legittimità e non solo dalle sentenze delle Sezioni Unite sopra richiamate. Si è affermato in proposito: – che «il giudizio per la riparazione dell’ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, impegnando piani di indagine diversi e che possono portare a conclusioni del tutto differenti sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, ma sottoposto ad un vaglio caratterizzato dall’utilizzo di parametri di valutazione differenti» (Sez. 4, n. 39500 del 18/06/2013, Trombetta, Rv. 256764);
che «in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l’ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine d stabilire, con valutazione “ex ante” – e secondo un iter logico-motivazionale del
tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale» (Sez. 4, Sentenza n. 3359 del 22/09/2016, dep.2017, La Fornara’ Rv. 268952);
– che «nel giudizio avente ad oggetto la riparazione per ingiusta detenzione, ai fini dell’accertamento della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, può darsi rilievo agli stessi fatti accertati nel giudizio penale di cognizione, e no rileva che quest’ultimo si sia definito con l’assoluzione dell’imputato sulla base degli stessi elementi posti a fondamento del provvedimento applicativo della misura cautelare, trattandosi di un’evenienza fisiologicamente correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito, valendo soltanto in quest’ultima il criterio dell’aldilà di ogni ragionevole dubbio» (Sez. 4, n. 2145 del 13/01/2021, COGNOME, Rv. 280246; nello stesso senso, Sez. 4, n. 34438 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 276859).
Si è tuttavia ribadito anche – e l’affermazione è coerente con i principi sopra enunciati – che nell’escludere il diritto alla riparazione per la ritenuta sussistenz di un comportamento doloso o gravemente colposo che abbia “dato causa” (o concorso a dar causa) alla privazione della libertà personale, il giudice della riparazione deve attenersi a dati di fatto «accertati o non negati» nel giudizio di merito (Sez. U n. 43 del 13/12/1995 – dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636). Si è sottolineato in proposito che l’autonomia tra i due giudizi non implica che il dolo o la colpa grave possano essere desunti da condotte che la sentenza di assoluzione abbia ritenuto non sussistenti o non sufficientemente provate (Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, COGNOME, Rv. 274350; Sez. 4, n. 21598 del 15/4/2014, COGNOME, non mass.; Sez. 4, n. 1573 del 18/12/1993, dep. 1994, COGNOME, Rv. 198491).
3. Ebbene l’ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione di tali principi. Dopo aver svolto un’ampia esposizione circa i principi disciplinanti la materia de qua, ha individuato un comportamento gravemente colposo ascrivibile all’istante attraverso il riferimento alle sentenze di merito che si sono succedute di cui vengono riportati ampi stralci. Se è vero che gli elementi ritenuti significativi rilevanti a tali fini vengono individuati anche con il richiamo alla sentenza della Corte d’appello di Roma dell’11.9.2028, successivamente annullata, è però altrettanto inequivoco il richiamo alla sentenza resa dalla Corte d’appello di Roma del 9.3.2021 che ha definitivamente assolto l’COGNOME.
Nella motivazione della medesima, cui il giudice della riparazione fa rinvio, si legge che le fatture indicate nell’imputazione sono state emesse dal legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE in favore della RAGIONE_SOCIALE 29 giugno con
riferimento ad operazioni inesistenti in quanto la NOME, che aveva ad oggetto la RAGIONE_SOCIALE del verde, è risultata un’impresa in quel contesto inidonea a prestare i servizi indicati in quanto non aveva una struttura organizzativa e che quindi la falsa fatturazione è servita per consentire l’uscita contabile del denaro in favore di COGNOME NOME.
In conclusione la Corte territoriale ha chiaramente individuato gli elementi concretanti la condotta gravemente colposa posta in essere dall’COGNOME nonché l’efficacia sinergica di questi nel trarre in errore l’autorità giudiziaria in relazi ai reati contestati.
In conclusione il ricorso va rigettato. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 24.9.2024