Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 45156 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 45156 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza del 27 giugno 2023 la Corte di appello di Catania ha respinto la domanda formulata da NOME COGNOME per la liquidazione dell’equa riparazione dovuta ad ingiusta privazione della libertà personale dal 9 novembre 2021 al 14 giugno 2022.
Come emerge dall’ordinanza impugnata, COGNOME fu tratto in arresto il 9 novembre 2021, insieme a NOME COGNOME, per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. L’arresto fu convalidato il 12 novembre 2021 dal G.i.p. del Tribunale di Catania che applicò ad entrambi gli indagati la misura cautelare degli arresti domiciliari. L’ordinanza cautelare fu confermata dal Tribunale del riesame. Il 14 giugno 2022, all’esito di giudizio abbreviato, con sentenza divenuta irrevocabile, COGNOME fu assolto dall’imputazione ascrittagli per non aver commesso il fatto.
L’ordinanza impugnata ha ritenuto sussistente la colpa grave dell’interessato ai sensi dell’art. 314, comma 1, cod. proc. pen. considerando rilevante in tal senso: il comportamento consistito nel rovistare tra i cespugli nei quali gli operanti rinvennero sostanza stupefacente (74 grammi di marijuana e 17,50 grammi di cocaina); la scelta, adottata nell’udienza di convalida, di non fornire «giustificazioni plausibili» di tale comportamento sostenendo di essersi avvicinato al cespuglio per espletare un bisogno fisiologico.
Contro l’ordinanza è stato proposto tempestivo ricorso da parte del difensore dell’imputato il quale deduce, con unico motivo, violazione dell’art. 314 cod. proc. pen. con riferimento ai presupposti del diritto all’equa riparazione per ingiusta detenzione. La difesa osserva che, nel ritenere la condotta dell’imputato idonea a condizionare e mantenere la privazione della libertà personale, la Corte di appello ha attribuito rilevanza causale al comportamento tenuto nel corso dell’udienza di convalida nella quale COGNOME aveva reso dichiarazioni non credibili perché contrastanti con quanto osservato dagli operanti. Sostiene che, nell’applicare la misura, il G.i.p. non ha tenuto conto della divergenza tra le argomentazioni difensive e l’osservazione degli operanti, sicché non può dirsi che l’atteggiamento tenuto in udienza abbia avuto rilevanza sinergica ai fini dell’adozione del provvedimento privativo della libertà personale. Sottolinea che, nella sentenza definitiva di assoluzione, il G.u.p. ha attribuito decisiva rilevanza alla constatazione che i militari operanti non videro «i due giovani trasportare o prelevare alcunché dal cespuglio» e la perquisizione personale cui furono
sottoposti ebbe esito negativo. Ne desume che, nella sostanza, il giudice della cognizione ha dato credito alla versione difensiva. Secondo la difesa, poiché la sentenza di assoluzione è stata pronunciata sulla base dei medesimi elementi sulla base dei quali era stata applicata la misura, non si può sostenere che COGNOME abbia dato causa col proprio comportamento alla privazione della libertà personale, tanto più che la tesi difensiva è stata avallata dalla sentenza di assoluzione.
il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso.
5. Il ricorso non è fondato.
Si deve premettere che, per giurisprudenza consolidata, il giudizio per la riparazione dell’ingiusta detenzione è connotato da totale autonomia rispetto al giudizio penale, perché ha lo scopo di valutare se l’imputato, con una condotta gravemente negligente o imprudente, abbia colposamente indotto in inganno il giudice in relazione alla sussistenza dei presupposti per l’adozione di una misura cautelare. Ai fini della sussistenza del diritto all’indennizzo, può anche prescindersi dalla sussistenza di COGNOME un “errore giudiziario”, venendo in considerazione soltanto l’antinomia strutturale tra custodia e assoluzione, o quella funzionale tra durata della custodia ed eventuale misura della pena; con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà considerarsi “ingiusta”, in quanto l’incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l’indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base dell’istituto. (così Sez. U., n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606). Si tratta di una valutazione che va effettuata ex ante, ricalca quella eseguita al momento dell’emissione del provvedimento restrittivo, ed è volta a verificare: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice della cautela potesse desumersi l’apparenza della fondatezza delle accuse, pur successivamente smentita dall’esito del giudizio; in secondo luogo, se a questa apparenza ahbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (cfr. Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, COGNOME, Rv. 247663).
L’ordinanza impugnata riferisce che COGNOME è stato assolto perché si è ritenuto non esservi prova certa che gli involucri di cocaina e marijuana rivenuti nel cespuglio fossero riferibili a lui. Sottolinea che la sentenza di assoluzione non
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ha escluso che l’imputato si fosse messo a rovistare in quel cespuglio, ma ha ritenuto tale circostanza insufficiente ai fini dell’affermazione della penal responsabilità, come ha ritenuto insufficiente in tal senso la constatazione che COGNOME sostenne di essersi avvicinato al cespuglio per espletare un bisogno fisiologico e ciò sia stato smentito dall’osservazione degli operanti. In sintesi secondo la Corte territoriale, non avendo fornito una giustificazione plausibile delle ragioni per le quali si era avvicinato al cespuglio e vi aveva rovistato COGNOME tenne un comportamento gravemente colposo che determinò l’applicazione della misura cautelare perché confermò la gravità del quadro indiziario. La difesa obietta che, delle dichiarazioni rese, il giudice della caute non tenne conto e la misura fu applicata sulla base di quanto riferito dagli operanti; quindi, sulla base dei medesimi elementi che il giudice di merito ha poi ritenuto insufficienti all’affermazione della penale responsabilità.
