Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 25798 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 25798 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CAVA DE’ TIRRENI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/02/2024 RAGIONE_SOCIALEa CORTE APPELLO di SALERNO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
letta la memoria depositata dal RAGIONE_SOCIALE, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Salerno ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione formulata da NOME COGNOME in relazione alla misura cautelare degli arresti domiciliari applicata nei suoi confronti dal GIP presso il Tribunale di Salerno dal 14/03/2011 sino al 19/09/2011, in relazione a un capo di imputazione ipotizzante i reati previsti dagli art. 110, 112, 81, 314 e 479 cod.pen.; relazione al quale era stato assolto dal Tribunale di Salerno con sentenza del 24/06/2022, divenuta definitiva.
La Corte d’appello, quale giudice adito ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.31 cod.proc.pen., ha osservato che il ricorrente aveva contribuito a dare corso alla propria carcerazione con dolo o colpa grave; ha argomentato che – sulla base RAGIONE_SOCIALEa stessa motivazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza di assoluzione – emergeva un consistente dubbio se il COGNOME, pur resosi conto RAGIONE_SOCIALE‘irregolarità dei lav appaltati e RAGIONE_SOCIALEa loro liquidazione e RAGIONE_SOCIALEe conseguente anomalie, avesse comunque cercato di sostenere la bontà RAGIONE_SOCIALEe opere e, con essa, il proprio operato; conseguendone che il comportamento tenuto non appariva scevro da ambiguità e negligenza, anche in considerazione RAGIONE_SOCIALE‘accertata omissione di controllo sulla regolarità dei lavori appaltati; perfezionandosi quin l’elemento ostativo suddetto.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, a mezzo del proprio difensore, articolando due motivi di impugnazione.
Con il primo motivo ha dedotto – ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. – il carattere carente, apparente o comunque contraddittorio RAGIONE_SOCIALEa motivazione, l’omessa valutazione di elementi di prova decisivi posti a fondamento RAGIONE_SOCIALEa domanda e l’assenza di motivazione sul comportamento processuale del ricorrente successivamente all’adozione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare.
Con il secondo motivo ha dedotto – ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen. – la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art.314, comma 2, cod.proc.pen. in ordine alla riconosciuta sussistenza RAGIONE_SOCIALEa colpa grave ostativa in rapport alla diversa qualificazione del fatto come truffa aggravata operata dalla Corte di Cassazione.
Ha dedotto che il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione non si sarebbe adeguatamente confrontato con le argomentazioni sottese alla sentenza di assoluzione nonché con il dato relativo al comportamento tenuto
dall’imputato dopo l’adozione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare, atteso che lo stesso in sede di interrogatorio – aveva ampiamente spiegato e motivato ogni segmento RAGIONE_SOCIALEa condotta posta in essere; esponendo come la sentenza assolutoria, riportata dal giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione solo in pochi passi, si fo fondata sulla evidenza RAGIONE_SOCIALEa non conoscenza e non conoscibilità RAGIONE_SOCIALEe reale situazione di fatto sullo svolgimento dei lavori affidati all’impre aggiudicataria RAGIONE_SOCIALE‘appalto.
Ha quindi dedotto che la Corte avrebbe illogicamente dato rilevanza alla circostanza inerente all’assoluzione RAGIONE_SOCIALE‘imputato solo ai sensi del secondo comma RAGIONE_SOCIALE‘art.530 cod.proc.pen.; nonché alla dedotta valenza ambigua dei dati oggettivi posti a carico RAGIONE_SOCIALE‘imputato e che sarebbero stati esposti nel parte argomentativa RAGIONE_SOCIALEa sentenza, non tenendo conto che non sussisteva alcun obbligo in capo all’istante di effettuare sopralluoghi per verifica l’andamento dei lavori anche in considerazione RAGIONE_SOCIALEa presenza di altre figure intermedie interessate alle opere edili.
Ha altresì dedotto che la Corte territoriale non avrebbe tenuto adeguato conto RAGIONE_SOCIALEa sentenza pronunciata nei confronti dei coimputati dal giudice di legittimità e con la quale le condotte erano state riqualificate sotto la spec RAGIONE_SOCIALEa truffa aggravata; con la conseguenza che la Corte non avrebbe valutato la legittimità del provvedimento restrittivo originariamente applicato in ordine al reato di peculato, configurandosi sul punto un vizio di carenza grafica RAGIONE_SOCIALEa motivazione.
Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso.
Il RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria scritta, nella quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Con il primo motivo di impugnazione, il ricorrente ha operato una contestazione RAGIONE_SOCIALE‘apparato argomentativo RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto la sussistenza RAGIONE_SOCIALEa causa ostativa a riconoscimento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo rappresentata dalla colpa grave RAGIONE_SOCIALE‘istante, in relazione al disposto RAGIONE_SOCIALE‘art.314, comma 1, cod.proc.pen..
Il motivo è infondato.
Va quindi premesso che la predetta condizione ostativa deve concretarsi in comportamenti, non esclusi dal giudice RAGIONE_SOCIALEa cognizione, di tipo extraprocessuale (grave leggerezza o macroscopica trascuratezza tali da aver dato causa all’imputazione) o processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull’esistenza di un alibi), in ordine alla cui attribuzio all’interessato e incidenza sulla determinazione RAGIONE_SOCIALEa detenzione il giudice tenuto a motivare specificamente (Sez.4, 3/6/2010, n.34656, COGNOME, RV. 248074; Sez.4, 21/10/2014, n.4372/2015, COGNOME, RV. 263197; Sez.3, 5/7/2022, n.28012, COGNOME, RV. 283411); in particolare, il giudice di merito, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbi concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri gli estremi d reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore RAGIONE_SOCIALE‘autorità procedente, la falsa apparenza RAGIONE_SOCIALEa sua configurabilità come illecito penale (Sez.4, 22/9/2016, n.3359/2017, COGNOME Fornara, RV. 268952), con particolare riferimento alla commissione di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti (Sez.4, 5/2/2019, n.27548, Hosni, RV. 276458).
Deve altresì essere ricordato che, sulla base RAGIONE_SOCIALE‘arresto espresso da Sez.un., 13/12/1995, n.43/1996, COGNOME, RV. 203638, nel procedimento per la riparazione RAGIONE_SOCIALE‘ingiusta detenzione è necessario distinguere nettamente l’operazione logica propria del giudice del processo penale, volta all’accertamento RAGIONE_SOCIALEa sussistenza di un reato e RAGIONE_SOCIALEa sua commissione da parte RAGIONE_SOCIALE‘imputato, da quella propria del giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione il quale pur dovendo operare, eventualmente, sullo stesso materiale, deve seguire un iter logico-motivazionale del tutto autonomo, perché è suo compito stabilire non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma se queste si sono poste come fattore condizionante (anche nel concorso RAGIONE_SOCIALE‘altrui errore) alla produzione RAGIONE_SOCIALE‘evento “detenzione”; ed in relazione tale aspetto RAGIONE_SOCIALEa decisione egli ha piena ed ampia libertà di esaminare i materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine controllare la ricorrenza o meno RAGIONE_SOCIALEe condizioni RAGIONE_SOCIALE‘azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l’eventual sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione derivandone, in diretta conseguenza di tale principio, quello ulteriore in base al quale il giudice del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione
può rivalutare fatti emersi nel processo penale, ivi accertati o non esclus ma ciò al solo fine di decidere sulla sussistenza del diritto alla riparazi (Sez.4, 10/6/2010, n.27397, COGNOME, RV. 247867; Sez.4, 14/12/2017, n.3895/2018, P., RV. 271739); con il solo limite di non potere ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice RAGIONE_SOCIALEa cognizio ovvero non provate circostanze che quest’ultimo ha valutato dimostrate (Sez. 4, Sentenza n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039).
In relazione ancora più specifica rispetto alla fattispecie concreta i esame deve rilevarsi come il giudice, nell’accertare la sussistenza o meno RAGIONE_SOCIALEa condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’equa riparazione pe ingiusta detenzione, consistente nell’incidenza causale del dolo o RAGIONE_SOCIALEa colpa grave RAGIONE_SOCIALE‘interessato rispetto all’applicazione del provvedimento di custodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento RAGIONE_SOCIALEa legale conoscenza RAGIONE_SOCIALEa pendenza di un procedimento a suo carico; il giudice di merito deve, in modo autonomo e in modo completo, apprezzare tutti gli elementi probatori a sua disposizione e rilevam i ., se la condotta tenuta dal richiedente abbia ingenerato o contribuito a ingenerare, nell’autorità procedente, la falsa apparenza RAGIONE_SOCIALEa configurabilità RAGIONE_SOCIALEa stess come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto (Sez.Un., 27/5/2010, n.32383, COGNOME, RV. 247664).
