Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 5227 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 5227 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Milano il DATA_NASCITA e da: RAGIONE_SOCIALE
avverso l’ordinanza del 24/06/2025 RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso proposto dal COGNOME e di accogliere quello proposto dal RAGIONE_SOCIALE; ricorso trattato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 611 cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 24/06/2025 la Corte di appello di Milano respingeva la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell’interesse di NOME COGNOME, il quale è stato sottoposto dal 18/05/2017 al 24/07/2017 alla misura RAGIONE_SOCIALEa custodia cautelare in carcere, in relazione ai delitti di cui agli artt. 41 648-bis e 648 cod. pen., dai quali era stato assolto, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 530, comma 2, cod. proc. pen., perché il fatto non costituisce reato, con sentenza del Tribunale di Monza del 09/02/2022, passata in giudicato in data 25/06/2022; al rigetto RAGIONE_SOCIALE‘istanza non conseguiva, tuttavia, la condanna del COGNOME alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese processuali in favore del RAGIONE_SOCIALE sul presupposto RAGIONE_SOCIALEa mancata costituzione in giudizio di quest’ultimo.
2. Il COGNOME, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per manifesta illogicità e contraddittorietà de motivazione. Rileva che il provvedimento impugnato si fonda sugli stessi elementi indiziari che erano stati posti erroneamente a fondamento RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza di custodia cautelare, poi categoricamente smentiti dalla sentenza di assoluzione; che, in buona sostanza, la Corte territoriale, non condividendo le conclusioni alle quali era pervenuto il Tribunale nell’assolvere il COGNOME, non si limitata a valutare il comportamento del medesimo ai fini RAGIONE_SOCIALE‘ingiusta detenzione, ma ha “sostituito” la sentenza di assoluzione con il proprio provvedimento, operando come fosse un giudizio di impugnazione; che l’odierno ricorrente non ha tenuto comportamenti gravemente colposi o dolosi che abbiano potuto dar causa o concorso a dar causa alla detenzione; che il COGNOME ha tenuto un comportamento processuale improntato alla collaborazione, avendo reso interrogatorio di garanzia in fase di indagini preliminari ed esame nel corso del processo, negando qualsivoglia responsabilità in ordine ai fatti che gli venivano contestati; che tale assunto ha trovato conferma nelle dichiarazioni dei coimputati e nella documentazione versata in atti; che, anche con riferimento al comportamento processuale, il COGNOME non ha mai posto in essere condotte connotate da colpa grave; che la Corte territoriale, invece, ha fondato il provvedimento di rigetto su mere congetture, risultate smentite nel processo, senza tener conto RAGIONE_SOCIALEa documentazione prodotta dall’imputato, tra cui estratti conto e fatture RAGIONE_SOCIALEa società, che comprovano che la società operava regolarmente nel periodo oggetto RAGIONE_SOCIALEa imputazione; che, analogamente, erra la Corte di appello quando afferma che NOME COGNOME fosse consapevole RAGIONE_SOCIALEe condotte illecite poste in essere dal di lui padre, atteso che tale conclusione è stata esclusa dal giudice RAGIONE_SOCIALEa assoluzione, che ha evidenziato come il ricorrente ignorasse il meccanismo truffaldino messo in piedi e l’utilizzo del capannone per traffici illeciti; che in ogni caso detto capannone veniva utilizzato dalla societ RAGIONE_SOCIALE anche per stoccare merce di provenienza lecita regolarmente fatturata, come dimostra la documentazione prodotta in giudizio; che, anche con riferimento alla ricettazione dei due autocarri di provenienza furtiva, il ricorrent ha dimostrato che in passato aveva avuto rapporti commerciali leciti con il soggetto che gli aveva chiesto di stoccare i mezzi nel capannone, per cui non si era insospettito dalla richiesta ricevuta; che, infine, NOME COGNOME non poteva sospettare del padre, imprenditore di enorme successo ] all’epoca dei fatti incensurato. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
3. Il RAGIONE_SOCIALE, a mezzo RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo con cui deduce la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., nonché contraddittorietà e manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione. Rappresenta che in data 26/02/2025 riceveva la notifica RAGIONE_SOCIALE‘istanza di riparazione per ingiusta detenzione e del decreto di fissazione RAGIONE_SOCIALE‘udienza camerale per il 24/06/2025 dal parte RAGIONE_SOCIALEa Cancelleria RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Milano; che, dunque, a mente RAGIONE_SOCIALE‘art. 127, comma 2, cod. proc. pen., il termine ultimo per il deposito RAGIONE_SOCIALEe memorie difensive da parte del RAGIONE_SOCIALE risultava essere quello del 19/06/2025; che in data 17/06/2025 l’RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE depositava telematicamente per il RAGIONE_SOCIALE / la memoria con cui si costituiva in giudizio; che le spese del procedimento di riparazione per ingiusta detenzione seguono le regole civilistiche di cui agli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., per cui la Corte territo avrebbe dovuto porle a carico RAGIONE_SOCIALE‘istante risultato soccombente, non ricorrendo le condizioni per compensarle; che, invece, l’omessa condanna del COGNOME alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese di giudizio è dovuta ad un evidente errore del giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, che ha affermato – pur a fronte RAGIONE_SOCIALEa memoria inviata telematicamente nei termini di legge – che il RAGIONE_SOCIALE non si era costituito in giudizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso di NOME COGNOME è fondato.
