Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 5071 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 4 Num. 5071 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/12/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
RAGIONE_SOCIALE
nei confronti di COGNOME NOME nato a Napoli DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a Napoli il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/02/2025 RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato; ricorso trattato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 611 cod. proc. pen.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Milano icon ordinanza del 27/02/2025 ; ha accolto la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell’interesse di NOME COGNOME e NOME COGNOME, quali genitori di NOME COGNOME, sottoposto alla misura cautelare RAGIONE_SOCIALEa custodia in carcere dal 14/05/2022 al 13/09/2022, poi deceduto in data 29/05/2023; il procedimento si è concluso con l’archiviazione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano del 31/07/2023 per mancanza di elementi di responsabilità.
2. Il RAGIONE_SOCIALE, a mezzo RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, ha proposto ricorst per cassazione, affidandolt ad un unico motivo con cui deduce la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all’art. 112 cod. proc. civ. Rileva che nella domanda di riparazione per ingiusta detenzione gli istanti non hanno chiesto che venissero loro riconosciuti anche gli interessi legali sull’eventuale sorta liquidata, essendosi limitati a chiedere la liquidazione RAGIONE_SOCIALEa somma di 28.534/22 euro, ovvero la costituzione di una rendita vitalizia; che, dunque, in assenza di specifica richiesta sul punto, non avrebbe potuto essere pronunciata la condanna al pagamento degli interessi legali; che, invero, nel procedimento per la riparazione per ingiusta detenzione, che ha natura civilistica, vige il principio RAGIONE_SOCIALEa domanda e, in particolare, i principio RAGIONE_SOCIALEa necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato, scolpito nell’art. 112 cod. proc. civ.
3. I ricorsi sono fondati.
Va, innanzitutto, premesso che, secondo il consolidato orientamento RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza di questa Corte, gli interessi legali dovuti sull’indennità riconosciuta a titolo di riparazione per l’ingiusta detenzione subita hanno natura corrispettiva e non moratoria e vanno corrisposti solo a partire dalla data del passaggio in giudicato del provvedimento attributivo, atteso che solo da tale momento il credito – avente natura non risarcitoria – può ritenersi certo, liquido ed esigibile (Sez. 4, n. 1856 del 07/01/2016, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 265580 – 01, in motivazione; Sez. 3, n. 45706 del 26/10/2011, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 251595 – 01; Sez. 4, n. 1678 del 27/11/2007, dep. 2008, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 238677 01).
Ciò posto, la giurisprudenza di legittimità ha poi avuto modo di affermare che, in materia di riparazione per l’ingiusta detenzione, gli interessi corrispettivi sulla somma attribuita a titolo di indennizzo vanno riconosciuti solo qualora l’interessato abbia proposto, nel corso del giudizio, la relativa domanda, in mancanza RAGIONE_SOCIALEa quale la pronuncia di riconoscimento deve ritenersi emaNOME “ultra petita”, in quanto resa in violazione del principio di cui all’art. 112 cod proc. civ., secondo cui il giudice non può pronunciarsi oltre i limiti RAGIONE_SOCIALEa domanda (Sez. 4, n. 23745 del 06/06/2025, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 288270 – 01; Sez. 4, n. 1856 del 07/01/2016, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 265580 – 01; Sez. 3, n. 45706 del 26/10/2011, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 251595 – 01).
Nel caso di specie, non risultando che il COGNOME e la COGNOME abbiano mai formalmente avanzato, nel corso del giudizio, alcuna domanda diretta al
riconoscimento degli interessi legali sull’indennità riparatoria rivendicata, il corrispondente riconoscimento operato dalla Corte territoriale deve ritenersi avvenuto “ultra petita” e, dunque, illegittimamente.
In accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione proposta dall’Amministrazione ricorrente, dunque, si impone l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, limitatamente al punto concernente la statuizione relativa alla liquidazione degli interessi legali, che va elimiNOME.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza impugNOME, limitatamente al riconoscimento degli interessi legali sulla somma liquidata a titolo di indennizzo, statuizione che elimina.
Così deciso in Roma, il giorno 17 dicembre 2025.