Nel caso di specie, deve quindi ritenersi che l’ordinanza del giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, con motivazione sintetica ma congrua, si sia adeguatamente confrontata con i predetti principi.
In particolare, la Corte territoriale ha – con argomentazioni non palesemente illogiche – ritenuto la sussistenza di comportamenti tenuti antecedentemente all’emissione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza cautelare tali da porsi in rapporto sinergico con l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa misura; specificamente rappresentati dalla colposa adozione di provvedimenti di liquidazione del corrispettivo dei lavori pure in presenza di fattori denotanti l’irregola svolgimento dei medesimi e tanto in ragione RAGIONE_SOCIALE‘incarico apicale rivestito e del ruolo, pure richiamato nello stesso ricorso, di responsabile de procedimento,a nulla rilevando, sotto tale profilo, la presenza di soggetti con posizione non apicale interessati per ragioni d’ufficio allo svolgimento e all liquidazione RAGIONE_SOCIALEe opere.
D’altra parte, deve ritenersi del tutto congruo – in quanto valutabile ne senso predetto – il passaggio motivazionale nel quale la Corte territoriale ha
rilevato che, in sede di sentenza di assoluzione, era emerso come il COGNOME, a fronte di contestazioni operate da pate degli uffici territoria non si fosse limitato a dedurre la qualità solo formale del proprio ruolo ma avesse anzi sostenuto l’effettiva esecuzione RAGIONE_SOCIALEe opere pur senza avere realizzato sopralluoghi.
D’altra parte, in ordine alla censura inerente alla intervenut riqualificazione del reato operata da questa Corte con la sentenza pronunciata il 01/02/2024 – il cui dispositivo è stato prodotto nel corso de giudizio di riparazione – deve ritenersi che lo stesso sia stato implicitamen disatteso dalla Corte territoriale in considerazione del complessivo apparato argonnentativo adottato.
Ricordando, sotto tale profilo, che in tema di motivazione è necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del proprio convincimento, così da consentire l’individuazione RAGIONE_SOCIALE‘iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione adottata, essendo irrilevante il silenzio su una specifica deduzione prospettata ove essa g disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, posto che non è necessaria l’esplicita confutazione RAGIONE_SOCIALEe specifiche tesi difensive disattes ma è sufficiente una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione, senza lasciare spazio a una valida alternativa (Sez. 3, n. 3239 del 04/10/2022, dep. 2023, T., Rv. 284061),
D’altra parte, l’implicita conclusione RAGIONE_SOCIALEa Corte appare conforme ai principi applicabili nel caso di specie.
Sul punto, per giurisprudenza costante, va difatti ricordato che in tema di riparazione per ingiusta detenzione, deve ritenersi irrilevante mutamento RAGIONE_SOCIALEa qualificazione giuridica del fatto a fronte, comunque, di una condotta dolosa o gravemente colposa che abbia concorso a dare causa all’emissione del provvedimento restrittivo RAGIONE_SOCIALEa libertà personale (Sez. 3, n 19748 del 18/03/2010, COGNOME, Rv. 247176; Sez. 4, n. 28354 del 22/06/2022, COGNOME, Rv. 283447) e fatto solo salvo il caso in cui, per effetto de riqualificazione, sia stato ritenuto un fatto non tale da consenti l’applicazione di misure custodiali (Sez. 4, n. 13559 del 02/12/2011, dep. 2012, Borselli, Rv. 253319; Sez. 4, n. 16175 del 22/04/2021, COGNOME, Rv. 281038).
Dovendosi quindi considerare non rilevante l’intervenuta riqualificazione nella fattispecie di truffa aggravata, consentendo la stessa l’applicazione misura custodialtz,
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali nonché alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute dal RAGIONE_SOCIALE resistente in questo grado di legittimità, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali, nonché alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese di giudizio sostenute dall’Amministrazione resistente, che liquida in euro mille.
Così deciso il 22 maggio 2024
Il Consigliere estensore
GLYPH