Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 43990 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 43990 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SALERNO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 19/04/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
svolta la relazione dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, con le quali si é chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
Ritenuto in fatto
La Corte d’appello di Salerno ha rigettato la richiesta, presentata ai sensi dell’art. 314, cod. COGNOME proc. pen., COGNOME nell’interesse di COGNOME COGNOME NOME, di riconoscimento di un indennizzo per la riparazione della detenzione da costui subita in un procedimento penale, nel quale gli era stato contestato il reato d partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso, dal quale era stato assolto dalla Corte d’appello di Salerno per non aver commesso il fatto.
I giudici della riparazione hanno rigettato l’istanza, preliminarmente operando una lunga ricognizione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità materia. Alla stregua di essi hanno ritenuto l’interessato direttamente coinvolto i un’attività di ritorsione e minaccia ai danni di COGNOME NOME NOME COGNOME NOME, percossi e insultati al cospetto di COGNOME NOMENOME esponente di vertice di un clan di camorra, rilevando che tale condotta, ricavata da un dialogo avvenuto inter alios e senza riscontri estrinseci, era stata ritenuta dai giudici del merito insufficient provare la partecipazione criminosa dell’istante.
La difesa del COGNOME ha proposto ricorso, formulando un motivo unico, con il quale ha dedotto vizio della motivazione quanto al diniego dell’indennizzo, rilevando che l’episodio valorizzato non si sarebbe mai verificato, come statuito nella sentenza, essendo stato anche smentito dal collaboratore COGNOME, tenuto anche conto che il COGNOME era detenuto in occasione degli episodi contestati, egli non corrispondendo al soggetto emerso nei dialoghi intercettati, non avendo di conseguenza concorso a ingenerare dubbi sul suo coinvolgimento in detti episodi, conclusione determinata unicamente dall’errata valuutazione del dialogo tra terzi.
L’RAGIONE_SOCIALE, per il Ministero resistente, ha depositato memoria scritta, con la quale ha chiesto, in via pregiudiziale, la declaratoria inammissibilità del ricorso; i n subordine, il suo rigetto unitamente ad ogni alt richiesta di parte ricorrente, con ogni conseguente statuizione per ciò che concerne spese, diritti ed onorari del giudizio.
Il Procuratore generale, in persona del sostituto NOME COGNOME, ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
Considerato in diritto
1. Il ricorso va accolto nei termini che si vanno a esporre.
2. Il motivo è fondato.
In linea generale, va ribadito che il giudice della riparazione per l’ingiu detenzione, per stabilire se chi l’ha patita vi abbia dato o abbia concorso a dar causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibil al fine di stabilire, con valutazione ex ante e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbi ingenerato, ancorché in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (sez. 4 n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Rv. 259082). Pertanto, in sede di verifica della sussistenza di un comportamento ostativo alla insorgenza del diritto azionata ai sensi dell’art 314 cod. proc. pen., non viene in rilievo la valutazione del compendio probatorio ai fini della responsabilità penale, ma solo la verifica dell’esistenza di un comportament del ricorrente che abbia contribuito a configurare, pur nell’errore dell’auto procedente, quel grave quadro indiziante un suo coinvolgimento negli illeciti oggetto d’indagine, ribadendosi – con specifico riferimento alla rilevanza delle frequentazion cc.dd. ambigue – che la condizione di connivenza e contiguità, pur penalmente insufficiente a fondare un’affermazione di responsabilità a titolo di partecipazion associativa, costituisce effettivamente condotta valutabile ai diversi finì che occupano (sul punto, sez. 4 n. 8914 del 18/12/2014, dep. 2015, Rv. 262436; 45418 del 25/11/2010, Rv. 249237; 37528 del 24/06/2008, Rv. 241218; 42679 del 24/05/2007, Rv. 237898).
Ai medesimi fini, quel giudice deve esaminare tutti gli elementi probatori utilizzabili nella fase delle indagini, purchè la loro utilizzabilità non si espressamente esclusa in dibattimento (sez. 4 n. 19180 del 18/02/2016, Rv. 266808) e apprezzare, in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivel eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazione di leggi o regolamenti, fornendo del convincimento conseguito motivazione, che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (sez. 4 n. 27458 del 05/02/2019, Hosni, Rv. 276458).