8. Così delineati i termini della questione, si deve ricordare che nel giudizio avente ad COGNOME oggetto COGNOME la COGNOME riparazione COGNOME per ingiusta COGNOME detenzione, COGNOME ai COGNOME fini dell’accertamento della condizione ostativa del dolo o delle colpa grave, può darsi rilievo agli stessi fatti accertati nel giudizio penale di cognizione, e n rileva che quest’ultimo si sia definito con l’assoluzione dell’imputato sulla base degli stessi elementi posti a fondamento del provvedimento applicativo della misura cautelare, «trattandosi di un’evenienza fisiologicamente correlata alle diverse regole di giudizio applicabili nella fase cautelare e in quella di merito, valendo soltanto in quest’ultima il criterio dell’aldilà di ogni ragionevole dubbio» (Sez. 4, n. 2145 del 13/01/2021, COGNOME, Rv. 280246; nello stesso senso, Sez. 4, n. 34438 del 02/07/2019, COGNOME, Rv. 276859).
Si deve ricordare inoltre che, nell’escludere il diritto alla riparazione per l ritenuta sussistenza di un comportamento doloso o gravemente colposo che abbia dato causa (o concorso a dar causa) alla privazione della libertà personale, il giudice della riparazione deve attenersi a dati di fatto «accertati o non negati» nel giudizio di merito (Sez. U n. 43 del 13/12/1995 – dep 1996, Sarnataro, Rv. 203636). Ancorché i due giudizi siano autonomi, infatti, è evidente che il dolo o la colpa grave non possono essere desunti da condotte che la sentenza di assoluzione abbia ritenuto non sussistenti o non sufficientemente provate (Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, COGNOME, Rv. 274350; Sez. 4, n. 21598 del 15/4/2014, Teschio, non mass.; Sez. 4, n. 1573 del 18/12/1993, dep. 1994, COGNOME, Rv. 198491).
9. Nel caso in esame, la sentenza di assoluzione non ha escluso che COGNOME abbia rovistato nel cespuglio ove, subito dopo, fu rinvenuta la sostanza
stupefacente e – a differenza di quanto sostenuto dalla difesa – non ha ritenuto che la versione difensiva fosse credibile. Si è limitata invece a prendere atto che, quando gli operanti intervennero, COGNOME non aveva niente in mano e ciò non consentiva di affermare al di là di ogni ragionevole dubbio che egli detenesse la sostanza rinvenuta nel cespuglio. Il comportamento che la Corte territoriale ha valutato gravemente colposo, dunque, non è stato escluso dal giudice della cognizione. L’assoluzione, inoltre, non è stata pronunciata perché la tesi difensiva è stata ritenuta credibile, ma perché si è ritenuto che gli elementi raccolti fossero insufficienti alla affermazione della penale responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio. La Corte territoriale ha ravvisato nel comportamento di COGNOME una condotta negligente o imprudente e tale valutazione non appare incongrua, contraddittoria o manifestamente illogica, atteso che, in evidente contrasto con quanto osservato dagli operanti, egli negò di aver rovistato nel cespuglio sostenendo di essersi avvicinato ad esso per un bisogno fisiologico, e tale comportamento era idoneo a rafforzare il convincimento del RAGIONE_SOCIALE in ordine al suo coinvolgimento nella detenzione e nell’occultamento della sostanza.
10. La giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che, in tema di riparazione per l’ingiusta detenzione, il mendacio dell’indagai:o, pur costituendo esercizio del diritto di difesa, possa rilevare sotto il profilo del dolo o della co grave nel caso in cui chi sceglie di mentire avrebbe potuto indicare specifiche circostanze, ignote all’organo inquirente, idonee ad escludere o caducare il valore indiziante degli elementi acquisiti in sede investigativa (Sez. 4, n. 40291 del 10/06/2008, Maggi, Rv. 242755; Sez. 4, n. 7296 del 17/11/2011, COGNOME, Rv. 251928; Sez. 3, n. 51084 del 11/07/2017, COGNOME, Rv. 271419). Nel caso di specie, il mendacio rileva perché il G.i.p. ne ha dato atto nel provvedimento cautelare, dunque ne ha tenuto conto ai fini dell’applicazione della misura. Si tratta dunque di un comportamento gravemente colposo che ha avuto rilevanza causale nell’adozione del provvedimento privativo della libertà personale (sul tema: Sez. 4, n. 47047 del 18/11/2008, COGNOME, 242759; Sez. 3, n. 29967 del 02/04/2014, COGNOME, Rv. 259941; Sez. 4, n. 46423 del 23/10/2015, COGNOME, Rv. 265287; Sez. 4, Sentenza n. 25252 del 20/05/2016 Rv. 267393).
In conclusione: l’ordinanza impugnata non è censurabile quando afferma che, se l’imputato non avesse mentito, avrebbe potuto, con le proprie dichiarazioni, elidere il valore indiziante degli elementi posti a fondamento dell’ordinanza cautelare, ma li rafforzò, invece, con la mendace affermazione secondo cui si era avvicinato al cespuglio (nel quale fu visto rovistare) solo per una esigenza fisiologica della quale gli operanti non ebbero percezione.
Per quanto esposto il ricorso deve essere rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.MI.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 24 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
COGNOME
Il Presidente