Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 10037 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 10037 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/03/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato in Romania il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/10/2025 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Venezia Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME , che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Lette le conclusioni presentate dalla Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato che, nell’interesse del RAGIONE_SOCIALE, ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 22 ottobre 2025, la Corte di appello di Venezia ha respinto la domanda formulata da NOME COGNOME per la liquidazione RAGIONE_SOCIALE ‘ equa riparazione dovuta ad ingiusta sottoposizione alla misura cautelare RAGIONE_SOCIALEa custodia in carcere sofferta dal 23 ottobre 2018 al 9 maggio 2023.
La misura cautelare fu disposta per la ritenuta sussistenza di un grave quadro indiziario per i reati di rapina aggravata (capo A), omicidio
preterintenzionale aggravato (capo B) e furto in abitazione aggravato (capo C). Secondo l ‘ ipotesi accusatoria, il 2 ottobre 2017, in concorso con NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME (separatamente giudicati), NOME si era impossessato di denaro ed altri beni di proprietà di NOME e NOME, sottraendoli, con uso di violenza, dalla loro abitazione in Villafranca di Verona. Nel corso RAGIONE_SOCIALEa rapina erano state provocate a NOME lesioni personali che il 10 ottobre 2017, a distanza di otto giorni dall ‘ aggressione, ne determinarono il decesso.
Il quadro indiziario del quale il g.i.p. aveva tenuto conto ai fini RAGIONE_SOCIALE ‘ applicazione RAGIONE_SOCIALEa misura era costituito: da un verbale di individuazione nel quale NOME era stato riconosciuto da NOME COGNOME quale soggetto materialmente presente alla rapina; dai tabulati telefonici relativi all ‘ utenza attribuita all ‘ imputato, che documentavano la sua presenza nella zona di Sommacampagna (distante pochi chilometri da Villafranca) alle 22:04 e nel territorio di Villafranca di Verona tra le 22:15 e le 22:17 del 1° ottobre 2017; nella constatazione che, alle 22:04, quella utenza aveva contattato quella in uso al coimputato NOME e che, tra le 22:15 e le 22:17, anche il computato COGNOME era stato localizzato a Villafranca di Verona; nel fatto che l ‘ utenza in uso ad NOME era rimasta a Verona sino alle prime ore del mattino del 2 ottobre 2017.
All ‘ esito del giudizio di primo grado, il riconoscimento di COGNOME fu valutato inattendibile perché smentito da altre evidenze probatorie che, al momento RAGIONE_SOCIALEa rapina, collocavano COGNOME altrove. Nondimeno, egli fu ritenuto responsabile dei reati di cui ai capi A) e B) perché si ritenne che, pur non essendo risultato presente alla consumazione RAGIONE_SOCIALEa rapina, avesse partecipato a un sopralluogo preliminare presso l ‘ abitazione dei COGNOME, svoltosi nella notte del 1° ottobre 2017. La condanna fu confermata dalla Corte di Assise di appello di Venezia con sentenza del 23 aprile 2021. Il 14 febbraio 2023 la Corte di cassazione annullò con rinvio la sentenza pronunciata dalla Corte di Assise di appello di Venezia e il giudizio di rinvio si concluse il 26 settembre 2023 con l ‘ assoluzione RAGIONE_SOCIALE ‘ imputato «per non aver commesso il fatto». La sentenza di assoluzione è divenuta irrevocabile il 27 febbraio 2024.
Come risulta dall ‘ ordinanza impugnata, la sentenza di assoluzione è stata pronunciata perché, una volta espunto dal materiale probatorio il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE ‘ imputato da parte di NOME COGNOME, la circostanza che, nella notte del 1° ottobre 2017, l ‘ utenza in uso a NOME COGNOME avesse operato anche nel territorio di Villafranca di Verona e avesse intrattenuto contatti con NOME e NOME non è stata considerata sufficiente a provare che egli fosse coinvolto, quale
concorrente, nei reati oggetto di imputazione. Nondimeno, i giudici RAGIONE_SOCIALEa riparazione hanno ritenuto che NOME abbia contribuito alla applicazione RAGIONE_SOCIALEa misura detentiva e al suo protrarsi con un comportamento gravemente colposo, avendo sostenuto di non essere l ‘ effettivo utilizzatore RAGIONE_SOCIALE ‘ utenza a lui attribuita, di non conoscere NOME e NOME ed avendo omesso di dare una plausibile spiegazione alternativa del viaggio intrapreso da Vigevano a Verona, RAGIONE_SOCIALEa prolungata sosta notturna nel veronese e, soprattutto, dei contatti telefonici intercorsi, in coincidenza temporale con la commissione dei reati, con persone che di quei reati sono state ritenute responsabili.
