Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 50114 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 50114 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME CAVA DE’ TIRRENI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 03/05/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. lette le conclusioni del ministero resistente.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE, con ordinanza assunta in data 3 maggio 2023, ha accolto parzialmente la domanda proposta da COGNOME NOME volta ad ottenere la riparazione per la ingiusta detenzione patita a più riprese, dapprima in carcere e poi agli arresti domiciliari dal 27 Luglio 2011 al 18/01/2012 e poi di nuovo in carcere fino alla data del 30/03/2012 per essere infine sostituita con gli arresti domiciliari fino alla data del 12/03/2013 allorquando veniva definitivamente assolto dai delitti ascritti, originariamente contestati a titolo di estorsione aggravata, successivamente riqualificati quale ipotesi di concussione e di scambio elettorale politico mafioso, aggravato dalle finalità mafiose, in relazione ad una articolata vicenda che vedeva imputati alcuni esponenti politici del comune di Pagani che, si assumeva, avessero realizzato indebiti accordi con imprenditori locali diretti, da un lato, a favorire gli amministratori in carica in vista della imminente tornata elettorale e dall’altra a garantire benefici indebiti in relazione all’appalto di servizi pubblici e alla gestione di attività imprenditoriali sul territorio.
2. Il giudice distrettuale, ravvisata la ipotesi di cui all’art.314 comma 1 cod.proc.pen. ed esclusi profili di colpa grave in capo al ricorrente in relazione ai fatti di cui ai titoli cautelari, pure ravvisando la sua contiguità con ambienti criminosi in relazione a episodi compresi nella contestazione di cui all’art.416 ter cod.pen. per essersi prodigato a favore di un singolo candidato promettendo utilità personali ed egoistiche, liquidava in suo favore l’indennizzo secondo il criterio aritmetico fondato sul numero di giorni per cui era stata sofferta la custodia cautelare rispettivamente in carcere e agli arresti domiciliari, che determinava in euro 82.301,18.
Escludeva al contempo la liquidazione di ulteriori voci di pregiudizio, come invece era stato richiesto dalla difesa del COGNOME. In particolarE COGNOME escludevache: poayvq -e sere allo stesso riconosciuto il danno patrimoniale consistente nel lucro cessante per la mancata percezione di retribuzioni ed altri emolumenti, in ragione della sottoposizione alla misura cautelare, quale lavoratore subordiNOME del RAGIONE_SOCIALE in quanto, oltre agli indubbi vantaggi economici conseguiti dal ricorrente per la militanza elettorale in favore del candidato COGNOME NOME, che erano consistiti nel trasferimento alla ditta individuale della moglie del COGNOME,URIA servizio relativo alla gestione dei parcheggi del comune di Pagani mediante una opaca procedura di trasferimento dall’ente municipale che ne aveva la gestione, i conteggi contenuti nella relazione tecnica di parte non erano
supportati da documentazione pubblica certa e inoppugnabile, così da tradursi in una insufficienza probatoria che precludeva l’accertamento di tale voce di pregiudizio.
3. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la difesa di COGNOME NOME / il quale, con un unico motivo di ricorso, assume violazione di legge e travisamento dei fatti e della prova, carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione su circostanze decisive , con particolare riferimento alla mancata corresponsione dell’indennizzo per le mancate retribuzioni percepite a causa della applicazione della misura cautelare, laddove la relazione allegata al ricorso era stata redatta dal personale della azienda ove il ricorrente aveva prestato l’attività lavorativa, che aveva connotazioni pubblicistiche, e che pertanto doveva ritenersi affidabile se non dotata di fede privilegiata.
Assume inoltre che del tutto illegittimamente il giudice distrettuale aveva omesso di farsi assistere da un consulente tecnico del lavoro per verificare la legittimità delle partite stipendiali non corrisposte e degli altri emolumenti non percepiti per trattamento di fine rapporto ovvero per contributi previdenziali, ovvero di procedere ad una liquidazione equitatival di una voce di pregiudizio, certamente patito, sia pure non dimostrato per tabulas nella sua interezza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.II ricorso è infondato.
In maniera condivisibile questa Corte ha avuto modo di affermare che, fermo restando il tetto massimo fissato dalla legge in euro 516.456,90, il giudice della riparazione può discostarsi dall’ammontare giornaliero di Euro 235,82 (Euro 117,91 per gli arresti domiciliari, da ultimo, Cass., Sez. 4^, n. 34664 del 10/6/2010, Rv. 248078), valorizzando lo specifico pregiudizio, di natura patrimoniale e non patrimoniale, derivante dalla restrizione della libertà, dimostratasi ingiusta (cfr. fra le tante’ Cass., Sez. 4^, del 17/11/2011 n. 10123, Rv. 252026; n.40906 del 6.10.2009; n.10690 del 25/2/2010, Rv. 246425). Lo scostamento, tuttavia, deve trovare giustificazione in particolari specifiche ripercussioni in termini negativi sotto il versante patrimoniale, familiare, della vita di relazione, del pubblico discredito seguito all’evento, che non risulterebbero adeguatamente soddisfatte, quantomeno in termini di equo ristoro, in una valutazione aritmetica ponderata come quella agganciata al valore massimo
indennizzabile diviso per la estrema durata della detenzione riconosciuta dalla normativa penal-processualistica.
Sotto questo profilo è stato affermato che, affinchè l’equità non tracimi in arbitrio incontrollabile, è necessario che il giudice individui in maniera puntuale e corretta i parametri specifici di riferimento, la valorizzazione dei quali imponga di rilevare un surplus di effetto lesivo da atto legittimo (la misura cautelare) rispetto alle gravi, ma ricorrenti e, per così dire, fisiologiche, conseguenze derivanti dalla privazione della libertà, sia quale atto limitativo della sfera più intima e garantita del soggetto, che come alone di discredito sociale (sez.4, n.21077 del 1/04/2014 COGNOME, Rv. 259237).
2.1 Invero il giudice, nel fare ricorso alla liquidazione equitativa, deve sintetizzare i criteri di calcolo utilizzati ed esprimere la valutazione fattane ai fini della decisione, non potendo il giudizio di equità risolversi nel merum arbitrium, ma dovendo invece essere sorretto da una giustificazione adeguata e logicamente congrua, così assoggettandosi alla possibilità del controllo da parte dei destinatari e dei consociati (sez.3, 1/04/2014 Chaaij, Rv. 259940; sez.4, n.19809 del 19/04/2019, COGNOME, Rv.276334; n.27474 del 2/07/2021, Spedo, Rv.281513).
A detti principi, nella sostanza, si ritiene che il giudice della riparazione si sia attenuto, fornendo puntuale evidenza dei profili di danno indennizzati, escludendo profili di pregiudizio ulteriori.
Invero il giudice della riparazione, con motivazione non manifestamente illogica e contraddittoria, ha fornito adeguata evidenza delle ragioni che lo hanno portato ad escludere la liquidazione di un danno patrimoniale da lucro cessante evidenziando, sotto un primo profilo che la documentazione allegata era priva di certezza ed autenticità, risolvendosi in una serie di conteggi per differenze retributive sottoscritti da un consulente del lavoro, ma che non risultavano provenire dalla amministrazione del consorzio presso il quale il ricorrente aveva svolto la propria attività lavorativa, né risultavano riconosciuti o approvati da organi rappresentativi dell’ente, dovendosi pertanto ritenere non assolto l’onere probatorio che gravava in capo alla parte ricorrente.
3.1 Quanto poi alla facoltà del giudice distrettuale di procedere ad una determinazione equitativa di tale profilo di pregiudizio, facoltà pure riconosciuta dal giudice di legittimità allorquando il danno risulti certo nell’an, ma non interamente determiNOME ovvero non adeguatamente provato nel quantum, il giudice distrettuale, dopo avere ampiamente evidenziato in motivazione che la condotta del COGNOME era risultata
tutt’altro che cristallina in relazione a profili di reato (dichiarati prescritti) per cui non era stato emesso titolo cautelare nei suoi confronti, aveva evidenziato come il COGNOME aveva conseguito, per effetto di tale condotta (inquadrabile nella fattispecie di cui all’art.416 ter cod.pen.) un risultato apprezzabile sotto il profilo economico, quale la gestione del servizio dei parcheggi del comune di Pagani (assegNOME alla moglie del ricorrente), operando implicitamente una compensatio lucri cum damno, mediante la elisione dei possibili decrementi patrimoniali conseguiti alla carcerazione, in ragione dei vantaggi patrimoniali derivati al proprio congiunto a seguito di una opaca procedura dì assegnazìone della concessione del servizio pubblico, conseguenza di un operato di aperto ed egoistico appoggio da parte del COGNOME al sindaco uscente.
3.2 Tale motivazione, logicamente sviluppata, non risulta essere stata oggetto di alcuna doglianza da parte della difesa del ricorrente e pertanto la stessa non si presta ad essere ulteriormente sindacata da parte del giudice di legittimità.
Il ricorso deve pertanto essere rigettato e il ricorrente va condanNOME al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dall’amministrazione resistente, le cui difese risultano pertinenti e utili ai fini della decisione, che liquida come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese del giudizio sostenute dall’amministrazione resistente, che liquida in euro mille.
Così deciso in Roma, nella camera dì consiglio del 18 Ottobre 2023.