1.1. Va, innanzitutto, premesso che il sindacato di legittimità, operato in relazione al provvedimento che decide in tema di riparazione per ingiusta detenzione, è limitato alla correttezza del ragionamento logico›giuridico con cui il giudice è pervenuto ad accertare o negare i presupposti per l’ottenimento del beneficio, restando, invece, nell’esclusiva attribuzione del giudice di merito la valutazione in ordine all’esistenza ed alla gravità RAGIONE_SOCIALEa colpa o del dolo, che deve essere oggetto di congrua e logica motivazione (Sez. U, 28/11/2013, n. 51779, Nicosia, Rv. Rv. 257606 – 01, in motivazione). Si tratta all’evidenza di una valutazione che si pone su un piano diverso rispetto a quella effettuata dal giudice nel processo penale sull’imputazione, atteso che quest’ultima è finalizzata ad accertare la sussistenza del reato e la sua commissione ad opera RAGIONE_SOCIALE‘imputato. Il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, invece, pur valutando lo stesso materiale, deve stabilire – con un giudizio effettuato in piena autonomia – se le condotte poste in essere da colui che chiede la riparazione per l’ingiusta detenzione costituiscano un fattore condizionante (anche nel concorso RAGIONE_SOCIALE‘altrui
errore) alla produzione RAGIONE_SOCIALE‘evento “detenzione”. A tal fine il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione ha piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, ma per controllare la ricorrenza o meno RAGIONE_SOCIALEe condizioni RAGIONE_SOCIALE‘azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo compresa l’eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, NOME, Rv. 276458 – 01; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016 – dep. 2017, La Fornara, Rv. 268952 – 01). Dunque, in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l’ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione “ex ante” – e, come si accennava, secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore RAGIONE_SOCIALE‘autorità procedente, la falsa apparenza RAGIONE_SOCIALEa sua configurabilità come illecito penale. Invero, nel giudizio di riparazione, è proprio l’accertato rapporto di causa-effetto che legittima il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa rilevanza negativa RAGIONE_SOCIALEa strategia difensiva, comunque legittima, RAGIONE_SOCIALE‘imputato. Trattasi di accertamento che va svolto tenendo presente la condotta tenuta dall’istante sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in AVV_NOTAIO, al momento RAGIONE_SOCIALEa legale conoscenza RAGIONE_SOCIALEa pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010, COGNOME‘Ambrosio, Rv. 247664 – 01).
1.2. Va, tuttavia, precisato che il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione non può ignorare quanto accertato nel giudizio di merito, per cui può affermare e negare solo quanto è stato affermato e negato in quest’ultimo e, comunque, non può attribuire importanza decisiva a condotte escluse o ritenute non sufficientemente provate dal giudice RAGIONE_SOCIALEa cognizione; diversamente, uno spazio di manovra più ampio gli è riconosciuto in relazione a quelle circostanze che non sono state escluse dal primo giudice, pur se non positivamente affermate. In altri termini, la condizione ostativa al riconoscimento del diritto all’indennizzo, rappresentata dall’avere il richiedente dato causa all’ingiusta carcerazione, deve concretarsi in. comportamenti che non siano stati esclusi dal giudice RAGIONE_SOCIALEa cognizione, condotte che possono essere di tipo extra processuale (grave leggerezza o macroscopica trascuratezza tali da aver determinato l’imputazione) o di tipo processuale (si pensi, a titolo di esempio, all’autoincolpazione); il giudice è pertanto tenuto a motivare specificamente sia in ordine all’addebitabilità all’interessato di tal comportamenti, sia in ordine all’incidenza di essi sulla determinazione RAGIONE_SOCIALEa detenzione (Sez. 4, n. 46469 del 14/09/2018, COGNOME, Rv. 274350 – 01; Sez. 4, n. 12228 del 10/01/2017, Quaresima, Rv. 270039 – 01; Sez. 4, n. 11150 del
19/12/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 262957 – 01; Sez. 4, n. 4372 del 21/10/2014, dep. 2015, COGNOME, Rv. 263197 – 01).