Contro l ‘ ordinanza è stato proposto tempestivo ricorso da parte del difensore RAGIONE_SOCIALE ‘ imputato il quale deduce, con l ‘ unico motivo, violazione di legge e vizi di motivazione in riferimento ai presupposti del diritto all ‘ equa riparazione per ingiusta detenzione.
Sostiene il ricorrente che, nel ritenere la condotta RAGIONE_SOCIALE ‘ imputato idonea a condizionare e mantenere la privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale, la Corte di appello ha attribuito rilevanza causale a dichiarazioni successive all ‘ emissione RAGIONE_SOCIALE ‘ ordinanza cautelare inidonee ad incidere sul quadro indiziario che è stato poi valutato insufficiente per l ‘ affermazione RAGIONE_SOCIALEa penale responsabilità. Sostiene, dunque, che il comportamento di COGNOME – quand’anche colposo – non avrebbe dato causa, né concorso a dar causa, alla privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale.
il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l ‘ inammissibilità del ricorso.
L ‘ Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato, nell ‘ interesse del RAGIONE_SOCIALE, ha concluso per l ‘ inammissibilità o, in subordine, per il rigetto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Si deve premettere che, per giurisprudenza consolidata, il giudizio per la riparazione RAGIONE_SOCIALE ‘ ingiusta detenzione è connotato da totale autonomia rispetto al giudizio penale, perché ha lo scopo di valutare se l ‘ imputato, con una condotta gravemente negligente o imprudente, abbia colposamente indotto in inganno il giudice in relazione alla sussistenza dei presupposti per l ‘ adozione di una misura cautelare. Ai fini RAGIONE_SOCIALEa sussistenza del diritto all ‘ indennizzo, può anche prescindersi dalla sussistenza di un ‘errore giudiziario’ , venendo in considerazione soltanto l ‘ antinomia strutturale tra custodia e assoluzione, o
quella funzionale tra durata RAGIONE_SOCIALEa custodia ed eventuale misura RAGIONE_SOCIALEa pena; con la conseguenza che, in tanto la privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale potrà considerarsi ‘ ingiusta ‘, in quanto l ‘ incolpato non vi abbia dato causa o non abbia concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l ‘ indennizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissolvendo la ratio solidaristica che è alla base RAGIONE_SOCIALE ‘ istituto. (così Sez. U., n. 51779 del 28/11/2013, COGNOME, Rv. 257606). Si tratta di una valutazione che va effettuata ex ante , ricalca quella eseguita al momento RAGIONE_SOCIALE ‘ emissione del provvedimento restrittivo, ed è volta a verificare: in primo luogo, se dal quadro indiziario a disposizione del giudice RAGIONE_SOCIALEa cautela potesse desumersi l ‘ apparenza RAGIONE_SOCIALEa fondatezza RAGIONE_SOCIALEe accuse, pur successivamente smentita dall ‘ esito del giudizio; in secondo luogo, se a questa apparenza abbia contribuito il comportamento extraprocessuale e processuale tenuto dal ricorrente (cfr. Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, COGNOME, Rv. 247663).
A ciò deve aggiungersi che, nell ‘ escludere il diritto alla riparazione per la ritenuta sussistenza di un comportamento doloso o gravemente colposo che abbia dato causa (o concorso a dar causa) alla privazione RAGIONE_SOCIALEa libertà personale, il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione deve attenersi a dati di fatto «accertati o non negati» nel giudizio di merito (Sez. U n. 43 del 13/12/1995 – dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203636). Ancorché i due giudizi siano autonomi, infatti, è evidente che il dolo o la colpa grave non possono essere desunti da condotte che la sentenza di assoluzione abbia ritenuto non sussistenti o non sufficientemente provate (Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, Rv. 274350; Sez. 4, n. 21598 del 15/4/2014, non mass.; Sez. 4, n. 1573 del 18/12/1993, dep. 1994, Rv. 198491).