Sotto altro, connesso profilo, poi, va ribadita l’autonomia tra i due giudizi cognizione e della riparazione): essi impegnano piani di indagine diversi, che possono portare a conclusioni differenti; diverso è l’oggetto dell’accertamento (nel giudizio penal la condotta di reato; nel giudizio di riparazione, la condotta gravemente colposa o dolosa
sinergicamente collegata alla misura); diverse sono le regole di giudizio (applicandosi, per esempio, solo in sede penale la regola dell’al di là di ogni ragionevole dubbio). Tuttavi va sempre tenuto presente che tale autonomia non consente al giudice della riparazione di ritenere provati fatti esclusi dal giudice della cognizione ovvero non provate circostanz che quest’ultimo ha valutato come dimostrate (sez. 4, n. 12228/2017, Quaresima, Rv. 270039), ma, ai fini dell’accertamento della condizione ostativa del dolo o della colp grave, laddove le conclusioni nel processo penale siano state fondate sul criterio dell’al là di ogni ragionevole dubbio, il giudice può attribuire agli stessi fatti accertati nel gi di cognizione una diversa valutazione probatoria, posto che il richiamato criteri caratterizza solo il giudizio di responsabilità penale (sez. 4 n. 34438/2019, Messina, Rv. 276859).
Quanto, poi, alla natura del comportamento ostativo, lo stesso può certamente consistere nella condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, p consapevole dell’attività criminosa altrui, comportamenti percepibili come indicativ di una sua contiguità (sez. 4 n. 45418 del 25/11/2010, Rv. 249237; n. 37528 del 24/06/2008, Rv. 241218) e abbia intrattenuto frequentazioni ambigue con soggetti gravati da specifici precedenti penali o coinvolti in traffici illeciti, purché i della riparazione fornisca adeguata motivazione della loro oggettiva idoneità ad essere interpretate come indizi di complicità, in rapporto al tipo e alla qualità collegamenti con tali persone, così da esser poste quanto meno in relazione di concausalità con il provvedimento restrittivo (sez. 3 n. 39199 dell’01/07/2014, Rv. 260397; sez. 4 n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498).
Tale essendo la cornice in diritto nella quale condurre la presente disamina, va rilevato come la Corte salernitana, pur avendo diffusamente richiamato i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in materia, li ha in concreto disattesi.
Invero, non è dato rilevare, sulla scorta del sintetico richiamo alla decisio assolutoria, se i giudici del merito abbiano escluso la storicità dell’episodio oggetto de intercettazione incriminatrice o, come pure potrebbe configurarsi, escluso che il coinvolgimento del COGNOME in quell’episodio potesse valere a fondarne la penale responsabilità quale partecipe del sodalizio criminoso. Di talché è precluso a questo giudice ogni margine di controllo circa la congruità del ragionamento giustificativo dell decisione di rigetto, la quale sembra dare per affermata la presenza del COGNOME in quella occasione. Tale specificazione è oltremodo necessaria, posto che la condizione ostativa è stata ricondotta a un comportamento “narrato” da terzi, cosicché la valutazione della fonte di prova da parte del giudice della cognizione costituisce, con ogni evidenza, elemento fondamentale per ritenere quell’episodio come storicamente avvenuto, altrimenti risolvendosi il giudizio della Corte della riparazione in un decisione oltrepassa i confini del principio di autonomia tra il giudizio riparatorio e quello penale
discende, per questa Corte, l’impossibilità di verificare la coerenza della decisione co detto principio, nei termini sopra precisati, nel senso cioè che pur essendo il giudizio de riparazione svolto su un piano diverso e a diversi fini, resta sempre precluso al giudic della stessa di ritenere provato un fatto storico smentito nella sentenza assolutoria.
Ne discende l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Salerno per nuovo giudizio, da svolgersi in maniera coerente ai richiamati principi di diritto, rimesse al giudice ad quem le questioni inerenti alla regolamentazione tra le parti delle spese processuali, comprese quelle di questo giudizio di legittimità.
P. Q. M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d’appello di Salerno, cui demanda altresì la regolamentazione tra le parti delle spese di questo giudizio d legittimità
Deciso il 26 ottobre 2023.
COGNOME
Il Consigliere estensore
Il Presidente