1.3. Nel caso di specie, la Corte territoriale non ha fatto buon governo dei principi di diritto sopra sintetizzati, avendo nella sostanza ricelebrato il processo di merito, utilizzando elementi esclusi dalla sentenza di assoluzione (definita “frettolosa”), quali la consapevolezza in capo all’odierno ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘attivit illecita svolta dal padre NOME, la predisposizione di falsi documenti di trasporto RAGIONE_SOCIALEa merce, la costante presenza nel capannone in occasione RAGIONE_SOCIALEe consegne RAGIONE_SOCIALEe merci di provenienza illecita. In altri termini, il giudice RAGIONE_SOCIALE riparazione – come se si trovasse a giudicare in grado di appello avverso la sentenza di primo grado – ha censurato la valutazione degli elementi probatori effettuata dal Tribunale nel giudizio di merito, sostituendola con le proprie considerazioni, secondo le quali il giudice di prime cure non avrebbe svolto “alcuna analisi sulla credibilità oggettiva e soggettiva RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni dei correi”, giungendo ad ipotizzare “una contiguità consapevole” RAGIONE_SOCIALE‘odierno ricorrente rispetto ai traffici illeciti materialmente posti in essere dal padre, che come si è accennato – è stata esclusa nel giudizio di merito. Emblematica di quanto si sta sostenendo è la valutazione che l’ordinanza impugnata effettua in relazione ai rapporti tra i COGNOME ed alcune importanti aziende con le quali avrebbero avuto rapporti commerciali, laddove afferma che “Sul punto i fratelli COGNOME e lo stesso padre hanno fornito dichiarazioni contraddittorie se non mendaci ed il fatto che il Tribunale di Monza ne abbia dato una diversa lettura non impedisce in questa sede di darne la corretta valutazione”, a conferma di una impropria sovrapposizione. Altrettanto significativo è il passaggio nel quale il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione, perseverando nell’utilizzare una circostanza esclusa dalla sentenza di assoluzione, insiste nel sostenere che “NOME ben sapeva cosa faceva il padre” e che “È mendace quindi l’affermare RAGIONE_SOCIALE‘imputato secondo cui egli nulla sapeva di quanto accadeva nel capannone” (pag. 9). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Orbene, come si è evidenziato, la completa autonomia dei due procedimenti, quello per la riparazione RAGIONE_SOCIALE‘ingiusta detenzione e quello di cognizione, non consente al. giudice del primo di ritenere provati fatti che tali non sono stati considerati dal giudice RAGIONE_SOCIALEa cognizione o non provate circostanze che quest’ultimo ha valutato come dimostrate, atteso che la sentenza di assoluzione si pone come necessario ed invalicabile punto di riferimento per il giudice RAGIONE_SOCIALEa riparazione quanto all’accertamento storico degli elementi acquisiti al processo di cognizione. Nel caso di specie, invece, l’ordinanza impugnata ha messo in discussione l’esito degli accertamenti del giudizio di merito, ad essi sovrapponendo in modo improprio la sua rivalutazione di circostanze escluse dal giudice RAGIONE_SOCIALE‘assoluzione.
La doglianza del RAGIONE_SOCIALE è fondata.
Invero, risulta dagli atti che l’Amministrazione ricorrente si è costituita con l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE tempestivamente, in data 17/06/2025 (il termine scadeva il 19/06/2025, a mente RAGIONE_SOCIALE‘art. 127, comma 2, cod. proc. pen.), per cui la Corte territoriale ha errato nel ritenerlo non costituitO. Tanto impone l’annullamento RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza impugnata anche su questo capo.
Le considerazioni svolte impongono l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di appello di Milano, che dovrà valutare, alla luce RAGIONE_SOCIALEe indicazioni che precedono, la sussistenza di condotte ostative al riconoscimento del diritto all’indennizzo e tener conto RAGIONE_SOCIALEa tempestiva costituzione RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione nel giudizio di riparazione. Al giudice di rinvio deve essere demandata anche la regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese tra le parti del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, alla Corte di appello di Milano, cui demanda altresì la regolamentazione RAGIONE_SOCIALEe spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il giorno 17 dicembre 2025.