3. Come si evince dalla motivazione RAGIONE_SOCIALE ‘ ordinanza impugnata, nel caso oggetto del presente ricorso, la sentenza che ha definitivamente assolto NOME COGNOME da tutti i reati a lui ascritti ha comunque identificato in lui l ‘ utilizzatore RAGIONE_SOCIALEa utenza telefonica che, alle 22:04 del 1° ottobre 2017, contattò l ‘ utenza in uso a NOME e, tra le 22:15 e le 22:17 RAGIONE_SOCIALEa stessa notte, operò nel territorio di Villafranca di Verona ove operava, contestualmente, anche l ‘ utenza in uso a NOME COGNOME. Ne emerge, dunque, che i giudici RAGIONE_SOCIALEa cognizione, pur ritenendo questi indizi insufficienti all ‘ affermazione RAGIONE_SOCIALEa penale responsabilità RAGIONE_SOCIALE ‘ imputato, hanno ritenuto provato che l ‘ odierno ricorrente conoscesse almeno due degli autori RAGIONE_SOCIALEa rapina e fosse in contatto con loro poco prima dei fatti. Dopo aver riferito questo dato, la Corte di appello sottolinea che, per tutto il corso del giudizio di cognizione, COGNOME ha negato di essere l ‘ utilizzatore del telefono, sostenendo di non aver mai conosciuto gli autori RAGIONE_SOCIALEa rapina (con i quali, invece, era in contatto telefonico poco prima RAGIONE_SOCIALEa commissione del reato)
e di non essersi recato nel veronese (dove il reato fu commesso) tra il 1° e il 2 ottobre 2017. Secondo l ‘ ordinanza impugnata (pag. 4) tali dichiarazioni incompatibili con l ‘ accertata disponibilità del telefono da parte di NOME e con i dati emergenti dai relativi tabulati – influirono sul convincimento RAGIONE_SOCIALE ‘ Autorità giudiziaria perché l ‘ indagato fornì una prospettazione difensiva inverosimile e contraddittoria e omise di «dare una plausibile e alternativa spiegazione dei reiterati contatti telefonici intercorsi con i coimputati, del viaggio intrapreso da Vigevano a Verona e RAGIONE_SOCIALEa prolungata sosta notturna nella zona del veronese».
L ‘ ordinanza ha valorizzato, dunque, quale profilo di colpa ostativa, il fatto che NOME abbia mentito, negando di aver frequentato i coimputati. Ha ravvisato, infatti, in questo comportamento una condotta negligente e imprudente, suggestiva quanto al coinvolgimento nei reati commessi dai coimputati e idonea a supportare il quadro indiziario raccolto. Tale valutazione non appare incongrua o contraddittoria né, tanto meno, manifestamente illogica. La sentenza di assoluzione, infatti, ha ritenuto provata la presenza di COGNOME nel veronese nella notte tra il 1° e il 2 ottobre 2017 e ha anche ritenuto provato che, quella notte, egli abbia avuto contatti con NOME e NOME, autori dei reati dei quali l ‘ odierno ricorrente era gravemente indiziato, e non è illogico aver sostenuto che le dichiarazioni rese al G.i.p. in sede di interrogatorio di garanzia e poi nel corso RAGIONE_SOCIALEe indagini abbiano contribuito alla valutazione di gravità del quadro indiziario. Non si può ignorare, inoltre, che -come l ‘ ordinanza impugnata chiarisce senza che il ricorrente contesti il dato -il quadro indiziario era costituito soprattutto da questi contatti, il cui carattere gravemente colposo è evidente trattandosi di contatti intercorsi con gli autori di gravi reati nelle ore immediatamente precedenti alla consumazione dei reati stessi.
4. La giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che, in tema di riparazione per l ‘ ingiusta detenzione, il mendacio RAGIONE_SOCIALE ‘ indagato, pur costituendo esercizio del diritto di difesa, possa rilevare sotto il profilo del dolo o RAGIONE_SOCIALEa colpa grave nel caso in cui chi sceglie di mentire avrebbe potuto indicare specifiche circostanze, ignote all ‘ organo inquirente, idonee ad escludere o caducare il valore indiziante degli elementi acquisiti in sede investigativa (Sez. 4, n. 40291 del 10/06/2008, Rv. 242755; Sez. 4, n. 7296 del 17/11/2011, Rv. 251928; Sez. 3, n. 51084 del 11/07/2017, Rv. 271419). Si è anche sottolineato che il medacio può rilevare sotto il profilo del dolo o RAGIONE_SOCIALEa colpa grave solo se ha avuto un ruolo causale nel determinare il sorgere o il permanere del quadro indiziario (Sez. 4, n. 47047 del 18/11/2008, 242759; Sez. 3, n. 29967 del 02/04/2014, Rv. 259941; Sez. 4, n. 46423 del 23/10/2015, Rv. 265287; Sez. 4, n. 25252 del 20/05/2016 Rv. 267393). Si è osservato, in particolare, che «anche a seguito RAGIONE_SOCIALEa modifica
RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 314 cod. proc. pen. ad opera RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 4, comma 4, lett. b), d.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, il mendacio RAGIONE_SOCIALE ‘ indagato in sede di interrogatorio, ove causalmente rilevante rispetto alla determinazione cautelare, costituisce una condotta volontaria equivoca rilevante ai fini RAGIONE_SOCIALE ‘ accertamento del dolo o RAGIONE_SOCIALEa colpa grave ostativi al riconoscimento del diritto alla riparazione, posto che la falsa prospettazione di situazioni, fatti o comportamenti non è condotta assimilabile al silenzio serbato nell ‘ esercizio RAGIONE_SOCIALEa facoltà difensiva prevista dall ‘ art. 64, comma 3, lett. b), cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 24608 del 21/05/2024, Rv. 286587). Tali conclusioni sono coerenti con le indicazioni del legislatore. Si è stabilito infatti, in termini espliciti, che l’esercizio del diritto di difesa non può incidere sul diritto alla riparazione se si traduce nella scelta di avvalersi RAGIONE_SOCIALEa facoltà di non rispondere, ma non si è escluso che il mendacio possa essere valutato in sede di riparazione nel caso in cui la scelta di mentire abbia avuto un ruolo causale nel determinare il sorgere o il permanere del quadro indiziario.
Proprio sul ritenuto ruolo causale del mendacio si appuntano le critiche del ricorrente. La difesa sostiene, infatti, che «se l ‘ imputato avesse ammesso di conoscere i soggetti o di essere stato a Verona, ciò avrebbe rafforzato, e non indebolito, la tesi accusatoria», ma, così argomentando, omette di confrontarsi con la motivazione RAGIONE_SOCIALE ‘ ordinanza impugnata secondo la quale, se l ‘ imputato non avesse mentito, avrebbe potuto, con le proprie dichiarazioni, elidere il valore indiziante degli elementi posti a fondamento RAGIONE_SOCIALE ‘ ordinanza cautelare, e li rafforzò, invece, negando di conoscere i coimputati e sostenendo di non essere mai stato a Villafranca di Verona.
Non ha maggior pregio l ‘ altra argomentazione sviluppata dalla difesa, secondo la quale le dichiarazioni RAGIONE_SOCIALE ‘ imputato non ebbero alcun ruolo nelle decisioni cautelari e nelle condanne poi annullate e non sono mai state utilizzate dai giudici come elementi di responsabilità. Anche in questo caso, infatti, il ricorrente non si confronta con la motivazione RAGIONE_SOCIALE ‘ ordinanza impugnata (pag. 2), secondo la quale il quadro indiziario valutato insufficiente dalla sentenza di assoluzione era costituito, oltre che dal contenuto dei tabulati telefonici relativi all ‘ utenza intestata ad COGNOME, anche dalle «dichiarazioni rese dall ‘ imputato, in parte reticenti (là dove aveva omesso di spiegare le ragioni RAGIONE_SOCIALEa sua prolungata presenza, in orario notturno, a Verona) ed in parte false».
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
Non si ritiene di dover procedere alla liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute dal RAGIONE_SOCIALE resistente cui conseguirebbe la condanna del ricorrente alla rifusione
RAGIONE_SOCIALEe stesse. La memoria depositata, infatti, si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi con i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che l’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un’attività diretta a contrastare la pretesa del ricorrente (sull’argomento, con riferimento alle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, cfr. Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Rv. 283886; Sez. U., n. 5466, del 28/01/2004, Rv. 226716; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, Rv. 281923; Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, Rv. 281713)
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali. Nulla sulle spese in favore del RAGIONE_SOCIALE resistente
Cosi deciso il 11 marzo 2026
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME