Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1329 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1329 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME, nato a Bir Mourad Rais (Algeria) il DATA_NASCITA
avverso il provvedimento del 10/10/2025 della Corte di appello di Salerno
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO, anche in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia di NOME COGNOME, che ha depositato procura speciale e ha dichiarato di avere interesse alla prosecuzione del processo ai fini della proposizione della domanda di risarcimento del danno.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe, la Corte di appello di Salerno rigettava la richiesta di revoca della misura della custodia cautelare in carcere, disponendone invece la sostituzione con quella degli arresti domiciliari, applicata nei confronti di NOME COGNOME a seguito di mandato di arresto internazionale con richiesta di estradizione verso l’Algeria per concorso nel reato di riciclaggio.
Avverso il provvedimento, NOME COGNOME, per il tramite dei difensori di fiducia, ha proposto ricorso con cui ha dedotto:
violazione di legge, in relazione agli artt. 715, comma 2, lett. b), 719 e 714, comma 3, cod. proc. pen. per avere la Corte di merito omesso di considerare che, nel mandato di arresto internazionale, non sarebbe stato indicato il provvedimento restrittivo sottostante né detto provvedimento sarebbe stato trasmesso entro il termine di 40 giorni previsto dall’art. 700, comma 6, c od. proc. pen. Inoltre, i fatti contestati sono sarebbero stati descritti in maniera precisa e puntuale.
violazione di legge, in relazione all’ art. 714, comma 3, cod. proc.pen., per avere la Corte di appello omesso la valutazione prognostica circa la concedibilità della estradizione anche in punto di gravità indiziaria: valutazione necessaria ai fini dell’applicazione delle misure coercitive;
violazione di legge, in relazione agli artt. 714, comma 2, e 715, comma 2, cod. proc. pen., per omessa valutazione del pericolo di fuga.
Alla odierna udienza -svoltasi in forma orale – il difensore ha depositato procura speciale con cui il ricorrente ha dichiarato di avere interesse alla prosecuzione del giudizio ai fini del risarcimento del danno, nonostante nelle more del presente processo, in data 27 novembre 2025, fosse stata emessa dalla Corte di appello di Salerno sentenza di rigetto della richiesta di estradizione.
Disposta l’a cquisizione della indicata sentenza, le parti hanno concluso come in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Per una migliore intellegibilità della vicenda è opportuno ripercorrere la scansione processuale: a) NOME COGNOME veniva tratto in arresto ai sensi dell’art. 716 cod. proc. pen. il 10 agosto 2025 , perché ricercato a fini estradizionali
verso l’Algeria sulla scorta di un mandato di arresto internazionale per concorso nel reato di riciclaggio; b) in data 12 agosto 2025, la Corte di appello di Salerno disponeva la convalida dell’arresto e applicava la misura della custodia cautelare in carcere; c) a seguito di istanza di revoca della misura presentata da NOME COGNOME , la Corte territoriale provvedeva, con provvedimento del 10 ottobre 2025, alla sostituzione della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari; c) in data 19 ottobre 2025, NOME COGNOME presentava ricorso per Cassazione, oggetto di discussione, avverso tale provvedimento ; d) nelle more del presente procedimento, la Corte di appello di Salerno, con sentenza del 27 novembre 2025, rigettava la domanda di estradizione presentata dall’Algeria per insussistenza delle condizioni ex lege previste e disponeva la immediata liberazione di NOME; c) alla odierna udienza, il difensore, munito di procura speciale, rappresentava l’interesse del ricorrente alla prosecuzione del giudizio di cassazione, intendendo avvalersi della decisione che eventualmente accertasse l’illegittimità dell’ordinanza cautelare, emessa in sede di procedimento, per la riparazione dell’ingiusta detenzione.
2.1. Il devolutum , dunque, richiede la verifica in ordine alla sussistenza o meno dell’evocato interesse ad una valutazione nel merito del ricorso.
Consolidato è il principio secondo cui, in tema di estradizione per l’estero, l’intervenuta consegna allo Stato richiedente comporta l’inammissibilità, per sopraggiunta carenza d’interesse, dell’impugnazione proposta dal consegnando avverso il provvedimento di rigetto della richiesta di revoca o di inefficacia della misura cautelare, disposta a suo carico nel corso del procedimento estradizionale: l’interesse ad impugnare in sede penale – diversamente dal concetto di soccombenza, posto a base delle impugnazioni civili, che presuppongono un processo di tipo contenzioso e, quindi, una lite intesa come conflitto di interessi contrapposti – deve configurarsi in maniera immediata, concreta e attuale, e sussistere sia al momento della proposizione del gravame sia al momento della decisione. Solo in tal modo, infatti, la decisione del Giudice, se favorevole, può incidere positivamente sulla situazione giuridica facente capo al ricorrente.
Cosicchè viene meno l’attualità dell’interesse all’impugnazione per c.d. ‘carenza di interesse sopraggiunta’, là dove medio tempore sia intervenuto un mutamento della situazione di fatto o di diritto e a seguito di tale mutamento la finalità perseguita dall’impugnante o abbia già trovato concreta attuazione o abbia perso ogni rilevanza : in una tale evenienza l’interesse ad impugnare non può essere ravvisato neppure «nella prospettiva di ottenere la riparazione per ingiusta detenzione» (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011 – dep. 17/02/2012, NOME, Rv. 251691 – 01).
2.2. Diversa è la situazione che si è verificata nel caso di specie, là dove la Corte di appello, non ravvisando le condizioni per concedere l’estradizione sotto il profilo dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 705 cod. proc. pen., con sentenza, emessa in pendenza del presente procedimento, ha respinto la domanda di consegna ed ha rimesso in libertà il ricorrente.
Non essendo stata, dunque, disposta la consegna di Oulhadj, deve però trovare applicazione il diverso principio di carattere generale: in tema di impugnazione ” de libertate ” è inammissibile, per sopravvenuto difetto di interesse, l’impugnazione proposta avverso il provvedimento applicativo di una misura cautelare custodiale qualora l’ordinanza cautelare genetica sia stata, nelle more, annullata. Tanto in considerazione del fatto che, in tale mutato contesto, l’eventuale accoglimento dell’impugnazione sarebbe stata inutiliter data , perché avrebbe riguardato un provvedimento ormai privo di efficacia (cfr sent n. 7 del 25/06/1997, COGNOME ed altri, Rv. 208165).
L’impugnazione presuppone, infatti, la perdurante efficacia dell’ordinanza originaria.
Nondimeno, anche in una tale evenienza, l’interesse ad impugnare si ‘riespande’ se il ricorrente abbia, personalmente, manifestato, e debitamente motivato, che intende servirsi dell’eventuale pronuncia favorevole ai fini della richiesta di riparazione per ingiusta detenzione (così Sez. 6, n. 49861 del 02/10/2018, Procopio, Rv. 274311 – 01).
Il che è avvenuto nel presente procedimento: nonostante il rigetto della domanda di estradizione e la revoca della misura cautelare custodiale con immediata remissione in libertà di NOME COGNOME, il predetto ha manifestato – espressamente e ritualmente, mediante rilascio di procura speciale al proprio difensore l’interesse alla prosecuzione del giudizio di legittimità ai fini dell’accertamento dei presupposti per il mantenimento della misura custodiale in vista della proposizione della domanda di risarcimento del danno per ingiusta detenzione.
Ciò premesso, è opportuno – per ragioni di pregiudizialità di ordine logicoesaminare il secondo motivo, con cui il ricorrente lamenta sostanzialmente la violazione dell’art. 714 , comma 3, cod.proc.pen. per avere la Corte distrettuale mantenuto la misura custodiale, sebbene nella forma meno afflittiva degli arresti domiciliari, nonostante difettassero ab origine le condizioni per emettere una sentenza favorevole alla estradizione.
Ebbene, il citato articolo prevede testualmente che «le misure coercitive e il sequestro non possono essere disposte se vi sono ragioni per ritenere che non sussistono le condizioni per una sentenza favorevole alla estradizione».
In relazione alla estradizione processuale, qual è quella in esame, tra le condizioni da valutare da parte dello Stato richiesto – in assenza di convenzione tra gli Stati interessati ( i.e. il trattato di estradizione tra Italia ed Algeria non è stato ratificato) – rientra anche l’aspetto inerente alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.
A tal uopo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che «l’autorità giudiziaria italiana non deve limitarsi ad un controllo meramente formale della documentazione allegata alla domanda estradizionale, ma deve accertare che in essa risultino evocate le ragioni per le quali è stato ritenuto probabile, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente, che l’estradando abbia commesso il reato oggetto dell’estradizione» ( così in motivazione Sez.6 n. 43638 del 11/09/2019 , NOME, non mass. ; Sez. 6, n. 40959 del 11/07/2013, Campos Cama, Rv. 258122; Sez. 6, n. 26290 del 28/05/2013, COGNOME, Rv. 256566; e, più in passato, Sez. 6, n. 338 del 05/02/1993, COGNOME, Rv. 193830.).
3.1. In questa prospettiva, la Corte di appello di Salerno non ha fatto corretta applicazione della menzionata regula iuris .
Ed infatti, che non fossero ravvisabili ab initio , ovvero sin dal momento della presentazione della richiesta di consegna da parte dello Stato algerino, le condizioni per concedere l’estradizione sotto il profilo della gravità del quadro indiziario e che tale deficit emergesse con evidenza lo si desume dal tenore stesso della motivazione, posta a fondamento della sentenza con cui la Corte di appello ha rigettato la domanda di estradizione.
Si legge testualmente (cfr pag.6 della sentenza) che «le informazioni acquisite, ai sensi dell’art. 703, comma 3, cod. pro c. pen., non consentono di ricostruire il quadro di gravità indiziaria necessaria, secondo la giurisprudenza , per dichiarare la sussistenza delle condizioni per l’accoglimento della domanda di estradizione all’esito della procedura ».
Ed ancora, sempre nella menzionata sentenza si dà atto di come, nonostante le informazioni suppletive, « …l’intricata vicenda così come descritta dalle autorità algerine non consente in alcun modo di apprezzare quale possa essere l’origine illecita necessaria a qualificare in termini di riciclaggio le operazioni relative all’acquisto e alla cessione delle quote societarie …. ».
Dunque, è la stessa Corte di appello che – nel rigettare la domanda di estradizione per la persistente nebulosità del quadro indiziario, anche a seguito della richiesta di informazioni suppletive – ad avere riconosciuto la mancanza ab
origine dei ‘gravi indizi di colpevolezza’ ex art. 705, comma 1, cod. proc. pen. in ordine al probabile coinvolgimento del ricorrente nelle attività illecite realizzate dal di lui genitore e, quindi, nel contestato riciclaggio.
Altamente significativo è poi il fatto che la Corte di appello abbia avvertito la necessità di avanzare richiesta di informazioni suppletive proprio al precipuo fine di chiarire il coinvolgimento del ricorrente nella vicenda criminosa in contestazione. Una istanza di tal fatta rinviene il suo fondamento, dunque, nella inziale carenza e insufficienza degli elementi indiziari a carico del ricorrente: carenza che non è stata colmata nemmeno a seguito delle informazioni richieste , tanto è vero che la Corte territoriale ha dovuto rigettare la domanda di estradizione ex art. 705, comma 1, cod. proc. pen.
La iniziale scarsa chiarezza del quadro indiziario nei confronti del ricorrente – di cui la stessa Corte di appello ha dato atto -avrebbe, dunque, richiesto, a tenore dell’art. 704, comma 3, cod. proc. pen., la revoca della misura coercitiva, mancandone le necessarie condizioni per il mantenimento.
3.2. Detto ciò e tornando al thema decidendum , è il caso di osservare come l’esplicito e autoevidente percorso argomentativo seguito dai Giudici di appello , nella sentenza di rigetto della domanda di estradizione, esonerino la Corte di legittimità da qualsivoglia verifica, che nel descritto contesto appare ed è evidentemente ultronea, perché sarebbe inutiliter data .
A ciò consegue un ulteriore logico corollario: la parte ricorrente non aveva in alcun modo la necessità di coltivare il ricorso in sede di legittimità, potendo – sulla base de ll’apparato motivazionale che sottende la sentenza di rigetto della domanda di estradizione -avanzare direttamente la domanda risarcitoria nella competente sede.
Ne consegue, dunque, l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.
Trattandosi di una sopravvenuta carenza di interesse derivante da una causa non imputabile al ricorrente, alla inammissibilità del ricorso non segue la condanna al pagamento delle spese processuali né al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso, 09/12/2025
Il AVV_NOTAIO estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME